Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 451/2020 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 2/04/2025, e promossa d a in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo
Mustica
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore pro tempore, quale Controparte_1
incorporante la , rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avv.ti Alfredo Bazoli e Mauro Gheda
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n. 762 in data 11 aprile 2020 del Tribunale di Brescia
Conclusioni:
Dell'appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta e in accoglimento dell'appello proposto, per
i motivi tutti in esso indicati, in totale riforma della sentenza n.762/2020 resa inter partes nella causa iscritta al n. 22393/2014 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, emessa dal Tribunale di Brescia nella persona del
Dott. Luciano Ambrosoli in data 03/04/2020 e pubblicata il 11/04/2020, notificata in data 14/04/2020
NEL MERITO:
In via principale:
accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni di cui alla precedente narrativa, delle condizioni negoziali del contratto di conto corrente n. 16445 e n.38160, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione dell'interesse anatocistico, della determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle variazioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, in particolare per violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 108/1996 e per superamento dei relativi tassi-soglia antiusura;
dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza dell'applicazione delle suddette clausole e per l'effetto condannare la convenuta (già ) in persona del Controparte_3 CP_4
rappresentante p.t., alla rettifica del saldo dei conti in conformità dell'effettivo reale saldo accertato alla luce delle nullità rilevate che si quantificano in € 391.927,43 (Euro trecentonovantunomilanovecentoventisette/43) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo effettivo
NONCHE' accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in favore Controparte_3 in misura di € 1.790,00 + IVA, ovvero di quella Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legale e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo.
In via subordinata:
1)- condannare, per tutti i motivi indicati in narrativa, la convenuta al risarcimento del danno, ex art. 1218 e ss. C.C., ovvero, ex art. 1338 C.C., ovvero, ex art. 2043 e ss. C.C., ovvero, all'indennizzo ex art. 2041 C.C., in favore della in misura di € 391.927,43 (Euro Parte_2
trecentonovantunomilanovecentoventisette/43) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà equa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al saldo - 3 -
effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la rinnovazione della CTU e l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale, nel merito: respingere il gravame coltivato dalla
[...]
poiché inammissibile ed infondato, ovvero con ogni Parte_1
ulteriore differente formula, così confermando la Sentenza Tribunale di
Brescia n. 762/2020, comunque accogliendo le conclusioni già rassegnate dall'Istituto di credito nel corso del giudizio di primo grado;
In via istruttoria: ferme le produzioni documentali già svolte, ci si oppone alle istanze istruttorie chieste dalla per i motivi Parte_1
di cui in Atti;
In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_5
(ora lamentando l'applicazione di interessi usurari e
[...] CP_4
anatocismo su due conti correnti tra il 1997 e il 2013. Ha chiesto la rettifica del saldo nonchè l'esclusione di interessi e spese per un totale di €
391.927,43, oltre al risarcimento di € 1.790,00 + IVA per la perizia contabile.
In subordine, ha avanzato richieste di risarcimento o indennizzo per arricchimento senza causa.
La banca si è opposta, eccependo l'inammissibilità della domanda e la prescrizione per le rimesse anteriori all'11 dicembre 2004.
Il Tribunale ha disposto una ctu contabile per verificare le commissioni di massimo scoperto e le rimesse solutorie fino al 10 febbraio 2004.
Con sentenza n. 762/2020 il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande attoree e compensato le spese di lite in ragione di un quarto tra le parti.
Nello specifico, il giudice di prime cure, una volta chiarito che il correntista può agire per l'accertamento della nullità parziale del contratto e la rideterminazione del saldo, ma non per la ripetizione dell'indebito in - 4 -
costanza di rapporto, salvo il caso di rimesse solutorie su passivo non affidato o eccedente il fido, ha ritenuto ammissibile la domanda principale di rettifica proposta dalla società attrice. Sul punto ha richiamato la giurisprudenza della corte di legittimità (S.U. sent. n. 24418/2010) che riconosce l'interesse del correntista alla determinazione del saldo per escludere addebiti illegittimi e ripristinare la disponibilità del credito.
