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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 706/2020 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 706/2020 R.G. promossa da:
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) , rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cornelio e dall'abogada Livia C.F._4
Cornelio, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Mestre (VE) via Vespucci n. 39;
ATTORI, contro
Avv. (C.F. ), in proprio, con domicilio presso lo studio in CP_1 C.F._5
Spinea (VE) alla via Francesco De Sanctis;
CONVENUTO
contro
Avv. (C.F. ), in proprio nonché rappresentato e difeso CP_2 C.F._6 dall'Avv. Francesca Da Lio, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Spinea (VE) alla Via
Francesco De Sanctis civico 1;
pagina 1 di 17 CONVENUTO
con la chiamata in causa di
(C.F. – iscrizione R.E.A. di Milano n. 2538674), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dal prof. avv. Alberto Monti e dagli Controparte_4 avv.ti Franco Monti e Alessandro Borgo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, al viale
Monte Nero n.53;
TERZA CHIAMATA
nonché con la chiamata in causa di
(C.F. , in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cesare, elettivamente domiciliata Controparte_6 presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 85/16;
TERZA CHIAMATA
oggetto: responsabilità professionale – risarcimento danni
CONCLUSIONI
I Procuratori degli attori hanno così concluso:
“1) dichiararsi che tra gli avv.ti e e la disciolta s.n.c. di CP_2 CP_1 Controparte_7 Parte_1 [...]
e , è intervenuto un contratto d'opera dimostrato dal rilascio agli stessi presso il loro studio di Parte_2 Parte_3 Parte_4
Spinea delle procure con cui li si abilitava ad operare in giudizio per conto della società;
2) accertato l'inadempimento nell'esecuzione del detto contratto per grave imperizia nel suo adempimento;
3) dichiararsi che null'altro è dovuto agli avv.ti per i titoli rivendicati per l'attività svolta, e condannarsi gli stessi alla restituzione Pt_1 di quanto ricevuto in via accontiva;
4) condannarsi i due avvocati in solido al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente quantificato secondo i criteri indicati in narrativa della citazione introduttiva con interessi e rivalutazione dai pagamenti al saldo.
Vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.”
L'avv. ha così concluso: CP_1 pagina 2 di 17 “Accogliersi in via preliminare l'eccezione di improcedibilità, formulata dal patrocinio Unipol non risultando che il credito azionato sia stato inserito nel bilancio di liquidazione della CP_8
Stante la responsabilità aggravata, l'art. 89 c.p.c. si chiede pertanto la condanna di parte attrice al risarcimento del danno nella misura di € 1.500,00 (€ 100,00 per ogni pagina dell'atto di citazione), nonché si i ordini la cancellazione delle frasi menzionate nella comparsa conclusionale del 12 aprile 2024
Inoltre
In via principale
Rigettarsi la domanda attorea formulata nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto CP_1
In via subordinata e di garanzia Cont In caso di soccombenza condannare la terza chiamata compagnia di assicurazione a manlevare il convenuto nei limiti delle condizioni di polizza stipulata
In via istruttoria
Al fine di evitare la decadenza si insiste per prova per interpello dell'attore e testi anche sui capitoli esclusi.”
Il Procuratore dell'avv. ha così concluso: CP_2
“In via preliminare:
- Accogliere l'eccezione dell'esperimento obbligatorio della negoziazione assistita come previsto dal d.l. 134/2014 convertito in legge 164/2014 e successive modifiche.
In via principale:
1) Accertarsi e dichiararsi la totale assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. per tutti i motivi Controparte_2 di cui narrativa;
2) Rigettarsi pertanto le richieste formulate dai ricorrenti nei confronti dell'avv. in punto responsabilità CP_2 professionale per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) Rigettarsi altresì tutte le richieste formulate a titolo risarcitorio sia a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale che a titolo di perdita di chance in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
4) Rigettarsi ogni altra domanda avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'avv. ; CP_2
5) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze principali:
6) Dichiararsi e darsi atto che la terza chiamata è chiamata a manlevare l'avv. Controparte_5 CP_2
di ogni somma che venisse determinata in corso di causa a titolo risarcitorio a favore dell'odierno attore;
[...]
pagina 3 di 17 7) Determinarsi in ogni caso che la terza chiamata è tenuta anche al pagamento delle spese di Controparte_5 lite ex art 1917, 3 comma cpc per la costituzione dell'avv. nel presente giudizio. CP_2
8) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via riconvenzionale
9) accertarsi e dichiararsi che l'Avv. vanta un credito nei confronti della e/o dei CP_2 Parte_5 singoli soci di euro 43.273,83 per le prestazioni svolte per la SNC;
di euro 7.064,53 per le prestazioni svolte nei confronti di
di euro 6.502,37 per le prestazioni svolte per i singoli soci e CP_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
prima della riunione dei ricorsi, per un totale al lordo degli accessori di legge pari ad euro 56.840,73 e per questo
[...] condannare la e/o i singoli soci della società al pagamento della predetta somma e/o quella somma Parte_5 maggiore o minore che verrà accertata.
In via istruttoria: …”
I Procuratori di hanno così concluso: Controparte_3
“In principalità
da ogni domanda da chiunque formulata nei suoi confronti nel presente giudizio, in CP_9 Controparte_3 quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista di prova
In via subordinata
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di condanna del convenuto chiamante al risarcimento dei danni formulata da parte attrice
Assolvere da ogni domanda contro la stessa da chiunque formulata nel giudizio corrente, in quanto Controparte_3 del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di supporto probatorio, dichiarando per tutte le ragioni dedotte in narrativa l'inefficacia e/o l'inoperatività nella specie del contratto di assicurazione n.079UA00479 e/o n.079UA001740, relativo al periodo assicurativo corrente tra il 30 settembre 2018 ed il 30 settembre 2019
In via di ulteriore subordine
Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande e pretese, ove venisse ritenuta anche solo in parte operativa la garanzia prestata dall'esponente con la polizza n.079UA00479 e/o
n.079UA001740, relativo al periodo assicurativo corrente tra il 30 settembre 2018 ed il 30 settembre 2019
Limitare la condanna di a manlevare e tenere indenne l'avv. nella sola misura del Controparte_3 CP_1 danno subito e provato dalla controparte come conseguenza immediata e diretta delle condotte colpose tenute dal convenuto chiamante nell'esercizio dell'attività di sindaco, in ogni caso nel rispetto di tutti i termini e condizioni contrattuali specificati in
pagina 4 di 17 atti, ivi compreso il limite di massimale e la franchigia fissa pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) che dovrà restare a carico dell'assicurato
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile”.
Il Procuratore di ha così concluso: CP_5
“Nel merito in via principale respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, e competenze di lite.
Nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accogliersi la domanda di manleva proposta dall'avv. nei limiti contrattuali specificati in narrativa;
CP_2 con compensazione integrale delle spese di lite tra l'avv. ed CP_2 Controparte_5
In via istruttoria …”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23.01.2020 la società Parte_6
, e conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_2 Parte_3 Parte_4 gli avv.ti e esponendo che: a) nel 2014, per il tramite del socio rappresentante CP_1 CP_2 legale la società attrice aveva conferito ai citati legali l'incarico di gestire la vertenza tra la Parte_1 società e il dipendente in ordine al licenziamento di quest'ultimo; b) per il suddetto Parte_7 incarico non era stato redatto alcun contratto scritto che identificasse i soggetti e l'oggetto dell'opera professionale ma erano state sottoscritte dalla società alcune procure stese in calce a dei fogli bianchi intestate agli odierni convenuti;
c) nello studio di Spinea degli avv. il sig. aveva Pt_1 Parte_1 conferito con l'avv. , il quale poi aveva provveduto a contestare licenziamento al sig. CP_2
; d) quest'ultimo aveva poi impugnato il licenziamento chiedendo il ripristino del rapporto Parte_7 lavorativo e il pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate;
e) con successivo ricorso giudiziale ai sensi dell'art. 1, co. 48, della L. 92/12 aveva chiesto l'accertamento della nullità Parte_7 del licenziamento ex art. 18, co.
