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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4403/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Michela Grandinetti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23.01.2025;
- opponente-
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Alessandro Paletta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 17.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 954.661,85, in forza di una serie di fatture emesse per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici e di prestazioni varie, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento, in favore della ricorrente
[...]
che aveva dedotto di accreditarla quale cessionaria dei suddetti crediti dalle originarie società CP_1
fornitrici , , , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10
pagina 1 di 13 L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in ragione Controparte_1 dell'inefficacia delle cessioni perché rifiutate ovvero non accettate e comunque effettuate in violazione del divieto di cessione ex artt.69 e 70 RD2440/1923, in combinato disposto con l'art.9 L.2248/1865 del
Contenzioso Amministrativo o perché inadeguate ai requisiti di forma di legge;
l'assenza dei contratti in forma scritta ad substantiam con le società fornitrici-cedenti e la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle forniture;
l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture emesse da LC
AL PA, YE srl e FO co srl, in forza di mandati di pagamento allegati al
Part proprio fascicolo;
l'indeterminatezza del credito ingiunto che non consentiva all' di effettuare i dovuti controlli sui pagamenti eseguiti, tenuto conto che aveva precedentemente conseguito CP_1
l'emissione di altri decreti ingiuntivi, quale cessionaria di crediti vantati dalle medesime società fornitrici.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che erano Controparte_1
stati prodotti, sin dalla fase monitoria, i nove contratti di cessioni, stipulati in forza di atti autenticati da notaio e ritualmente notificati alla ASP debitrice;
che i predetti contratti di cessione contenevano, in allegato, gli estratti del partitario e dei sottoconti di ciascuna cedente e delle fatture ivi annotate, inerenti le cessioni di crediti effettuate dalle cedenti in favore di;
che venivano, altresì, CP_1
prodotti i contratti di fornitura eseguiti dalle cedenti , , CP_2 CP_3 CP_4
, , , che non era Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
richiesta alcuna accettazione delle cessioni ex artt.70 RD2440/1923 e 9 L.2248/1865, trattandosi di normativa applicabile solo alle amministrazioni statali e non anche all' ; che Parte_2 CP_1
aveva dimostrato, tramite la documentazione allegata, i fatti costitutivi dei crediti relativi alle
[...]
forniture eseguite dalle cedenti, con conseguente diritto a percepire gli interessi moratori maturati in
Part conseguenza del ritardato pagamento della sorte capitale da parte dell' che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, erano applicabili anche alla P.A. gli interessi previsti dal
D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e successiva integrazione.
Quindi, all'udienza del 17.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 13 ****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
sollevata dall'
[...] Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato tutti i contratti di cessione stipulati con le n. 9 società cedenti ( , , , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , unitamente alla documentazione comprovante la relativa notificazione
[...] CP_9 CP_10 all' (cfr. doc. allegati al fascicolo monitorio della creditrice opposta). Parte_2
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad pagina 3 di 13 applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sin dal procedimento monitorio, gli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' aventi ad Parte_2
oggetto il corrispettivo delle forniture già interamente eseguite dalle originarie società cedenti.
Parte Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € Controparte_1
954.661,85, oggetto di una serie di fatture emesse a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici e di prestazioni varie, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento, vantato pagina 4 di 13 quale cessionaria dei suddetti crediti dalle originarie società fornitrici , , , CP_2 CP_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
L ha genericamente eccepito la mancanza di valido documento contrattuale e Parte_2
l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il mancato e/o ritardato pagamento, ed ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_11
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1 nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 5 di 13 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 6 di 13 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di traPArenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di pagina 7 di 13 nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo tutti i contratti stipulati dalle fornitrici cedenti con l' (nelle molteplici forme di appalti, aggiudicazione di gare, Parte_2
deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali, cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del fascicolo di parte opposta) inerenti i singoli rapporti di fornitura la cui effettiva esecuzione è, altresì, comprovata dalle singole fatture contenenti la dettagliata indicazione del prodotto e/o del servizio fornito, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
In ordine al quantum dovuto, l' ha eccepito di avere estinto parzialmente il credito, in Parte_2
relazione ad alcune delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, in forza di mandati di pagamento allegati al proprio fascicolo, ed ha contestato, altresì, la mancanza di prova relativamente al corrispettivo di alcune fatture non allegate dalla società opposta.
Al fine di verificare l'esatto importo del credito vantato dalla cessionaria, è stata disposta, nel corso del giudizio, c.t.u. contabile e successiva integrazione, a firma del dott. , al quale è stato Persona_1
demandato di computare le somme dovute a titolo di sorte capitale e di interessi moratori, al tasso e con la decorrenza previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 - ove non diversamente disposto nei contratti conclusi tra le parti - in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto ed effettivamente allegate al fascicolo monitorio ed al fascicolo del presente giudizio della parte opposta, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall' come risultanti Parte_2
dai mandati allegati al fascicolo di parte e dei pagamenti ulteriori effettuati in corso di causa ed indicati dalla parte creditrice.
Il c.t.u. ha premesso di avere esaminato tutta la documentazione presente nel fascicolo telematico, sia in riferimento ai contratti di cessione ed ai contratti stipulati tra l' e le singole cedenti, Parte_2
sia tenendo conto dei fascicoli dei titoli monitori già ottenuti dalla opposta per effetto di cessioni dei crediti anche diverse da quelle di causa e dei mandati di pagamento allegati dall'opponente, al fine di evitare ogni possibile duplicazione dei crediti.
In particolare, va evidenziato che, sebbene la parte creditrice che invoca l'adempimento del contratto possa limitarsi, secondo la citata giurisprudenza, alla sola allegazione del titolo negoziale, è
pagina 8 di 13 indubitabile che, allorquando il contratto appartiene al novero della somministrazioni continuative, e il debitore contesti alcune delle forniture, l'onere probatorio del creditore deve estendersi alla dimostrazione della effettività di queste ultime, mediante la produzione della documentazione idonea a documentare la fornitura.
L'allegazione delle fatture, inoltre, appare indispensabile anche per verificare il corretto calcolo degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento, occorrendo individuare la data di scadenza della fattura in relazione alla sua effettiva comunicazione all' ed il conseguente dies a quo Parte_2
della decorrenza degli interessi.
Anche in questo caso, non può reputarsi sufficiente il prospetto unilaterale predisposto da CP_1
mediante una tabella riepilogativa delle fatture, contenente l'indicazione della data di scadenza
[...]
Parte delle stesse, atteso che, fronte della contestazione della pretesa da parte dell' opponente,
l'asseverazione di tale elenco, in assenza della verifica di corrispondenza dei dati in esso riportati con quelli risultanti dalle fatture, finirebbe col tradursi in una forma di “privilegio probatorio” contrario alla ripartizione del relativo onere tra le parti.
In questi termini, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
Ciò posto, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il c.t.u., dott. , ha rilevato che non tutte le Per_1
fatture indicate nel decreto ingiuntivo risultino presenti agli atti di causa e che, in relazione al fornitore siano state allegate due fatture non indicate nel decreto ingiuntivo opposto (RJ CP_12
19000631 del 30.01.2019 di € 1.264,70 e RJ 19000639 del 30.01.2019 di € 298,00), e che, nel ricorso monitorio, siano state indicate delle fatture con la stessa numerazione ma con importo diverso, con pagina 9 di 13 segno negativo e con data di emissione diversa rispetto alle sotto riportate e allegati agli atti di causa
(probabilmente una nota di credito emessa dal fornitore). Per tale motivo le fatture sopra indicate, in quanto non sottese al decreto ingiuntivo, non sono state considerate nel conteggio.
Quanto, poi, ai pagamenti effettuati in corso di causa, il c.t.u. ha evidenziato che all'atto di opposizione risultano allegati i seguenti mandati di pagamento:
1. Mandato n. 6741 del 10/05/2019, distinta n. 2190510, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
45.869,76;
2. Mandato n. 7736 del 22/05/2019, distinta n. 2190522, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
13.728,25;
3. Mandato n. 9822 del 20/06/2019, distinta n. 2190620, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
29.247,93;
4. Mandato n. 10611 del 06/09/2020; beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.;
5. Mandato n. 14816 del 01/12/2020, beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.;
6. Mandato n. 18474 del 17/12/2019, beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.
In relazione ai primi tre mandati non è stato possibile, sulla base delle informazioni indicate negli stessi, individuare quali fatture del decreto ingiuntivo risultano pagate, mentre, in relazione ai mandati di pagamento di cui ai punti 4,5 e 6, il c.t.u. ha individuato le fatture elencate nel ricorso monitorio a cui si riferiscono i pagamenti.