Nel merito, tuttavia, la domanda è stata rigettata per l'insufficienza degli elementi probatori raccolti in giudizio, dal momento che il correntista non aveva adempiuto all'onere, a lui spettante, di produrre i contratti bancari e gli estratti conto analitici, necessari alla ricostruzione del rapporto e alla dimostrazione delle clausole contestate.
Il giudice di prime cure ha aggiunto che la perizia contabile di parte si basava su estratti conto scalari incompleti e privi del supporto documentale richiesto e che l'istanza di esibizione ex 210 c.p.c. era da ritenersi inammissibile dal momento che il correntista non aveva previamente esercitato il diritto di ottenere dalla banca la documentazione necessaria ex art. 119 TUB.
Di conseguenza, pur riconoscendo la legittimità dell'azione di rettifica, il
Tribunale ha respinto la domanda, ribadendo la necessità di una documentazione completa per la determinazione del saldo rettificato.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, Parte_1
censurando la decisione e chiedendone la totale riforma. si è costituita tempestivamente in giudizio, resistendo CP_4 all'appello e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, ha incorporato Controparte_1 CP_4
con atto di fusione del 26/03/2021, a firma del notaio e
[...] Persona_1
con note di trattazione scritta depositate in data 7/12/2023 si è riportata al contenuto di tutti i precedenti scritti depositati dalla propria incorporata.
Con decreto del 30.12.2024 la Corte ha disposto la sostituzione del consigliere relatore.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 5 -
1. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che la mancata produzione del contratto originario del conto corrente n. 16445 fosse ad essa imputabile, senza considerare che la richiesta di tale documentazione era stata formulata ex art. 119 TUB prima del giudizio e riproposta in corso di causa tramite istanza ex 210 c.p.c..
Sul punto evidenzia che la decisione del giudice di prime cure si pone in contrato con le recenti pronunce della Cassazione (n. 3875/2019, n.
31650/2019, n. 9198/2020) che hanno confermato l'obbligo della banca di esibire la documentazione ex 210 c.p.c. indipendentemente dalla richiesta preventiva ex art. 119 TUB. Il potere del correntista di ottenere la documentazione bancaria, dunque, sussisterebbe anche in sede giudiziaria, essendo sufficiente la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Il motivo non può trovare accoglimento e l'istanza ex 210 c.p.c. deve ritenersi inammissibile.
Per prima cosa, occorre esaminare alcuni fatti rilevanti della causa, non contestati o comunque comprovati da documenti, al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
La prima richiesta rivolta dalla società correntista alla banca per la consegna della documentazione risulta essere stata inviata tramite pec il 9 luglio 2014.
Tale richiesta interessava: “copia contratto di apertura c/c n. 16445 intestato
a copia contratti di mutuo/finanziamenti e relativi Parte_1 piani di ammortamento dall'anno 1994 ad oggi intestati a
[...]
, e non presentava alcun richiamo alla documentazione Parte_1
contabile (v. allegato appellante n. 6). Ciò avveniva quando la relazione contabile della era già stata acquistata e, sulla base di essa, la CP_6 correntista aveva intimato la restituzione di € 391.927,43 (lettera del 5 febbraio 2014, doc. 3), oltre ad aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione (verbale del 1° luglio 2014, doc. 5).
Nell'atto di citazione la parte attrice ha, invece, chiesto di ordinare
“l'acquisizione del contratto base, delle pattuizioni relative alle linee di credito concesse, di tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di ogni altro documento inerente i contratti oggetto di causa, nonché un rendiconto - 6 -
completo sull'andamento del rapporto” (p. 18 dell'atto di citazione di primo grado).
Nella prima memoria ex 183 co. VI c.p.c. di primo grado, l'attrice ha ribadito di aver inviato una missiva ex art. 119 TUB con la quale aveva richiesto la consegna del contratto originario di apertura del conto e che la stessa era rimasta inevasa dall'istituto di credito (p. 2 della memoria), senza specificare quale contratto e/o il numero del contratto di conto corrente e riferendosi sempre ad un solo contratto (nonostante la causa abbia ad oggetto due contratti di conto corrente) e non anche alla documentazione contabile.
Nelle precisazioni delle conclusioni di primo grado, l'attrice, nel dettagliare meglio i propri mezzi istruttori, ha riformulato nuovamente la propria richiesta chiedendo espressamente di: “ordinare alla l'acquisizione CP_4 di tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente i contratti per cui è causa, nonché di un completo rendiconto circa lo svolgimento del rapporto stante la richiesta ex art. 119 TUB”.
Ciò premesso in fatto, occorre evidenziare in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma
4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22), esplicitando la necessità che la documentazione, la cui produzione si intende ottenere in sede giudiziaria, sia stata previamente oggetto di richiesta ex art. 119 TUB.
Sempre la Suprema Corta ha chiarito di recente che “tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche, non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca” (Cass. Ord. n. - 7 -
11739/2024), così superando le pronunce contrastanti richiamate dall'appellante che sono espressione di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità minoritario e rimasto isolato.
In altre parole, l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. non è ammissibile ove il richiedente non dimostri di aver inutilmente avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca di acquisizione di detta documentazione contabile ai sensi dell'art. 119 co. IV TUB.
Va poi chiarito che l'art. 119 TUB non dispone nulla in merito alla copia dei contratti. L'art. 119 TUB concerne le sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta del correntista può essere presentata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Lo stesso giudice di primo grado aveva rilevato che “la mancata produzione del contratto non possa ascriversi alla banca convenuta invocando mancata ottemperanza alla richiesta formulata ex art 119 TUB (la norma riguarda invero la documentazione inerente a singole operazioni ed è di dubbia riferibilità ai contratti, che sin dalla stipulazione sono a disposizione di ciascuna delle parti;
in ogni caso la domanda presentata il 9 luglio 2014 - doc.
6 - atteneva in questo caso, quanto al contratto di apertura del conto corrente 16445, negozio stipulato oltre dieci anni prima rispetto alla richiesta, che la banca non era dunque tenuta a conservare e a consegnare)
o inosservanza dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto;
” e che “la stessa missiva ex art. 119 TUB chiede alla banca di mettere a disposizione copia di altro contratto (mutuo) estraneo alla presente causa e non contiene alcuna istanza quanto a estratti conto o altri documenti concernenti le singole operazioni compiute”.
Nel caso in esame è provato che la società correntista ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 co. IV TUB, esclusivamente la copia del contratto di apertura del conto corrente n. 16445, intestato a nonché la Parte_1
copia dei contratti di mutuo/finanziamento e dei relativi piani di ammortamento dal 1994 ad oggi, sempre intestati alla stessa società, e lamentato – nell'atto di citazione di primo grado – solo la mancata consegna di detta documentazione.
È opportuno, quindi, evidenziare come, prima dell'avvio del giudizio, la società non abbia mai richiesto la consegna degli estratti conto alla banca, - 8 -
limitando le proprie richieste al solo contratto n. 16445.
In tale contesto, la lacuna probatoria imputabile alla società non può essere colmata attraverso un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Ad abundantiam si rileva che le istanze avanzate in primo grado sono incoerenti, non presentando un oggetto identico, risultando lo stesso ampliato di volta, in volta, nel corso del giudizio.
Va, infine, sottolineata la genericità delle richieste formulate nel corso del giudizio: nell'atto di citazione l'attrice ha domandato la copia di “ogni altro documento inerente i contratti oggetto di causa”, mentre nelle precisazioni delle conclusioni di primo grado ha richiesto la copia “di quant'altro inerente i contratti per cui è causa”, senza indicare in maniera sufficientemente chiara e specifica i documenti di suo interesse.
2. Con il secondo motivo l'appellante ribadisce l'illegittimità di una serie di addebiti, lamentando che il giudice di primo grado non ne ha adeguatamente valutato la fondatezza. In particolare, contesta l'errore del giudicante nel ritenere insufficiente la documentazione prodotta, sostenendo che gli estratti conto non rappresentano l'unico mezzo di prova, potendo le operazioni bancarie essere ricostruite anche attraverso altri documenti.
Il motivo va accolto nei termini che seguono.
Deve riconoscersi la fondatezza della doglianza dell'appellante in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS) da parte della banca, limitatamente al rapporto intrattenuto sul conto corrente n. 16445.
