Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2006, n. 3566
CASS
Sentenza 17 febbraio 2006

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Non costituisce violazione dell'art.112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla " causa petendi ", non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune dal vizio denunciato la sentenza con cui il giudice di merito, investito della domanda di arretramento di una costruzione per violazione della distanza legale, avendo verificato l'esistenza di soli scavi di fondazione, si era limitato a statuire l'obbligo della parte convenuta di osservare, nella erigenda costruzione, la distanza prescritta dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2006, n. 3566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3566
    Data del deposito : 17 febbraio 2006

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