1. della L. 300/70 e la condanna della società a Parte_5 pagina 5 di 17 ripristinare il rapporto di lavoro mediante pagamento delle retribuzioni arretrate nonché dei contributi relativi;
f) gli atti difensivi depositati nel contenzioso giuslavoristico per conto della società Parte_5 erano stati sottoscritti solamente dall'avv. , ancorché la procura a margine della
[...] CP_2 memoria di costituzione fosse rilasciata a favore di entrambi i difensori convenuti nell'odierno giudizio;
g)
a conclusione del giudizio in menzione era stata accertata la nullità del licenziamento del sig. Parte_7
, con condanna della al pagamento delle mancate retribuzioni, contributi e
[...] Parte_5 spese;
h) avverso la dichiarazione di nullità del licenziamento l'avv. aveva promosso CP_2 opposizione che era stata respinta dal Tribunale;
i) in conseguenza degli esiti dell'impugnazione la società era stata destinataria di due decreti ingiuntivi da parte del sig. con Parte_5 Parte_7 iscrizione di ipoteca giudiziale;
l) a causa delle errate iniziative degli avv.ti la società attrice aveva Pt_1 maturato una esposizione debitoria nei confronti del sig. di euro 107.434,12 per crediti ad Parte_7 esso spettanti e di euro 14.891,78 per spese legali;
m) l'avv. aveva inoltre chiesto il CP_2 pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva da lui svolta quantificati nella misura di circa
47.000,00 euro.
Tutto ciò premesso, in punto di diritto, la parte attrice invocava la responsabilità professionale e contrattuale dei convenuti in relazione alla vicenda oggetto di causa, per aver quest'ultimi agito in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, secondo comma, c.c. nell'esecuzione del mandato conferito, coinvolgendo la in un contenzioso giudiziario per il licenziamento intimato al Parte_5 dipendente conclusosi con la totale soccombenza della società. Parte_7
Concludeva pertanto chiedendo: l'accertamento dell'avvenuta conclusione di un contratto d'opera tra la società e gli avv. ; l'accertamento del grave inadempimento contrattuale da parte dei convenuti;
Pt_1
l'accertamento che nulla era (più) dovuto dalla società agli avv.ti ; la condanna dei convenuti alla Pt_1 restituzione di tutti gli importi ad essi corrisposti a titolo di acconti per compensi professionali, nonché la condanna dei predetti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società in conseguenza del lamentato inadempimento.
Si costituiva in giudizio l'avv. contestando quanto dedotto dalla parte attrice ed CP_1 evidenziando in particolare come egli non avesse mai svolto attività difensiva a favore della società
[...]
né concluso alcun accordo contrattuale (anche solo verbale) per la gestione della pratica Parte_5 relativa al licenziamento del dipendente , di cui si era occupato in via esclusiva l'avv. Parte_7
. Domandava quindi il rigetto della domanda attorea perché infondata e, in via subordinata, CP_2
pagina 6 di 17 la chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere manlevata dalla stessa Controparte_3 da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole in esito al giudizio.
Si costituiva in giudizio l'avv. deducendo in estrema sintesi – e per quanto rileva in questa CP_2 sede – che: era vero che la società attrice aveva conferito ad esso legale un mandato per la gestione della vertenza contro il dipendente;
ogni strategia processuale e scelta difensiva era stata Parte_7 concordata con il legale rappresentante della società sig. ; questi si era anche rivolto ad altri Parte_1 legali a cui aveva conferito paralleli mandati, generando confusione nella gestione della pratica e rendendo, di fatto, impossibile una corretta esecuzione dell'incarico; contrariamente alle contestazioni mosse dalla parta attrice, nessun errore era stato commesso da esso difensore per aver comunicato, nell'interesse della società, la risoluzione del rapporto di lavoro al dipendente per sopravvenuta inidoneità a Parte_7 svolgere l'attività lavorativa determinata dal suo stato di invalidità civile, considerato che lo stesso CTU nominato dal giudice nel corso del processo di impugnazione del licenziamento da parte del predetto dipendente aveva accertato che il era inidoneo, al momento della interruzione del rapporto Parte_7 di lavoro, a svolgere la propria attività; in ogni caso, era ferma volontà del sig. interrompere Parte_1 il suddetto rapporto di lavoro;
durante il procedimento innanzi al giudice del lavoro esso difensore si era riservato di valutare la proposta conciliativa formulata a verbale dal Tribunale, suggerendo al sig. Pt_1
di accettarla ma quest'ultimo aveva rifiutato;
più volte aveva invitato e consigliato il sig.
[...] Pt_1
a trovare un accordo con il dipendente anziché proseguire per le vie giudiziarie;
[...] Parte_7 nessuna responsabilità poteva dunque essere a lui addossata, non potendo gravare sul difensore le conseguenze di iniziative e scelte personali assunte consapevolmente dal cliente;
la presente causa era stata incardinata dalla parte attrice al solo fine di sottrarsi al pagamento di quanto era tenuta a corrispondere ad esso convenuto a titolo di compensi professionali per l'attività svolta a favore della Parte_5
e dei singoli soci in relazione alla gestione di altri procedimenti e pratiche sia avanti la Commissione
Tributaria sia avanti il Tribunale di Venezia, per le quali aveva maturato un credito complessivo, come da fatture allegate in atti, di euro 56.840,73.
