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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 359/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
resist 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2020-000280 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3468/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 e il Resistente_2 del Resistente_3 Spa, in qualità di coobbligati, impugnavano presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'iscrizione a ruolo e la successiva emanazione di due cartelle di pagamento in relazione all'apposizione di un visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi presentata da un contribuente assistito dal resist 3.
Deducevano i ricorrenti:
- la incostituzionalità della normativa che prevede sanzioni nei confronti dei resist 3 anche per attività a loro non direttamente imputabili;
- l'indebito arricchimento del fisco, che per un eventuale mancato pagamento delle imposte dovute può e deve rivalersi nei confronti del contribuente;
- l'applicazione della normativa successivamente intervenuta (D.L. n. 4 del 28/01/2019) in ossequio al principio del favor rei, che prevede a carico del resist 3 una sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e non pagata dal contribuente assistito dal Centro;
- l'intervenuta presentazione di una dichiarazione in rettifica ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, con conseguente riduzione delle sanzioni dovute per l'infedele apposizione del visto.
2. Con sentenza n. 8526, depositata il 9 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
La Commissione riteneva, in ossequio al principio della ragione più liquida, che la rettifica era stata tempestivamente proposta, in quanto l'Ufficio non aveva provato la data della comunicazione al resist 3 degli esiti del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente necessità di applicare la riduzione prevista.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio chiede la riforma della sentenza impugnata.
Osserva preliminarmente che per mero errore nel corso del giudizio di primo grado erano state presentate controdeduzioni riferite ad altro contenzioso.
Ciò tuttavia non altera i termini della questione.
Nella fattispecie in esame risulta infatti che il resist 3, a fronte della dichiarazione in rettifica, non ha provato il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso.
Il modello F24 allegato per un ammontare di euro 80, non si riferisce infatti all'anno di imposta in esame
(2015) bensì al successivo esercizio 2016.
L'Ufficio aveva inviato una richiesta istruttoria chiedendo chiarimenti, ma il resist 3 non aveva fornito alcun riscontro, non documentando il pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli appellati non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
La sentenza impugnata aveva annullato le cartelle di pagamento ritenendo che, in relazione all'avvenuta tempestiva presentazione di dichiarazione in rettifica, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione in misura ridotta dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate non contesta la tempestività e la regolarità della dichiarazione in rettifica, ma esclusivamente il fatto che non risulta comunque pagato alcun importo da parte del resist 3 e del dottor Resistente_1, in quanto il modello F24 depositato in primo grado si riferiva ad una fattispecie relativa ad altra annualità, pertanto la dichiarazione in rettifica, non accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, va considerata come priva di qualsivoglia effetto.
Considerato lo svolgimento del processo, e la presentazione in primo grado di eccezioni difensive del tutto incongrue, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 359/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
resist 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8526/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2020-000280 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3468/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 e il Resistente_2 del Resistente_3 Spa, in qualità di coobbligati, impugnavano presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l'iscrizione a ruolo e la successiva emanazione di due cartelle di pagamento in relazione all'apposizione di un visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi presentata da un contribuente assistito dal resist 3.
Deducevano i ricorrenti:
- la incostituzionalità della normativa che prevede sanzioni nei confronti dei resist 3 anche per attività a loro non direttamente imputabili;
- l'indebito arricchimento del fisco, che per un eventuale mancato pagamento delle imposte dovute può e deve rivalersi nei confronti del contribuente;
- l'applicazione della normativa successivamente intervenuta (D.L. n. 4 del 28/01/2019) in ossequio al principio del favor rei, che prevede a carico del resist 3 una sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e non pagata dal contribuente assistito dal Centro;
- l'intervenuta presentazione di una dichiarazione in rettifica ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, con conseguente riduzione delle sanzioni dovute per l'infedele apposizione del visto.
2. Con sentenza n. 8526, depositata il 9 giugno 2023, la CGT di Roma accoglieva il ricorso.
La Commissione riteneva, in ossequio al principio della ragione più liquida, che la rettifica era stata tempestivamente proposta, in quanto l'Ufficio non aveva provato la data della comunicazione al resist 3 degli esiti del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente necessità di applicare la riduzione prevista.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio chiede la riforma della sentenza impugnata.
Osserva preliminarmente che per mero errore nel corso del giudizio di primo grado erano state presentate controdeduzioni riferite ad altro contenzioso.
Ciò tuttavia non altera i termini della questione.
Nella fattispecie in esame risulta infatti che il resist 3, a fronte della dichiarazione in rettifica, non ha provato il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso.
Il modello F24 allegato per un ammontare di euro 80, non si riferisce infatti all'anno di imposta in esame
(2015) bensì al successivo esercizio 2016.
L'Ufficio aveva inviato una richiesta istruttoria chiedendo chiarimenti, ma il resist 3 non aveva fornito alcun riscontro, non documentando il pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli appellati non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
La sentenza impugnata aveva annullato le cartelle di pagamento ritenendo che, in relazione all'avvenuta tempestiva presentazione di dichiarazione in rettifica, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione in misura ridotta dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
Con l'appello l'Agenzia delle Entrate non contesta la tempestività e la regolarità della dichiarazione in rettifica, ma esclusivamente il fatto che non risulta comunque pagato alcun importo da parte del resist 3 e del dottor Resistente_1, in quanto il modello F24 depositato in primo grado si riferiva ad una fattispecie relativa ad altra annualità, pertanto la dichiarazione in rettifica, non accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, va considerata come priva di qualsivoglia effetto.
Considerato lo svolgimento del processo, e la presentazione in primo grado di eccezioni difensive del tutto incongrue, il Collegio ritiene sussistano giustificati motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo