Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 4130 del Ruolo Generale dell'anno 2013,
vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F. dall'Avv. Francesco Specchiale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro,
al Viale V. De Filippis n. 61;
Opponente
CONTRO
Controparte_1 (P.I. P.IVA_1 ), in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco dell'Avvocatura regionale in forza di procura alle liti rogata dal notaio Persona_1 , rep. 148.565 - n. racc. 29.468 e di decreto di nomina del
Dirigente dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Catanzaro presso la sede centrale dell'Avvocatura Regionale, sita al Viale Europa (Loc. Germaneto - Cittadella Regionale “On. Jole
Santelli");
Opposta
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1Con ricorso in opposizione....., evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1 al fine di sentire dichiarare, previa sospensione dell'efficacia,
l'illegittimità e la disapplicazione/annullamento dei provvedimenti della Controparte_1 dell'11
Marzo 2013, n. prot. 84914 e del 25 luglio 2013, n. prot. 00572, con i quali gli era stata ingiunta la restituzione della somma percepita a titolo di borsa di studio.
la violazione, per falsa applicazione, dell'art. 40 bis co. 1 della L. della Controparte_1
n. 8, del 4 Febbraio 2002.
Fatte tali premesse, l'odierno ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "Accertare l'illegittimità
e disporre la disapplicazione/annullamento dei provvedimenti della Controparte_1 dell'11 Marzo
2013, n. prot. 84914 e del 25 luglio 2013, prot. n. 00572 con i quali è stata ingiunta al Dott. [...] Parte_1 la restituzione della somma percepita a titolo di borsa di studio;
2. Sospendere, ai sensi dell'art. 32 Dlgs 150/2011 n. 150 e sentite le parti, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
3. In via istruttoria Ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal Dott. Parte_1 in uno alla domanda
di ammissione al corso di formazione in Medicine Generale attestante lo svolgimento di attività libero professionale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
4. In via subordinata: accertato il comportamento negligente dell'Amministrazione convenuta e la totale buona fede dell'opponente, disporre il recupero rateale delle somme richieste di € 100,00".
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in data 23.12.13, depositando comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1 , contestando in fatto e in diritto le domande avverse.
In particolare, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quella del giudice amministrativo e l'inammissibilità della domanda, essendo ormai divenuto irrevocabile il decreto notificato all'opponente prima della notifica dell'ingiunzione impugnata, con il quale questi veniva informato dell'incompatibilità ed al quale aveva, dunque, prestato acquiescenza.
Nel merito, contestava l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversa.
Premesso tutto ciò, la Controparte_1 , rassegnava le seguenti conclusioni: - in via pregiudiziale, 66
dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- gradatamente, sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione;
in via
-
ulteriormente subordinata, nel merito, respinta l'istanza cautelare proposta, dichiarare, per tutte le ragioni innanzi esposte, infondata l'opposizione introdotta con l'avversa citazione e per l'effetto rigettare tutte le domande con essa formulate, confermando di conseguenze il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio".
Rigettata con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, svoltasi il 18.02.2014, la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.10.2015, per la precisazione delle conclusioni. All'esito di alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ufficio, con decreto del 12.03.2019 la causa è stata assegnata al Got, dott. Rocco Sciarrone e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.03.2019, per la comparizione delle parti.
In esito a numerosi rinvii disposti per esigenze dovute al carico di ruolo, con provvedimento del
24.01.2023, in accoglimento della richiesta formulata da parte opponente, veniva disposto che l'Amministrazione convenuta esibisse la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal Dott.
Pt 1 in uno alla domanda di ammissione al corso di formazione in Medicina generale, attestante lo svolgimento di attività libero professionale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e, contestualmente, veniva disposto il rinvio per la verifica dell'esatto adempimento, all'udienza del
27.04.2023.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 28.11.2023, per esigenze dovute al carico di ruolo.
Con provvedimento del 19.09.2023, la causa veniva assegnata al GOT dott. Persona_2 in sostituzione del dott. Sciarrone.
All'udienza del 28.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.03.2024, successivamente rinviata all'udienza straordinaria del 27.03.2024, per impossibilità
a tenere udienza del Giudice.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del
25.06.2024.
Con decreto Presidenziale del 23.04.2024, la causa veniva rinviata allo scrivente Magistrato e all'udienza del 25.06.2024 e successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza dell'11.10.2024, rilevata l'assenza del giudice titolare della causa.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si richiamano atti e documenti noti alle parti.
In via preliminare, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dalla Controparte_1 ed afferente all'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo avendo,
l'ingiunzione fiscale di pagamento impugnata, natura di atto amministrativo complesso.
L'eccezione è fondata.
Appare opportuno rammentare che, al fine di individuare il criterio di riparto della giurisdizione e, dunque, le controversie da devolvere al giudice amministrativo occorre, preliminarmente, determinare e qualificare le posizioni soggettive in gioco. Su detto ultimo aspetto, assume rilevanza dirimente la tipologia di atto amministrativo ovvero se lo stesso possa essere discrezionale o vincolato e, dunque, se nella condotta possa evidenziarsi o meno,
l'esercizio del potere.
Ciò posto, se gli atti c.d. discrezionali sono contraddistinti da una facoltà di scelta concessa alla pubblica amministrazione di realizzare l'interesse pubblico che può optare tra diverse modalità di intervento, gli atti c.d. vincolati, invece, sono quelli in cui la discrezionalità amministrativa è assente poiché viene rimesso alla p.a., esclusivamente, l'acclaramento dei presupposti oggettivi ai quali la legge ricollega la produzione di effetti.