Il ctu nominato in primo grado, infatti, ha evidenziato come, nel periodo compreso tra il terzo trimestre del 2000 e il secondo trimestre del 2009, la banca abbia addebitato somme a titolo di CMS, determinate sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel trimestre, in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta e specifica in merito ai criteri e alle modalità di applicazione di tale voce. Le lettere di apertura di credito prodotte in atti, infatti, si limitano ad indicare la percentuale applicata a titolo di CMS (0,25%), senza prevedere una specifica pattuizione della relativa clausola. Inoltre, non risultano indicati né i criteri di calcolo, né la periodicità dell'addebito, con conseguente nullità della clausola per violazione dell'art. 117 co. I e III TUB.
Pertanto, in accoglimento della domanda di rettifica del saldo formulata - 9 -
dall'appellante, il saldo del conto corrente n. 16445 deve essere epurato degli importi indebitamente addebitati a titolo di CMS.
La rettifica deve essere operata sull'ultimo estratto conto disponibile, datato
30 giugno 2013 (all. n. 6 della CTU), che evidenzia un saldo debitorio in favore della banca pari a - € 4.804,93. A tale importo devono, pertanto, essere sommati € 9.650,98, corrispondenti alle CMS illegittimamente applicate, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio a pag. 4 della relazione. Ne consegue che il saldo rettificato del conto, all'ultima data utile, risulta essere complessivamente pari a + € 4.846,05.
Non occorre, invece, pronunciarsi sulla questione della prescrizione, dal momento che la non ha mai ritualmente riproposto tale eccezione nel CP_4
giudizio di appello. Il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, avendo rigettato la domanda attorea per insufficienza probatoria (p. 11 della sentenza di primo grado). La banca avrebbe, quindi, dovuto riproporre espressamente l'eccezione, in quanto parte interessata, nella propria comparsa di costituzione e di risposta in appello, come secondo la previsione dell'art. 346
c.p.c., e come secondo l'insegnamento della giurisprudenza (Cass. n.
33649/2023: “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”)
In quella sede, invece, si è limitata a un generico rinvio “a tutte le eccezioni ed argomentazioni già svolte con gli Scritti depositati nel corso del procedimento di prime cure” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione in appello). Analogamente, nelle successive note di trattazione scritta,
l'appellata si è semplicemente riportata “al contenuto del proprio Scritto, insistendo in tutte le eccezioni e gli argomenti in Esso svolti, nonché per - 10 -
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”.
Ebbene, alla luce dell'esame degli atti processuali di secondo grado, non risulta che l'eccezione di prescrizione sia mai stata effettivamente e ritualmente sollevata.
Con riguardo, invece, all'illegittimità delle commissioni di cui all'art. 117 bis co. II e II TUB e all'usurarietà del TEG applicato, l'appellante lamenta esclusivamente l'incorretta valutazione da parte del giudice di prime cure della documentazione presente in atti, la quale proverebbe in re ipsa
l'illegittimità di tali addebiti.
Tali allegazioni, tuttavia, del tutto generiche ed indeterminate, risultano inidonee a supportare in termini sufficientemente specifici la tesi dell'effettiva illegittimità delle altre commissioni (commissioni di messa a disposizione fondi e commissioni per utilizzi in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido) nonché dell'usurarietà dei tassi applicati.
Più nel dettaglio, nell'atto di appello la società correntista evidenzia di aver allegato puntualmente, sin dall'atto di citazione, “l'esistenza dei seguenti addebiti illegittimi nel corso degli anni di vigenza del rapporto come documentato dagli estratti prodotti e dalla CTP econometrica: per il conto ordinario n. 16445
- € 46.900,76= quale rettifica dovuta alla differenza tra i tassi di interesse applicati dalla Banca e quelli ricalcolati (“delta interessi”);
- € 91.581,16= quale rettifica dovuta all'effetto anatocistico
- € 16.690,52= quale rettifica dovuta alle commissioni di massimo scoperto;
- € 28.731,17= quale rettifica dovuta alle spese;
- € 8.852,78= quale rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni di massimo scoperto e sulle spese;
- € 141.118,87= quale rettifica dovuta al superamento “tassi di soglia” di cui alla legge n. 108/1996;
Quanto al conto anticipi n. 38160:
- € 57.405,66, quale rettifica dovuta alla differenza tra i tassi di interesse applicati dalla Banca e quelli ricalcolati (“delta interessi”);
- € 602,50, quale rettifica dovuta alle spese;
- € 44,01 quale rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni di massimo scoperto e sulle spese” (p. 19-20 atto di appello). - 11 -
Quella appena riportata rappresenta l'unica parte del secondo motivo in cui l'appellante richiama in modo specifico gli addebiti ritenuti illegittimi, limitandosi però ad indicarne gli importi, che ritiene dovuti, senza fornire alcuna argomentazione sulle ragioni per le quali dovrebbero ritenersi illegittimi.
