Sentenza 17 febbraio 2006
Massime • 1
Non costituisce violazione dell'art.112 cod. proc. civ. l'accoglimento, anche d'ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla " causa petendi ", non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune dal vizio denunciato la sentenza con cui il giudice di merito, investito della domanda di arretramento di una costruzione per violazione della distanza legale, avendo verificato l'esistenza di soli scavi di fondazione, si era limitato a statuire l'obbligo della parte convenuta di osservare, nella erigenda costruzione, la distanza prescritta dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2006, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLAUS Vincenzo - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO LU, TA GE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FILETTI CRISTOFORO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AT MO, US IA, IS AS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 653/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 18.10.1984 i coniugi TR CO e US IA, premesso di essere comproprietari di un terreno con annesso fabbricato sito in Aci S. Antonio, fraz. IA La Stella, via C. Barbagallo, al quale si accedeva attraverso un cancello ed una stradella larga mt. tre;
che tale UG NO - acquirente dai coniugi IP IG e EO EL di un finitimo terreno individuato in catasto a fg. 9, partt. 818 e 1042 - aveva iniziato dei lavori di scavo in profondità, al fine di erigervi un fabbricato, senza osservare la distanza di mt. 5 dal confine, stabilita dal Regolamento edilizio;
tutto ciò premesso, chiedevano al Pretore di Acireale l'emissione di un provvedimento di sospensione delle opere, ai sensi dell'art. 1171 c.c., e, nel merito la condanna del UG al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. Il UG, costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso. Con ordinanza in data 26.10.1984 il Pretore ordinava la sospensione delle opere e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio. Nel procedimento intervenivano volontariamente il IP e la EO, chiedendo il rigetto del ricorso dei TR - US. Gli intervenuti deducevano di avere il diritto di elevare costruzioni nelle aree che si erano riservate e facevano quindi proprie le ragioni svolte dal UG a propria difesa;
assumevano, inoltre, che, al di là della stradella adibita al transito pedonale e veicolare verso sud, non si trovava alcun immobile di proprietà dei ricorrenti bensì un terreno di proprietà di terzi, e che le fabbriche proprie e quelle del UG sarebbero rimaste comunque a distanza superiore a 5 metri, rispetto al confine con la proprietà di terzi.
Con ordinanza in data 4.2.1985 il Pretore revocava il provvedimento di sospensione dei lavori a condizione che il UG versasse a titolo cauzionale la somma di L. 20.000.000, e fissava il termine per l'inizio della causa di merito.
Il giudizio veniva riassunto, con atto di citazione notificato il 7.5.1985, dai coniugi TR - US innanzi al Tribunale di Catania, innanzi al quale si costituivano sia il IP e la EO che il UG. Con sentenza in data 11-27.6.1992 il Tribunale, all'esito della svolta istruttoria, rigettava le domande attrici, dirette ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni e rigettava altresì le domande riconvenzionali dei convenutici condanna degli attori al risarcimento dei danni.
I primi Giudici, in ordine alle domande di parte attrice, basavano il proprio convincimento sui seguenti rilievi.
Il UG aveva l'obbligo di rispettare la distanza di metri lineari cinque dal confine sud della stradella in base ad una clausola del contratto di compravendita di un terreno in data 18.6.1979 in essere tra IN VA e D'NA EP (venditori) da un lato ed i coniugi IP - EO (acquirenti) dall'altro immobile poi in parte trasferito al UG con atto del 25.11.1983. Tale clausola prevedeva che "la eventuale costruzione di altre fabbriche da sorgere sul terreno compravenduto potrà edificarsi, ove i regolamenti edilizi lo consentano, ad una distanza di metri lineari cinque misurati a partire dal lato sud della stradella ancorché essa rimanga di proprietà dei venditori".
Ad avviso del Tribunale di Catania, in forza di tale pattuizione si era determinata una servitù negativa a carico del suddetto immobile;
e tale servitù era stata rispettata, essendo le opere eseguite dal UG poste ad una distanza di metri cinque dal confine sud delle particelle 915 e 916. Del pari, era stato rispettato il disposto dell'art. 17 del Regolamento edilizio comunale - prescrivente un arretramento minimo dal confine di metri cinque (e comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato) - essendo i fondi in questione separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi.
2. La sentenza veniva impugnata in via principale dai coniugi TR - US. Gli appellanti si dolevano che i primi Giudici non avessero tenuto presente che la domanda di riduzione in pristino riguardava la mancata osservanza delle distanze minime, di legge e di regolamento edilizio del Comune di Aci S. Antonio, da misurarsi dal lato nord e non dal lato sud (come invece ritenuto dal Tribunale di Catania) del tratto di terreno destinato a stradella:della cui larghezza - nel calcolare il distacco di mt. cinque lineari - non doveva tenersi conto, essendo la stessa stradella interamente di proprietà di essi appellanti. Correlativamente, gli appellanti insistevano per la condanna del UG al ripristino dello stato dei luoghi, arretrando le fabbriche in corso alla distanza di almeno 5 mt. lineari dal confine nord della stradella di loro esclusiva proprietà. Gli appellati IP e EO, costituitisi, chiedevano il rigetto dell'appello principale;
e, in via incidentale, la condanna - in forma generica - degli appellanti stessi al risarcimento dei danni ad essi appellati derivati dalla sospensione delle opere edilizie disposta dal Pretore di Acireale.
Rimaneva contumace il UG.
All'esito della rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 653/2001, depositata il 21.09.2001, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarava il diritto del UG di edificare sul terreno acquistato con atto del 25.11.1983, osservando la distanza di metri cinque lineari dal confine con la stradella di proprietà degli appellanti TR - US;
rigettava l'appello incidentale dei coniugi IP - EO;
compensava, infine, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del raggiunto convincimento i Giudici di appello osservavano: che dalle svolte consulenze d'ufficio era risultato che le particelle 818 e 1042, sulle quali il UG aveva eseguito i lavori in contestazione, sono confinanti con le particelle 915 e 916 di proprietà TR - US;
che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - non vi è alcun tratto di terreno, interposto fra le rispettive proprietà, appartenente a terzi soggetti;
che, conseguentemente, ai fini del rispetto della disposizione dell'art. 17 del Regolamento edilizio comunale - che prescrive un arretramento minimo dal confine di metri cinque lineari - il diritto di edificare del UG poteva esercitarsi osservando la distanza minima di cinque metri dal confine con la stradella di proprietà TR - US: trattandosi del punto più vicino al fondo sui cui doveva sorgere il fabbricato.
Peraltro, la Corte di merito riteneva di non poter condannare il UG al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le opere edili dallo stesso eseguite non erano suscettibili di qualificarsi tecnicamente come costruzioni, come tali utilizzabili, essendo invece preordinate alla sola realizzazione di strutture di fondazione;
e di doversi quindi limitare ad una pronunzia dichiarativa dell'obbligo del UG di osservare, nella costruzione, la distanza di mt. 5 dal confine con la stradella di proprietà degli attori.
3. Ricorrono congiuntamente per Cassazione i coniugi IP - EO, con atto notificato il 28.10.2002 a TR CO e US IA ed il 4.11.2002 al UG e sostenuto da due mezzi di doglianza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Con un primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo del vizio di ultra o extra petizione,
per avere la Corte di merito emessa una statuizione dichiarativa non richiesta dagli appellanti e che neppure aveva formato oggetto di statuizione alcuna in primo grado. La doglianza non ha fondamento. Invero, gli appellanti TR e US avevano insistito perché il UG fosse dichiarato tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, "per come in primo grado richiesto", e quindi in relazione alle opere di costruzione asseritamente effettuate in violazione delle distanze minime di legge e del regolamento edilizio: e che pertanto le fabbriche in corso di realizzazione fossero arretrate alla distanza di almeno cinque metri lineari dal confine nord della stradella di proprietà degli appellanti stessi. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto di poter accogliere tale domanda solo parzialmente:
riconoscendo, cioè, corretta la deduzione degli appellanti circa l'erroneità della pronuncia di primo grado quanto alla ritenuta osservanza da parte del UG della distanza dal confine;
mentre ha escluso di poter emettere una pronuncia di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, non essendo state ancora realizzate delle vere e proprie costruzioni, ma soltanto eseguiti degli scavi preordinati alla realizzazione di fondazioni.
In coerenza con tale impostazione - in se stessa giuridicamente corretta, atteso che non può ritenersi costruzione un'opera completamente interrata (qual è certamente uno scavo per le fondazioni): in tal senso, ex multis, Cass. 7067/1992; Cass. 2228/2001; Cass. 3199/2002; Cass. 17390/2004 - la Corte di merito ha quindi circoscritto la propria pronunzia al riguardo: limitandosi ad affermare il diritto del UG di costruire, ma con l'obbligo di osservare la distanza minima di cinque metri lineari dal confine con la stradella, in quanto accertata essere di proprietà esclusiva dei coniugi TR - US.
Il che i predetti appellanti - seppur nell'ambito della maggior pretesa di ripristino dello stato dei luoghi, avevano comunque chiesto fosse accertato. Pertanto, non vi è stata da parte dei Giudici di appello alcuna violazione del principio fissato nell'art. 112 c.p.c.: non avendo detti Giudici attribuito agli appellanti un bene non richiesto ne' comunque - per le ragioni prima poste in rilievo - reso una pronuncia priva di corrispondenza con la domanda. Del resto - come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (ex plurimis Cass. 11764/1992; Cass. 8520/1994; Cass. 475/2002) - non costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c.
l'accoglimento, anche d'ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poste a base della domanda: infatti, in tale situazione, essendo stato garantito il principio del contraddittorio, non viene leso in alcun modo il diritto di difesa della controparte.
3.2 Con un secondo motivo i ricorrenti deducono motivazione incongrua e comunque inficiata da errori logici e giuridici nonché violazione delle regole d'interpretazione dei contratti fissate nell'art. 1362 c.c., e seguenti. I Giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato la clausola del contratto in data 18.6.1979 (tra IN - D'NA da un lato e IP - EO dall'altro) secondo la quale la eventuale costruzione di altre fabbriche da sorgere sul terreno compravenduto potrà edificarsi, ove i regolamenti edilizi lo consentano, ad una distanza di metri lineari cinque e misurarsi a partire dal lato sud della suddetta stradella, ancorché essa rimanga di proprietà dei venditori".
Al riguardo non avrebbero infatti tenuto conto che l'intenzione dei contraenti (ai quali, nella posizione IN - D'NA, erano poi subentrati i coniugi TR - US) era chiaramente quella di permettere ai IP - EO l'utilizzo della intera stradella al fine di raggiungere la complessiva distanza di mt. 5 dal lato sud della stradella stessa;
non avendo alcun senso inserire in contratto una clausola ad hoc per creare un obbligo - già esistente ex lege - a carico della proprietà IP - EO, di realizzare una eventuale costruzione distanziandosi di cinque metri dal confine nord, più vicino rispetto al fondo dei predetti.
Le censure sono inammissibili, poiché, nonostante il richiamo anche a violazioni di legge, ripropongono sostanzialmente delle questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Al riguardo, è il caso di ribadire che la già menzionata clausola del contratto di compravendita in data 18.6.1979 (avente la finalità di consentire nuove costruzioni sull'immobile oggetto del contratto ad una distanza di mt. 5 lineari misurati a partire dal lato sud della stradella) subordinava la sua operatività al non contrasto di quanto ivi previsto con il regolamento edilizio.
Orbene, tale contrasto era stato escluso dai primi Giudici nel convincimento che i fondi fossero separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi. Senonché i Giudici di appello hanno ritenuto erroneo tale convincimento avendo accertato trattarsi di stradella invece di proprietà esclusiva dei TR - US.
In tal modo, venendo logicamente ad essere esclusa la compatibilità della clausola contrattuale con l'art. 17 del regolamento edilizio comunale correttamente la Corte milanese ha affermato, in osservanza della predetta norma regolamentare (per sua natura inderogabile:
Cass. 2117 e 19449/2004), il diritto del UG a costruire alla distanza minima di mt. lineari cinque dal fondo finitimo, individuato nella specie, nella stradella di proprietà TR - US. Trattasi di accertamenti in punto di fatto, adeguatamente e non illogicamente motivati ed esenti da errori di diritto e che pertanto - come avvertito - non sono suscettibili di essere rimessi in discussione in questa sede, sulla base della diversa lettura ed interpretazione che i ricorrenti offrono delle risultanze processuali.
4 Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio poiché gli intimati UG, TR e US non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006