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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 corrente in Firenze, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Massimo Dal
PI e LÒ EF d el foro di Firenze, con domicilio presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
1 CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Istrana (TV), rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Perissinotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale Brigata Treviso n. 21/a, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2146/2023, pubblicata il 22 novembre 2023, rimesso in decisione all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado e non ammessi, accogliere per i motivi esposti in narrativa l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2146/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 22 novembre 2023, in tesi, accertata l'essenzialità per del termine Parte_1 convenuto per la consegna della fornitura da parte di dichiarare, ai CP_1 sensi dell'art. 1457 cc, l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura del 24-26 febbraio 2021 e, per l'effetto, del contratto – quadro di fornitura dell'8 maggio 2018 e, conseguentemente, condannare alla restituzione della CP_1 parte del prezzo pagata in acconto, pari a 6.995,00.= euro, e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società appellante nella misura che risulterà provata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, sia sotto l'aspetto del danno emergente che del lucro cessante e che sono indicativamente determinati in 44.100,00.= euro, per lucro cessante;
in 20.000,00.= euro per investimenti divenuti improduttivi;
e in
10.000,00.= euro per danno all'immagine imprenditoriale. In denegata ipotesi, accertato il grave inadempimento di al contratto – quadro dell'8 CP_1 maggio 2018 e al contratto di fornitura del 24-26 febbraio 2021, pronunciare, ai sensi dell'art. 1453 cc, la risoluzione dei suddetti contratti e, conseguentemente,
2 condannare alla restituzione della parte del prezzo pagata in acconto, CP_1 pari a 6.995,00.= euro, e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società appellante nella misura che risulterà provata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, sia sotto l'aspetto del danno emergente che del lucro cessante e che sono indicativamente determinata in 44.100,00.= euro per lucro cessante, in 20.000,00.= euro per investimenti divenuti improduttivi;
e in
10.000,00.= euro per danno all'immagine imprenditoriale. In ulteriore denegata ipotesi, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società CP_1 appellante nella misura che risulterà provata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, sia sotto l'aspetto del danno emergente che del lucro cessante. In ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali formulate da
Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge. In via istruttoria, si CP_1 insiste, nella misura in cui possa occorrere, per l'ammissione della prova per testi articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) e, per l'ipotesi di ammissione di quella richiesta ex adverso, per la prova contraria richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito così giudicare. In via principale, rigettarsi tutte le domande avversarie di cui all'atto di citazione in appello perché infondate per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermarsi quanto deciso dal
Tribunale di Treviso con sentenza n. 2146/2023 pubblicata il 21 novembre 2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria, senza che ciò determini un'inversione dell'onere della prova, rigettarsi le richieste istruttorie ex adverso formulate e ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che in occasione della web call del 26.01.2021 tra e richiesta ed organizzata da quest'ultima, si è CP_1 Parte_1 discusso della possibilità di elaborare una nuova formulazione degli integratori
Alfaqor e in bustine anziché in compresse, con un principio attivo Pt_2
3 potenziato;
2) vero che la conferma della grafica di blister, buste, flaconi serigrafati dell' di cui all'offerta n. 113 rev. 1 del 26.02.2021 Parte_3 Pt_2
(cfr. doc. sub 5 che mi si rammostra) è stata inviata da a Parte_1 con comunicazione e-mail di data 8.4.2021 sub doc. 6 che mi si CP_1 rammostra;
3) vero che, come da schede di produzione sub doc. 10 che mi si rammostrano, la produzione dell'integratore da parte di e di Pt_2 CP_1 cui all'offerta sub doc. 5 (che si rammostra) è iniziata in data 31.5.2021; 4) vero che, come da schede di produzione sub doc. 10 che mi si rammostrano, il rivestimento delle compresse da parte di e di cui all'offerta Pt_2 CP_1 sub doc. 5 (che si rammostra) è iniziato ed è stato completato in data 15.6.2021; 5) vero che ha affidato alla società GST Packaging srl il CP_1 confezionamento delle compresse Bosdol di cui all'offerta sub doc. 5 che mi si rammostra. Sui predetti capitoli da n. 1) a n. 5) si indicano quali testi il dott. Tes_1
; l'ing. . 6) vero che in data 22.6.2021 il Dott.
