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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 387/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Venezuela a Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine T.H. 5°, rappresentato e difeso dall'avv. VI Cardinale, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via Matteotti n. 251,
-ricorrente-
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.07.1969 e residente in [...](Sa) alla via Varco Cacciatore, rappresentata e difesa dall'avv.
VI Vita, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala
Consilina (Sa), alla via Carlo Pisacane n. 1,
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
pagina 1 di 7 Oggetto: separazione consensuale con contestuale istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;
Conclusioni: per le parti: come da atti e verbale di udienza del 14.10.2025; il PM in data 26.11.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padula (Sa) il 13.07.1989 e che dalla loro unione sono nati due figli, l'8.07.1990 e il 30.04.1992, entrambi a Maracaibo Per_1 CP_1
(Venezuela), maggiorenni ed economicamente autonomi, hanno dedotto che nei primi anni della loro vita matrimoniale, hanno vissuto in Venezuela, stabilendo la casa coniugale in un immobile acquistato in comproprietà, sito in Venezuela, in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine T.H. 5 A;
che, con atto del 25.01.2012 per notar avv. hanno mutato il regime patrimoniale Persona_2 della comunione dei beni in separazione dei beni;
che svolge la sua attività lavorativa in Parte_1
Venezuela, dove vive stabilmente e ha fissato la sua residenza mentre vive e Controparte_1 risiede in Italia e non svolge alcuna attività lavorativa;
che, negli ultimi tempi, l'unione coniugale si è dimostrata infelice e inutili sono stati i tentativi per superare i contrasti;
che di fatto l'unione non sussiste già da tempo e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, è venuta a mancare anche la comunione d'intenti rendendo intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale;
che, quindi, non è possibile ricomporre l'unità e l'armonia della famiglia e che non intendono riconciliarsi.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3) L'originaria casa coniugale, sita in Ciudad DA (Venezuela) - Calle Piar, Residencia Las
Madelaine T.H. 5 A, viene assegnata al marito, a cui sarà trasferita anche la proprietà della rimanente quota della moglie secondo quanto previsto di seguito.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il successivo provvedimento di omologa della separazione dei coniugi che sarà pronunciata dal Tribunale adito, avendo i ricorrenti coniugi già dato corso al mutamento del regime patrimoniale della comunione dei beni scelto al momento della loro unione matrimoniale in quello della separazione dei beni, nonché venendo a cessare, tra di loro, ogni forma di comunione dei beni acquistati nel corso del matrimonio ed anche prima della cessazione del regime pagina 2 di 7 patrimoniale della comunione dei beni, così come all'atto del 25.01.2012 a ministero dell'Avv.
, gli stessi coniugi, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci Persona_2 rapporti economici necessitata dalla insorta crisi coniugale, convengono e danno corso, di comune accordo tra di loro, anche alla divisione del loro patrimonio al fine di regolare l'assetto economico/patrimoniale finora esistente, con l'attribuzione ad ogni singolo coniuge, della quota dei beni e dei risparmi facenti loro capo, nei seguenti termini:
4.1) A vengono attribuiti, in proprietà esclusiva, i seguenti beni: - La quota, pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Venezuela, precisamente in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine
T.H. 5A, e così meglio identificato catastalmente: EDO 23, MUN 11, PRQ 01, AMB U-01, SEC 021,
MAN/SEC 051, PAR 022, SBP 005, NIV 000, UND 000, protocollo venezuelano del 10.11.1993, numero
2, foglio 4, attualmente di proprietà di , la quale si impegna a trasferirla, a Controparte_1 titolo gratuito, in favore del , che accetta, con atto idoneo e in osservanza delle norme Parte_1 previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La proprietà del veicolo marca Chrysler Modello Neon Lx di colore bianco, immatricolato in Venezuela con la targa VAW46Y e già nella disponibilità del , attualmente di proprietà di Parte_1
, la quale si impegna a trasferirla in favore del , che accetta, con Controparte_1 Parte_1 atto idoneo e in osservanza delle norme previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La somma complessiva di di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), quale quota a lui spettante dalle divisione delle somme e dei risparmi, conseguiti dalla famiglia anche con il contributo dato dal , che accetta, detenuti presso banche e istituti di credito e che Parte_1
si impegna a corrispondere a mezzo bonifico, entro 60 giorni dalla data di Controparte_1 omologa della separazione, presso un conto bancario che il detto dovrà indicare. Parte_1
4.2) A vengono attribuiti, assegnati e/o rimangono di sua proprietà esclusiva Controparte_1 ogni e qualsivoglia altro bene, immobile o mobile, somme di denaro e quant'altro, nulla escluso ed anche se qui non espressamente previsto ed indicato, acquistato da ciascun coniuge nel corso del matrimonio.