L'appellante si limita ad effettuare un rinvio per relationem, affermando che
“tali addebiti sono stati dettagliatamente ricostruiti e rappresentati mediante apposita perizia allegata alla citazione (doc. 1)”, quasi a voler ritenere che il semplice ricorso a una consulenza di parte possa sollevarlo dall'onere di esplicitare le ragioni delle proprie doglianze.
In ogni caso, pur volendo considerare il contenuto della consulenza di parte, lo stesso risulta scarno e in alcuni punti apodittico.
Per quanto riguarda le commissioni di cui all'art. 117 bis co. II e II TUB, il consulente si limita ad affermare che “le stesse sono state interamente oggetto di rettifica a favore del correntista, in quanto non risultano specifiche pattuizioni in merito”, senza esplicitare in cosa consista questa rettifica, senza indicare il calcolo e senza richiamare i documenti dai quali sarebbe evincibile l'applicazione di dette commissioni.
A pagina 8 della relazione il consulente si limita a riportare il valore del totale delle commissioni da stornare, senza nemmeno distinguere gli importi dovuti a titolo di commissioni di massimo scoperto e a titolo di commissioni ex art. 117 TUB.
Per quanto riguarda poi, il paragrafo dedicato all'analisi dell'usurarietà del
TEG applicato, la consulenza si dimostra estremamente lacunosa.
Il consulente non indica: il valore del TEG applicato dalla banca, i periodi analizzati, i tassi soglia di riferimento considerati per ciascun periodo, né tanto meno mostra la comparazione del TEG con il rispettivo tasso soglia al fine di evidenziarne il superamento. Il consulente, tra l'altro, per il calcolo dell'usura applica una formula diversa da quella della Banca d'Italia.
Più nel dettaglio, il consulente specifica che: “quali tassi soglia sono stati considerati:
- per il conto ordinario, quelli riferiti alle aperture di credito di importo superiore a 10 milioni di Lire (5 mila Euro dal 1/1/2002);
- per il conto anticipi, quelli riferiti alla categoria anticipi concessi dalle - 12 -
Banche, di importo superiore a 5 mila Euro;
”, senza neppure fare riferimento al decreto ministeriale che individua il tasso soglia in questione.
Ed anche in questo caso, il consulente si limita a riportare nelle conclusioni l'importo totale degli “interessi passivi addebitati” (voce, peraltro, poco chiara poiché non specifica l'usurarietà degli stessi).
Ad abundantiam, preme evidenziare che quand'anche la consulenza tecnica di parte fosse stata condotta in maniera accurata, la documentazione a supporto risulta comunque insufficiente per un accertamento attendibile.
L'allegato n. 5 della CTU evidenzia, infatti, l'assenza di entrambi i contratti di conto corrente, l'incompletezza degli estratti conto e degli scalari - cui l'appellante fa sempre riferimento in modo generico senza specificarne la quantità - che risultano non prodotti in forma continuativa per nessuno dei due conti correnti.
In definitiva, la totale genericità delle contestazioni dell'appellante, enunciate senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento dei rapporti bancari e senza alcuna produzione dei calcoli alternativi contenenti i criteri ritenuti corretti, determina necessariamente il rigetto del motivo per la restante parte.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della pratica anatocistica per il periodo antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio
2000, dal momento che la banca non avrebbe dato prova di aver rispettato le disposizioni sulla pariteticità della capitalizzazione degli interessi, né di aver ottenuto l'approvazione esplicita della cliente.
Il motivo non merita accoglimento.
È vero che, come riportato dall'appellante nella propria memoria conclusionale, la Suprema Corte ha chiarito che: "in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato" - 13 -
(Cass. Ord. n. 10293/2023).
