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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1784/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
, CF nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
C.F. , in qualità di legale rappresentante pro-tempore CP_2 C.F._2
di residente in [...], CP_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Viganò con studio legale in Como alla via
A.Volta n.70 – indirizzo pec Email_2
1
[...] -resistenti appellati
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito:
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità del decreto n.809467 emesso in data 21.02.2023 di accertamento diretto della violazione dell'art. 49 comma 1 dlgs n.231/2007 da parte del Sig. e dalla Sig.ra Controparte_1
CP_2
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal Parte_1
, per le ragioni esposte in atto.
[...]
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dal , per le ragioni Parte_1
esposte in atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., ove dovute, incluse.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L.689/1981, il signor la signora proponevano CP_1 CP_2
opposizione avverso il decreto n. 809467 del 21.02.2023 emesso da Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato di Milano, con cui veniva ingiunto sia a sia alla quest'ultima in solido con la società il CP_1 CP_2 CP_3 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 perché ritenuta sussistente la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lvo 231/2007 per aver acquisito in pag. 2 trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di € 7.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e . Controparte_4
In particolare, la sanzione amministrativa irrogata traeva origine da un processo verbale di contestazione, rubricato al n. GDF – 2021 – SO106 -008 – 000, elevato dalla Guardia di
Finanza – Tenenza di Bormio in data 07.05.2021, secondo cui il signor nella sua CP_1
qualità di amministratore di fatto della e la in proprio, nonché la società CP_3 CP_2
avrebbero consegnato una somma di € 7.000,00 in contanti al signor CP_3 Per_1
legale rappresentante della società N.J.C. srl per il pagamento di una fornitura.
Nel ricorso si sottolineava:
I In primis la mancanza di legittimazione passiva degli appellati, atteso che CP_1
veniva individuato come amministratore di fatto della senza che di ciò CP_3
sussistesse alcuna prova, mentre la eniva riconosciuta come responsabile del fatto, CP_2
pur, in ipotesi, pur non avendo posto essere alcuna attività effettiva in relazione alla contestazione;
I Nel merito, la carenza degli elementi probatori/indiziari a supporto della pretesa azionata, in quanto l'unica intercettazione ambientale indicata a prova della violazione era da considerarsi priva di ogni valenza probatoria, essendo il contenuto della stessa non univoco e soggettivamente interpretabile;
II la sussistente pregiudizialità del procedimento penale rubricato sub R.G.N.R.
714/201, ad oggi ancora in fase di indagini;
III il danno grave ed irreparabile che l'esecutività della sanzione avrebbe determinato al ricorrente, allegando documentazione a supporto.
I ricorrenti agivano pertanto affinchè, previa sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, fosse dichiarata l'insussistenza della loro legittimazione passiva ed in principalità per l'annullamento del decreto, ed in subordine, per la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale sopra menzionato.
Contr Si costituiva in giudizio il chiedendo I. la reiezione dell'istanza cautelare per mancanza dei presupposti;
II. La reiezione del ricorso e la conferma del decreto sanzionatorio.
Il Tribunale, previa sospensione della esecutività del decreto, riteneva non sussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e, atteso che la controversia appariva matura per la decisione, concedeva termine per il deposito di note conclusive e repliche.
pag. 3 Indi, con sentenza n. 369/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso del signor e della CP_1
signora annullando il decreto n. 807030 del 23.01.2023 emesso dal MEF, CP_2
compensando le spese.
A supporto della decisione, il Tribunale di Sondrio osservava testualmente:
“A fondamento della sanzione applicata, invero, la RAGIONERIA convenuta ha posto un verbale della Guardia di Finanza Tenenza di Sondrio, che si è basato su emergenze tratte dall'indagine penale di cui al procedimento n. 714/2016 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. In particolare, la Guardia di Finanza ha utilizzato intercettazioni ambientali operate in quel procedimento.
Orbene, se da un lato è ben vero che i verbali della Guardia di Finanza costituiscono prova privilegiata quanto ai fatti percepiti dai Militari operanti e quanto alle attività dagli stessi svolte, dall'altro lato le deduzioni dagli stessi tratte abbisognano del vaglio giudiziario e certo nel presente procedimento, di natura civile, onde poter confermare la sanzione inflitta”.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio proponeva appello il Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...] violazione dell'art. 2700 c.p.c. in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di fede privilegiata da assegnarsi al verbale redatto dalla G.d.F.; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dunque, non corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto non avrebbe dato adeguato rilievo al contenuto delle intercettazioni ed alle precedenti sentenze già emesse da questa Corte a carico del che hanno dato CP_1
ampio conto della di lui abitudine a violare le disposizioni antiriciclaggio mediante transazioni in contanti;
violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 nonché della regola del più probabile che non, in quanto la sentenza non aveva fatto buon governo delle regole circa la distribuzione dell'onere probatorio, non tenendo conto che a mente dell'art. 6 citato, gli elementi indiziari a corredo della violazione devono essere “sufficienti” (lo erano certamente le intercettazioni, e le affermazioni dei militari secondo cui era stato proprio il consegnare la somma); CP_1
violazione degli artt. 40 comma 1 D. Lgs. n. 231 2007 e art. 3 L. 689/1981, motivazione omessa e contraddittoria, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto incombente sull'amministrazione la prova della violazione, ritenendo le intercettazioni prive di riscontro esterno ed affermando come vesse dato spiegazioni alternative, CP_1
quando invece egli e la società durante il procedimento non avevano neppure esercitato la pag. 4 facoltà conferita dall'art. 18 L: 689/81 di presentare difese scritte. Né sarebbe rilevante lo stato del parallelo procedimento penale a carico del tuttora in fase istruttoria, CP_1 attesa l'autonomia tra sistema penale e sistema dell'illecito amministrativo, dal primo indipendente.
A fronte dell'appello così motivato, si costituivano entrambi gli appellanti, chiedendo il rigetto del gravame, previa contestazione della sua ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, si ritiene assorbita la contestazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo stata la controversia rimessa in decisione, previo scambio degli atti difensivi.
La Corte, considerato il motivo di appello proposto in via preliminare dal e dalla CP_1 ritiene opportuno richiamare la ratio dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 e CP_2
successive modifiche.
La disposizione prevede che il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge - debba avvenire tramite intermediari abilitati, secondo le modalità previste. Si inserisce in quel gruppo di norme con cui il legislatore - nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha voluto limitare l'uso del danaro contante rendendo tracciabili i pagamenti, attraverso una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari.
Al di sopra della soglia di legge, la circolazione del contante, indipendentemente dal titolo, deve essere sostanzialmente certificata e tracciabile.
Il pagamento deve avvenire in relazione ad una prestazione che si basa su individuati profili causali e l'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" consente alla Corte di affermare che non rileva se frazionato nel tempo, dovendo avere rilievo solo il “ valore da trasferire”.
Ne consegue che la liceità dell'operazione sottostante non costituisce circostanza esimente e che il carattere oggettivo dell'illecito amministrativo impone l'applicazione della sanzione pecuniaria, da valutarsi sulla base della previsione generale data dall'art. 3 della l. n.
689/1981.
Perché la violazione si concretizzi è richiesto che il trasferimento intercorra tra soggetti diversi le cui condotte contribuiscono, tutte, ad eludere la finalità della legge, che è quella di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per gli scopi in precedenza menzionati.
pag. 5 Tale ratio rende evidente che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, diverso è
l'interesse protetto dalla normativa antiriciclaggio da quello che è riferito alle disposizioni applicate per le imputazioni in sede penale, che sono state ricondotte da parte appellante a violazioni in materia tributaria/finanziaria. In particolare, non si è fornita alcuna documentazione con riguardo ai capi di imputazione, con la conseguenza che non può darsi corso ad alcuna concreta e ulteriore comparazione tra l'illecito amministrativo per cui si procede e le condotte con valenza penale contestate.
Per completezza, la Corte osserva che gli interessi protetti dalle normative non evidenziano alcun rapporto di specialità e che, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale
(in particolare, Corte Cost. n. 222 del 2019) il doppio binario può ben trovare applicazione ed è stato altresì riconosciuto dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera 15 novembre 2016, c. 24130-11 e 29758-2011, A. e B. contro , laddove si è ritenuto CP_6 che non costituisca violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU la previsione di norme interne che consentano di avviare, per la repressione del medesimo fatto illecito, il procedimento penale e quello amministrativo separatamente.
In sintesi, per il consolidato orientamento europeo, il sistema del doppio binario non confligge con il divieto del ne bis idem se tra i due procedimenti avviati davanti ad autorità diverse sussista uno “stretto collegamento”, che si ha quando i diversi procedimenti perseguono scopi diversi e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita e se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, ed altresì che il trattamento sanzionatorio inflitto, riguardato nel suo complesso, non appaia confliggente con il canone di proporzionalità.
Peraltro, nel caso di specie, il procedimento penale n. RGNR 714/2016 risulta tuttora in fase d'indagini, sicché neppure opererebbero i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa degli esiti di quello.
Contr Venendo quindi al merito del gravame proposto dal ed affrontando direttamente i motivi suscettibili di accoglimento, in applicazione del principio della “ragione più liquida”1, 1 Ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: « In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l'asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l'accertamento sulla pag. 6 valga immediatamente osservare che il substrato della pretesa amministrativa non può considerarsi, come sostenuto dal giudice di prime cure, insufficiente ed ambiguo, e contrastato da valide rappresentazioni difensive da parte degli appellati, che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'ingiunzione, non hanno rassegnato difese.
Invero, il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della pretesa amministrativa è, al contrario di quanto ritenuto dalla pronuncia qui gravata, tale da porre in luce con chiarezza il contenuto delle illecite intese intervenute tra le parti, come del resto ritenuto dagli operanti che hanno accertato la violazione: precisamente, che la compravendita del materiale era avvenuta con consegna, da parte dell'acquirente l venditore, della CP_1 CP_2 somma di € 7.000 in contanti, a fronte di una aggiuntiva fatturazione di € 7.000, e così per un corrispettivo reale totale di 14.000 euro, di cui 7.000 non esplicitati ma consegnati, per l'appunto, in contanti da parte del che prendeva telefonicamente accordi con il CP_1
n merito all'orario in cui sarebbe passato a portare il denaro. Per_1
Orbene, che la consegna possa non essere realmente avvenuta è da escludersi sulla base di riscontri obiettivi e di argomenti logici.
In primo luogo, va infatti osservato che l'emissione, da parte della fornitrice, di una fattura per importo esattamente corrispondente a quello oggetto della conversazione tra CP_1
e rappresenta obiettivo riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Per_1
In secondo luogo, dal punto di vista logico, è irragionevole supporre che la ditta fornitrice, dopo aver stabilito con l'acquirente un corrispettivo di totali € 14.000 per la cessione della merce, abbia poi spontaneamente rinunciato all'importo suppletivo di € 7.000 che oltretutto il i era impegnato a recapitare personalmente alle ore 17 dell'11 giugno 2016. CP_1
Il criterio della sufficiente prova indicato all'art. 6 l. n. 689/81, pertanto, deve ritenersi rispettato.
Alcuna criticità può essere rilevata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che per l'integrazione della fattispecie contestata, come in premessa riportato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, rimanendo a carico del trasgressore l'onere di dimostrare che l'illecito è stato commesso in buona fede o per errore scusabile (cfr.
ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell'istituto dell'equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l'attore»; Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» pag. 7 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). In altri termini, è onere dell'interessato dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Nel caso di specie, detti elementi positivi non vengono neppure rappresentati, limitandosi la parte appellata a negare di aver posto in essere la condotta ascritta.
La sanzione amministrativa è stata applicata nei minimi edittali all'epoca dei fatti vigenti e risulta, comunque, adeguata alla gravità della condotta accertata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con conseguente effetto di conferma del decreto impugnato.
Quanto, poi, alla contestata carenza di legittimazione passiva degli appellati, valga osservare che, a mente dell'art. 6 già citato, sul presupposto che responsabilità solidale non significa coinvolgimento nella violazione, ma soltanto obbligo di pagare la sanzione pecuniaria in luogo del trasgressore con diritto di rivalsa per intero nei confronti di quest'ultimo, vengono individuati, quali soggetti tenuti al pagamento in solido (art. 6):
a) il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se si tratta di beni immobili, il titolare di un diritto personale di godimento;
b) la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, se la violazione è commessa da chi, pur capace di intendere e di volere, è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza;
c) la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica o, comunque, l'imprenditore, se autore della violazione è un loro rappresentante o dipendente.
Dunque, nel caso che occupa, il sicuramente individuabile quale soggetto attivo CP_1 che, dopo aver preso accordi di persona per l'entità del pagamento in contanti “fuori fattura”, ha cooperato attivamente al trasferimento illecito, così mostrando di poter disporre in prima persona dell'attività riferibile all'ente collettivo;
quanto poi al ruolo della va da sé CP_2
che la responsabilità solidale le è riferibile per essere legale rappresentante della società acquirente, dalla quale era sicuramente da attendersi un ruolo di vigilanza e controllo sulle transazioni commerciali effettuate in nome e per conto della stessa.
All'esito del giudizio consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito.
pag. 8 La liquidazione tiene conto dello scaglione dato dal valore della controversia con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto dal ed Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 369 dell'11 dicembre 2023, conferma integralmente il decreto n. 809467 emesso in data 21 febbraio 2023;
- condanna gli appellati alla rifusione, in favore del Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito, e quanto al secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1784/2024 promossa in grado d'appello da
, in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma alla via XX Settembre, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. P.IVA_1
1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC , Email_1
- ricorrente appellante -
Contro
, CF nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
C.F. , in qualità di legale rappresentante pro-tempore CP_2 C.F._2
di residente in [...], CP_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Viganò con studio legale in Como alla via
A.Volta n.70 – indirizzo pec Email_2
1
[...] -resistenti appellati
OGGETTO: ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per il : Parte_1
“Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito:
In via principale - riformare la impugnata sentenza e confermare la piena legittimità del decreto n.809467 emesso in data 21.02.2023 di accertamento diretto della violazione dell'art. 49 comma 1 dlgs n.231/2007 da parte del Sig. e dalla Sig.ra Controparte_1
CP_2
In ogni caso - condannare, in ogni caso, la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto dal Parte_1
, per le ragioni esposte in atto.
[...]
Nel merito, in via principale:
Rigettare l'appello proposto dal , per le ragioni Parte_1
esposte in atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., ove dovute, incluse.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 L.689/1981, il signor la signora proponevano CP_1 CP_2
opposizione avverso il decreto n. 809467 del 21.02.2023 emesso da Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato di Milano, con cui veniva ingiunto sia a sia alla quest'ultima in solido con la società il CP_1 CP_2 CP_3 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 perché ritenuta sussistente la violazione dell'art. 49 comma 1 D.Lvo 231/2007 per aver acquisito in pag. 2 trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di € 7.000,00, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e . Controparte_4
In particolare, la sanzione amministrativa irrogata traeva origine da un processo verbale di contestazione, rubricato al n. GDF – 2021 – SO106 -008 – 000, elevato dalla Guardia di
Finanza – Tenenza di Bormio in data 07.05.2021, secondo cui il signor nella sua CP_1
qualità di amministratore di fatto della e la in proprio, nonché la società CP_3 CP_2
avrebbero consegnato una somma di € 7.000,00 in contanti al signor CP_3 Per_1
legale rappresentante della società N.J.C. srl per il pagamento di una fornitura.
Nel ricorso si sottolineava:
I In primis la mancanza di legittimazione passiva degli appellati, atteso che CP_1
veniva individuato come amministratore di fatto della senza che di ciò CP_3
sussistesse alcuna prova, mentre la eniva riconosciuta come responsabile del fatto, CP_2
pur, in ipotesi, pur non avendo posto essere alcuna attività effettiva in relazione alla contestazione;
I Nel merito, la carenza degli elementi probatori/indiziari a supporto della pretesa azionata, in quanto l'unica intercettazione ambientale indicata a prova della violazione era da considerarsi priva di ogni valenza probatoria, essendo il contenuto della stessa non univoco e soggettivamente interpretabile;
II la sussistente pregiudizialità del procedimento penale rubricato sub R.G.N.R.
714/201, ad oggi ancora in fase di indagini;
III il danno grave ed irreparabile che l'esecutività della sanzione avrebbe determinato al ricorrente, allegando documentazione a supporto.
I ricorrenti agivano pertanto affinchè, previa sospensione dell'esecutività del decreto impugnato, fosse dichiarata l'insussistenza della loro legittimazione passiva ed in principalità per l'annullamento del decreto, ed in subordine, per la sospensione del procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale sopra menzionato.
Contr Si costituiva in giudizio il chiedendo I. la reiezione dell'istanza cautelare per mancanza dei presupposti;
II. La reiezione del ricorso e la conferma del decreto sanzionatorio.
Il Tribunale, previa sospensione della esecutività del decreto, riteneva non sussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e, atteso che la controversia appariva matura per la decisione, concedeva termine per il deposito di note conclusive e repliche.
pag. 3 Indi, con sentenza n. 369/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso del signor e della CP_1
signora annullando il decreto n. 807030 del 23.01.2023 emesso dal MEF, CP_2
compensando le spese.
A supporto della decisione, il Tribunale di Sondrio osservava testualmente:
“A fondamento della sanzione applicata, invero, la RAGIONERIA convenuta ha posto un verbale della Guardia di Finanza Tenenza di Sondrio, che si è basato su emergenze tratte dall'indagine penale di cui al procedimento n. 714/2016 RGNR pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio. In particolare, la Guardia di Finanza ha utilizzato intercettazioni ambientali operate in quel procedimento.
Orbene, se da un lato è ben vero che i verbali della Guardia di Finanza costituiscono prova privilegiata quanto ai fatti percepiti dai Militari operanti e quanto alle attività dagli stessi svolte, dall'altro lato le deduzioni dagli stessi tratte abbisognano del vaglio giudiziario e certo nel presente procedimento, di natura civile, onde poter confermare la sanzione inflitta”.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Sondrio proponeva appello il Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...] violazione dell'art. 2700 c.p.c. in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del valore di fede privilegiata da assegnarsi al verbale redatto dalla G.d.F.; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dunque, non corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto non avrebbe dato adeguato rilievo al contenuto delle intercettazioni ed alle precedenti sentenze già emesse da questa Corte a carico del che hanno dato CP_1
ampio conto della di lui abitudine a violare le disposizioni antiriciclaggio mediante transazioni in contanti;
violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011 nonché della regola del più probabile che non, in quanto la sentenza non aveva fatto buon governo delle regole circa la distribuzione dell'onere probatorio, non tenendo conto che a mente dell'art. 6 citato, gli elementi indiziari a corredo della violazione devono essere “sufficienti” (lo erano certamente le intercettazioni, e le affermazioni dei militari secondo cui era stato proprio il consegnare la somma); CP_1
violazione degli artt. 40 comma 1 D. Lgs. n. 231 2007 e art. 3 L. 689/1981, motivazione omessa e contraddittoria, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto incombente sull'amministrazione la prova della violazione, ritenendo le intercettazioni prive di riscontro esterno ed affermando come vesse dato spiegazioni alternative, CP_1
quando invece egli e la società durante il procedimento non avevano neppure esercitato la pag. 4 facoltà conferita dall'art. 18 L: 689/81 di presentare difese scritte. Né sarebbe rilevante lo stato del parallelo procedimento penale a carico del tuttora in fase istruttoria, CP_1 attesa l'autonomia tra sistema penale e sistema dell'illecito amministrativo, dal primo indipendente.
A fronte dell'appello così motivato, si costituivano entrambi gli appellanti, chiedendo il rigetto del gravame, previa contestazione della sua ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, si ritiene assorbita la contestazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo stata la controversia rimessa in decisione, previo scambio degli atti difensivi.
La Corte, considerato il motivo di appello proposto in via preliminare dal e dalla CP_1 ritiene opportuno richiamare la ratio dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 e CP_2
successive modifiche.
La disposizione prevede che il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e quando il valore da trasferire è complessivamente superiore alla soglia di legge - debba avvenire tramite intermediari abilitati, secondo le modalità previste. Si inserisce in quel gruppo di norme con cui il legislatore - nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ha voluto limitare l'uso del danaro contante rendendo tracciabili i pagamenti, attraverso una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari.
Al di sopra della soglia di legge, la circolazione del contante, indipendentemente dal titolo, deve essere sostanzialmente certificata e tracciabile.
Il pagamento deve avvenire in relazione ad una prestazione che si basa su individuati profili causali e l'utilizzo dell'avverbio "complessivamente" consente alla Corte di affermare che non rileva se frazionato nel tempo, dovendo avere rilievo solo il “ valore da trasferire”.
Ne consegue che la liceità dell'operazione sottostante non costituisce circostanza esimente e che il carattere oggettivo dell'illecito amministrativo impone l'applicazione della sanzione pecuniaria, da valutarsi sulla base della previsione generale data dall'art. 3 della l. n.
689/1981.
Perché la violazione si concretizzi è richiesto che il trasferimento intercorra tra soggetti diversi le cui condotte contribuiscono, tutte, ad eludere la finalità della legge, che è quella di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario per gli scopi in precedenza menzionati.
pag. 5 Tale ratio rende evidente che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, diverso è
l'interesse protetto dalla normativa antiriciclaggio da quello che è riferito alle disposizioni applicate per le imputazioni in sede penale, che sono state ricondotte da parte appellante a violazioni in materia tributaria/finanziaria. In particolare, non si è fornita alcuna documentazione con riguardo ai capi di imputazione, con la conseguenza che non può darsi corso ad alcuna concreta e ulteriore comparazione tra l'illecito amministrativo per cui si procede e le condotte con valenza penale contestate.
Per completezza, la Corte osserva che gli interessi protetti dalle normative non evidenziano alcun rapporto di specialità e che, in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale
(in particolare, Corte Cost. n. 222 del 2019) il doppio binario può ben trovare applicazione ed è stato altresì riconosciuto dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera 15 novembre 2016, c. 24130-11 e 29758-2011, A. e B. contro , laddove si è ritenuto CP_6 che non costituisca violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU la previsione di norme interne che consentano di avviare, per la repressione del medesimo fatto illecito, il procedimento penale e quello amministrativo separatamente.
In sintesi, per il consolidato orientamento europeo, il sistema del doppio binario non confligge con il divieto del ne bis idem se tra i due procedimenti avviati davanti ad autorità diverse sussista uno “stretto collegamento”, che si ha quando i diversi procedimenti perseguono scopi diversi e hanno ad oggetto differenti aspetti della medesima condotta illecita e se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, ed altresì che il trattamento sanzionatorio inflitto, riguardato nel suo complesso, non appaia confliggente con il canone di proporzionalità.
Peraltro, nel caso di specie, il procedimento penale n. RGNR 714/2016 risulta tuttora in fase d'indagini, sicché neppure opererebbero i presupposti per una eventuale sospensione del presente giudizio, in attesa degli esiti di quello.
Contr Venendo quindi al merito del gravame proposto dal ed affrontando direttamente i motivi suscettibili di accoglimento, in applicazione del principio della “ragione più liquida”1, 1 Ex multis, Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: « In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. Da detto principio discende che, nel caso di specie, proposta istanza di aggravamento della patologia, il giudice del merito ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura e al nesso eziologico di esso aggravamento con l'asserita attività lavorativa, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda sotto tale profilo posto che l'accertamento sulla pag. 6 valga immediatamente osservare che il substrato della pretesa amministrativa non può considerarsi, come sostenuto dal giudice di prime cure, insufficiente ed ambiguo, e contrastato da valide rappresentazioni difensive da parte degli appellati, che, nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'ingiunzione, non hanno rassegnato difese.
Invero, il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento della pretesa amministrativa è, al contrario di quanto ritenuto dalla pronuncia qui gravata, tale da porre in luce con chiarezza il contenuto delle illecite intese intervenute tra le parti, come del resto ritenuto dagli operanti che hanno accertato la violazione: precisamente, che la compravendita del materiale era avvenuta con consegna, da parte dell'acquirente l venditore, della CP_1 CP_2 somma di € 7.000 in contanti, a fronte di una aggiuntiva fatturazione di € 7.000, e così per un corrispettivo reale totale di 14.000 euro, di cui 7.000 non esplicitati ma consegnati, per l'appunto, in contanti da parte del che prendeva telefonicamente accordi con il CP_1
n merito all'orario in cui sarebbe passato a portare il denaro. Per_1
Orbene, che la consegna possa non essere realmente avvenuta è da escludersi sulla base di riscontri obiettivi e di argomenti logici.
In primo luogo, va infatti osservato che l'emissione, da parte della fornitrice, di una fattura per importo esattamente corrispondente a quello oggetto della conversazione tra CP_1
e rappresenta obiettivo riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Per_1
In secondo luogo, dal punto di vista logico, è irragionevole supporre che la ditta fornitrice, dopo aver stabilito con l'acquirente un corrispettivo di totali € 14.000 per la cessione della merce, abbia poi spontaneamente rinunciato all'importo suppletivo di € 7.000 che oltretutto il i era impegnato a recapitare personalmente alle ore 17 dell'11 giugno 2016. CP_1
Il criterio della sufficiente prova indicato all'art. 6 l. n. 689/81, pertanto, deve ritenersi rispettato.
Alcuna criticità può essere rilevata circa la sussistenza dell'elemento soggettivo atteso che per l'integrazione della fattispecie contestata, come in premessa riportato, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, rimanendo a carico del trasgressore l'onere di dimostrare che l'illecito è stato commesso in buona fede o per errore scusabile (cfr.
ammissibilità della domanda (sulla permanenza cioè dell'istituto dell'equo indennizzo e su una possibile avverata decadenza), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito favorevole per l'attore»; Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» pag. 7 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n.
20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). In altri termini, è onere dell'interessato dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996).
Nel caso di specie, detti elementi positivi non vengono neppure rappresentati, limitandosi la parte appellata a negare di aver posto in essere la condotta ascritta.
La sanzione amministrativa è stata applicata nei minimi edittali all'epoca dei fatti vigenti e risulta, comunque, adeguata alla gravità della condotta accertata.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto, con conseguente effetto di conferma del decreto impugnato.
Quanto, poi, alla contestata carenza di legittimazione passiva degli appellati, valga osservare che, a mente dell'art. 6 già citato, sul presupposto che responsabilità solidale non significa coinvolgimento nella violazione, ma soltanto obbligo di pagare la sanzione pecuniaria in luogo del trasgressore con diritto di rivalsa per intero nei confronti di quest'ultimo, vengono individuati, quali soggetti tenuti al pagamento in solido (art. 6):
a) il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se si tratta di beni immobili, il titolare di un diritto personale di godimento;
b) la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, se la violazione è commessa da chi, pur capace di intendere e di volere, è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza;
c) la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica o, comunque, l'imprenditore, se autore della violazione è un loro rappresentante o dipendente.
Dunque, nel caso che occupa, il sicuramente individuabile quale soggetto attivo CP_1 che, dopo aver preso accordi di persona per l'entità del pagamento in contanti “fuori fattura”, ha cooperato attivamente al trasferimento illecito, così mostrando di poter disporre in prima persona dell'attività riferibile all'ente collettivo;
quanto poi al ruolo della va da sé CP_2
che la responsabilità solidale le è riferibile per essere legale rappresentante della società acquirente, dalla quale era sicuramente da attendersi un ruolo di vigilanza e controllo sulle transazioni commerciali effettuate in nome e per conto della stessa.
All'esito del giudizio consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito.
pag. 8 La liquidazione tiene conto dello scaglione dato dal valore della controversia con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento dell'appello proposto dal ed Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 369 dell'11 dicembre 2023, conferma integralmente il decreto n. 809467 emesso in data 21 febbraio 2023;
- condanna gli appellati alla rifusione, in favore del Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito, e quanto al secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
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