Inoltre, sulla scorta di quanto attestato dal Dott. (C.T.P. di nelle proprie Per_2 CP_1 CP_1 osservazioni preliminari del 12/04/2022, l' ha effettuato dei pagamenti in corso di Parte_2
causa per complessivi € 229.810,62 che sono stati, quindi, detratti dall'importo residuo vantato dalla società opposta.
Infine, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo
231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l' . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta
pagina 10 di 13 regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In riferimento agli interessi moratori, il c.t.u. dott. , ha individuato, quale data di Persona_1
decorrenza degli interessi, il giorno successivo alla data di scadenza di ogni singola fattura che, in assenza di altre indicazioni, è stato indicato nel 60° giorno dall'emissione della fattura.
In relazione alla data di pagamento, laddove risulta presente il relativo mandato di pagamento, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo considerando la data del mandato di pagamento.
E' stato applicato il tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, ad eccezione del ricalcolo effettuato in relazione al fornitore in quanto nelle fatture presenti agli atti di causa (cfr. fatture CP_12
pagina 11 di 13 allegate alle memorie ex art. 183 c.p.c. secondo termine) è risultato che “…in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore più sei punti…”.
In conclusione, il c.t.u. ha elaborato una tabella riepilogativa per ogni singolo fornitore, specificando le seguenti voci: progressivo delle fatture, nominativo del creditore, nominativo del debitore ( Pt_2
, il numero della fattura, l'indicazione della presenza o meno della fattura nel fascicolo di
[...] causa, la data di emissione della fattura, l'importo della fattura al netto dell'IVA (in quanto essendovi scissione dei pagamenti l'IVA viene pagata direttamente dall' nei confronti dell'Erario e pertanto Pt_2
non viene pagata al fornitore come normalmente avviene nelle transazioni commerciali), il numero del mandato di pagamento, la data del mandato di pagamento ovvero la data di pagamento in mancanza di altre indicazioni, il credito per sorte capitale indicato nel decreto ingiuntivo, il credito per sorte capitale al netto dei pagamenti effettuati, la data di scadenza della fattura, il dies a quo di decorrenza dei termini per il calcolo degli interessi legali di mora, il dies a quem dei termini per il calcolo degli interessi, il numero di giorni intercorsi tra la scadenza della fattura ed il relativo pagamento, il tasso di interesse legale di mora e l'importo degli interessi legali di mora.
All'esito delle suddette verifiche, il c.t.u. ha accertato che le somme dovute a titolo di sorte capitale, in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto ed effettivamente allegate al fascicolo monitorio ed al fascicolo del presente giudizio della parte opposta, nonché tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall' come risultanti dai mandati allegati al fascicolo di Parte_2
parte e dei pagamenti ulteriori effettuati in corso di causa ed indicati dalla parte creditrice, risultino pari a complessivi Euro 405.622,85 e le somme dovute a titolo di interessi moratori calcolati alla data del
06/11/2024 risultino pari a complessivi Euro 232.682,70 (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 7.9.2022 e successiva integrazione depositata in data 6.11.2024).
Le risultanze della c.t.u., condotte con metodo logico e sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo telematico, appaiono pienamente condivisibili da parte di questo giudicante e sono conformi ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati.
In conclusione, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell' al pagamento, in favore della della somma di € 405.622,85, a Parte_2 Controparte_1 titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 232.682,70, a titolo di interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/2002 calcolati fino alla data del 6.11.2024, oltre ulteriori interessi moratori maturati e pagina 12 di 13 maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt.
4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dal 7.11.2024 e fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, sono Parte definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
405.622,85, a titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 232.682,70, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 calcolati fino alla data del 6.11.2024, oltre ulteriori interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dal 7.11.2024 e fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio che si Parte_2 liquidano in € 14.598,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' Parte_2
Cosenza, 10.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Michela Grandinetti, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 23.01.2025;
- opponente-
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Alessandro Paletta, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Conclusioni: come rassegnate al verbale di udienza del 17.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Parte_2
Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 954.661,85, in forza di una serie di fatture emesse per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici e di prestazioni varie, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento, in favore della ricorrente
[...]
che aveva dedotto di accreditarla quale cessionaria dei suddetti crediti dalle originarie società CP_1
fornitrici , , , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10
pagina 1 di 13 L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in ragione Controparte_1 dell'inefficacia delle cessioni perché rifiutate ovvero non accettate e comunque effettuate in violazione del divieto di cessione ex artt.69 e 70 RD2440/1923, in combinato disposto con l'art.9 L.2248/1865 del
Contenzioso Amministrativo o perché inadeguate ai requisiti di forma di legge;
l'assenza dei contratti in forma scritta ad substantiam con le società fornitrici-cedenti e la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle forniture;
l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture emesse da LC
AL PA, YE srl e FO co srl, in forza di mandati di pagamento allegati al
Part proprio fascicolo;
l'indeterminatezza del credito ingiunto che non consentiva all' di effettuare i dovuti controlli sui pagamenti eseguiti, tenuto conto che aveva precedentemente conseguito CP_1
l'emissione di altri decreti ingiuntivi, quale cessionaria di crediti vantati dalle medesime società fornitrici.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che erano Controparte_1
stati prodotti, sin dalla fase monitoria, i nove contratti di cessioni, stipulati in forza di atti autenticati da notaio e ritualmente notificati alla ASP debitrice;
che i predetti contratti di cessione contenevano, in allegato, gli estratti del partitario e dei sottoconti di ciascuna cedente e delle fatture ivi annotate, inerenti le cessioni di crediti effettuate dalle cedenti in favore di;
che venivano, altresì, CP_1
prodotti i contratti di fornitura eseguiti dalle cedenti , , CP_2 CP_3 CP_4
, , , che non era Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
richiesta alcuna accettazione delle cessioni ex artt.70 RD2440/1923 e 9 L.2248/1865, trattandosi di normativa applicabile solo alle amministrazioni statali e non anche all' ; che Parte_2 CP_1
aveva dimostrato, tramite la documentazione allegata, i fatti costitutivi dei crediti relativi alle
[...]
forniture eseguite dalle cedenti, con conseguente diritto a percepire gli interessi moratori maturati in
Part conseguenza del ritardato pagamento della sorte capitale da parte dell' che, come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, erano applicabili anche alla P.A. gli interessi previsti dal
D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e successiva integrazione.
Quindi, all'udienza del 17.2.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 13 ****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
sollevata dall'
[...] Parte_2
In particolare, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”
(Cass. nn. 30658/2017, 32788/2019).
In ogni caso, per quanto concerne la questione relativa alla validità della cessione dei crediti, si osserva che la società creditrice opposta ha allegato tutti i contratti di cessione stipulati con le n. 9 società cedenti ( , , , , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , unitamente alla documentazione comprovante la relativa notificazione
[...] CP_9 CP_10 all' (cfr. doc. allegati al fascicolo monitorio della creditrice opposta). Parte_2
Ciò posto, premesso che la mancata accettazione/rifiuto della cessione, ai sensi dell'art. 70 R.D. n.
2440 del 1923 che richiama l'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, non costituisce motivo di nullità, ma, eventualmente, di inefficacia della cessione stessa (cfr. Cass. Civ. 9789/94), si osserva, in ogni caso, che con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass.
Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9; e torna ad pagina 3 di 13 applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass. Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha allegato, sin dal procedimento monitorio, gli atti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' aventi ad Parte_2
oggetto il corrispettivo delle forniture già interamente eseguite dalle originarie società cedenti.
Parte Consegue che la necessità di accettazione delle cessioni propugnata dall' rimane del tutto ininfluente ai fini del perfezionamento delle stesse e non è, di conseguenza, idonea a privare la società opposta né della titolarità del credito né della conseguente legittimazione alla domanda di pagamento.
Passando all'esame del merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito di cui la chiede il pagamento attiene alla somma di € Controparte_1
954.661,85, oggetto di una serie di fatture emesse a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici e di prestazioni varie, oltre interessi moratori per il ritardato pagamento, vantato pagina 4 di 13 quale cessionaria dei suddetti crediti dalle originarie società fornitrici , , , CP_2 CP_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
L ha genericamente eccepito la mancanza di valido documento contrattuale e Parte_2
l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture di cui si assume il mancato e/o ritardato pagamento, ed ha, altresì, eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
In riferimento alla necessaria allegazione dei titoli contrattuali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le e le case di cura o altre strutture private che erogano Controparte_11
servizi e prestazioni sanitarie vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2005 n. 603; Cass., Sez. U, 8 luglio 2005, n. 14335).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, è costante nel ritenere che l' rientri Parte_1 nella pubblica amministrazione in senso lato. In particolare, l'azienda, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale. Molte pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la natura di ente pubblico economico dell'Azienda Sanitaria (Cons. Stato, 9.5.2001, n.
2609; Cons. Stato, 14.12.2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30.1.2008, n. 2031; Cass. n. 11088/14) e, nello stesso senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale (Corte cost., ord. 20.3.2013, n. 49).
Parte Alla stregua di tali principi, si è ritenuto che i contratti delle non siano, di per sé, assoggettabili alla rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923, n. 2440, che non è applicabile agli enti pubblici economici, ma ciò non implica che tali contratti siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto.
Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n.
1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. Parte_1
17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici e, oggi, nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale è quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
pagina 5 di 13 Consegue che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 Parte_1
(introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del
d.lgs. n. 163 del 2006, essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda
(come nella ipotesi di fornitura di medicinali), rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. n. 24640 del 2.12.2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass. Civ., n. 17588 del 5.7.2018).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è, infatti, condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, secondo quanto si desume dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale" (verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali". Inoltre, l'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ("La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le
pagina 6 di 13 aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies").
La sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime cd. di accreditamento "transitorio"
(art. 8 quater, comma 6 – definito "temporaneo"- ) ed a quello "provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma
7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico.
E' stato, quindi, ribadito l'orientamento già precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali."
(cfr. Corte Cass. Sez. 3, n. 1740 del 25/01/2011; id. Sez. 3, n. 23657 del 19/11/2015).
Al riguardo, l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50 del 2016), stabilisce che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere - inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conclusione, non è configurabile il perfezionamento del contratto stipulato "jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per
"facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di traPArenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di pagina 7 di 13 nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Corte Cass.
Sez. 1, n. 1752 del 26/01/2007; n. 22537 del 26/10/2007; n. 8000 dell'01/04/2010; Sez. 1, n. 6555 del
20/03/2014; Sez. 2, n. 9219 del 23/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015; Sez. 3 n. 20391 dell'11/10/2016).
Nel caso di specie, la società opposta ha allegato al proprio fascicolo tutti i contratti stipulati dalle fornitrici cedenti con l' (nelle molteplici forme di appalti, aggiudicazione di gare, Parte_2
deliberazioni, accordi quadro diretti e/o regionali, cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del fascicolo di parte opposta) inerenti i singoli rapporti di fornitura la cui effettiva esecuzione è, altresì, comprovata dalle singole fatture contenenti la dettagliata indicazione del prodotto e/o del servizio fornito, sicchè deve ritenersi assolto l'onere del fatto costitutivo della pretesa gravante sulla società ingiungente.
In ordine al quantum dovuto, l' ha eccepito di avere estinto parzialmente il credito, in Parte_2
relazione ad alcune delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, in forza di mandati di pagamento allegati al proprio fascicolo, ed ha contestato, altresì, la mancanza di prova relativamente al corrispettivo di alcune fatture non allegate dalla società opposta.
Al fine di verificare l'esatto importo del credito vantato dalla cessionaria, è stata disposta, nel corso del giudizio, c.t.u. contabile e successiva integrazione, a firma del dott. , al quale è stato Persona_1
demandato di computare le somme dovute a titolo di sorte capitale e di interessi moratori, al tasso e con la decorrenza previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 - ove non diversamente disposto nei contratti conclusi tra le parti - in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto ed effettivamente allegate al fascicolo monitorio ed al fascicolo del presente giudizio della parte opposta, tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall' come risultanti Parte_2
dai mandati allegati al fascicolo di parte e dei pagamenti ulteriori effettuati in corso di causa ed indicati dalla parte creditrice.
Il c.t.u. ha premesso di avere esaminato tutta la documentazione presente nel fascicolo telematico, sia in riferimento ai contratti di cessione ed ai contratti stipulati tra l' e le singole cedenti, Parte_2
sia tenendo conto dei fascicoli dei titoli monitori già ottenuti dalla opposta per effetto di cessioni dei crediti anche diverse da quelle di causa e dei mandati di pagamento allegati dall'opponente, al fine di evitare ogni possibile duplicazione dei crediti.
In particolare, va evidenziato che, sebbene la parte creditrice che invoca l'adempimento del contratto possa limitarsi, secondo la citata giurisprudenza, alla sola allegazione del titolo negoziale, è
pagina 8 di 13 indubitabile che, allorquando il contratto appartiene al novero della somministrazioni continuative, e il debitore contesti alcune delle forniture, l'onere probatorio del creditore deve estendersi alla dimostrazione della effettività di queste ultime, mediante la produzione della documentazione idonea a documentare la fornitura.
L'allegazione delle fatture, inoltre, appare indispensabile anche per verificare il corretto calcolo degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamento, occorrendo individuare la data di scadenza della fattura in relazione alla sua effettiva comunicazione all' ed il conseguente dies a quo Parte_2
della decorrenza degli interessi.
Anche in questo caso, non può reputarsi sufficiente il prospetto unilaterale predisposto da CP_1
mediante una tabella riepilogativa delle fatture, contenente l'indicazione della data di scadenza
[...]
Parte delle stesse, atteso che, fronte della contestazione della pretesa da parte dell' opponente,
l'asseverazione di tale elenco, in assenza della verifica di corrispondenza dei dati in esso riportati con quelli risultanti dalle fatture, finirebbe col tradursi in una forma di “privilegio probatorio” contrario alla ripartizione del relativo onere tra le parti.
In questi termini, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ., n. 17684 del 25.8.2020).
Ciò posto, avuto riguardo alla fattispecie in esame, il c.t.u., dott. , ha rilevato che non tutte le Per_1
fatture indicate nel decreto ingiuntivo risultino presenti agli atti di causa e che, in relazione al fornitore siano state allegate due fatture non indicate nel decreto ingiuntivo opposto (RJ CP_12
19000631 del 30.01.2019 di € 1.264,70 e RJ 19000639 del 30.01.2019 di € 298,00), e che, nel ricorso monitorio, siano state indicate delle fatture con la stessa numerazione ma con importo diverso, con pagina 9 di 13 segno negativo e con data di emissione diversa rispetto alle sotto riportate e allegati agli atti di causa
(probabilmente una nota di credito emessa dal fornitore). Per tale motivo le fatture sopra indicate, in quanto non sottese al decreto ingiuntivo, non sono state considerate nel conteggio.
Quanto, poi, ai pagamenti effettuati in corso di causa, il c.t.u. ha evidenziato che all'atto di opposizione risultano allegati i seguenti mandati di pagamento:
1. Mandato n. 6741 del 10/05/2019, distinta n. 2190510, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
45.869,76;
2. Mandato n. 7736 del 22/05/2019, distinta n. 2190522, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
13.728,25;
3. Mandato n. 9822 del 20/06/2019, distinta n. 2190620, beneficiario LC AL S.p.A., di Euro
29.247,93;
4. Mandato n. 10611 del 06/09/2020; beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.;
5. Mandato n. 14816 del 01/12/2020, beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.;
6. Mandato n. 18474 del 17/12/2019, beneficiario FO Co. Srl – Banca IFIS S.p.A.
In relazione ai primi tre mandati non è stato possibile, sulla base delle informazioni indicate negli stessi, individuare quali fatture del decreto ingiuntivo risultano pagate, mentre, in relazione ai mandati di pagamento di cui ai punti 4,5 e 6, il c.t.u. ha individuato le fatture elencate nel ricorso monitorio a cui si riferiscono i pagamenti.
Inoltre, sulla scorta di quanto attestato dal Dott. (C.T.P. di nelle proprie Per_2 CP_1 CP_1 osservazioni preliminari del 12/04/2022, l' ha effettuato dei pagamenti in corso di Parte_2
causa per complessivi € 229.810,62 che sono stati, quindi, detratti dall'importo residuo vantato dalla società opposta.
Infine, per quanto concerne l'applicabilità della disciplina relativa agli interessi di cui al D.lvo
231/2002, occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica amministrazione e che nell'ipotesi di “transazione commerciale “devono ricomprendersi anche i contratti di fornitura intercorsi con l' . Parte_1
In particolare, l'applicabilità degli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 anche con riguardo alle prestazioni sanitarie fornite da un soggetto privato in regime accreditato, è stata affermata nella giurisprudenza di legittimità (in tal senso, recentemente, Cass.17665/2019: “La sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda dunque alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta
pagina 10 di 13 regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d.lgs,
231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria”) e ribadita in varie pronunce rese dall'intestato Tribunale.
