CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 466 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 comunicata in pari data, vertente
TRA
nato a [...]ò (ME) il 22/04/1947 (codice fiscale Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Pino che lo C.F._1 rappresenta e difende, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto Via Bellinvia n. 113
APPELLANTE
E
società soggetta a direzione e coordinamento di in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale ) rappresentata e P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via T. Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis
APPELLATA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Barbera giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Piazza Catalani n.6
APPELLATA in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale Controparte_3
) con sede in Ferrandina (MT) Località Macchia, domiciliata nel giudizio P.IVA_2 di primo grado presso gli Avv.ti Ugo Berloni e Enrico Loasses
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1274/2021 del 14/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento R.G. 15428/2012.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 01/06/2012 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la società AM TE Gas S.p.A., esponendo che la convenuta, autorizzata dalla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.I.G. n. 055 del 05/06/2007, ad occupare d'urgenza una superficie di terreno estesa per complessivi mq 1300 circa, di proprietà attorea, sito in
Condrò ed identificato in Catasto al Foglio di mappa 2 partt. 506-473-471+348 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del metanodotto, causava ingenti danni al terreno, alle colture ed agli impianti ivi esistenti;
l'attore esponeva inoltre che per realizzare le suddette opere, la società convenuta aveva occupato non solo la superficie di terreno di mq 1300 prevista nel decreto autorizzativo, ma anche parte di terreni limitrofi e confinanti, danneggiando e distruggendo tutte le colture ivi esistenti. In particolare esponeva che sui terreni indicati, insistevano da circa 12 anni n. 5 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti,
11 piante di ciliegio, 11 piante di pesche, 11 piante di olive, n. 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 di pesche noce, oltre svariate tipologie di ortaggi di stagione, coltivati con metodologia biologica, senza antiparassitari. A seguito delle sue doglianze era poi accaduto che in data 09/09/2010 si presentava sui luoghi personale della SNAM rete Gas S.p.a, unitamente al tecnico incaricato dalla Regione
Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al fine di verificare i danni arrecati e nell'occasione veniva redatto verbale ad esito del quale la Regione
pag. 2/10 Siciliana autorizzava con D.R.S. n. 153/Miniere la AM TE Gas S.p.A. a pagare in favore del la somma di Euro 3.600,00 a titolo di risarcimento danni;
l'attore, Pt_1 però, non incassava detta somma in quanto avrebbe dovuto dichiarare di non avere contenziosi in corso rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa.
In conclusione chiedeva il risarcimento dei danni che quantificava in complessivi Euro
15.000,00.
Nell'instaurato giudizio R.G. 15428/2012 si costituiva AM rete Gas S.p.a. che contestava quanto dedotto da controparte chiedendo il rigetto della domanda, previa richiesta di chiamata in garanzia della società esecutrice delle opere, Controparte_3 per essere da quest'ultima manlevata.
Si costituiva anche la in amministrazione straordinaria, la quale Controparte_3 preliminarmente rilevava l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la sua sottoposizione a procedura concorsuale mentre nel merito contestava la domanda attorea;
chiedeva inoltre di chiamare in garanzia la per Controparte_4 essere manlevata in caso di condanna stante l'esistenza di copertura assicurativa.
Si costituiva anche la che eccepiva l'avvenuta Controparte_4 prescrizione dei diritti dell'assicurato ex art. 2952 cod. civ, e nel merito contestava la domanda attorea.
La causa era istruita documentalmente e quindi posta in decisione.
Con sentenza del 14/12/2021 il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda dell'attore, nonché improcedibile la chiamata in garanzia della stante Controparte_3
l'avvenuta ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, come pure la prescrizione dei diritti della suddetta società nei confronti della compagnia assicuratrice ex art. 2952 cod. civ..
Il Giudice di prime cure ha ritenuto l'improponibilità della domanda attorea sul presupposto che la stessa, per come proposta, costituisse un'opposizione alla stima da proporre ex art. 29 D.Lgs n. 150/2011, affermando che “non risulta essere chiaro se
l'attore con il proprio atto introduttivo del giudizio intenda contestare la quantificazione fatta dal tecnico della AM e quindi opporsi alla sua stima, oppure chiedere un risarcimento del danno subito”.
pag. 3/10 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti AM TE S.p.a. e
[...] chiedendo il rigetto dell'appello, mentre non si è costituita. CP_2 Controparte_3
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
27/09/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali, ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 29/01/2025 con la quale la Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante in atto introduttivo d'appello con l'articolato ivi formulato dalla lettera A alla lettera H ed ha ordinano all'appellante la produzione in atti del verbale di sopraluogo del 09/09/2010 in copia leggibile nella parte manoscritta.