Tuttavia, tale massima non enuclea un principio assoluto, bensì presuppone che, nel caso concreto, la documentazione disponibile consenta effettivamente, seppur attraverso l'ausilio di un consulente, una ricostruzione attendibile del rapporto bancario.
Nel caso in esame tale possibilità deve escludersi.
Gli scalari prodotti, al pari degli estratti conto, risultano incompleti e non continuativi. Inoltre, le voci in essi riportate non permettono di scorporare gli importi addebitati a titolo di anatocismo poiché si presentano come importi unitari non distinti in maniera analitica.
A conferma di ciò, lo stesso consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado, pur avendo considerato gli scalari e gli estratti conto prodotti – data l'assenza di entrambi i contratti di conto corrente - ha affermato che alla luce della documentazione prodotta non è possibile “un'analitica ed attendibile ricostruzione del rapporto” (cfr. pag. 6 della CTU). Pertanto, la domanda di rettifica del saldo relativamente all'anatocismo deve essere respinta per l'insufficienza della documentazione prodotta.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta il fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto delle risultanze della CTU nonostante questa abbia accertato l'esistenza di somme indebitamente addebitate al correntista.
Pertanto, chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché vengano ammessi anche i quesiti proposti in primo grado dal correntista e disattesi dal giudice.
Considerato quanto rilevato in precedenza e tenuto conto del rigetto totale del primo e del terzo motivo nonché dell'accoglimento solo parziale del secondo motivo di appello, resta assorbita la correlata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
***
In definitiva, il primo, il terzo ed il quarto motivo vanno respinti, mentre il secondo motivo merita accoglimento nei limiti ut supra esplicitati, dal momento che va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto per il periodo compreso tra il 30/09/2000 ed il 30/06/2009, applicata al rapporto di c/c n. n. 16445, per assenza di pattuizione scritta.
L'appellante ripropone nelle conclusioni, in via subordinata, la domanda di - 14 -
risarcimento del danno, senza aver tuttavia impugnato il capo della sentenza che l'ha respinta con la motivazione secondo cui si tratta di un escamotage per superare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
L'accoglimento parziale della domanda di rettifica del saldo debitorio, tuttavia per un importo notevolmente inferiore (€ 9.650,98) rispetto al petitum (€ 391.927,43), giustifica una compensazione per 1/5 delle spese di lite, liquidate, per l'intero, ai sensi del DM n. 147/2022, come segue:
Competenza: Corte d'Appello, scaglione € 260.000,00 - € 520.000,00
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.195,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.276,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.649,00
Compenso tabellare: € 10.060,00 oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge.
I restanti 4/5 vanno, invece, posti a carico di parte appellante.
Stesso criterio per quel che concerne le spese del primo grado di giudizio, liquidate, per l'intero, come nella sentenza impugnata.
In punto di spese di lite va rammentato che la domanda era articolata in più capi, di cui uno soltanto (quello sulle cms) è stato accolto, sicchè è configurabile una soccombenza reciproca (arg. ex Cass. S.U. n. 31062/2022:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”); la parte maggiormente soccombente rimane comunque l'appellante, la cui domanda è stata accolta per un importo ridottissimo se raffrontato al petitum; non può essere condannata alle spese soltanto la parte totalmente vittoriosa (Cass. Ord. n. 26912/2020: “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto - 15 -
solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”), mentre la è solo parzialmente Parte_1
vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 762 del 11 aprile 2020 del Tribunale di Brescia, che nella restante parte conferma:
- dichiara la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate al conto corrente n. 16445 dal 30/09/2000 al 30/06/2009;
- accoglie parzialmente la domanda di rettifica del saldo debitorio che, per l'effetto, ridetermina alla data del 30 giugno 2013 nella misura di + €
4.846,05 in favore della società correntista;
- compensa per 1/5 le spese di lite;
- condanna parte appellante: in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore a rimborsare all'appellata:
[...]
in persona del procuratore pro tempore, quale incorporante la CP_1
, i restanti 4/5 delle spese di lite Controparte_2 liquidate per l'intero in primo grado, come risulta da sentenza di primo grado e, per quanto riguarda il grado d'appello, come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/04/2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti