TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2950 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio LUONGO Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia MOTTOLA P_
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a)disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , Persona_1
con collocamento prevalente e residenza dello stesso presso la madre;
b) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , con le tempistiche Per_1
di cui ai punti che seguono, giungendo in Italia quando gli risulterà possibile e dandone avviso alla madre per tempo, e quantomeno un mese prima, inserendosi nella quotidianità del minore e favorendone la regolarità delle attività scolastiche nonché la frequenza di quelle attività formative e/o interessi socializzanti che risultino indifferibili,
e quindi:
-almeno per un weekend nell'arco del mese, o per due weekend a settimane alterne,
dal venerdì, dalla fine dell'orario scolastico, al lunedì mattino accompagnandolo a scuola;
-per 4 settimane anche consecutive durante il periodo estivo, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, curando di prelevare personalmente il figlio presso la madre e ivi riaccompagnandolo, fornendo ogni indirizzo e recapito alla madre;
-ad anni alterni, per una settimana durante il periodo natalizio, come cadenzato dal calendario scolastico, comprensiva del giorno di Natale o di Capodanno, curandosi di prelevarlo e riaccompagnarlo personalmente presso la casa della madre;
-due festività a scelta (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre) o che si legheranno a dei ponti o al weekend di propria spettanza;
-ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze pasquali o per quelle di carnevale;
2 c)disporre che il padre possa sentire mediante telefono o videochiamata il figlio quotidianamente nella fascia oraria 18-19.30 (ora italiana) sul cellulare in uso al minore;
d) revocare il divieto di espatrio del minore , disposto con la sentenza Persona_1
di separazione, al compimento del quattordicesimo anno di età dello stesso;
e)disporre che ontribuisca al mantenimento del figlio con Parte_1 Per_1
la somma di euro 1.200, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 10 di ciascun mese;
P_
f)porre le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza a carico dei genitori al 50%;
g)dichiarare equa la somma di euro 20.000 dovuta, a mezzo bonifico bancario, da a titolo di assegno divorzile una tantum secondo Parte_1 P_
le seguenti modalità:
-euro 7.000 entro il 30.12.2024;
-euro 7.000 entro il 30.1.2025;
-euro 6.000 entro il 28.2.2025;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.7.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Dubai il 17.5.2010; che l'atto di matrimonio era P_
stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza;
che dall'unione era
3 nato il [...] il figlio;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che Per_1
con sentenza n. 1190/2023 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 22.10.2024 si costituiva in giudizio , aderendo P_
alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex
adverso indicate.
All'udienza del 21.11.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n.
1190/2023 (irrevocabile il 10.8.2023) e la data di deposito del ricorso;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
4 dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio;
-come concordemente richiesto dalle parti, va revocato il divieto di espatrio del minore disposto con la sentenza di separazione, al compimento del Persona_1
quattordicesimo anno di età dello stesso;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 P_
, a titolo di assegno divorzile una tantum ed a tacitazione di ogni pretesa
[...]
economica, la somma di euro 20.000 da versarsi con le seguenti modalità: euro 7.000
entro il 30.12.2024; euro 7.000 entro il 30.1.2025; euro 6.000 entro il 28.2.2025.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Dubai il 17.5.2010 alle condizioni riportate in epigrafe;
P_
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Vicenza di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.162, parte II, serie C, anno 2010;
c)revoca il divieto di espatrio del minore disposto con la Persona_1
sentenza di separazione, al compimento del quattordicesimo anno di età dello stesso;
d)dichiara equa la somma di euro 20.000 dovuta da a Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum;
P_
e)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6