Con specifico riguardo a tale ultima tipologia di atti, si è affermata e consolidata l'autorevole opinione secondo cui il carattere vincolato dell'atto non determina esercizio del potere, con la conseguente persistenza del diritto soggettivo su cui incide l'atto, che non degrada ad interesse legittimo e, pertanto, il giudice chiamato alla valutazione sarà il giudice ordinario nella sua qualità di giudice dei diritti.
E' stato, però, precisato dalla giurisprudenza che l'attività vincolata, non automaticamente determina l'assenza di discrezionalità e, conseguentemente, di esercizio del potere di talchè occorre una valutazione casistica specifica volta a stabilire se l'attività vincolata sia diretta alla tutela dell'interesse pubblico, nel qual caso il privato sarà titolare di un interesse legittimo oppure alla tutela dell'interesse privato, nel qual caso la posizione vantata avrà la consistenza di diritto soggettivo.
Può, dunque, correttamente concludersi che, al di là delle ripartizioni teoriche, sarà sempre necessario verificare la posizione giuridica sottesa e incisa dalla situazione.
Fatte queste necessarie premesse e, venendo al caso in esame, applicando il criterio invalso, in dottrina e in giurisprudenza, del petitum sostanziale che tiene, cioè, conto della domanda spiegata per come individuata dal giudice rispetto alla posizione soggettiva sottesa e di cui si chiede tutela (senza che la qualificazione assunta dal ricorrente assuma valenza assoluta - teoria del c.d. petitum formale),
è ragionevole affermare che viene in rilievo un interesse legittimo del ricorrente a fronte di un'attività della pubblica amministrazione che, seppur vincolata, risponde comunque, ad un interesse avente natura pubblicistica.
A voler ricostruire la cornice normativa di riferimento in cui si inserisce la posizione del medico iscritto al corso di formazione specifica in Medicina generale viene in rilievo, in primis, l'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che stabilisce che questa è a tempo pieno e viene svolta sotto il controllo delle autorità o enti competenti.
In tale periodo formativo, inoltre, l'art. 40, comma 1, del medesimo D.Lgs inibisce al medico l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali nelle quali si svolge la formazione e qualsiasi rapporto convenzionale o precario con il SSN o con enti e istituzioni pubbliche e private;
l'impegno richiesto per la formazione specialistica, infatti, come precisa la norma,
è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.
Ciò è tanto vero che il comma 2 del medesimo art. 40 del D.Lgs. 368/1999, proprio in virtù della circostanza che la formazione specialistica impegna il medico come qualsiasi dipendente medico del
SSN a tempo pieno, precisa che il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, prevedendo, contestualmente, che il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, benché la norma non preveda un vero e proprio diritto in tal senso ma subordini l'aspettativa alle esigenze di servizio.
La normativa che regola la specializzazione dei medici, dunque, è improntata a garantire la formazione del medico specializzando che deve essere svolta a tempo pieno senza che il professionista possa essere distolto dal suo periodo di formazione.
La ratio della norma, infatti, come analogamente riconosciuto dal Consiglio di Stato in una precedenza sentenza con riferimento all'art. 24 del D.Lg. 368/1999 (cfr Sent. n. 9378/2024), è da rinvenirsi nella necessità di concentrare tutta l'attività professionale del medico per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno sulla sola ed assorbente frequenza del corso di specializzazione e delle connesse qualificanti attività formative, con obbligo di esclusività.
Quanto sopra detto è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con
Sentenza n. 2966 del 29 Marzo 2024, ha osservato come d'un canto venga in rilievo "...l'art. 24, co.
4 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, secondo cui il medico iscritto ai corsi di medicina generale "ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti"..." e che "...l'art. 11 del decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 che inibisce "al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo..." preservando dunque "...l'effettività della formazione a tempo pieno tale da assicurare partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie..."
Orbene, la regula iuris del divieto di cumulo della fase di formazione a tempo pieno con qualsiasi altro rapporto di lavoro, autonomo o dipendente, anche se saltuario o temporaneo, ha come ratio quella di far concentrare il medico tirocinante unicamente sul corso, per raggiungere la finalità avente natura di interesse pubblico, di una migliore formazione, tanto è vero che “la violazione della stessa normativa determina uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate, con il conseguente pregiudizio erariale" (cfr Sent. N. 68/2017 Sez. III Centrale Corte Conti Toscana;
in senso conf. Sent.
Corte Conti Toscana n. 240/2017).
Alla luce delle considerazioni svolte, nel caso che ci occupa, l'attività che la Pubblica
Amministrazione resistente ha svolto può, senza dubbio, qualificarsi come attività vincolata dovendo la stessa accertare, solo formalmente e automaticamente, l'esistenza dei presupposti oggettivi, in questo caso l'esistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 15 del Bando di concorso e, di richiamo, a tutta quanta la normativa sopra citata e degli effetti già astrattamente determinati e previsti dal legislatore e che con l'atto adottato (Decreto dirigenziale del 25.07.2013, n. prot. 00572), si sono manifestati.
Ciò nondimeno, però, si è trattata di un'attività vincolata diretta alla tutela di un interesse pubblico fondamentale quale è quello di consentire al medico di ottenere una formazione idonea di cui possa beneficiare l'intero sistema sanitario ed elevandone il livello qualitativo di cura e diagnosi.
Per le esposte considerazioni, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
Attesa la natura della questione e la decisione solo in rito adottata, si ritiene sussistano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 26.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito