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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 926/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale di Enna, in persona del giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 926/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata il [...] (c.f.: ) ad Enna ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Valverde n.77, elettivamente domiciliata in Enna, Piazza Kennedy n°4, presso lo studio dell'Avv.
Edoardo Bonasera (c.f.: ) che la rappresentata e difende, giusta procura in atti. C.F._2
Appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], CP
e , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla CodiceFiscale_3 Controparte_2
Via Pergusa n.102 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Troina alla Via C.F._4
Nazionale n. 342 presso lo studio dall'Avv. Eliana Maccarrone (C.F.: ) che li CodiceFiscale_5
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellati
pagina 1 di 13 *****
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 65/2021, emessa in data 06.06.2021 e depositata in data
07.07.2021 dal Giudice di Pace di Enna nel giudizio n. 106/2018 R.G.A.C.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12/09/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente il 06/07/2021, ha convenuto innanzi Parte_2
l'intestato Tribunale i signori e interponendo appello avverso la CP Controparte_2
sentenza n. 65/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Enna in data 06.06.2021 e depositata in data
07.07.2021, con la quale quest'ultimo Giudice ha rigettato la domanda avanzata dalla stessa, al fine di ottenere dai signori il rimborso (pro quota) delle spese sostenute e dei danni subiti in dipendenza CP
di una perdita di liquami proveniente dagli scarichi fognari di proprietà comune alle parti medesime e situati lungo uno dei muri perimetrali dell'abitazione di proprietà dell'attrice.
L'PE ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di prime cure: i) non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove e i fatti non specificamente contestati così come emersi nel corso del giudizio di primo grado;
ii) avrebbe omesso pronuncia su una parte della domanda e, in particolare, sulla domanda di risarcimento del danno arrecato dalle infiltrazioni alla porzione di immobile di proprietà dell'attrice; iii) sulla base di un'acritica adesione alle risultanze della c.t.u.
espletata nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la rottura dello scarico fognario comune e i danni cagionati all'appartamento dell'attrice.
Pertanto, l'PE ha conclusivamente chiesto, in integrale riforma della sentenza di primo grado,
“1) accertata la natura di bene condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. della condotta fognaria
oggetto di causa, accertato l'obbligo ai sensi dell'art. 1123 c.c. dei convenuti a contribuire alle spese
per gli interventi urgenti di riparazione e sostituzione secondo la quota di loro pertinenza, accertato
pagina 2 di 13 che l'odierna attrice ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per procedere alle suddette urgenti
riparazioni e sostituzioni, condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art.
1134 c.c., a pagare in favore di la somma di € 639,26, oltre interessi dal CP Parte_1
dovuto al soddisfo, nonché condannare ai sensi dell'art. 1201, ovvero in subordine ai sensi dell'art.
1134 c.c., a pagare in favore di la somma di € 639,26, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
2) accertato il nesso di causalità tra le infiltrazioni derivanti dallo
scarico fognario rotto ed i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'odierna attrice con
ingresso dalla via Valverde n.77, condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno CP
in favore di la somma di € 827,80, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché Parte_1
condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di Controparte_2 Parte_1
la somma di € 827,80, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c.
a pagare in favore di la somma di € 97,87, oltre interessi dal dovuto al CP Parte_1
soddisfo per le causali meglio specificate nel paragrafo distinto con il n.8 dell'atto di citazione, nonché
condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c. a pagare in favore di la Controparte_2 Parte_1
somma di € 97,87, oltre interessi dal dovuto al soddisfo per le causali meglio specificate nel paragrafo
distinto con il n.8 dell'atto di citazione”.
In data 15/11/2021, si sono costituiti in giudizio i signori e i quali CP Controparte_2
hanno eccepito che, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure: a) l'odierna PE
non avrebbe precedentemente interpellato e avvertito i convenuti, provvedendo a far eseguire i lavori su propria iniziativa;
b) l'PE non avrebbe dimostrato che ci fosse un'urgenza tale da non poter convocare gli e che vi era necessità immediata dei lavori;
c) nel corso del giudizio di primo CP
grado non sarebbe comunque emersa la prova in ordine al nesso di causalità tra infiltrazioni lamentate dall'attrice e fatiscenza del tratto principale della condotta comune e ciò anche alla luce delle pagina 3 di 13 emergenze della c.t.u. che avrebbe affermato la provenienza dei liquami de quo agitur “né dell'unità
né dell'unita degli ”; d) l'PE non avrebbe fornito la prova del danno subito. Pt_1 CP
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 19/04/2022, in considerazione della sua natura documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 12/09/2023.