Né l' ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la Parte_2 prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte opposta e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs.
231/02).
In riferimento agli interessi moratori, il c.t.u. dott. , ha individuato, quale data di Persona_1
decorrenza degli interessi, il giorno successivo alla data di scadenza di ogni singola fattura che, in assenza di altre indicazioni, è stato indicato nel 60° giorno dall'emissione della fattura.
In relazione alla data di pagamento, laddove risulta presente il relativo mandato di pagamento, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo considerando la data del mandato di pagamento.
E' stato applicato il tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, ad eccezione del ricalcolo effettuato in relazione al fornitore in quanto nelle fatture presenti agli atti di causa (cfr. fatture CP_12
pagina 11 di 13 allegate alle memorie ex art. 183 c.p.c. secondo termine) è risultato che “…in caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore più sei punti…”.
In conclusione, il c.t.u. ha elaborato una tabella riepilogativa per ogni singolo fornitore, specificando le seguenti voci: progressivo delle fatture, nominativo del creditore, nominativo del debitore ( Pt_2
, il numero della fattura, l'indicazione della presenza o meno della fattura nel fascicolo di
[...] causa, la data di emissione della fattura, l'importo della fattura al netto dell'IVA (in quanto essendovi scissione dei pagamenti l'IVA viene pagata direttamente dall' nei confronti dell'Erario e pertanto Pt_2
non viene pagata al fornitore come normalmente avviene nelle transazioni commerciali), il numero del mandato di pagamento, la data del mandato di pagamento ovvero la data di pagamento in mancanza di altre indicazioni, il credito per sorte capitale indicato nel decreto ingiuntivo, il credito per sorte capitale al netto dei pagamenti effettuati, la data di scadenza della fattura, il dies a quo di decorrenza dei termini per il calcolo degli interessi legali di mora, il dies a quem dei termini per il calcolo degli interessi, il numero di giorni intercorsi tra la scadenza della fattura ed il relativo pagamento, il tasso di interesse legale di mora e l'importo degli interessi legali di mora.
All'esito delle suddette verifiche, il c.t.u. ha accertato che le somme dovute a titolo di sorte capitale, in relazione alle prestazioni oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto ed effettivamente allegate al fascicolo monitorio ed al fascicolo del presente giudizio della parte opposta, nonché tenuto conto dei pagamenti eseguiti dall' come risultanti dai mandati allegati al fascicolo di Parte_2
parte e dei pagamenti ulteriori effettuati in corso di causa ed indicati dalla parte creditrice, risultino pari a complessivi Euro 405.622,85 e le somme dovute a titolo di interessi moratori calcolati alla data del
06/11/2024 risultino pari a complessivi Euro 232.682,70 (cfr. relazione di c.t.u. depositata il 7.9.2022 e successiva integrazione depositata in data 6.11.2024).
Le risultanze della c.t.u., condotte con metodo logico e sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo telematico, appaiono pienamente condivisibili da parte di questo giudicante e sono conformi ai principi espressi dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati.
In conclusione, in ragione del minore importo riconosciuto come dovuto in favore della creditrice, rispetto a quello indicato nel provvedimento monitorio, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020 e, contestualmente, va pronunciata la condanna dell' al pagamento, in favore della della somma di € 405.622,85, a Parte_2 Controparte_1 titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 232.682,70, a titolo di interessi moratori ex D.
Lgs. n. 231/2002 calcolati fino alla data del 6.11.2024, oltre ulteriori interessi moratori maturati e pagina 12 di 13 maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt.
4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dal 7.11.2024 e fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità delle questioni affrontate, sono Parte definitivamente poste a carico dell' soccombente.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' Parte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1264/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 31.10.2020;
2) condanna l' al pagamento, in favore della della somma di € Parte_2 Controparte_1
405.622,85, a titolo di residua sorte capitale, nonché della somma di € 232.682,70, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 calcolati fino alla data del 6.11.2024, oltre ulteriori interessi moratori maturati e maturandi sulle somme di cui alle fatture ancora non saldate, ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dal 7.11.2024 e fino al soddisfo;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio che si Parte_2 liquidano in € 14.598,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' Parte_2
Cosenza, 10.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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