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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 784/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...], IL 24.09.1948, CF. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
LV Covino ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Vasto, Via Giulio Cesare n. 38;
APPELLANTE con sede in Modena, Via San Carlo, nn. 8/20, CF. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2 dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec:
e Email_1 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 195/2023 del
14.06.2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 853/2022.
pagina 1 di 5 2
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 25.06.2025 esclusivamente da parte appellata da ritenersi materialmente allegate alla Controparte_1 presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vasto ha dichiarato estinto il giudizio nel rapporto tra l'originario attore e la parte convenuta per inesistenza dell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio, nonché l'estinzione del rapporto tra il terzo interveniente Covino e la per intervenuta rinuncia agli atti da parte del Covino, CP_1 conseguentemente condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore della originaria parte convenuta, in ragione del fatto che – contrariamente a quanto avvenuto con il – il rapporto processuale tra i due si era instaurato correttamente. Pt_1
2. L'originario attore a fondamento della propria richiesta risarcitoria, nel Pt_1 ricostruire la vicenda, deduceva che la violava la riservatezza dell'Avv. Controparte_1 Covino, minacciandolo e danneggiandolo gravemente, mediante la produzione – nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso il provvedimento con cui è stata sospesa la procedura esecutiva mobiliare incardinato da nei confronti della CP_2 CP_1
iscritto dinanzi al Tribunale di Vasto al n. 01/19 RG. – di un elenco di giudizi civili
[...] iscritti a ruolo dall'Avv. Covino presso il Tribunale di Vasto, acquisendo in modo illegale detta documentazione presso la cancelleria preposta del Tribunale in parola.
2.1. Spiegava altresì intervento volontario ad adiuvandum ai sensi dell'art. 105 c.p.c., altresì l'Avv. Covino, quale cedente dei diritti esercitati dal aderendo alle Pt_1 deduzioni, richieste e conclusioni da costui formulate con atto introduttivo del giudizio.
3. Si costituiva in giudizio la la quale nel contestare ogni ex adverso Controparte_1 assunto, pregiudizialmente eccepiva: i) l'inesistenza/nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione, poiché sottoscritto personalmente dall'attore, quale soggetto non abilitato all'esercizio della professione forense;
ii) l'improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito;
iii) il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in ragione della nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione dei diritti del Covino, azionati dal iv) l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale Pt_1 adito;
v) la nullità dell'atto di citazione, per assoluta indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi.
4. A seguito della dichiarazione di Covino LV, il quale personalmente ha optato per la rinuncia all'atto di intervento precedentemente formulato, il Tribunale ha ritenuto di poter decidere esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, non necessitando la controversia di alcuna attività istruttoria, determinandosi nel senso su indicato.
5. Avverso la suddetta decisione, propone appello il solo formulando un unico Parte_1
– seppur articolato – motivo di censura, di seguito così riassunto.
5.1. In particolare, l'appellante assume che il provvedimento impugnato avrebbe a suo dire erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio. A dire di costui, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza l'inesistenza dell'atto introduttivo e contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non già con sentenza, come in effetti avvenuto, in quanto l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio, comporterebbe quale diretta conseguenza l'inesistenza del procedimento, nonché di tutti gli atti susseguenti, tra cui la costituzione della parte convenuta, nonché l'intervento del terzo e da ultimo il provvedimento che definisce e conclude il giudizio, dunque, la sentenza gravata. pagina 2 di 5 3
6. Si costituisce in giudizio l'appellata, la quale nel contestare ogni avverso assunto, in via preliminare chiede: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato ovvero dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., sì come riformato dal D.lgs. n. 149/2022 per aspecificità dei motivi di gravame;
e, nel merito, insta per il suo totale rigetto, poiché destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
7. La sentenza non risulta appellata dall'intervenuto Covino LV, asserito cedente del credito risarcitorio azionato dal e contestualmente qui difensore della parte appellante Pt_1
8. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, il sig. ha censurato la sentenza n. 195/2023 Pt_1 del Tribunale di Vasto nella parte in cui dichiara l'estinzione del giudizio. A detta dell'appellante, il G.U. avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza l'inesistenza dell'atto introduttivo e contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo. Chiede pertanto, nelle conclusioni, che, “dichiarata l'inesistenza della sentenza impugnata per l'evidenza giuridica, ritenendosi l'inesistenza del proc.nr. 853/22 Trib. Vasto, in conseguenza della inesistenza dell'atto introduttivo, vengano rinviati gli atti al Tribunale di Vasto, al altro G.I., affinchè dichiari con ordinanza, come prevede la normativa, la inesistenza dell'atto introduttivo e contestuale cancellazione della causa dal ruolo e non
“estinzione”, valenza giuridica totalmente diversa, inesistendo qualsiasi giudizio”. L'appellante allora ammette la correttezza sostanziale del capo decisorio impugnato, vale a dire nulla osserva in ordine alla configurabilità di un atto di citazione inesistente, ma si limita a lamentare la circostanza che quella dichiarazione di inesistenza dell'atto introduttivo – per mancata sottoscrizione da parte di procuratore abilitato – non avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio, come dichiarato dal giudice di prime cure, ma avrebbe dovuto costituire presupposto per una dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo.