A tale ultima udienza, su richiesta del procuratore dell'PE, il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 281-quinquies comma II c.p.c., lo scambio delle sole comparse conclusionali (poi depositata soltanto dal procuratore degli appellanti) e fissato l'udienza di discussione orale per il 13/12/2023, poi differita al 20/03/2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 3.4.2024, in seno al fascicolo d'ufficio si è rinvenuto un fascicolo relativo a diverso giudizio di primo grado, per cui la causa è stata riassegnata al ruolo istruttorio e, infine, una volta riacquisito il fascicolo del Giudice di pace di Enna n. 106/2018, trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve trovare integrale accoglimento.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLE QUOTE RELATIVE SIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNE
Nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 1134 del codice civile, venendo in considerazione parti condominiali, ossia – come descritto dall'PE – la “[…] piccola corte comune, ove
attraversa lo scarico fognario privato al comune servizio degli immobili sopra descritti, che poi si
collega alla pubblica fognatura”; gli immobili di rispettiva pertinenza sono il fabbricato, di proprietà
pagina 4 di 13 dell'attrice, sito nel territorio del Comune di Enna composto da tre unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio (la prima unità immobiliare, sita al piano seminterrato, ha accesso dal civico n.77
della via Valverde;
la seconda e sovrastante unità immobiliare ha accesso dal civico n.2 della retrostante via Croce Valverde;
la terza unità immobiliare ha accesso sempre dalla via Croce Valverde
al civico n.2/a e si trova al piano primo rispetto a detta via ed al piano secondo rispetto alla via
Valverde) e l'immobile di proprietà degli appellati, in ragione di 1/2 ciascuno (con accesso dalla via
Croce Valverde n.4), entrambi, detto edificio e tale ultimo immobile, come detto, prospicienti la sopra richiamata corte comune.
Il superiore presupposto fattuale, sì come la relativa qualificazione giuridica, non sono stati oggetto di contestazione da parte degli appellati i quali, da un lato, hanno confermato che la condotta fognaria per cui è causa è “a servizio di tutte le unità immobiliari” (così specificamente a pag. 3 della comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, si sono limitati, quanto alla domanda di rimborso delle spese di riparazione, ad eccepire la mancanza di urgenza e, comunque, di propria autorizzazione alla esecuzione dei lavori dei quali, pertanto, la dovrebbe farsi carico in via esclusiva. Pt_1
Non risulta specificamente contestata, altresì, la circostanza, riportata dall'PE, secondo cui, una volta “riscontrata una copiosa infiltrazione di acque nere dovute alla rottura dello scarico fognario al
comune servizio delle unità immobiliari con ingresso dalla via Croce Valverde” e verificato, a seguito di apposito sopralluogo dell'impresa edile che “la causa del guasto [era da Controparte_3
individuarsi] nella rottura della conduttura fognaria comune”, “in data 12/12/2017 intorno alle ore
15,30, l'odierna PE, per tramite della propria madre sig.ra avvisava Parte_3
telefonicamente la sig.ra , la quale a sua volta si incaricava di informare Controparte_2
dell'accaduto il proprio fratello , in quanto la predetta riferiva che della CP Controparte_2
gestione dell'immobile in comproprietà se ne occupava esclusivamente il proprio fratello”. In altri pagina 5 di 13 termini, gli appellati non hanno specificamente contestato di essere stati informati, sebbene per le vie brevi, dell'accaduto, come confermato, del resto, dal fatto, riportato ancora una volta dall'PE,
che lo stesso sopraggiungeva sul luogo dello scavo intorno alle ore 17,00 e prestava il CP
consenso per l'esecuzione dei lavori di ripristino della conduttura fognaria comune.
Invero, dalla piana lettura della stessa comparsa di costituzione in appello, emerge solo una generica contestazione circa il fatto che i signori non fossero stati preavvisati del superiore sopralluogo da CP
parte della ditta incaricata dalla e circa il fatto che venisse richiesto il loro consenso prima Pt_1
dell'inizio dei lavori.
Sennonché tali affermazioni risultano specificamente e puntualmente smentite dalle deposizioni rese dai testimoni assunti in primo grado e, in particolare, dal teste il quale, Testimone_1
all'udienza dell'11.01.2019, ha confermato il capitolo 5) articolato in seno all'atto di citazione, in ordine all'intervento dell' sul luogo dello scavo effettuato il 12.12.2017, nonché il capitolo 6), CP
relativo al consenso prestato dal medesimo all'esecuzione dei lavori e, ancora, i capitoli 10) e CP
11) attestanti la consapevolezza del medesimo circa la necessità della sostituzione dei tubi CP
dell'acqua e dello spostamento dei contatori, nonché la prestazione del consenso, sempre da parte dell' alla esecuzione dei lavori. CP
Delle superiori acquisizioni probatorie non v'è traccia nella succinta motivazione della sentenza di primo grado ove, piuttosto, il giudice di pace si è soffermato sulle sole testimonianze dei signori e (genitori dell'attrice), affermandone, da un lato la capacità a testimoniare e, Pt_1 Pt_3
dall'altro lato, la “non piena attendibilità”, e ciò in quanto – sempre a detta del primo giudice – “Gli
stessi… vivono nell'immobile oggetto della presente controversia, intestato alla figlia, convivente e non
del tutto economicamente indipendente. Lo stesso ha dichiarato di avere contattato le ditte Pt_1
che hanno effettuato i lavori, di avere avvisato e di avere controllato i lavori per conto CP
pagina 6 di 13 della figlia, con ciò dimostrando un elevato interesse personale nella controversia che lo hanno
portato a gestire materialmente l'intera vicenda” (così a pag. 4 della sentenza).
Sotto tale profilo, la pronuncia di prime cure è, peraltro, contraddittoria, nella misura in cui finisce per sovrapporre, illegittimamente, i concetti di inattendibilità delle deposizioni testimoniali con quello della incapacità dei testimoni a deporre e della conseguente inammissibilità della prova, questa soltanto potendo essere, sul piano logico prima ancora che giuridico, la conclusione cui il giudice di prime cure sarebbe dovuto giungere nel caso di riscontrata sussistenza di un “elevato interesse personale” dei testimoni nella controversia.
La prova, invece, è stata ammessa ed assunta dal giudice di pace che, in tal modo, ha nella sostanza ritenuto che un tale personale interesse, da valutarsi ex ante e non certamente sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni a seguito della loro escussione, non vi fosse.
E da tali deposizioni, ancora una volta, è emersa la conferma che, il giorno 12.12.2017, la CP_2
veniva avvertita telefonicamente, dalla della necessità di intervenire per riparare la
[...] Pt_3
condotta fognaria a servizio anche del suo appartamento di via Croce Valverde n. 4 Enna (capitoli 1 e 2
dell'articolato a pagina 12 dell'atto di citazione del giudizio di primo grado) e che il signor CP
, in data 13.12.2017, veniva avvisato, sempre telefonicamente dal della
[...] Testimone_2
necessità di sostituire i tubi dell'acqua potabile e di spostare i contatori all'esterno del cortile, nonché il consenso espresso, sempre da a che i lavori venissero svolti dall'idraulico CP CP_4
e dal fabbro . CP_5
In definitiva, dal complesso delle superiori prove testimoniali, assunte nel corso del giudizio di primo grado, emerge che gli odierni appellati furono certamente informati della necessità dei lavori da eseguire sulle tubazioni comuni, così come emerge che gli stessi prestarono il loro consenso alla loro pagina 7 di 13 effettiva esecuzione, con conseguente erroneità della sentenza appellata in parte qua, per essere la stessa, come evidenziato, contraddittoria e contrastante con le risultanze processuali acquisite.
Deve, sempre sotto tale profilo, evidenziarsi che vero è che l'art. 1134 c.c. richiede la prova dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori, ma ciò solo in mancanza di autorizzazione da parte degli altri condomini, autorizzazione che, nel caso di specie, per tutto quanto sopra evidenziato, deve ritenersi provata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni [Cass. cìv., Sez.
Unite, 31 gennaio 2006, n. 2046 e, nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017: Nel
condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari].
Una volta provato, come nel caso di specie, che i condomini erano consapevoli e concordi circa gli interventi da effettuare sui beni condominiali, deve ritenersi che i condomini medesimi siano rimasti vincolati dalle scelte adottate e, conseguentemente, una volta eseguiti i lavori, tenuti al rimborso delle pagina 8 di 13 relative spese nei confronti di colei che quelle spese ha anticipato, ossia dell'odierna PE.
In totale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va riconosciuto il diritto di parte PE al rimborso pro quota delle spese sostenute per i lavori di riparazione della fognatura comune, così come quantificate in atto di citazione.
SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SOMME RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEI TUBI DI ACQUA
POTABILE, ALL'ESECUZIONE DELLO SCAVO PER LO SPOSTAMENTO SULLA PUBBLICA VIA DEI RELATIVI
CONTATORI E PER L'ALLOGGIAMENTO METALLICO DEGLI STESSI CONTATORI.
Sulla superiore domanda, la sentenza di prime cure non ha preso posizione.
Eppure dalle prove per testimoni richiamate al paragrafo che precede, la consapevolezza degli odierni appellati ed il consenso prestato alla relativa esecuzione emerge in modo incontrovertibile.
Ci si richiama, per ragioni di economia processuale, alla prova per testimoni con i testi Tes_2
e .
[...] Testimone_1
Anche in parte qua, pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Enna deve essere riformata,
riconoscendo il diritto di parte PE al rimborso pro quota delle spese sostenute per la sostituzione dei tubi di acqua potabile, per l'esecuzione dello scavo, per lo spostamento sulla pubblica via dei relativi contatori e per l'alloggiamento metallico degli stessi contatori, quantificate in € 453,00.
SUL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA ROTTURA DELLO SCARICO FOGNARIO COMUNE E I DANNI
CAGIONATI AL SOTTOSTANTE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELL'APPELLANTE.
Altra questione da affrontare è quella relativa alla prova del danno subito dall'immobile di proprietà
degli appellanti a causa delle infiltrazioni provenienti dallo scarico fognario comune alle parti in causa e del necessario nesso eziologico.
pagina 9 di 13 Anche sotto tale profilo, la prova della superiore circostanza fattuale è emersa, anzitutto, dalla deposizione del teste il quale, sempre all'udienza dell'11.01.2019, ha confermato, tra le altre Tes_1
cose, che la condotta fognaria danneggiata era soltanto quella che collegava gli immobili delle parti in causa alla condotta fognaria comunale.
A supporto della fondatezza della domanda attrice, peraltro, depongono, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'Ufficio, richiesta dal giudice di pace e redatta a cura dell'ing. il Persona_1
quale, accertando l'esistenza, la causa e l'entità dei danni lamentati dall'attrice nonché l'esistenza del nesso causale tra i danni eventualmente riscontrati e quanto lamentato nell'atto di citazione, ha sostanzialmente confermato la tesi attorea.
Vero è che, nella propria relazione, il CTU ha dichiarato di trovarsi nella impossibilità di stabilire la sussistenza del nesso di causalità poiché, avendo riscontrato (per lo meno in prima battuta) sia la rottura del tratto comune della fognatura a valle del pozzetto di disconnessione, sia la rottura dello scarico privato di parte attrice, e tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra l'evento dannoso e l'accertamento, ha dichiarato di non essere in grado di stabilire se i danni fossero stati causati dalla predetta rottura del tratto comune ovvero dalla rottura dell'allaccio privato.
D'altro canto, corrisponde al vero anche quanto argomentato dalla odierna PE in ordine alla parziale rettifica da parte del CTU delle proprie originarie conclusioni, avendo egli, in sede di risposta alle osservazioni, rettificato le proprie inziali affermazioni circa una presunta “riparazione” (come tale presupponente un precedente danneggiamento) della colonna di scarico dell'allaccio privato, nella affermazione di una “sostituzione” della medesima, come emerge dal raffronto tra la pagina 5 della
Revisione della c.t.u. a seguito delle osservazioni dell'11.03.2020 con quella del 4.4.2020, tale ultima affermazione, peraltro, maggiormente coerente con quanto emerge dalla lettura del verbale di sopralluogo del 27.09.2019, ove il CTU (a pagina 2) si era espressamente espresso in termini di pagina 10 di 13 “sostituzione” con riferimento al tratto immediatamente a valle dell'attuale pozzetto di disconnessione.
Discende da quanto sopra che tale ultimo intervento, se non altro per tale apparente antinomia nelle affermazioni del CTU, non avrebbe potuto essere considerato dal Giudice come argomento dirimente nel senso della esistenza di una alternativa, parimenti accettabile, della causazione del danno, ad opera della condotta comune ovvero (appunto alternativamente e con pari grado di probabilità) ad opera della condotta riconducibile alla esclusiva proprietà dell'attrice e avrebbe dovuto, piuttosto, concludere nel senso della esclusiva riconducibilità dei danni lamentati dalla alla prima causa, di per sé, Pt_1
invece, certa e come tale non contestata dai convenuti e verificata dal CTU.
L'operazione, peraltro, non è preclusa all'odierno Decidente cui, quale peritus peritorum, deve ritenersi consentito trarre, dalle premesse tracciate dall'ausiliare del giudice di prime cure, l'unica conclusione plausibile, ossia quella che, al netto di un'alternativa che, per quanto detto, deve ritenersi assolutamente incerta, induce a trarre la conclusione che, all'opposto, si appalesa come quella più probabile: che i danni all'immobile dell'attrice siano dipesi dalle infiltrazioni che senza dubbio ebbero a verificarsi in conseguenza della rottura del tratto fognario comune, anche alla luce del fatto che, come puntualmente rilevato dall'PE stessa, “a seguito dell'intervento di riparazione, gli immobili di parte attrice
non hanno più subito altre infiltrazioni” (così a pagina 22 dell'atto d'appello, con affermazione, ancora una volta, non contestata, né altrimenti smentita dagli appellati).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza del primo giudice merita di essere riformata, dovendosi,
per la via tracciata al periodo che precede, concludere nel senso della sussistenza del nesso di causalità
tra le infiltrazioni derivanti dallo scarico fognario comune e i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'PE (con ingresso dalla via Valverde n.77) e riconoscersi, per l'effetto, il diritto di parte PE al risarcimento pro quota dei danni subiti a causa di detta infiltrazione, danni la cui quantificazione, non può che sorreggersi sulla medesima c.t.u., secondo cui l'importo complessivo pagina 11 di 13 ammonta ad € 3.282,65 oltre iva al 10% per un totale di € 3.610,92.
Va accolta, allora, anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e le parti convenute vanno condannate al pagamento, anche a tale titolo, della ulteriore somma di € 827,80 ciascuna.
Dall'integrale accoglimento dell'appello discende la condanna degli appellati alla rifusione, in favore dell'PE, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da liquidarsi facendo applicazione al valore del decisum, degli scaglioni previsti dal d.m. n. 55/2014, così come aggiornati sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022, nei valori medi e con riferimento a tutte le fasi ivi previste per quanto attiene al primo grado di giudizio, nei valori medi e con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per quanto attiene al presente grado di giudizio, nel quale non si è svolta istruttoria in senso stretto e con distrazione in favore del procuratore dell'PE che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Rosario Vacirca, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così dispone:
ACCOGLIE l'appello proposto da contro e , avente ad Parte_1 CP Controparte_2
oggetto la sentenza resa dal Giudice di Pace di Enna nel giudizio N. 106/2018 R.G., portante il n.
65/2021 (Cron. 376/2021), pronunciata il 6/6/2021 e depositata il 7.6.2021 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa,
CO a pagare in favore di la somma di € 1.564,93, oltre CP Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
CO a pagare in favore di la somma di € 1.564,93, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
pagina 12 di 13 CO e , in solido, a rifondere, in favore di , le CP Controparte_2 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € 4.253,00 (di cui €
2.552,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.701,00 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Edoardo Bonasera.
Così deciso in Enna, il 3 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale di Enna, in persona del giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 926/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata il [...] (c.f.: ) ad Enna ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Valverde n.77, elettivamente domiciliata in Enna, Piazza Kennedy n°4, presso lo studio dell'Avv.
Edoardo Bonasera (c.f.: ) che la rappresentata e difende, giusta procura in atti. C.F._2
Appellante
CONTRO
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], CP
e , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla CodiceFiscale_3 Controparte_2
Via Pergusa n.102 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Troina alla Via C.F._4
Nazionale n. 342 presso lo studio dall'Avv. Eliana Maccarrone (C.F.: ) che li CodiceFiscale_5
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellati
pagina 1 di 13 *****
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 65/2021, emessa in data 06.06.2021 e depositata in data
07.07.2021 dal Giudice di Pace di Enna nel giudizio n. 106/2018 R.G.A.C.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 12/09/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente il 06/07/2021, ha convenuto innanzi Parte_2
l'intestato Tribunale i signori e interponendo appello avverso la CP Controparte_2
sentenza n. 65/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Enna in data 06.06.2021 e depositata in data
07.07.2021, con la quale quest'ultimo Giudice ha rigettato la domanda avanzata dalla stessa, al fine di ottenere dai signori il rimborso (pro quota) delle spese sostenute e dei danni subiti in dipendenza CP
di una perdita di liquami proveniente dagli scarichi fognari di proprietà comune alle parti medesime e situati lungo uno dei muri perimetrali dell'abitazione di proprietà dell'attrice.
L'PE ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di prime cure: i) non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove e i fatti non specificamente contestati così come emersi nel corso del giudizio di primo grado;
ii) avrebbe omesso pronuncia su una parte della domanda e, in particolare, sulla domanda di risarcimento del danno arrecato dalle infiltrazioni alla porzione di immobile di proprietà dell'attrice; iii) sulla base di un'acritica adesione alle risultanze della c.t.u.
espletata nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la rottura dello scarico fognario comune e i danni cagionati all'appartamento dell'attrice.
Pertanto, l'PE ha conclusivamente chiesto, in integrale riforma della sentenza di primo grado,
“1) accertata la natura di bene condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. della condotta fognaria
oggetto di causa, accertato l'obbligo ai sensi dell'art. 1123 c.c. dei convenuti a contribuire alle spese
per gli interventi urgenti di riparazione e sostituzione secondo la quota di loro pertinenza, accertato
pagina 2 di 13 che l'odierna attrice ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per procedere alle suddette urgenti
riparazioni e sostituzioni, condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art.
1134 c.c., a pagare in favore di la somma di € 639,26, oltre interessi dal CP Parte_1
dovuto al soddisfo, nonché condannare ai sensi dell'art. 1201, ovvero in subordine ai sensi dell'art.
1134 c.c., a pagare in favore di la somma di € 639,26, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
2) accertato il nesso di causalità tra le infiltrazioni derivanti dallo
scarico fognario rotto ed i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'odierna attrice con
ingresso dalla via Valverde n.77, condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno CP
in favore di la somma di € 827,80, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché Parte_1
condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di Controparte_2 Parte_1
la somma di € 827,80, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c.
a pagare in favore di la somma di € 97,87, oltre interessi dal dovuto al CP Parte_1
soddisfo per le causali meglio specificate nel paragrafo distinto con il n.8 dell'atto di citazione, nonché
condannare ai sensi dell'art. 1201 c.c. a pagare in favore di la Controparte_2 Parte_1
somma di € 97,87, oltre interessi dal dovuto al soddisfo per le causali meglio specificate nel paragrafo
distinto con il n.8 dell'atto di citazione”.
In data 15/11/2021, si sono costituiti in giudizio i signori e i quali CP Controparte_2
hanno eccepito che, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure: a) l'odierna PE
non avrebbe precedentemente interpellato e avvertito i convenuti, provvedendo a far eseguire i lavori su propria iniziativa;
b) l'PE non avrebbe dimostrato che ci fosse un'urgenza tale da non poter convocare gli e che vi era necessità immediata dei lavori;
c) nel corso del giudizio di primo CP
grado non sarebbe comunque emersa la prova in ordine al nesso di causalità tra infiltrazioni lamentate dall'attrice e fatiscenza del tratto principale della condotta comune e ciò anche alla luce delle pagina 3 di 13 emergenze della c.t.u. che avrebbe affermato la provenienza dei liquami de quo agitur “né dell'unità
né dell'unita degli ”; d) l'PE non avrebbe fornito la prova del danno subito. Pt_1 CP
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 19/04/2022, in considerazione della sua natura documentale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 12/09/2023.
A tale ultima udienza, su richiesta del procuratore dell'PE, il Giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 281-quinquies comma II c.p.c., lo scambio delle sole comparse conclusionali (poi depositata soltanto dal procuratore degli appellanti) e fissato l'udienza di discussione orale per il 13/12/2023, poi differita al 20/03/2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 3.4.2024, in seno al fascicolo d'ufficio si è rinvenuto un fascicolo relativo a diverso giudizio di primo grado, per cui la causa è stata riassegnata al ruolo istruttorio e, infine, una volta riacquisito il fascicolo del Giudice di pace di Enna n. 106/2018, trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve trovare integrale accoglimento.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLE QUOTE RELATIVE SIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNE
Nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 1134 del codice civile, venendo in considerazione parti condominiali, ossia – come descritto dall'PE – la “[…] piccola corte comune, ove
attraversa lo scarico fognario privato al comune servizio degli immobili sopra descritti, che poi si
collega alla pubblica fognatura”; gli immobili di rispettiva pertinenza sono il fabbricato, di proprietà
pagina 4 di 13 dell'attrice, sito nel territorio del Comune di Enna composto da tre unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio (la prima unità immobiliare, sita al piano seminterrato, ha accesso dal civico n.77
della via Valverde;
la seconda e sovrastante unità immobiliare ha accesso dal civico n.2 della retrostante via Croce Valverde;
la terza unità immobiliare ha accesso sempre dalla via Croce Valverde
al civico n.2/a e si trova al piano primo rispetto a detta via ed al piano secondo rispetto alla via
Valverde) e l'immobile di proprietà degli appellati, in ragione di 1/2 ciascuno (con accesso dalla via
Croce Valverde n.4), entrambi, detto edificio e tale ultimo immobile, come detto, prospicienti la sopra richiamata corte comune.
Il superiore presupposto fattuale, sì come la relativa qualificazione giuridica, non sono stati oggetto di contestazione da parte degli appellati i quali, da un lato, hanno confermato che la condotta fognaria per cui è causa è “a servizio di tutte le unità immobiliari” (così specificamente a pag. 3 della comparsa di costituzione) e, dall'altro lato, si sono limitati, quanto alla domanda di rimborso delle spese di riparazione, ad eccepire la mancanza di urgenza e, comunque, di propria autorizzazione alla esecuzione dei lavori dei quali, pertanto, la dovrebbe farsi carico in via esclusiva. Pt_1
Non risulta specificamente contestata, altresì, la circostanza, riportata dall'PE, secondo cui, una volta “riscontrata una copiosa infiltrazione di acque nere dovute alla rottura dello scarico fognario al
comune servizio delle unità immobiliari con ingresso dalla via Croce Valverde” e verificato, a seguito di apposito sopralluogo dell'impresa edile che “la causa del guasto [era da Controparte_3
individuarsi] nella rottura della conduttura fognaria comune”, “in data 12/12/2017 intorno alle ore
15,30, l'odierna PE, per tramite della propria madre sig.ra avvisava Parte_3
telefonicamente la sig.ra , la quale a sua volta si incaricava di informare Controparte_2
dell'accaduto il proprio fratello , in quanto la predetta riferiva che della CP Controparte_2
gestione dell'immobile in comproprietà se ne occupava esclusivamente il proprio fratello”. In altri pagina 5 di 13 termini, gli appellati non hanno specificamente contestato di essere stati informati, sebbene per le vie brevi, dell'accaduto, come confermato, del resto, dal fatto, riportato ancora una volta dall'PE,
che lo stesso sopraggiungeva sul luogo dello scavo intorno alle ore 17,00 e prestava il CP
consenso per l'esecuzione dei lavori di ripristino della conduttura fognaria comune.
Invero, dalla piana lettura della stessa comparsa di costituzione in appello, emerge solo una generica contestazione circa il fatto che i signori non fossero stati preavvisati del superiore sopralluogo da CP
parte della ditta incaricata dalla e circa il fatto che venisse richiesto il loro consenso prima Pt_1
dell'inizio dei lavori.
Sennonché tali affermazioni risultano specificamente e puntualmente smentite dalle deposizioni rese dai testimoni assunti in primo grado e, in particolare, dal teste il quale, Testimone_1
all'udienza dell'11.01.2019, ha confermato il capitolo 5) articolato in seno all'atto di citazione, in ordine all'intervento dell' sul luogo dello scavo effettuato il 12.12.2017, nonché il capitolo 6), CP
relativo al consenso prestato dal medesimo all'esecuzione dei lavori e, ancora, i capitoli 10) e CP
11) attestanti la consapevolezza del medesimo circa la necessità della sostituzione dei tubi CP
dell'acqua e dello spostamento dei contatori, nonché la prestazione del consenso, sempre da parte dell' alla esecuzione dei lavori. CP
Delle superiori acquisizioni probatorie non v'è traccia nella succinta motivazione della sentenza di primo grado ove, piuttosto, il giudice di pace si è soffermato sulle sole testimonianze dei signori e (genitori dell'attrice), affermandone, da un lato la capacità a testimoniare e, Pt_1 Pt_3
dall'altro lato, la “non piena attendibilità”, e ciò in quanto – sempre a detta del primo giudice – “Gli
stessi… vivono nell'immobile oggetto della presente controversia, intestato alla figlia, convivente e non
del tutto economicamente indipendente. Lo stesso ha dichiarato di avere contattato le ditte Pt_1
che hanno effettuato i lavori, di avere avvisato e di avere controllato i lavori per conto CP
pagina 6 di 13 della figlia, con ciò dimostrando un elevato interesse personale nella controversia che lo hanno
portato a gestire materialmente l'intera vicenda” (così a pag. 4 della sentenza).
Sotto tale profilo, la pronuncia di prime cure è, peraltro, contraddittoria, nella misura in cui finisce per sovrapporre, illegittimamente, i concetti di inattendibilità delle deposizioni testimoniali con quello della incapacità dei testimoni a deporre e della conseguente inammissibilità della prova, questa soltanto potendo essere, sul piano logico prima ancora che giuridico, la conclusione cui il giudice di prime cure sarebbe dovuto giungere nel caso di riscontrata sussistenza di un “elevato interesse personale” dei testimoni nella controversia.
La prova, invece, è stata ammessa ed assunta dal giudice di pace che, in tal modo, ha nella sostanza ritenuto che un tale personale interesse, da valutarsi ex ante e non certamente sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni a seguito della loro escussione, non vi fosse.
E da tali deposizioni, ancora una volta, è emersa la conferma che, il giorno 12.12.2017, la CP_2
veniva avvertita telefonicamente, dalla della necessità di intervenire per riparare la
[...] Pt_3
condotta fognaria a servizio anche del suo appartamento di via Croce Valverde n. 4 Enna (capitoli 1 e 2
dell'articolato a pagina 12 dell'atto di citazione del giudizio di primo grado) e che il signor CP
, in data 13.12.2017, veniva avvisato, sempre telefonicamente dal della
[...] Testimone_2
necessità di sostituire i tubi dell'acqua potabile e di spostare i contatori all'esterno del cortile, nonché il consenso espresso, sempre da a che i lavori venissero svolti dall'idraulico CP CP_4
e dal fabbro . CP_5
In definitiva, dal complesso delle superiori prove testimoniali, assunte nel corso del giudizio di primo grado, emerge che gli odierni appellati furono certamente informati della necessità dei lavori da eseguire sulle tubazioni comuni, così come emerge che gli stessi prestarono il loro consenso alla loro pagina 7 di 13 effettiva esecuzione, con conseguente erroneità della sentenza appellata in parte qua, per essere la stessa, come evidenziato, contraddittoria e contrastante con le risultanze processuali acquisite.
Deve, sempre sotto tale profilo, evidenziarsi che vero è che l'art. 1134 c.c. richiede la prova dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori, ma ciò solo in mancanza di autorizzazione da parte degli altri condomini, autorizzazione che, nel caso di specie, per tutto quanto sopra evidenziato, deve ritenersi provata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che la disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori ", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni [Cass. cìv., Sez.
Unite, 31 gennaio 2006, n. 2046 e, nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 5329 del 02/03/2017: Nel
condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché quest'ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione "unanime", tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari].
Una volta provato, come nel caso di specie, che i condomini erano consapevoli e concordi circa gli interventi da effettuare sui beni condominiali, deve ritenersi che i condomini medesimi siano rimasti vincolati dalle scelte adottate e, conseguentemente, una volta eseguiti i lavori, tenuti al rimborso delle pagina 8 di 13 relative spese nei confronti di colei che quelle spese ha anticipato, ossia dell'odierna PE.
In totale riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va riconosciuto il diritto di parte PE al rimborso pro quota delle spese sostenute per i lavori di riparazione della fognatura comune, così come quantificate in atto di citazione.
SULLA DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SOMME RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEI TUBI DI ACQUA
POTABILE, ALL'ESECUZIONE DELLO SCAVO PER LO SPOSTAMENTO SULLA PUBBLICA VIA DEI RELATIVI
CONTATORI E PER L'ALLOGGIAMENTO METALLICO DEGLI STESSI CONTATORI.
Sulla superiore domanda, la sentenza di prime cure non ha preso posizione.
Eppure dalle prove per testimoni richiamate al paragrafo che precede, la consapevolezza degli odierni appellati ed il consenso prestato alla relativa esecuzione emerge in modo incontrovertibile.
Ci si richiama, per ragioni di economia processuale, alla prova per testimoni con i testi Tes_2
e .
[...] Testimone_1
Anche in parte qua, pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Enna deve essere riformata,
riconoscendo il diritto di parte PE al rimborso pro quota delle spese sostenute per la sostituzione dei tubi di acqua potabile, per l'esecuzione dello scavo, per lo spostamento sulla pubblica via dei relativi contatori e per l'alloggiamento metallico degli stessi contatori, quantificate in € 453,00.
SUL NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA ROTTURA DELLO SCARICO FOGNARIO COMUNE E I DANNI
CAGIONATI AL SOTTOSTANTE APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DELL'APPELLANTE.
Altra questione da affrontare è quella relativa alla prova del danno subito dall'immobile di proprietà
degli appellanti a causa delle infiltrazioni provenienti dallo scarico fognario comune alle parti in causa e del necessario nesso eziologico.
pagina 9 di 13 Anche sotto tale profilo, la prova della superiore circostanza fattuale è emersa, anzitutto, dalla deposizione del teste il quale, sempre all'udienza dell'11.01.2019, ha confermato, tra le altre Tes_1
cose, che la condotta fognaria danneggiata era soltanto quella che collegava gli immobili delle parti in causa alla condotta fognaria comunale.
A supporto della fondatezza della domanda attrice, peraltro, depongono, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'Ufficio, richiesta dal giudice di pace e redatta a cura dell'ing. il Persona_1
quale, accertando l'esistenza, la causa e l'entità dei danni lamentati dall'attrice nonché l'esistenza del nesso causale tra i danni eventualmente riscontrati e quanto lamentato nell'atto di citazione, ha sostanzialmente confermato la tesi attorea.
Vero è che, nella propria relazione, il CTU ha dichiarato di trovarsi nella impossibilità di stabilire la sussistenza del nesso di causalità poiché, avendo riscontrato (per lo meno in prima battuta) sia la rottura del tratto comune della fognatura a valle del pozzetto di disconnessione, sia la rottura dello scarico privato di parte attrice, e tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra l'evento dannoso e l'accertamento, ha dichiarato di non essere in grado di stabilire se i danni fossero stati causati dalla predetta rottura del tratto comune ovvero dalla rottura dell'allaccio privato.
D'altro canto, corrisponde al vero anche quanto argomentato dalla odierna PE in ordine alla parziale rettifica da parte del CTU delle proprie originarie conclusioni, avendo egli, in sede di risposta alle osservazioni, rettificato le proprie inziali affermazioni circa una presunta “riparazione” (come tale presupponente un precedente danneggiamento) della colonna di scarico dell'allaccio privato, nella affermazione di una “sostituzione” della medesima, come emerge dal raffronto tra la pagina 5 della
Revisione della c.t.u. a seguito delle osservazioni dell'11.03.2020 con quella del 4.4.2020, tale ultima affermazione, peraltro, maggiormente coerente con quanto emerge dalla lettura del verbale di sopralluogo del 27.09.2019, ove il CTU (a pagina 2) si era espressamente espresso in termini di pagina 10 di 13 “sostituzione” con riferimento al tratto immediatamente a valle dell'attuale pozzetto di disconnessione.
Discende da quanto sopra che tale ultimo intervento, se non altro per tale apparente antinomia nelle affermazioni del CTU, non avrebbe potuto essere considerato dal Giudice come argomento dirimente nel senso della esistenza di una alternativa, parimenti accettabile, della causazione del danno, ad opera della condotta comune ovvero (appunto alternativamente e con pari grado di probabilità) ad opera della condotta riconducibile alla esclusiva proprietà dell'attrice e avrebbe dovuto, piuttosto, concludere nel senso della esclusiva riconducibilità dei danni lamentati dalla alla prima causa, di per sé, Pt_1
invece, certa e come tale non contestata dai convenuti e verificata dal CTU.
L'operazione, peraltro, non è preclusa all'odierno Decidente cui, quale peritus peritorum, deve ritenersi consentito trarre, dalle premesse tracciate dall'ausiliare del giudice di prime cure, l'unica conclusione plausibile, ossia quella che, al netto di un'alternativa che, per quanto detto, deve ritenersi assolutamente incerta, induce a trarre la conclusione che, all'opposto, si appalesa come quella più probabile: che i danni all'immobile dell'attrice siano dipesi dalle infiltrazioni che senza dubbio ebbero a verificarsi in conseguenza della rottura del tratto fognario comune, anche alla luce del fatto che, come puntualmente rilevato dall'PE stessa, “a seguito dell'intervento di riparazione, gli immobili di parte attrice
non hanno più subito altre infiltrazioni” (così a pagina 22 dell'atto d'appello, con affermazione, ancora una volta, non contestata, né altrimenti smentita dagli appellati).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza del primo giudice merita di essere riformata, dovendosi,
per la via tracciata al periodo che precede, concludere nel senso della sussistenza del nesso di causalità
tra le infiltrazioni derivanti dallo scarico fognario comune e i danni subiti dall'appartamento di proprietà dell'PE (con ingresso dalla via Valverde n.77) e riconoscersi, per l'effetto, il diritto di parte PE al risarcimento pro quota dei danni subiti a causa di detta infiltrazione, danni la cui quantificazione, non può che sorreggersi sulla medesima c.t.u., secondo cui l'importo complessivo pagina 11 di 13 ammonta ad € 3.282,65 oltre iva al 10% per un totale di € 3.610,92.
Va accolta, allora, anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e le parti convenute vanno condannate al pagamento, anche a tale titolo, della ulteriore somma di € 827,80 ciascuna.
Dall'integrale accoglimento dell'appello discende la condanna degli appellati alla rifusione, in favore dell'PE, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da liquidarsi facendo applicazione al valore del decisum, degli scaglioni previsti dal d.m. n. 55/2014, così come aggiornati sulla base del d.m. n. 147 del 13/08/2022, nei valori medi e con riferimento a tutte le fasi ivi previste per quanto attiene al primo grado di giudizio, nei valori medi e con riferimento alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, per quanto attiene al presente grado di giudizio, nel quale non si è svolta istruttoria in senso stretto e con distrazione in favore del procuratore dell'PE che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Rosario Vacirca, quale Giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così dispone:
ACCOGLIE l'appello proposto da contro e , avente ad Parte_1 CP Controparte_2
oggetto la sentenza resa dal Giudice di Pace di Enna nel giudizio N. 106/2018 R.G., portante il n.
65/2021 (Cron. 376/2021), pronunciata il 6/6/2021 e depositata il 7.6.2021 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa,
CO a pagare in favore di la somma di € 1.564,93, oltre CP Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
CO a pagare in favore di la somma di € 1.564,93, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo;
pagina 12 di 13 CO e , in solido, a rifondere, in favore di , le CP Controparte_2 Parte_1
spese processuali del doppio grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € 4.253,00 (di cui €
2.552,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.701,00 per il presente giudizio), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv.
Edoardo Bonasera.
Così deciso in Enna, il 3 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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