Ciò premesso in sintesi, l'avv. concludeva chiedendo, previo accertamento dell'assenza di CP_2 responsabilità professionale a suo carico, il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice. Spiegava poi domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna della società e/o dei Parte_5 singoli soci al pagamento della somma di euro 56.840,73 quali compensi professionali maturi per prestazioni di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta a favore degli stessi. Domandava, infine, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, per essere tenuto Controparte_5 pagina 7 di 17 indenne e manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità professionale all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio la aderendo alle difese ed eccezioni svolte dal proprio Controparte_3 assicurato avv. e contestando l'operatività della garanzia assicurativa rispetto alla fattispecie CP_1 di causa. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Si costitutiva infine in giudizio anche negando fosse configurabile una Controparte_5 responsabilità professionale in capo all'avv. alla luce in particolare della considerazione per CP_2 cui la scelta di procedere al licenziamento del dipendente era stata concordata con il legale Parte_7 rappresentante della società tanto era vero che le missive del 29.09.2014 e del Parte_5
29.11.2014 (relative all'intimato licenziamento) furono sottoscritte per accettazione del contenuto e conferma del mandato anche da , nonché del fatto che alcun errore era rilevabile rispetto alla Parte_1 attività di assistenza giudiziale svolta dall'avv. nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Pt_1
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa risarcitoria, l'accoglimento della domanda di manleva promossa dall'avv. nei limiti contrattuali secondo quanto specificato in atti. CP_2
All'udienza di comparizione delle parti del 21.01.2021 il procuratore di parte attrice dava atto della sopravvenuta estinzione della società e chiedeva la declaratoria di interruzione del Parte_5 giudizio. Il processo, pertanto, veniva dichiarato interrotto dal giudice.
Con atto di riassunzione depositato in data 21.04.2021 si costituivano in giudizio i soci della estinta società
sig.ri , , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già svolte con l'atto introduttivo del giudizio.
Le parti convenute si costituivano anch'esse in giudizio richiamandosi alle difese, eccezioni e conclusioni articolate con la prima memoria di costituzione nel procedimento.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza di data
14.11.2022 veniva ammessa la prova per interpello formale articolata dalle parti attrici e fissato per l'espletamento dell'incombente istruttorio l'udienza del 28.02.2023.
All'esito della prova orale, con ordinanza del 06.05.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.2023 poi differita dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo al
15.02.2024; udienza alla quale il procedimento veniva trattenuto in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 8 di 17 Con successiva ordinanza di data 01.08.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice per l'espletamento delle prove orali formulate dal convenuto avv. nei propri atti difensivi, CP_1 ritenute ammissibili e rilevanti ai fini di causa.
Assunte quindi le prove orali all'udienza del 17.10.2024, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni nuova udienza al 29.10.2024 in forma cartolare.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza da ultimo indicata le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con decreto di data 09.12.2024, mediante assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
****
In via preliminare è cura di questo giudice osservare che, al di là della contestazione da parte del convenuto avv. , non si ravvisano negli scritti degli attori espressioni gravemente offensive e/o CP_1 sconvenienti che giustifichino, per la loro gravità e lesività, la cancellazione ex art. 89, comma 2, c.p.c. tenuto conto peraltro che le supposte espressioni denigratorie non paiono dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un diretto intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservano pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive.
Sempre in premessa, ai fini di una corretta soluzione della controversia è opportuno spendere qualche breve parola in ordine alla disciplina relativa alla responsabilità professionale da inadempimento.
A fondamento della responsabilità dell'avvocato v'è il contratto che lega quest'ultimo al cliente, in forza del quale l'avvocato si impegna a prestare la propria opera professionale.
Nell'esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di diligenza e correttezza;
in particolare, con riferimento al dovere di diligenza, l'art. 1176, secondo comma, c.c. ne qualifica il contenuto prevedendo che la diligenza adempitiva debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata.
La norma citata impone al professionista uno sforzo superiore a quello del comune debitore, dacché in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, si richiede il rispetto del parametro della diligenza particolarmente qualificata dal rispetto di regole tecniche (perizia) e dall'impiego degli strumenti adeguati all'attività (contrattualmente) dovuta.
Tale standard delimita il contenuto della prestazione dovuta e al contempo determina la misura della responsabilità professionale, che è calibrata alla particolare natura dell'attività svolta.
pagina 9 di 17 La violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, come esposto, l'art. 1176, secondo comma, c.c., comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto non implichi la soluzione di problemi tecnici di elevata delicatezza, poiché in tali casi la responsabilità deve ritenersi circoscritta alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Essendo l'obbligazione gravante sull'avvocato una tipica obbligazione di mezzi, l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile auspicato dal cliente, ma soltanto dalla violazione del ridetto dovere di diligenza parametrato alla tipologia di attività svolta.
Peraltro, la responsabilità professionale dell'avvocato non può affermarsi in conseguenza del solo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo in aggiunta verificare se – sulla scorta degli elementi che il cliente ha l'onere di dedurre ed allegare – l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia effettivamente stato e, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento omesso o dovuto gli effetti della sua attività, alla stregua di criteri probabilistici, sarebbero stati più favorevoli o vantaggiosi per il cliente.
Con particolare riferimento ai criteri di distribuzione degli oneri di allegazione e dei temi di prova in materia di responsabilità professionale, giova ricordare che al cliente competono: i) la prova dell'incarico conferito al professionista;
ii) l'allegazione dell'inosservanza degli obblighi che originano dalla relazione contrattuale;
iii) la prova del danno e quindi del pregiudizio sofferto;
iv) la prova di un nesso eziologico tra l'inadempimento allegato (in termini di inosservanza degli obblighi contrattuali) e il danno patito.
Al professionista, invece, spetta dimostrare di aver diligentemente adempiuto alle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale. Non è superfluo infine osservare che con specifico riguardo al tema degli obblighi informativi l'obbligo di diligenza professionale impone all'avvocato: di assolvere, sia all'atto di conferimento del mandato che nel corso di svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione, ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso nonché di sconsigliarlo da intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Incombe pertanto sempre sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta e dunque di aver compiutamente informato il cliente in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte di questi di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di intraprendere determinate iniziative giudiziarie (Cass. n. 34992/2021 e 19520/2019). pagina 10 di 17 Entro la cornice dei concetti e principi tracciati, deve essere esaminata e definita la vicenda oggetto di causa.
Gli odierni attori, anzitutto, invocano, la responsabilità professionale degli avv.ti e CP_1 CP_2 dolendosi del mancato corretto adempimento al mandato difensivo conferito, per aver gli stessi erroneamente gestito la vertenza relativa al licenziamento del dipendente della società Parte_5
sig. , coinvolgendo la medesima società in iniziative giudiziarie “fantasiose ed in piena
[...] Parte_7 male fede”, in conseguenza delle quali essa ha maturato un quadro debitorio nei confronti del suddetto dipendente di euro € 107.434,12 per crediti ed € 14.891,78 per spese legali.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto la restituzione di quanto corrisposto a titolo di pagamento dei compensi professionali ai legali a fronte del grave inadempimento nell'esecuzione del contratto di patrocinio, nonché il risarcimento dei danni subiti consistiti nella differenza tra ciò che poteva essere il massimo debito della società anzidetta (“per retribuzioni arretrate, per istituti di fine rapporto all'epoca in cui fu conferito l'incarico e in cui avrebbe dovuto essere chiuso il rapporto con un licenziamento valido maggiorato dell'indennità massima prevista dalla legge 604, con un ragionevole concorso alle spese sostenute da controparte in ragione del 10% più Iva e
Cassa Previdenza sul debito della società datrice di lavoro”) e tutto ciò che è stato pagato per retribuzione degli avv.ti e per condanne subite dalla società attrice nei confronti del dipendente . Pt_1 Parte_7
Ciò premesso, con riferimento alla posizione dell'avv. – al di là della eccezione relativa alla CP_1 cancellazione della società attorea e della successione dei soci delle società estinte nelle mere pretese, anche ove già azionate, e nei crediti incerti o illiquidi (rispetto alla quale infra si dirà) – è assorbente (anche in forza del criterio della ragione più liquida nella trattazione delle questioni di merito) evidenziare come difetti ogni prova circa il conferimento da parte della società di un mandato professionale a Parte_5 favore del convenuto al fine di gestire la risoluzione del rapporto di lavoro all'epoca in essere con il dipendente . Ed anzi, la circostanza risulta radicalmente smentita dal complesso delle Parte_7 evidenze probatorie in atti e dalle risultanze delle prove orali assunte.
Rammentato e ribadito che era onere degli odierni attori dimostrare l'avvenuta conclusione di un contratto di patrocinio con l'avv. , preme in primo luogo a questo giudice rilevare che non vi è alcuna CP_1 prova scritta dell'avvenuto conferimento di un incarico al convenuto e nemmeno vi sono elementi che consentano di desumere, anche solo in via presuntiva, che vi sia stata l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale da parte dell'avv. a favore e nell'interesse della società (ormai estinta) CP_1
sol che si consideri che: Parte_5
pagina 11 di 17 a) tutte le missive e raccomandate stragiudiziali con le quali veniva comunicata al sig. la Parte_7 cessazione del rapporto di lavoro risultano redatte e firmate in calce esclusivamente dall'avv. CP_2
;
[...]
b) la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dal sig. contro la società Pt_7 [...] avanti il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. n. 92/20212 (prodotta Parte_5 dagli attori sub. doc. 8) reca in calce solo il nominativo dell'avv. ; CP_2
c) alle udienze che si sono svolte nel giudizio di accertamento della nullità del licenziamento (e nel successivo giudizio di gravame proposto dalla è pressoché sempre comparso per Parte_5 la società l'avv. (cfr. i verbali di udienza dimessi in atti dagli attori); CP_2
d) l'avv. non risulta firmatario delle procure alle liti (cfr. in particolare la procura ad litem in CP_1 calce al ricorso in opposizione promosso dalla società ai sensi dell'art. 1, comma Parte_5 Pt_5
51, L. 92/2012);
e) non vi è il benché minimo elemento documentale che comprovi il pagamento di somme di denaro da parte della società a favore dell'avv. , né risulta che questi abbia mai Parte_5 CP_1 reclamato o chiesto agli attori il pagamento di compensi professionali in relazione a supposte attività di assistenza stragiudiziale o giudiziale svolte in relazione alla gestione della vertenza relativa al licenziamento del dipendente;
Parte_7
f) solo l'avv. , personalmente, tramite la missiva datata 18.09.2019 ed inoltrata via pec in CP_2 pari data alla ha chiesto il pagamento dei crediti maturati in relazione (anche) alle Parte_5 azioni svolte ed intraprese contro il sig. , dando espressamente conto del fatto che l'avv. Parte_7
non si era occupato di nessuna attività in relazione alla suddetta pratica (cfr. doc. 24 fasc. CP_1 attori).
Non è poi irrilevante osservare che, se è vero che nell'epigrafe sia della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di accertamento della nullità del licenziamento, sia dell'atto di ricorso in sede di gravame promosso ex art. 1, comma 50, L. 92/2012, viene indicato come difensore della Parte_5 anche l'avv. , tale circostanza non consente di inferire, anche alla luce di quanto poc'anzi CP_1 rilevato, il conferimento di un mandato sostanziale a favore del predetto.
Giova infatti rammentare che mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (il contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che
è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, la pagina 12 di 17 procura alle liti può certamente essere rivelatrice del conferimento del mandato professionale ma è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, nella specie, va escluso per quanto già sopra evidenziato ai punti da a) a f), dovendo piuttosto ritenersi che la procura rilasciata a favore dell'avv. era solo lo strumento tecnico necessario al pieno espletamento CP_1 della rappresentanza giudiziaria, fermo il ruolo di dominus – e, quindi, di mandatario sostanziale – svolto dall'avv. . CP_2
La sussistenza poi di un mandato professionale tra la e l'avv. è Parte_5 CP_1 stato smentito dalle prove orali assunte in corso di causa.
In particolare, la testimone , dipendente di studio dell'avv. dal 2005 sino al Tes_1 CP_2 mese di maggio 2022 e successivamente dell'avv. , ha dichiarato: che tutte le pratiche che CP_1 riguardavano il sig. – e quindi la società – sono state seguite solo Parte_1 Parte_5 ed esclusivamente dall'avv. ; che quest'ultimo ha seguito per conto del sig. CP_2 Parte_1 una pratica di licenziamento di un dipendente della sua società; che in quel periodo lavorava presso lo studio dell'avv. anche l'avv. ma che questi non aveva seguito la causa;
che CP_2 CP_1 tutti gli appuntamenti che ella aveva fissato come segretaria di studio riguardavano l'avv. . CP_2
A sua volta, la testimone , anch'ella dipendente dello studio legale , ha confermato Testimone_2 Pt_1 che il sig. era cliente solo dell'avv. , il quale aveva seguito per conto del Parte_1 CP_2 primo una pratica che riguardava un licenziamento di un dipendente della società; che il sig. Parte_1 era stato ricevuto in studio sempre e solo dall'avv. nella sua stanza e mai dall'avv. CP_2 CP_1
. Ha poi soggiunto di non aver mai visto il sig. parlare o discutere nello studio con
[...] Parte_1
l'avv. , il quale non si era occupato di fornire al predetto assistenza professionale. CP_1
Congruenti e coerenti con tali deposizioni risultano le dichiarazioni rese dalla stessa moglie del sig. Pt_1
, citata come testimone sulle medesime circostanze dalla parte attrice, la quale ha affermato: “So per
[...] certo che mio marito è stato seguito dall'Avv. mentre sull'avv. non so dire;
non ho mai visto CP_2 CP_1 né conosciuto l'avv. , mentre l'avv. l'ho conosciuto;
sono andata con mio marito presso lo CP_1 CP_2 studio dell'avv. in merito alla pratica oggetto di causa, relativa al licenziamento;
ricordo che mio marito ha CP_2 parlato tutto il tempo con l'avv. . L'avv. l'ho visto adesso in udienza per la prima volta.” CP_2 CP_1
In linea con quanto riferito dalla teste appena menzionata si pongono anche le affermazioni del testimone figlio di , il quale ha riferito:“ Sono stato alcune volte nello studio legale Faron e ho Testimone_3 Parte_1 sempre parlato e interloquito con l'avv. ; per quello che so era l'avv. che seguiva la pratica CP_2 CP_2
pagina 13 di 17 per conto di mio padre;
non ricordo se ai colloqui c'era anche l'avv. Andrea Faraon …” (cfr. per tutti i testimoni il verbale d'udienza del 17.10.2024).
Il tenore complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese, considerata la loro univoca convergenza, offrono un grado di attendibilità congruo per escludere che tra l'avv. e gli attori (e la CP_1 Parte_5
sia intercorso un rapporto professionale e che quest'ultimo abbia svolto attività di assistenza a
[...] favore della predetta società.
Rispetto poi alle eccezioni di incapacità a testimoniare formulate dalla parte attrice riguardo alla testimone e dall'avv. rispetto ai testimoni e , giova Testimone_2 CP_2 Testimone_4 CP_1 rammentare che costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità; ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (in questi termini Cass. Sez. Un.
n. 9456/2023).
Ebbene, nel caso di specie, né gli attori né il convenuto avv. hanno eccepito la nullità della CP_2 testimonianza dopo l'escussione e detta eccezione, in ogni caso, non è stato reiterata e riprodotta in sede di precisazione delle conclusioni, sicché essa deve intendersi per quanto poc'anzi considerato rinunciata.
Quanto poi alla supposta inattendibilità della teste , stante l'eccezione svolta sul punto dalla Testimone_2 parte attrice, non vi sono elementi oggettivi che inducano a ritenere non veritiere le dichiarazioni testimoniali rese, tenuto conto che quanto riferito dalla stessa in sede di prove orali, avuto riguardo alla assenza di rapporti professionali tra l'avv. e il legale rappresentante della società CP_1 [...]
coincide e trova pieno riscontro con quanto riferito da tutti gli altri testimoni escussi. Parte_5
Tutte le considerazioni che precedono obliterano l'intero impianto accusatorio degli attori nei confronti dell'avv. , non avendo trovato alcun riscontro sul piano probatorio la tesi circa il CP_1 conferimento di un incarico professionale a favore del predetto legale, di guisa che le domande giudiziali articolate dai medesimi attori nei confronti del convenuto si appalesano infondate, e vanno respinte.
pagina 14 di 17 In ragione della loro soccombenza gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. . Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri CP_1 ministeriali vigenti, avuto riguardo allo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminato – complessità bassa (da euro 26.001 ad euro 52.000), facendo applicazione di valori medi per tutte le fasi con una lieve moderazione degli stessi, tenuto conto delle questioni affrontate, della loro non elevata complessità, del pregio dell'attività difensiva concretamente svolta.
Gli attori vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali a favore della compagnia assicurativa dell'avv. , terza chiamata in giudizio da quest'ultimo, , CP_1 Controparte_3 sulla scorta dell'insegnamento per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. n. 6144/2024).
È ben vero che il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa ma detta circostanza, nel caso di specie, va fermamente esclusa, tenuto conto che, da un lato, è pacifico e provato documentale che l'avv. ha CP_1 sottoscritto una polizza assicurativa con la terza chiamata denominata “Polizza di assicurazione della
Responsabilità Civile Professionale per Avvocati n. 079UA001740” , su base c.d. claims made (ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento che vengano presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della garanzia), con periodo di validità della copertura per il periodo 30 settembre 2018 – 30 settembre 2019, ed operante rispetto alle pretesa risarcitoria formulata per la prima volta in sede stragiudiziale dagli attori in data 26 luglio 2019; e che, dall'altro lato, è destituita di fondamento l'eccezione difensiva della compagnia assicurativa con la quale ha invocato una supposta inoperatività della polizza per aver l'assicurato avv. omesso di informare la , in sede precontrattuale CP_1 Controparte_3 nella compilazione del prospetto rischio, delle circostanze – note ben prima della stipula – suscettibili di dare corso ad una contestazione di responsabilità professionale da parte della Parte_5
Difatti, alcuna dichiarazione reticente è ascrivibile a carico dell'avv. , non avendo egli svolto CP_1 alcuna attività assistenziale a favore della società e dovendo pertanto considerarsi Parte_5 il suo stato di buona fede nel momento della sottoscrizione dei moduli informativi e di rischio, nonché il fatto che non era da parte del dichiarante ipotizzabile, né concretamente prevedibile, una diretta contestazione di responsabilità professionale in relazione agli odierni fatti di causa. pagina 15 di 17 Le spese vanno liquidate come da dispositivo secondo i medesimi criteri sopra indicati rispetto al rapporto processuale attori - convenuto.
Per quanto concerne invece la posizione dell'avv. , considerato che costituisce circostanza CP_2 pacifica in atti e comunque dimostrata anche attraverso le prove orali, che allo stesso è stato conferito, sia pur verbalmente, l'incarico di assistenza professionale della società NI FA & C. Snc nella gestione della pratica relativa al licenziamento del dipendente , mette conto evidenziare che tanto la Parte_7 difesa del medesimo convenuto quanto il procuratore della compagnia assicuratrice CP_5 chiamata in manleva, hanno prospettato in via di eccezione che, poiché la al Parte_5 momento della sua cancellazione non aveva inserito a bilancio i crediti derivanti dalla odierna richiesta di risarcimento del danno, il fatto stesso che il credito non sia stato inserito a bilancio in uno con la circostanza che la società sia stata dichiarata estinta quando il credito era ancora incerto e comunque illiquido, perché necessitante dell'accertamento giudiziale, dimostrerebbe come la società stessa abbia a priori rinunciato alla propria pretesa, che di fatto risulterebbe “ultronea e inammissibile in questa sede”.
La suddetta questione attinente alla possibilità di configurare la tacita rinuncia dei crediti della società, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, con conseguente estinzione nella pendenza del giudizio teso a farli accertare è stata oggetto di interpretazioni contrastanti da parte della giurisprudenza di legittimità ed è stata da ultimo rimessa avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Prima Sezione, ordinanza n.
16477/2024), la quale ancora non si è espressa.
Ritiene questo giudice che per la portata potenzialmente assorbente ai fini del presente giudizio della questione dedotta in via di eccezione dalle parti convenute, e tenuto conto della complessità della tematica, ogni decisione debba essere opportunamente assunta all'esito della decisione delle Sezioni Unite, ragion per cui la causa, rispetto alle domande articolate contro l'avv. , va rimessa sul ruolo del giudice, CP_2 mediante la fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nella causa n. 706/2020 R.G. promossa da
, , e nei confronti degli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
e , con la chiamata in causa di e di così
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_5 provvede:
- rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti dell'avv. ; CP_1
pagina 16 di 17 - dichiara assorbita la domanda di manleva articolata dall'avv. nei confronti della CP_1 compagnia assicurativa;
Controparte_3
- condanna gli attori alla rifusione, in favore dell'avv. , delle spese processuali che si CP_1 liquidano in euro 6.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna gli attori alla rifusione, in favore della terza chiamata , delle spese Controparte_3 processuali che si liquidano in euro 6.900,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- rimette la causa sul ruolo per le ragioni di cui alla parte motiva della presente decisione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2025 ad ore 9.45.
Così deciso in Venezia, in data 12.06.2025.
Il Giudice dott. Matteo Del Vesco
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