8.1 L'appello è allora inammissibile. L'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. La richiesta pertanto di rimessione degli atti al Tribunale affinchè adotti ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo piuttosto che sentenza di estinzione non prospetta alcune specifica utilità per la parte che qui impugna, tenuto conto che comunque, in ragione della pur ammessa, radicale inesistenza di quell'atto introduttivo, alcuna possibilità di ulteriore coltivazione del giudizio ex art. 307 primo co. seconda parte cc potrebbe scaturire in capo a quella parte e pertanto alcuna utilità potrebbe conseguire dall'accoglimento del presente motivo gravame. L'appello peraltro tende a perorare una rimessione della causa in prime cure al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ed anche sotto tale profilo se ne rileva la manifesta inammissibilità.
8.2 Come peraltro evidenziato in altra, identica decisione (sentenza 1584/23), ritiene la Corte che l'appello sia altresì manifestamente infondato tenuto conto delle ragioni giuridiche prospettate, ciò che (in conformità ad un principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità: tra tante, Cass. ordd. 24540/2013; 12515/2018; 28297/2023) e unitamente al disposto di cui all'art. 334 secondo co. cpc, rende altresì inutile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Covino, il quale,
pagina 3 di 5 4
ancorché abbia proposto l'appello in qualità di difensore di non è stato Parte_1 destinatario di formale notificazione del gravame. Del tutto irrilevante, e comunque insuscettibile di determinare la nullità della sentenza, è la circostanza che la decisione con essa assunta avrebbe asseritamente dovuto – secondo quanto sostiene l'appellante – assumere la forma processuale della ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Anzitutto, invero, non ricorreva nella specie alcuna ipotesi di inattività delle parti cui le norme codicistiche fanno conseguire un ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la esistenza e validità dell'atto introduttivo erano controverse tra le parti costituite. In secondo luogo, la forma della sentenza, anziché dell'ordinanza, ha accresciuto, piuttosto che diminuirle, le garanzie processuali delle parti, non senza considerare che la stessa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo è ritenuta comunque provvedimento avente contenuto decisorio e come tale appellabile (Cass. 21586/18). E' noto infatti che, come previsto dall'art. 307 primo co., la mera cancellazione della causa dal ruolo non seguita dalla adozione del contemporaneo provvedimento di estinzione e da cui deriva che il procedimento entra in un periodo di mera quiescenza, può essere adottata solo nei casi previsti dalla legge, tra cui sicuramente non vi è quello in cui si presenti una inesistenza radicale dell'atto introduttivo. Il riferimento è ad esempio alla disposizione di cui all'art. 270 cpc e 38 cpc. Ciò è tanto vero che l'appellante non è in grado di indicare la disposizione codicistica che imporrebbe l'adozione della ordinanza invocata nella specifica fattispecie al vaglio di questa Corte. In tali circostanze, e solo in queste, se il processo non viene riassunto nel termine di tre mesi, si determina l'estinzione del procedimento. Si verte comunque in ipotesi appunto di mera inattività delle parti nell'ambito di un procedimento comunque correttamente instaurato e quindi “esistente”. Nella fattispecie al vaglio della Corte invece non vi è stato proprio un atto idoneo a costituire un procedimento e pertanto nella definizione di fattispecie analoghe in giurisprudenza fa (più correttamente) ricorso a diverse formule, tra cui il N.L.P. (Trib. Asti 13.7.2016 giudice Lo Bello), la declaratoria di inammissibilità della domanda (Trib. Modena 28.6.2018 giudice Cividiale), la declaratoria di inesistenza dell'atto introduttivo (Trib. Roma 19.3.20216 giudice Tedeschi), tutte accumunate appunto dalla declaratoria di accertamento, evidentemente allora con sentenza che definisce il giudizio, della inidoneità dell'atto introduttivo a introdurre formalmente un procedimento, sì da imporre al giudice lo scrutinio nel merito delle questioni sottoposte al suo esame. Al di là quindi della formula decisoria nello specifico adottata dal giudice di prime cure (“estinzione”), è evidente come con il provvedimento qui impugnato si sia voluto appunto dare atto della inidoneità di quell'atto inesistente ad introdurre un processo.
9. L'appello deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile e l'appellante condannato al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della bassa complessità della stessa e delle attività processuali compiute (che comprendono anche la fase di trattazione).
10. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ravvisabili nell'essere stata proposta una impugnazione manifestamente infondata alla luce di chiare disposizioni codicistiche e di principi giurisprudenziali consolidati. Deve, pertanto, essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma da quantificarsi equitativamente in misura pari alla metà di quella delle spese processuali come sopra liquidate, al netto di accessori. pagina 4 di 5 5
11. Infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato della ulteriore somma di € 3.700,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di credito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla proposizione del gravame e sino al soddisfo e secondo i criteri ex Cass. SSUU nr. 1712/95;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 5 di 5
N. R.G. 784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 784/2023 R.G., vertente
TRA
nato a [...], IL 24.09.1948, CF. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
LV Covino ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Vasto, Via Giulio Cesare n. 38;
APPELLANTE con sede in Modena, Via San Carlo, nn. 8/20, CF. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2 dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec:
e Email_1 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 195/2023 del
14.06.2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 853/2022.
pagina 1 di 5 2
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 25.06.2025 esclusivamente da parte appellata da ritenersi materialmente allegate alla Controparte_1 presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vasto ha dichiarato estinto il giudizio nel rapporto tra l'originario attore e la parte convenuta per inesistenza dell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio, nonché l'estinzione del rapporto tra il terzo interveniente Covino e la per intervenuta rinuncia agli atti da parte del Covino, CP_1 conseguentemente condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di lite in favore della originaria parte convenuta, in ragione del fatto che – contrariamente a quanto avvenuto con il – il rapporto processuale tra i due si era instaurato correttamente. Pt_1
2. L'originario attore a fondamento della propria richiesta risarcitoria, nel Pt_1 ricostruire la vicenda, deduceva che la violava la riservatezza dell'Avv. Controparte_1 Covino, minacciandolo e danneggiandolo gravemente, mediante la produzione – nell'ambito di un giudizio di reclamo avverso il provvedimento con cui è stata sospesa la procedura esecutiva mobiliare incardinato da nei confronti della CP_2 CP_1
iscritto dinanzi al Tribunale di Vasto al n. 01/19 RG. – di un elenco di giudizi civili
[...] iscritti a ruolo dall'Avv. Covino presso il Tribunale di Vasto, acquisendo in modo illegale detta documentazione presso la cancelleria preposta del Tribunale in parola.
2.1. Spiegava altresì intervento volontario ad adiuvandum ai sensi dell'art. 105 c.p.c., altresì l'Avv. Covino, quale cedente dei diritti esercitati dal aderendo alle Pt_1 deduzioni, richieste e conclusioni da costui formulate con atto introduttivo del giudizio.
3. Si costituiva in giudizio la la quale nel contestare ogni ex adverso Controparte_1 assunto, pregiudizialmente eccepiva: i) l'inesistenza/nullità assoluta ed insanabile dell'atto di citazione, poiché sottoscritto personalmente dall'attore, quale soggetto non abilitato all'esercizio della professione forense;
ii) l'improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito;
iii) il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in ragione della nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione dei diritti del Covino, azionati dal iv) l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale Pt_1 adito;
v) la nullità dell'atto di citazione, per assoluta indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi.
4. A seguito della dichiarazione di Covino LV, il quale personalmente ha optato per la rinuncia all'atto di intervento precedentemente formulato, il Tribunale ha ritenuto di poter decidere esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, non necessitando la controversia di alcuna attività istruttoria, determinandosi nel senso su indicato.
5. Avverso la suddetta decisione, propone appello il solo formulando un unico Parte_1
– seppur articolato – motivo di censura, di seguito così riassunto.
5.1. In particolare, l'appellante assume che il provvedimento impugnato avrebbe a suo dire erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio. A dire di costui, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza l'inesistenza dell'atto introduttivo e contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non già con sentenza, come in effetti avvenuto, in quanto l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio, comporterebbe quale diretta conseguenza l'inesistenza del procedimento, nonché di tutti gli atti susseguenti, tra cui la costituzione della parte convenuta, nonché l'intervento del terzo e da ultimo il provvedimento che definisce e conclude il giudizio, dunque, la sentenza gravata. pagina 2 di 5 3
6. Si costituisce in giudizio l'appellata, la quale nel contestare ogni avverso assunto, in via preliminare chiede: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato ovvero dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., sì come riformato dal D.lgs. n. 149/2022 per aspecificità dei motivi di gravame;
e, nel merito, insta per il suo totale rigetto, poiché destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
7. La sentenza non risulta appellata dall'intervenuto Covino LV, asserito cedente del credito risarcitorio azionato dal e contestualmente qui difensore della parte appellante Pt_1
8. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, il sig. ha censurato la sentenza n. 195/2023 Pt_1 del Tribunale di Vasto nella parte in cui dichiara l'estinzione del giudizio. A detta dell'appellante, il G.U. avrebbe dovuto dichiarare con ordinanza l'inesistenza dell'atto introduttivo e contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo. Chiede pertanto, nelle conclusioni, che, “dichiarata l'inesistenza della sentenza impugnata per l'evidenza giuridica, ritenendosi l'inesistenza del proc.nr. 853/22 Trib. Vasto, in conseguenza della inesistenza dell'atto introduttivo, vengano rinviati gli atti al Tribunale di Vasto, al altro G.I., affinchè dichiari con ordinanza, come prevede la normativa, la inesistenza dell'atto introduttivo e contestuale cancellazione della causa dal ruolo e non
“estinzione”, valenza giuridica totalmente diversa, inesistendo qualsiasi giudizio”. L'appellante allora ammette la correttezza sostanziale del capo decisorio impugnato, vale a dire nulla osserva in ordine alla configurabilità di un atto di citazione inesistente, ma si limita a lamentare la circostanza che quella dichiarazione di inesistenza dell'atto introduttivo – per mancata sottoscrizione da parte di procuratore abilitato – non avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio, come dichiarato dal giudice di prime cure, ma avrebbe dovuto costituire presupposto per una dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo.
8.1 L'appello è allora inammissibile. L'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. La richiesta pertanto di rimessione degli atti al Tribunale affinchè adotti ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo piuttosto che sentenza di estinzione non prospetta alcune specifica utilità per la parte che qui impugna, tenuto conto che comunque, in ragione della pur ammessa, radicale inesistenza di quell'atto introduttivo, alcuna possibilità di ulteriore coltivazione del giudizio ex art. 307 primo co. seconda parte cc potrebbe scaturire in capo a quella parte e pertanto alcuna utilità potrebbe conseguire dall'accoglimento del presente motivo gravame. L'appello peraltro tende a perorare una rimessione della causa in prime cure al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ed anche sotto tale profilo se ne rileva la manifesta inammissibilità.
8.2 Come peraltro evidenziato in altra, identica decisione (sentenza 1584/23), ritiene la Corte che l'appello sia altresì manifestamente infondato tenuto conto delle ragioni giuridiche prospettate, ciò che (in conformità ad un principio in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità: tra tante, Cass. ordd. 24540/2013; 12515/2018; 28297/2023) e unitamente al disposto di cui all'art. 334 secondo co. cpc, rende altresì inutile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Covino, il quale,
pagina 3 di 5 4
ancorché abbia proposto l'appello in qualità di difensore di non è stato Parte_1 destinatario di formale notificazione del gravame. Del tutto irrilevante, e comunque insuscettibile di determinare la nullità della sentenza, è la circostanza che la decisione con essa assunta avrebbe asseritamente dovuto – secondo quanto sostiene l'appellante – assumere la forma processuale della ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Anzitutto, invero, non ricorreva nella specie alcuna ipotesi di inattività delle parti cui le norme codicistiche fanno conseguire un ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la esistenza e validità dell'atto introduttivo erano controverse tra le parti costituite. In secondo luogo, la forma della sentenza, anziché dell'ordinanza, ha accresciuto, piuttosto che diminuirle, le garanzie processuali delle parti, non senza considerare che la stessa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo è ritenuta comunque provvedimento avente contenuto decisorio e come tale appellabile (Cass. 21586/18). E' noto infatti che, come previsto dall'art. 307 primo co., la mera cancellazione della causa dal ruolo non seguita dalla adozione del contemporaneo provvedimento di estinzione e da cui deriva che il procedimento entra in un periodo di mera quiescenza, può essere adottata solo nei casi previsti dalla legge, tra cui sicuramente non vi è quello in cui si presenti una inesistenza radicale dell'atto introduttivo. Il riferimento è ad esempio alla disposizione di cui all'art. 270 cpc e 38 cpc. Ciò è tanto vero che l'appellante non è in grado di indicare la disposizione codicistica che imporrebbe l'adozione della ordinanza invocata nella specifica fattispecie al vaglio di questa Corte. In tali circostanze, e solo in queste, se il processo non viene riassunto nel termine di tre mesi, si determina l'estinzione del procedimento. Si verte comunque in ipotesi appunto di mera inattività delle parti nell'ambito di un procedimento comunque correttamente instaurato e quindi “esistente”. Nella fattispecie al vaglio della Corte invece non vi è stato proprio un atto idoneo a costituire un procedimento e pertanto nella definizione di fattispecie analoghe in giurisprudenza fa (più correttamente) ricorso a diverse formule, tra cui il N.L.P. (Trib. Asti 13.7.2016 giudice Lo Bello), la declaratoria di inammissibilità della domanda (Trib. Modena 28.6.2018 giudice Cividiale), la declaratoria di inesistenza dell'atto introduttivo (Trib. Roma 19.3.20216 giudice Tedeschi), tutte accumunate appunto dalla declaratoria di accertamento, evidentemente allora con sentenza che definisce il giudizio, della inidoneità dell'atto introduttivo a introdurre formalmente un procedimento, sì da imporre al giudice lo scrutinio nel merito delle questioni sottoposte al suo esame. Al di là quindi della formula decisoria nello specifico adottata dal giudice di prime cure (“estinzione”), è evidente come con il provvedimento qui impugnato si sia voluto appunto dare atto della inidoneità di quell'atto inesistente ad introdurre un processo.
9. L'appello deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile e l'appellante condannato al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della bassa complessità della stessa e delle attività processuali compiute (che comprendono anche la fase di trattazione).
10. Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ravvisabili nell'essere stata proposta una impugnazione manifestamente infondata alla luce di chiare disposizioni codicistiche e di principi giurisprudenziali consolidati. Deve, pertanto, essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, di una somma da quantificarsi equitativamente in misura pari alla metà di quella delle spese processuali come sopra liquidate, al netto di accessori. pagina 4 di 5 5
11. Infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.400,00, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre IVA e CAP come per legge;
3. condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato della ulteriore somma di € 3.700,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, trattandosi di credito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla proposizione del gravame e sino al soddisfo e secondo i criteri ex Cass. SSUU nr. 1712/95;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 30.6.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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