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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1888/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Corrado Garofalo
E DA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Vania Limuti.
Conclusioni delle parti: hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 25 novembre 2024, e Parte_1 Parte_2 espongono:
- di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 9 settembre 1989, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 1989, parte II, n. 352, Serie A;
- che dal suddetto matrimonio sono nati due figli, il Persona_1
6/12/1992 e il 22/02/1999; Persona_2 -che, con decreto n. 3400/2016 del 18/4/2016, il Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale, alle condizioni di cui all'accordo depositato all'udienza del
30/3/2016.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, i ricorrenti chiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun contributo in favore dei figli, divenuti entrambi maggiori di età ed economicamente autosufficienti, con conseguente revoca della disposta (in sede di separazione) assegnazione alla moglie della casa familiare, e senza alcun assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione, fissata per il 4 febbraio 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Pertanto, risulta evidente che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Ritiene il collegio che l'accordo, nei termini in cui è stato formulato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed è conforme all'ordinamento.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Caltanissetta il giorno 9 Parte_1 Parte_2 settembre 1989, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno
1989, parte II, n. 352, Serie e prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto