Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 68
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Altro
    Incostituzionalità della normativa sanzionatoria

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Indebito arricchimento del fisco

    Non specificato nella sentenza.

  • Rigettato
    Applicazione normativa successiva (D.L. n. 4/2019) per principio del favor rei

    La Corte di primo grado ha ritenuto che la rettifica fosse stata tempestivamente proposta, ma non è stato provato il pagamento delle somme dovute.

  • Rigettato
    Riduzione sanzioni per dichiarazione in rettifica

    La Corte di primo grado aveva accolto la domanda basandosi sul principio della ragione più liquida, ritenendo la rettifica tempestiva e applicando la riduzione sanzionatoria. Tuttavia, la Corte di secondo grado ha rilevato che il modello F24 depositato non si riferiva all'anno di imposta in questione e che non era stato provato il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso.

  • Accolto
    Mancata prova del pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazione in rettifica

    La Corte ha ritenuto che il modello F24 allegato si riferiva ad un'annualità diversa da quella oggetto di contestazione e che il resist 3 non aveva fornito riscontro alla richiesta istruttoria dell'Ufficio, non documentando il pagamento della sanzione in misura ridotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 68
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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