Espletata l'attività istruttoria la causa era nuovamente rimessa al collegio e posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 e successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benchè Controparte_3 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
Con il proprio atto di appello contesta la sentenza di prime cure, Parte_1 ritenendola errata e, per l'effetto, censurabile nella parte in cui qualifica la domanda attorea come opposizione alla stima da proporre ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011;
l'appellante sostiene che la ricostruzione operata dal Tribunale sia errata in quanto, già nell'atto di citazione introduttivo nonché nelle successive conclusioni, egli ha fatto espresso riferimento ai danni cagionati alle colture insistenti sui terreni diversi da quelli oggetto di asservimento, proponendo quindi una ordinaria azione risarcitoria.
Osserva la Corte che la censura è fondata, in quanto l'azione proposta dall'originario attore, in esito al potere officioso di qualificazione giuridica della domanda, non può che essere inquadrata nel paradigma della ordinaria azione risarcitoria e non in quello dell'opposizione alla stima per l'indennità di asservimento, quantificata in Euro 520,00: ciò si ricava con certezza sia dalla prospettazione dell'atto introduttivo, sia dalla specificazione contenuta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c., nella quale nel rispondere alle eccezioni ex adverso formulate, ribadiva che Parte_1 aveva inteso chiedere giudizialmente il risarcimento dei danni arrecati da AM TE
pag. 4/10 Gas S.p.a. o da chi eseguiva i lavori per conto di quest'ultima, sui terreni, alle colture ed agli impianti di irrigazione.
Sul punto non coglie nel segno la deduzione dell'appellata AM TE Gas S.p.a. secondo la quale che ogni ipotetica riserva afferente l'indennità è strettamente connessa allo specifico rito dell'opposizione alla stima, mentre dalla sua accettazione esulano eventuali ulteriori danni di natura aquiliana eventualmente patiti;
nella fattispecie, come evidenziato, il non ha formulato contestazione alla indennità espropriativa e Pt_1 nemmeno può essere ricollegato a tale evenienza il verbale di sopralluogo effettuato dalle parti sui luoghi, in quanto avente ad oggetto proprio i danni, e non già l'indennità, tanto che lo stesso è peraltro reso in momento successivo al deposito della indennità presso la Cassa Depositi e prestiti.
L'appellante ha quindi lamentato il mancato accoglimento da parte del Tribunale delle sue richieste istruttorie e la Corte ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale come richiesta in atto introduttivo d'appello con l'articolato ivi formulato dalla lettera A alla lettera H.
Assunta la prova, può ritenersi che sotto l'aspetto dell'an la domanda attorea sia stata provata.
La teste , a conoscenza dei fatti perché abitante vicino ai luoghi all'epoca Testimone_1 dei lavori in questione, ha innanzi tutto confermato la circostanza, peraltro non contestata, che la AM TE Gas ha realizzato i lavori di costruzione del metanodotto sul terreno di proprietà La teste ha dichiarato che sul terreno del vi Pt_1 Pt_1 erano diverse piante e sullo stesso insistevano impianti di irrigazione, come pure di avere visto sui luoghi operai e mezzi che avevano anche l'indicazione AM TE Gas;
ha aggiunto che “confermo la circostanza: la AM TE Gas ha operato con mezzi pesanti anche in aree del terreno non interessate direttamente dall'asservimento. Non sono in grado di precisare quale sia o quale sia stata l'esatta delimitazione dell'area di asservimento del terreno ma posso dire che nell'effettuazione dei lavori da parte di
AM TE Gas è stata interessata un'ampia porzione di terreno ben oltre la parte in cui sono stati interrati i tubi” ed ancora che “Confermo la circostanza: ho visto gli operai che nel passare con i mezzi e nel realizzare i lavori con la tubazione hanno distrutto coltivazioni e parte dell'impianto di irrigazione ove transitavano”. pag. 5/10 Alla teste è stata quindi formulata la domanda se fosse “Vero no che sui terreni descritti, da circa 12 anni, insistevano colture di n. 5 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti, 11 piante di ciliegio,
11 piante di pesche, 11 piante di olive, 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 piante di pesche noce, oltre svariate colture di ortaggi di stagione”;
a tale domanda la teste ha risposto che “Le piante erano poste a filari in ogni rasola;
mi ricordo che vi erano ivi piantate diverse tipologie di piante, non sono in grado di ricordarle tutte o di confermare l'elenco contenuto nella domanda che mi è stata posta, ma ritengo di potere affermare che vi erano quasi tutte queste tipologie di piante, seppure non so in quale precisa quantità.”
Infine, sulle attuali condizioni del terreno e quindi sulla attuale evidenza dei danni, la teste ha riferito che “Ancora oggi vi sono danni ancora evidenti e cioè frane e cedimenti di terreno;
il terreno non è stato reimpiantato e sono rimaste sui luoghi solo le piante che non sono state danneggiate dai lavori di cui sopra”.
Dalle dichiarazioni della teste può ritenersi che la domanda attorea sia stata provata quanto meno in ordine al fatto che nell'esecuzione dei lavori presso il terreno di proprietà la AM TE Gas ha arrecato danni alle piante ivi esistenti ed Pt_1 all'impianto di irrigazione, non curandosi di ripristinare il preesistente originario stato dei luoghi, profilandosi quindi la fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. per la quale chiunque causi un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo è obbligato a risarcire quel danno.
In ragione di quanto sopra l'odierna appellata AM TE Gas S.p.a. va condannata al risarcimento in favore di con riferimento ai danni prodotti sul terreno Parte_1 di proprietà di quest'ultimo in occasione dei lavori di realizzazione del metanodotto.
Con rifermento, invero, all'ammontare di quel pregiudizio, deve ritenersi che la fase istruttoria non ha fornito elementi assolutamente certi e precisi in ordine alla quantificazione degli stessi e più precisamente sul numero esatto di piante andate distrutte come pure sull'impianto di irrigazione e più ancora sulle condizioni finali di rilascio del terreno.
L'attore non ha fornito in atti una dettagliata descrizione ovvero una relazione peritale o un supporto fotografico, per quanto ciò sia comprensibile atteso che, allorquando il pag. 6/10 si è reso conto dei danni al terreno, avrebbe potuto descrivere lo strati dei luoghi Pt_1 solo a quel momento, non necessariamente dovendo o potendo essere in possesso di fotografie dei luoghi di data anteriore.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come pure nella citazione d'appello,
fa riferimento alla esistenza sul terreno da circa dodici anni “di n. 5 Parte_1 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti, 11 piante di ciliegio, 11 piante di pesche, 11 piante di olive, n. 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 di pesche noce, oltre svariate tipologie di ortaggi di stagione, coltivati con metodologia biologica, senza antiparassitari”.
La suddetta indicazione è stata posta all'attenzione della teste che, come Testimone_1 già evidenziato, ha ricordato la presenza di diverse tipologie di piante, seppure non potendo comprensibilmente ricordarle tutte e non potendo quindi confermare l'elenco di cui sopra, ma ha affermato che vi erano quasi tutte queste tipologie di piante, seppure non ricordando in quale precisa quantità.
Può quindi ritenersi che la descrizione fornita dall'appellante, per quanto non espressamente confermata in sede testimoniale, possa essere valutata come sufficientemente vicina al reale stato dei luoghi ed a quanto lamentato in domanda.
Di contro è però prodotto in atti il verbale del 08/09/2010 redatto in occasione del sopralluogo congiunto effettuato dalle parti per la verifica del terreno e dei danni lamentati, nel quale, comunque, non viene fornita una esaustiva descrizione di luoghi nella fase antecedente le opere, essendo lo stesso successivo alle opere stesse, e ad esito del quale è stato offerto un importo risarcitorio di euro 3.600,00, che il ha Pt_1 rifiutato in quanto ritenuto insufficiente;
il verbale, per quanto poco utile ai fini della individuazione esatta dei danni arrecati, va però considerato prova idonea e conducente per affermare che in effetti sul terreno in questione sono stati arrecati danni da parte di
AM TE Gas S.pa., tanto che quest'ultima ha formulato una offerta risarcitoria.
Permane una consistente differenza fra l'importo offerto da AM TE Gas S.p.a., pari ad Euro 3.600,00 rispetto a quello chiesto dal pari ad Euro 15.000,00. Pt_1
L'appellante ha in proposito chiesto disporsi CTU con nomina di consulente agronomo
“affinché quantifichi i metri quadri effettivamente danneggiati, valuti le piantagioni pag. 7/10 allora esistenti, lo stato attuale dei luoghi e fornisca una quantificazione complessiva dei danni”; la richiesta, per quanto nel suo contenuto potrebbe essere conducente, risulta però non accoglibile proprio per le considerazioni sopra formulate, in quanto la mancanza di precise indicazioni sullo stato preesistente dei luoghi e delle colture con impianto ivi esistenti, e il rilevante decorso del tempo ad oggi, non permetterebbe al
CTU di potere formulare precise conclusioni se non meramente ipotetiche o puramente equitative.
Va osservato che l'appellante, in subordine alla sua principale richiesta di condanna di controparte per l'importo di Euro 15.000,00, ha chiesto una somma equitativamente determinata, ex art. 1226 cod.civ. anche tenuto conto del danno già riconosciuto nella misura di Euro 3.600,00.
Osserva la Corte che, tenendo conto dei principi generali indicati dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie può procedersi ad una determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (applicabile alla responsabilità extracontrattuale per il richiamo dell'art. 2056 c.c.), posto che, nel contesto di un onere motivazionale specifico (Cass. 28 luglio 2025, n. 21607), “la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (in questi termini viene richiamata (Cass. n. 31546 del 06/12/2018).
Ed è quello che si verifica nel caso in esame, nel quale gli elementi oggettivi offerti alla
Corte consistono innanzi tutto nel contenuto della prova testimoniale, dalla quale è emerso, oltre che l'an della domanda, anche l'esistenza sul terreno delle piante andate poi distrutte insieme all'impianto di irrigazione, la conferma della presenza del personale di AM TE Gas anche in area ulteriore rispetto a quella ove sono stati interrati i tubi ed infine il riconoscimento dei danni da parte di AM TE Gas con l'offerta dell'importo di Euro 3.600,00 a titolo risarcitorio;
tali elementi, ai quali può essere riconosciuta paritaria valenza ai fini della decisione, portano la Corte a ritenere equo e giusto un importo quasi mediano fra l'iniziale proposta di AM TE Gas di
Euro 3.600,00 e l'importo chiesto dal per Euro 15.000,00 e quindi in Pt_1 pag. 8/10 conclusione l'importo di Euro 7.500,00 calcolato all'attualità omnicomprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.
In conclusione AM TE Gas S.p.a. va condannata al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di Euro 7.500,00 a titolo risarcitorio omnicomprensivo,
[...] spettando all'appellante gli ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Va osservato che AM TE Gas S.p.a non ha in appello riproposto la domanda di manleva avanzata in primo grado contro la quale società esecutrice delle Controparte_3 opere in questione;
la domanda va quindi ritenuta per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
Analoga considerazione va fatta con riferimento alla originaria domanda di manleva di proposta nei confronti di nel giudizio di primo CP_3 Controparte_2 grado;
la mancata costituzione nel presente grado di giudizio della , che, CP_3 conseguentemente, non ha riproposto alcuna domanda di garanzia, determina anche in tal caso la rinuncia alla domanda ex art. 346 c.p.c..
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2021 del Parte_1
14/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G.
15428/2012, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Accoglie l'appello e per l'effetto condanna AM TE Gas S.p.a in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
7.500,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento per tutti i danni arrecati al terreno di proprietà dell'appellante;
3) Accoglie la domanda di e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la Controparte_2 domanda di manleva proposta in primo grado da Controparte_3
pag. 9/10 4) Condanna AM TE Gas S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in favore di di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi Euro 1.617,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A: ed I.V.A., disponendone il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio gratuito a spese dello Stato e per Parte_1 il presente grado in Euro 280,00 per spese ed Euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto le spese fra e tutte le parti costituite in giudizio. Controparte_2
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 466 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 comunicata in pari data, vertente
TRA
nato a [...]ò (ME) il 22/04/1947 (codice fiscale Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Pino che lo C.F._1 rappresenta e difende, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona Pozzo di Gotto Via Bellinvia n. 113
APPELLANTE
E
società soggetta a direzione e coordinamento di in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale ) rappresentata e P.IVA_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via T. Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis
APPELLATA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Barbera giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Piazza Catalani n.6
APPELLATA in persona del legale rappresentante p.t. (codice fiscale Controparte_3
) con sede in Ferrandina (MT) Località Macchia, domiciliata nel giudizio P.IVA_2 di primo grado presso gli Avv.ti Ugo Berloni e Enrico Loasses
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1274/2021 del 14/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento R.G. 15428/2012.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 01/06/2012 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la società AM TE Gas S.p.A., esponendo che la convenuta, autorizzata dalla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.I.G. n. 055 del 05/06/2007, ad occupare d'urgenza una superficie di terreno estesa per complessivi mq 1300 circa, di proprietà attorea, sito in
Condrò ed identificato in Catasto al Foglio di mappa 2 partt. 506-473-471+348 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del metanodotto, causava ingenti danni al terreno, alle colture ed agli impianti ivi esistenti;
l'attore esponeva inoltre che per realizzare le suddette opere, la società convenuta aveva occupato non solo la superficie di terreno di mq 1300 prevista nel decreto autorizzativo, ma anche parte di terreni limitrofi e confinanti, danneggiando e distruggendo tutte le colture ivi esistenti. In particolare esponeva che sui terreni indicati, insistevano da circa 12 anni n. 5 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti,
11 piante di ciliegio, 11 piante di pesche, 11 piante di olive, n. 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 di pesche noce, oltre svariate tipologie di ortaggi di stagione, coltivati con metodologia biologica, senza antiparassitari. A seguito delle sue doglianze era poi accaduto che in data 09/09/2010 si presentava sui luoghi personale della SNAM rete Gas S.p.a, unitamente al tecnico incaricato dalla Regione
Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al fine di verificare i danni arrecati e nell'occasione veniva redatto verbale ad esito del quale la Regione
pag. 2/10 Siciliana autorizzava con D.R.S. n. 153/Miniere la AM TE Gas S.p.A. a pagare in favore del la somma di Euro 3.600,00 a titolo di risarcimento danni;
l'attore, Pt_1 però, non incassava detta somma in quanto avrebbe dovuto dichiarare di non avere contenziosi in corso rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa.
In conclusione chiedeva il risarcimento dei danni che quantificava in complessivi Euro
15.000,00.
Nell'instaurato giudizio R.G. 15428/2012 si costituiva AM rete Gas S.p.a. che contestava quanto dedotto da controparte chiedendo il rigetto della domanda, previa richiesta di chiamata in garanzia della società esecutrice delle opere, Controparte_3 per essere da quest'ultima manlevata.
Si costituiva anche la in amministrazione straordinaria, la quale Controparte_3 preliminarmente rilevava l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la sua sottoposizione a procedura concorsuale mentre nel merito contestava la domanda attorea;
chiedeva inoltre di chiamare in garanzia la per Controparte_4 essere manlevata in caso di condanna stante l'esistenza di copertura assicurativa.
Si costituiva anche la che eccepiva l'avvenuta Controparte_4 prescrizione dei diritti dell'assicurato ex art. 2952 cod. civ, e nel merito contestava la domanda attorea.
La causa era istruita documentalmente e quindi posta in decisione.
Con sentenza del 14/12/2021 il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda dell'attore, nonché improcedibile la chiamata in garanzia della stante Controparte_3
l'avvenuta ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, come pure la prescrizione dei diritti della suddetta società nei confronti della compagnia assicuratrice ex art. 2952 cod. civ..
Il Giudice di prime cure ha ritenuto l'improponibilità della domanda attorea sul presupposto che la stessa, per come proposta, costituisse un'opposizione alla stima da proporre ex art. 29 D.Lgs n. 150/2011, affermando che “non risulta essere chiaro se
l'attore con il proprio atto introduttivo del giudizio intenda contestare la quantificazione fatta dal tecnico della AM e quindi opporsi alla sua stima, oppure chiedere un risarcimento del danno subito”.
pag. 3/10 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti AM TE S.p.a. e
[...] chiedendo il rigetto dell'appello, mentre non si è costituita. CP_2 Controparte_3
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
27/09/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali, ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 29/01/2025 con la quale la Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante in atto introduttivo d'appello con l'articolato ivi formulato dalla lettera A alla lettera H ed ha ordinano all'appellante la produzione in atti del verbale di sopraluogo del 09/09/2010 in copia leggibile nella parte manoscritta.
Espletata l'attività istruttoria la causa era nuovamente rimessa al collegio e posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 e successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benchè Controparte_3 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
Con il proprio atto di appello contesta la sentenza di prime cure, Parte_1 ritenendola errata e, per l'effetto, censurabile nella parte in cui qualifica la domanda attorea come opposizione alla stima da proporre ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 150/2011;
l'appellante sostiene che la ricostruzione operata dal Tribunale sia errata in quanto, già nell'atto di citazione introduttivo nonché nelle successive conclusioni, egli ha fatto espresso riferimento ai danni cagionati alle colture insistenti sui terreni diversi da quelli oggetto di asservimento, proponendo quindi una ordinaria azione risarcitoria.
Osserva la Corte che la censura è fondata, in quanto l'azione proposta dall'originario attore, in esito al potere officioso di qualificazione giuridica della domanda, non può che essere inquadrata nel paradigma della ordinaria azione risarcitoria e non in quello dell'opposizione alla stima per l'indennità di asservimento, quantificata in Euro 520,00: ciò si ricava con certezza sia dalla prospettazione dell'atto introduttivo, sia dalla specificazione contenuta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c., nella quale nel rispondere alle eccezioni ex adverso formulate, ribadiva che Parte_1 aveva inteso chiedere giudizialmente il risarcimento dei danni arrecati da AM TE
pag. 4/10 Gas S.p.a. o da chi eseguiva i lavori per conto di quest'ultima, sui terreni, alle colture ed agli impianti di irrigazione.
Sul punto non coglie nel segno la deduzione dell'appellata AM TE Gas S.p.a. secondo la quale che ogni ipotetica riserva afferente l'indennità è strettamente connessa allo specifico rito dell'opposizione alla stima, mentre dalla sua accettazione esulano eventuali ulteriori danni di natura aquiliana eventualmente patiti;
nella fattispecie, come evidenziato, il non ha formulato contestazione alla indennità espropriativa e Pt_1 nemmeno può essere ricollegato a tale evenienza il verbale di sopralluogo effettuato dalle parti sui luoghi, in quanto avente ad oggetto proprio i danni, e non già l'indennità, tanto che lo stesso è peraltro reso in momento successivo al deposito della indennità presso la Cassa Depositi e prestiti.
L'appellante ha quindi lamentato il mancato accoglimento da parte del Tribunale delle sue richieste istruttorie e la Corte ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale come richiesta in atto introduttivo d'appello con l'articolato ivi formulato dalla lettera A alla lettera H.
Assunta la prova, può ritenersi che sotto l'aspetto dell'an la domanda attorea sia stata provata.
La teste , a conoscenza dei fatti perché abitante vicino ai luoghi all'epoca Testimone_1 dei lavori in questione, ha innanzi tutto confermato la circostanza, peraltro non contestata, che la AM TE Gas ha realizzato i lavori di costruzione del metanodotto sul terreno di proprietà La teste ha dichiarato che sul terreno del vi Pt_1 Pt_1 erano diverse piante e sullo stesso insistevano impianti di irrigazione, come pure di avere visto sui luoghi operai e mezzi che avevano anche l'indicazione AM TE Gas;
ha aggiunto che “confermo la circostanza: la AM TE Gas ha operato con mezzi pesanti anche in aree del terreno non interessate direttamente dall'asservimento. Non sono in grado di precisare quale sia o quale sia stata l'esatta delimitazione dell'area di asservimento del terreno ma posso dire che nell'effettuazione dei lavori da parte di
AM TE Gas è stata interessata un'ampia porzione di terreno ben oltre la parte in cui sono stati interrati i tubi” ed ancora che “Confermo la circostanza: ho visto gli operai che nel passare con i mezzi e nel realizzare i lavori con la tubazione hanno distrutto coltivazioni e parte dell'impianto di irrigazione ove transitavano”. pag. 5/10 Alla teste è stata quindi formulata la domanda se fosse “Vero no che sui terreni descritti, da circa 12 anni, insistevano colture di n. 5 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti, 11 piante di ciliegio,
11 piante di pesche, 11 piante di olive, 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 piante di pesche noce, oltre svariate colture di ortaggi di stagione”;
a tale domanda la teste ha risposto che “Le piante erano poste a filari in ogni rasola;
mi ricordo che vi erano ivi piantate diverse tipologie di piante, non sono in grado di ricordarle tutte o di confermare l'elenco contenuto nella domanda che mi è stata posta, ma ritengo di potere affermare che vi erano quasi tutte queste tipologie di piante, seppure non so in quale precisa quantità.”
Infine, sulle attuali condizioni del terreno e quindi sulla attuale evidenza dei danni, la teste ha riferito che “Ancora oggi vi sono danni ancora evidenti e cioè frane e cedimenti di terreno;
il terreno non è stato reimpiantato e sono rimaste sui luoghi solo le piante che non sono state danneggiate dai lavori di cui sopra”.
Dalle dichiarazioni della teste può ritenersi che la domanda attorea sia stata provata quanto meno in ordine al fatto che nell'esecuzione dei lavori presso il terreno di proprietà la AM TE Gas ha arrecato danni alle piante ivi esistenti ed Pt_1 all'impianto di irrigazione, non curandosi di ripristinare il preesistente originario stato dei luoghi, profilandosi quindi la fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. per la quale chiunque causi un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo è obbligato a risarcire quel danno.
In ragione di quanto sopra l'odierna appellata AM TE Gas S.p.a. va condannata al risarcimento in favore di con riferimento ai danni prodotti sul terreno Parte_1 di proprietà di quest'ultimo in occasione dei lavori di realizzazione del metanodotto.
Con rifermento, invero, all'ammontare di quel pregiudizio, deve ritenersi che la fase istruttoria non ha fornito elementi assolutamente certi e precisi in ordine alla quantificazione degli stessi e più precisamente sul numero esatto di piante andate distrutte come pure sull'impianto di irrigazione e più ancora sulle condizioni finali di rilascio del terreno.
L'attore non ha fornito in atti una dettagliata descrizione ovvero una relazione peritale o un supporto fotografico, per quanto ciò sia comprensibile atteso che, allorquando il pag. 6/10 si è reso conto dei danni al terreno, avrebbe potuto descrivere lo strati dei luoghi Pt_1 solo a quel momento, non necessariamente dovendo o potendo essere in possesso di fotografie dei luoghi di data anteriore.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come pure nella citazione d'appello,
fa riferimento alla esistenza sul terreno da circa dodici anni “di n. 5 Parte_1 piante di albicocco, 2 piante di noci, 11 piante di nespole, 11 piante di mandorlo, 11 piante di loti, 11 piante di ciliegio, 11 piante di pesche, 11 piante di olive, n. 56 piante di arancio, 1 pianta di clementino, 2 piante di limoni, 6 di pesche noce, oltre svariate tipologie di ortaggi di stagione, coltivati con metodologia biologica, senza antiparassitari”.
La suddetta indicazione è stata posta all'attenzione della teste che, come Testimone_1 già evidenziato, ha ricordato la presenza di diverse tipologie di piante, seppure non potendo comprensibilmente ricordarle tutte e non potendo quindi confermare l'elenco di cui sopra, ma ha affermato che vi erano quasi tutte queste tipologie di piante, seppure non ricordando in quale precisa quantità.
Può quindi ritenersi che la descrizione fornita dall'appellante, per quanto non espressamente confermata in sede testimoniale, possa essere valutata come sufficientemente vicina al reale stato dei luoghi ed a quanto lamentato in domanda.
Di contro è però prodotto in atti il verbale del 08/09/2010 redatto in occasione del sopralluogo congiunto effettuato dalle parti per la verifica del terreno e dei danni lamentati, nel quale, comunque, non viene fornita una esaustiva descrizione di luoghi nella fase antecedente le opere, essendo lo stesso successivo alle opere stesse, e ad esito del quale è stato offerto un importo risarcitorio di euro 3.600,00, che il ha Pt_1 rifiutato in quanto ritenuto insufficiente;
il verbale, per quanto poco utile ai fini della individuazione esatta dei danni arrecati, va però considerato prova idonea e conducente per affermare che in effetti sul terreno in questione sono stati arrecati danni da parte di
AM TE Gas S.pa., tanto che quest'ultima ha formulato una offerta risarcitoria.
Permane una consistente differenza fra l'importo offerto da AM TE Gas S.p.a., pari ad Euro 3.600,00 rispetto a quello chiesto dal pari ad Euro 15.000,00. Pt_1
L'appellante ha in proposito chiesto disporsi CTU con nomina di consulente agronomo
“affinché quantifichi i metri quadri effettivamente danneggiati, valuti le piantagioni pag. 7/10 allora esistenti, lo stato attuale dei luoghi e fornisca una quantificazione complessiva dei danni”; la richiesta, per quanto nel suo contenuto potrebbe essere conducente, risulta però non accoglibile proprio per le considerazioni sopra formulate, in quanto la mancanza di precise indicazioni sullo stato preesistente dei luoghi e delle colture con impianto ivi esistenti, e il rilevante decorso del tempo ad oggi, non permetterebbe al
CTU di potere formulare precise conclusioni se non meramente ipotetiche o puramente equitative.
Va osservato che l'appellante, in subordine alla sua principale richiesta di condanna di controparte per l'importo di Euro 15.000,00, ha chiesto una somma equitativamente determinata, ex art. 1226 cod.civ. anche tenuto conto del danno già riconosciuto nella misura di Euro 3.600,00.
Osserva la Corte che, tenendo conto dei principi generali indicati dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie può procedersi ad una determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (applicabile alla responsabilità extracontrattuale per il richiamo dell'art. 2056 c.c.), posto che, nel contesto di un onere motivazionale specifico (Cass. 28 luglio 2025, n. 21607), “la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (in questi termini viene richiamata (Cass. n. 31546 del 06/12/2018).
Ed è quello che si verifica nel caso in esame, nel quale gli elementi oggettivi offerti alla
Corte consistono innanzi tutto nel contenuto della prova testimoniale, dalla quale è emerso, oltre che l'an della domanda, anche l'esistenza sul terreno delle piante andate poi distrutte insieme all'impianto di irrigazione, la conferma della presenza del personale di AM TE Gas anche in area ulteriore rispetto a quella ove sono stati interrati i tubi ed infine il riconoscimento dei danni da parte di AM TE Gas con l'offerta dell'importo di Euro 3.600,00 a titolo risarcitorio;
tali elementi, ai quali può essere riconosciuta paritaria valenza ai fini della decisione, portano la Corte a ritenere equo e giusto un importo quasi mediano fra l'iniziale proposta di AM TE Gas di
Euro 3.600,00 e l'importo chiesto dal per Euro 15.000,00 e quindi in Pt_1 pag. 8/10 conclusione l'importo di Euro 7.500,00 calcolato all'attualità omnicomprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.
In conclusione AM TE Gas S.p.a. va condannata al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di Euro 7.500,00 a titolo risarcitorio omnicomprensivo,
[...] spettando all'appellante gli ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Va osservato che AM TE Gas S.p.a non ha in appello riproposto la domanda di manleva avanzata in primo grado contro la quale società esecutrice delle Controparte_3 opere in questione;
la domanda va quindi ritenuta per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
Analoga considerazione va fatta con riferimento alla originaria domanda di manleva di proposta nei confronti di nel giudizio di primo CP_3 Controparte_2 grado;
la mancata costituzione nel presente grado di giudizio della , che, CP_3 conseguentemente, non ha riproposto alcuna domanda di garanzia, determina anche in tal caso la rinuncia alla domanda ex art. 346 c.p.c..
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1274/2021 del Parte_1
14/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G.
15428/2012, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Accoglie l'appello e per l'effetto condanna AM TE Gas S.p.a in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
7.500,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento per tutti i danni arrecati al terreno di proprietà dell'appellante;
3) Accoglie la domanda di e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la Controparte_2 domanda di manleva proposta in primo grado da Controparte_3
pag. 9/10 4) Condanna AM TE Gas S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in favore di di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi Euro 1.617,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A: ed I.V.A., disponendone il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio gratuito a spese dello Stato e per Parte_1 il presente grado in Euro 280,00 per spese ed Euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto le spese fra e tutte le parti costituite in giudizio. Controparte_2
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10