[...] Testimone_2 Tes_1 di ha comunicato via telefono al dott. di CP_1 Tes_3 Parte_4
che la produzione del di cui all'offerta sub doc. 5 che mi si
[...] Pt_2 rammostra era terminata e che, una volta completato il confezionamento da parte del terzista GST Packging srl il prodotto poteva essere consegnato a
[...] ed essere immesso in commercio. Sul predetto capitolo n. 6), si indica Parte_1 quale teste il dott. . 7) vero che in data 23.6.2021 ha Tes_1 CP_1 commissionato a GST Packaging srl il confezionamento di 5000 unità del prodotto
8) vero che il confezionamento delle 5000 unità di di cui al Pt_2 Pt_2 capitolo che precede da parte di GST Packaging srl richiedeva 10 giorni di lavoro dal ricevimento delle compresse. Sui predetti capitoli nn. 7) e 8) si indicano quali testi il dott. l'ing. . 9) vero che dai dati di Tes_1 Testimone_2 distribuzione raccolti da IQVIA in relazione alla vendita del nel quarto Pt_2 trimestre 2018 e negli anni 2019, 2020, si evince che nel quarto trimestre 2018 il sell out è stato pari a 268 pezzi, nel 2019 il sell out è stato pari a 678 pezzi e nel
4 2020 il sell out è stato pari a 934 pezzi, come da report sub doc. 11 che mi rammostrano. Sul predetto capitolo n. 9) si indica quale teste il dott. . Tes_1
10) vero che la produzione del di cui all'offerta sub doc. 5 che mi si Pt_2 rammostra, ha affrontato costi di produzione dell'ammontare di CP_1
9500,00.= euro imponibili. Sul predetto capitolo n. 10) si indica quale teste il dott.
. 11) vero che per la produzione del di cui all'offerta sub Testimone_4 Pt_2 doc. 5 che mi si rammostra, ha utilizzato e acquistato le materia prima di CP_1 cui ai docc. sub 12, 13 e 14 che mi si rammostrano per un ammontare di
4.818,00.= euro imponibili. Sul predetto capitolo n. 11) si indicano quali testi il dott. ; l'ing. . Nella denegata e non creduta Testimone_4 Testimone_2 ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati nella presente comparsa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, avente per Parte_1 oggetto sociale la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari, evocava in giudizio avanti al Tribunale di
Treviso L'attrice deduceva l'essenzialità del termine, indicato entro CP_1 maggio 2021, di cui alla conferma d'ordine del prodotto e Pt_2
l'inadempimento della convenuta fornitrice rispetto a detto termine, richiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1457 cc del contratto concluso con la ridetta o, in subordine, la declaratoria di risoluzione giudiziale ex CP_1 art. 1453 cc, ed in entrambi i casi la condanna di quest'ultima alla restituzione dell'acconto versato di euro 6.995,00.= e al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, quantificati in euro 20.000,00.= per investimenti improduttivi, in euro 10.000,00.= per danno all'immagine imprenditoriale e in euro 44.100,00.=
5 per la perdita del margine di utile sulla vendita delle cinquemila confezioni ordinate.
Secondo le allegazioni attoree, in data 8 maggio 2018, le parti avevano concluso un contratto finalizzato a disciplinare la successiva fornitura degli integratori “Alfaqor” e . Le prime 10.000,00.= confezioni venivano Pt_2 consegnate regolarmente. A fine 2020, contattava Parte_1 CP_1 per concordare una seconda fornitura e per valutare la possibilità di differenziare la produzione del , cosicché in data 26 gennaio 2021 avveniva una riunione Pt_2
a distanza tra le parti, nel corso della quale la convenuta avrebbe dato CP_1 disponibilità a elaborare entro 10 giorni un programma di fornitura aggiornato senza tuttavia pronunciarsi in merito alla fattibilità della diversa formulazione farmaceutica dei prodotti. In seguito, il 24 febbraio 2021 trasmetteva CP_1 la sola proposta di fornitura riservando ad un successivo momento l'elaborazione della formula alternativa in bustina anziché in compresse. Due giorni dopo, Pt_1
[... accettava la proposta con indicazione del mese di maggio 2021 come termine per la consegna. In seguito, procrastinava la consegna fino a fine CP_1 luglio, per cui, a detta dell'attrice, tale ritardo ingenerava difficoltà a collocare utilmente sul mercato i farmaci, anche in ragione della loro scadenza ad agosto
2021, vanificando anche l'attività di promozione degli stessi nel frattempo fatta. Di conseguenza e per quanto già evidenziato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti della fornitrice nei termini sopra descritti. CP_1
si costituiva regolarmente mediante comparsa di risposta CP_1 negando, in forza del pregresso accordo quadro di data 8 maggio 2018 intervenuto tra le parti, la fondatezza delle pretese attoree. In via riconvenzionale, chiedeva inoltre il risarcimento del danno in misura pari agli esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali e i costi di produzione del prodotto rifiutato dall'attrice, nonché il saldo della fattura n. 462 del 20 maggio 2021 relativa alla consegna dell'integratore “Alfaqor”.
6 Respinte le istanze di prova orale articolate dalle parti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava le domande di mentre accoglieva Parte_1 parzialmente le pretese riconvenzionali di condannando l'attrice al CP_1 pagamento della fattura insoluta n. 462/2021 per euro 4.428,49.=, oltre interessi ex
D.Lgs. n. 231/2002, compensando per la frazione di un mezzo le spese di lite e condannando al pagamento della residua quota. Nel dettaglio, il Giudice Parte_1 di primo grado osservava che i rapporti commerciali tra le parti erano regolati, in via generale, dall'accordo quadro di data 8 maggio 2018, cosicché interpretando la sua clausola 7.1 (“le consegne saranno effettuate in concomitanza con la scadenza indicata nella conferma d'ordine da parte di ) congiuntamente alla CP_1 clausola 7.2 (“le consegne devono essere effettuate in conformità ai termini e alle condizioni indicate nel presente documento e, in ogni caso, in conformità a quelle che possono essere state concordate, anche in una fase successiva, dalle Parti, per iscritto”), affermava che le parti avessero inteso rimettere la determinazione del termine di consegna ad uno specifico accordo in forma scritta tra le stesse. Di conseguenza, il Tribunale riteneva che fosse vincolata ad osservare come CP_1 termine di adempimento la seconda settimana di luglio, essendo la conferma delle grafiche da parte di , da cui decorrevano le dodici settimane utili per Pt_1
l'adempimento, pervenuta solamente in data 8 aprile 2021. Sulla scorta di detta premessa, il primo Giudice rilevava che, già prima della scadenza di detto termine,
l'attrice aveva intimato la risoluzione del contratto e chiesto il risarcimento del danno, con ciò di fatto rifiutando la prestazione ancora in termini della fornitrice e rendendosi così ella inadempiente, conseguentemente dovendosi respingere le pretese azionate in giudizio dall'odierna appellante.
Quanto alla domanda riconvenzionale introdotta da essa veniva CP_1 accolta limitatamente alla pretesa di pagamento del saldo della fornitura delle cinquemila confezioni di “Alfaqor” di cui alla fattura rammentata.
7 Avverso predetta pronuncia, ha proposto appello Parte_1 articolando più motivi di gravame. Con il primo motivo di impugnazione,
l'appellante ha censurato l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la conferma dell'ordine emessa da e riportante il termine di consegna CP_1 entro maggio 2021 sarebbe scrittura in sé priva di valore negoziale, soggettivamente non proveniente dal legale rappresentante della e CP_1 meramente unilaterale. Al contrario, a detta dell'appellante la natura negoziale della conferma d'ordine avrebbe dovuto reputarsi indiscutibilmente tale, tra l'altro non potendo il Tribunale affermare d'ufficio la carenza dei poteri rappresentativi del responsabile che la conferma d'ordine aveva effettuato, trattandosi di CP_1 questione sollevabile soltanto su eccezione di parte. In aggiunta, ha Parte_1 rilevato che l'affermazione del difetto di potere rappresentativo da parte del responsabile che la conferma d'ordine aveva redatto con il termine di consegna entro maggio 2021, sarebbe stata in pieno contrasto con i principi di buona fede e di affidamento del terzo incolpevole circa la sussistenza del potere rappresentativo in capo al responsabile medesimo.
Con il secondo motivo di gravame, ha riproposto il tema della Parte_1 affermata essenzialità del termine di consegna entro il mese maggio 2021, chiaramente desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, essenzialità non esaminata dal Giudice in quanto assorbita dall'erroneo accertamento del difetto di inadempimento da parte della fornitrice e dalla affermazione CP_1 che l'inadempimento fosse riferibile all'acquirente, con conseguente fondatezza della propria domanda di risoluzione ex art. 1457 cc.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, ha censurato la decisione Parte_1 del Giudice di primo grado di rigettare anche la domanda subordinata di risoluzione, convalidando perciò la condotta di a cui non sarebbe CP_1 stato erroneamente addebitato alcun inadempimento. In particolare, a detta dell'impugnante, la propria missiva del 15 giugno 2021, recante l'intenzione di
8 porre fine al rapporto commerciale, non poteva considerarsi come preclusiva della possibilità per la fornitrice di eseguire la sua prestazione, con la conseguenza che non essendo più stata effettuata la fornitura richiesta, correttamente CP_1 doveva reputarsi inadempiente, con conseguente necessità di risolvere il contratto ex art. 1453 cc, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patiti, con ciò insistendo per l'ammissione delle prove orali già articolate in prime cure.
Infine, ha richiamato le argomentazioni di prime cure circa Parte_1
l'accoglimento, seppure parziale, della domanda riconvenzionale di CP_1 logicamente incompatibile con la propria pretesa risarcitoria.
A sua volta, l'appellata si è costituita regolarmente, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, ha CP_1 ribadito di non avere mai concordato una tempistica diversa da quella indicata nell'accordo quadro, ossia dodici settimane dall'approvazione della grafica, di talché, essendo la grafica stata approvata solo in data 8 aprile 2021, il termine di esecuzione della consegna della fornitura avrebbe dovuto essere entro luglio, avendo solo per spirito di solidarietà commerciale consegnato anticipatamente l'integratore “Alfaqor”. L'appellata ha, poi, ribadito, che avrebbe dato anche tempestiva comunicazione per aggiornare controparte circa la data di consegna stimata, mentre controparte, anziché ricevere la merce, ne aveva rifiutato la consegna, preferendo agire infondatamente, sostenendo la presunta essenzialità del termine di consegna del prodotto, essendo così del tutto condivisibile la pronuncia del primo Giudice. Quanto all'asserita decisione ultra petitum in merito alla carenza di potere rappresentativo di l'appellata ha rammentato Controparte_2 che già nella propria comparsa di costituzione e risposta avesse evidenziato il tema, ribadendolo peraltro nei successivi scritti difensivi ed in comparsa conclusionale. Inoltre, ha riaffermato che lo stesso aveva CP_1 CP_2 chiarito di non poter derogare all'accordo quadro quando, all'atto di inviare la conferma dell'ordine, specificava che la data di consegna sarebbe stata confermata
9 dall'ufficio di programmazione della produzione. Quanto al secondo motivo di appello, inerente alla natura del termine ed all'asserita risoluzione di diritto del contratto, l'appellato ha sostenuto che il termine in questione non fosse da considerarsi “essenziale” né in termini soggettivi, in quanto sarebbe comunque residuata una parte di utilità per l'acquirente anche al decorrere del termine, né oggettivi, in quanto il farmaco sarebbe stato comunque rivendibile ai grossisti. Sul terzo motivo di gravame, relativo alla questione del riaffermato proprio inadempimento, ha affermato essere non veritiero che non si sarebbe CP_1 attivata e non avrebbe offerto la prestazione, in quanto tale offerta sarebbe avvenuta telefonicamente il 22 giugno 2021, incontrando tuttavia il rifiuto di controparte di proseguire il rapporto commerciale preferendo invece percorrere le vie legali.
Infine, ha eccepito l'inammissibilità del mero richiamo operato CP_1 dall'appellante alle proprie difese proposte in prime cure circa la domanda riconvenzionale parzialmente accolta dal Tribunale, non essendo in punto sollevati specifici motivi di gravame.
*****
10 conformità ai termini e alle condizioni indicate nel presente documento e, in ogni caso, in conformità a quelle che avrebbero potuto essere concordate, anche in una fase successiva, dalle parti, per iscritto. Lo stesso accordo quadro, nel richiamare i termini e le condizioni indicate “nel presente documento” reca in allegato il modulo di offerta d'ordine che, in riferimento ai tempi di consegna dei prodotti da parte della fornitrice precisa il termine in questione in “dodici settimane CP_1 lavorative dalla conferma della grafica di blister, buste, flaconi serigrafati”. Ciò precisato, si deve considerare che l'offerta n. 113 del 26 febbraio 2021, riguardante la fornitura delle cinquemila unità in compresse dell'integratore oggetto Pt_2 di doglianza attorea, riporta esattamente, come termine entro cui sarebbe CP_1 stata tenuta ad adempiere la propria obbligazione di consegna, proprio le dodici settimane lavorative dalla conferma della grafica, offerta d'ordine che, prodotta in atti, risulta sottoscritta da entrambe le parti, con conseguente conclusione del relativo contratto di fornitura disciplinato dall'accordo quadro e secondo le condizioni e termini di consegna ivi indicati. lamenta che il Parte_1 primo Giudice non avrebbe dato rilevanza al diverso documento, avente a sua detta certo rilevo negoziale, che attesterebbe che nel dare risposta alla CP_1 ricezione dell'ordinativo del 26 febbraio 2021 dei prodotti in questione, avrebbe indicato quale data di consegna il termine “entro maggio 2021”. Tuttavia, a fronte della volontà di concludere la fornitura secondo i termini indicati nell'offerta sottoscritta da entrambe le parti e di cui si è detto, la risposta alla ricezione dell'ordinativo a cui fa riferimento l'appellante non può in ogni caso avere rilevanza negoziale al fine di individuare il termine più stringente invocato da
In effetti, è assorbente considerare, come correttamente evidenziato dal Parte_1
Tribunale, che il documento in questione precisa espressamente che il riferimento alla consegna entro maggio 2021 avrebbe dovuto essere confermato dall'ufficio di programmazione della produzione, conferma che non risulta affatto intervenuta in tale senso, di modo che il termine in questione non poteva reputarsi pattuito in
11 modo ultimativo ed in deroga rispetto a quanto previsto secondo disciplina del contratto quadro. Va aggiunto che, secondo le condizioni contrattuali di cui alla conferma d'ordine sottoscritta dalle parti, era tenuta a fornire il prodotto CP_1 completo di confezione e foglietto illustrativo, dovendo la stessa attendere la conferma delle relative grafiche da parte della committente e potendo, Pt_1 quindi, esitare l'ordine nei tempi concordati. Ebbene, in atti è provato, così come affermato dal Tribunale, che detta conferma delle grafiche è pervenuta a CP_1 solo con mail di data 8 aprile 2021, potendo la stessa solo da quel momento completare la fornitura. Tale ultima considerazione rileva al fine di escludere la possibilità di ritenere che, successivamente la conclusione del contratto di fornitura secondo le condizioni e termini di consegna già evidenziati, le parti abbiano inteso pattuire diverso termine anticipato entro la prima settimana di giugno, termine poi non rispettato da secondo quanto affermato dall'appellante. Infatti, CP_1 sebbene con mail del 6 aprile 2021 abbia comunicato la disponibilità di CP_1 consegnare l'integratore nel corso della prima settimana di giugno, è da Pt_2 dire che detta consegna avrebbe potuto considerarsi fattibile ove l'approvazione delle grafiche fosse pervenuta in modo anticipato in modo da consentire alla produzione la realizzazione del prodotto completo di confezione, mentre, come detto, l'approvazione delle grafiche, al momento della comunicazione di disponibilità di anticipare la consegna non era ancora intervenuta, essendo essa pervenuta a il successivo 8 aprile 2021, potendosi solo da quella data CP_1 approntare la realizzazione delle confezioni e, quindi, la successiva consegna del prodotto, cosa che ha giustificato la successiva comunicazione di data 11 giugno
2021 con cui la fornitrice, dopo confronto con la produzione, evidenziava che la consegna si sarebbe potuta effettuare a luglio. In conclusione, deve confermarsi che in forza delle pattuizioni negoziali intercorse tra le parti, coerenti con la disciplina prevista nel contratto quadro, la consegna del prodotto si Pt_2 sarebbe dovuta eseguire entro dodici settimane lavorative dalla conferma della
12 grafica, essendo quindi la prestazione di esigibile solo dopo scaduto detto CP_1 termine, ovvero a luglio 2021.
1.1– Sulla scorta di dette considerazioni è, poi, condivisibile quanto affermato dal
Tribunale nel capo della sentenza che ha escluso la sussistenza dell'inadempimento di per non avere adempiuto alla prestazione di CP_1 consegna entro il termine pattuito più volte menzionato. In primo luogo, si osserva che la prestazione di consegna del prodotto è stata rifiutata da parte della committente con mail del 15 giugno 2021 in cui ha imputato a Parte_1 controparte in modo ingiustificato di non avere effettuato la consegna quando, per quanto detto, essa si sarebbe dovuta eseguire entro luglio, non essendo al momento ancora esigibile la suddetta prestazione. In effetti, in detta comunicazione l'odierna appellante ha espressamente dichiarato che la mancata consegna dell'ordine aveva reso impossibile continuare nella produzione e vendite del tanto da fare Pt_2 presente che sarebbero intervenuti i propri legali al fine di richiedere il risarcimento del danno, legali poi effettivamente interventi con la missiva del 9 luglio 2021 in cui veniva fatto presente che il contratto di fornitura del 26.02.2021 doveva ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1457 cc. Ebbene, detto rifiuto ingiustificato della consegna del prodotto ancora del tutto possibile, non essendo ancora scaduto il termine pattuito, ha reso inadempiente proprio Parte_1 escludendosi nel contempo l'inadempimento di dovendosi così CP_1 confermare il rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento azionate dall'odierna appellante in primo grado e reiterate nella presente sede. Peraltro, a fronte della contestazione dell'appellante circa l'inadempimento di e CP_1 dell'affermazione contenuta nella mail del 15 giugno 2021 secondo cui la mancata consegna dell'ordine aveva reso impossibile continuare nella produzione e vendite del , non può addebitarsi all'odierna appellata il fatto di non essersi Pt_2 dimostrata pronta ad adempiere, con ciò volendosi affermare il suo inadempimento.
13 2 – Quanto sinora motivato comporta il rigetto del primo e del terzo motivo di gravame, rimanendo assorbito il secondo motivo di appello. Quanto a quest'ultimo, in effetti, una volta esclusa la sussistenza dell'inadempimento di non ha rilievo disquisire se il termine pattuito tra le parti per la consegna CP_1 del prodotto fosse o meno essenziale. Nel contempo, al fatto che si debba escludere l'inadempimento dell'odierna appellata e, quindi, la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, consegue anche la conferma della sentenza gravata in punto accoglimento della domanda riconvenzionale di al pagamento CP_1 della fattura n. 462 del 20 maggio 2021, avente ad oggetto la fornitura del prodotto
“Alfaqor”, non contestata nella sua esecuzione.
3 – In conclusione, l'appello va rigettato con la conferma integrale della sentenza gravata, dovendosi regolare le spese di lite del presente grado secondo soccombenza dell'appellante, spese da liquidarsi secondo il valore della causa ed in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello è d'uopo dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Treviso n. 2146/2023, pubblicata il 22 novembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la suddetta sentenza;
14 3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 le spese del presente grado di appello che si liquidano in euro CP_1
9.991,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 qua ter D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Al fine di valutare la fondatezza del primo motivo di gravame è necessario considerare la disciplina dell'accordo quadro di data 8 maggio 2018 in tema di obbligazione di consegna dei prodotti commissionati dall'odierna appellante a
Detto accordo, volto a regolare i successivi contratti di fornitura tra CP_1 le parti, prevede al proprio articolo 7, intitolato “termine di consegna – passaggio di proprietà e rischi” che, fatto salvo quanto diversamente convenuto per iscritto di volta in volta tra le parti, le consegne si sarebbero dovute eseguire con la scadenza indicata nella conferma d'ordine da parte di precisandosi al punto n. 2 CP_1 della medesima clausola che le consegne si sarebbero dovute effettuare in