5) si impegna ed obbliga a trasferire in favore dei figli e , con atto Parte_1 Per_1 CP_1 notarile successivo, la proprietà delle unità immobiliari a lui intestate, site in Sassano alla Via
Provinciale del Corticato, snc, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 1145, sub;
pagina 3 di 7 6) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati catastali e la situazione urbanistico/edilizia degli immobili, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con eventuali risultanze amministrative collegate agli immobili stessi;
7) Le attribuzioni patrimoniali di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8) I coniugi dichiarano sin da adesso che, eccezion fatta per i beni, le attribuzioni ed i trasferimenti sopra indicati, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione collegata anche indirettamente con i titoli, le ragioni e le causali tutte di cui al rapporto matrimoniale e coniugale intercorso, oltre che per quanto conseguente all'intervenuto scioglimento della comunione legale dei beni tra loro intercorsa e per quanto a ciascuno spettante e dovuto in conseguenza di ogni regime patrimoniale tra di loro intercorso, oltre che per tutti i beni, mobili e immobili, ivi comprese somme di denaro, titoli e quant'altro, nulla escluso, acquistati ed a loro pervenuti nel corso del matrimonio, nè potranno vantare ulteriori diritti in dipendenza dello scioglimento della comunione patrimoniale tra i medesimi intercorsa, ritenendosi le medesime Parti ampiamente soddisfatte con l'esatta e totale esecuzione di quanto convenuto nel presente atto”.
Le parti, hanno chiesto, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore, di rimettere il procedimento sul ruolo per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma di tutte le condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza n. 60/2024 pubblicata il 20.11.2024, il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la separazione dei coniugi e e, con ordinanza separata emessa in pari Parte_1 Controparte_1 data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza del 14.10.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di divorziare alle condizioni e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa, alla medesima udienza, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 26.11.2025 ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso la domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 60/2024 dal Tribunale di Lagonegro il 20.11.2024, passata in giudicato nell'ambito del presente giudizio ex art. 473 bis 49 – 51 c.p.c., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice relatore il 15.10.2024, sostituita con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 7 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti all'udienza del 14.10.2025, personalmente comparse, hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione come di seguito meglio indicate:
“1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3) L'originaria casa coniugale, sita in Ciudad DA (Venezuela) - Calle Piar, Residencia Las
Madelaine T.H. 5 A, viene assegnata al marito, a cui sarà trasferita anche la proprietà della rimanente quota della moglie secondo quanto previsto di seguito.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il successivo provvedimento di omologa della separazione dei coniugi che sarà pronunciata dal Tribunale adito, avendo i ricorrenti coniugi già dato corso al mutamento del regime patrimoniale della comunione dei beni scelto al momento della loro unione matrimoniale in quello della separazione dei beni, nonché venendo a cessare, tra di loro, ogni forma di comunione dei beni acquistati nel corso del matrimonio ed anche prima della cessazione del regime patrimoniale della comunione dei beni, così come all'atto del 25.01.2012 a ministero dell'Avv.
, gli stessi coniugi, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci Persona_2 rapporti economici necessitata dalla insorta crisi coniugale, convengono e danno corso, di comune accordo tra di loro, anche alla divisione del loro patrimonio al fine di regolare l'assetto economico/patrimoniale finora esistente, con l'attribuzione ad ogni singolo coniuge, della quota dei beni e dei risparmi facenti loro capo, nei seguenti termini:
4.1) A vengono attribuiti, in proprietà esclusiva, i seguenti beni: - La quota, pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Venezuela, precisamente in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine
T.H. 5A, e così meglio identificato catastalmente: EDO 23, MUN 11, PRQ 01, AMB U-01, SEC 021,
MAN/SEC 051, PAR 022, SBP 005, NIV 000, UND 000, protocollo venezuelano del 10.11.1993, numero
2, foglio 4, attualmente di proprietà di , la quale si impegna a trasferirla, a Controparte_1 titolo gratuito, in favore del , che accetta, con atto idoneo e in osservanza delle norme Parte_1 previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La
pagina 5 di 7 proprietà del veicolo marca Chrysler Modello Neon Lx di colore bianco, immatricolato in Venezuela con la targa VAW46Y e già nella disponibilità del , attualmente di proprietà di Parte_1
, la quale si impegna a trasferirla in favore del , che accetta, con Controparte_1 Parte_1 atto idoneo e in osservanza delle norme previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La somma complessiva di di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), quale quota a lui spettante dalle divisione delle somme e dei risparmi, conseguiti dalla famiglia anche con il contributo dato dal , che accetta, detenuti presso banche e istituti di credito e che Parte_1
si impegna a corrispondere a mezzo bonifico, entro 60 giorni dalla data di Controparte_1 omologa della separazione, presso un conto bancario che il detto dovrà indicare. Parte_1
4.2) A vengono attribuiti, assegnati e/o rimangono di sua proprietà esclusiva Controparte_1 ogni e qualsivoglia altro bene, immobile o mobile, somme di denaro e quant'altro, nulla escluso ed anche se qui non espressamente previsto ed indicato, acquistato da ciascun coniuge nel corso del matrimonio.
5) si impegna ed obbliga a trasferire in favore dei figli e , con atto Parte_1 Per_1 CP_1 notarile successivo, la proprietà delle unità immobiliari a lui intestate, site in Sassano alla Via
Provinciale del Corticato, snc, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 1145, sub;
6) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati catastali e la situazione urbanistico/edilizia degli immobili, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con eventuali risultanze amministrative collegate agli immobili stessi;
7) Le attribuzioni patrimoniali di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8) I coniugi dichiarano sin da adesso che, eccezion fatta per i beni, le attribuzioni ed i trasferimenti sopra indicati, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione collegata anche indirettamente con i titoli, le ragioni e le causali tutte di cui al rapporto matrimoniale e coniugale intercorso, oltre che per quanto conseguente all'intervenuto scioglimento della comunione legale dei beni tra loro intercorsa e per quanto a ciascuno spettante e dovuto in conseguenza di ogni regime patrimoniale tra di loro intercorso, oltre che per tutti i beni, mobili e immobili, ivi comprese somme di denaro, titoli e quant'altro, nulla escluso, acquistati ed a loro pervenuti nel corso del matrimonio, nè potranno vantare ulteriori diritti in dipendenza dello scioglimento della comunione pagina 6 di 7 patrimoniale tra i medesimi intercorsa, ritenendosi le medesime Parti ampiamente soddisfatte con l'esatta e totale esecuzione di quanto convenuto nel presente atto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (divorzio) e delle restanti condizioni, avendo carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. In particolare, in relazione ai trasferimenti di cui ai punti 4.1) e 5), si tratta solo di impegni assunti dalle parti considerato altresì che le parti non hanno assolto agli oneri documentali e dichiarativi di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4. Nulla per le spese stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , Parte_1 nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...]
CU DA (Venezuela), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Padula (Sa), il
13.07.1989;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (N. 13 Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1989).
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Venezuela a Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine T.H. 5°, rappresentato e difeso dall'avv. VI Cardinale, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via Matteotti n. 251,
-ricorrente-
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.07.1969 e residente in [...](Sa) alla via Varco Cacciatore, rappresentata e difesa dall'avv.
VI Vita, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala
Consilina (Sa), alla via Carlo Pisacane n. 1,
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
pagina 1 di 7 Oggetto: separazione consensuale con contestuale istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;
Conclusioni: per le parti: come da atti e verbale di udienza del 14.10.2025; il PM in data 26.11.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padula (Sa) il 13.07.1989 e che dalla loro unione sono nati due figli, l'8.07.1990 e il 30.04.1992, entrambi a Maracaibo Per_1 CP_1
(Venezuela), maggiorenni ed economicamente autonomi, hanno dedotto che nei primi anni della loro vita matrimoniale, hanno vissuto in Venezuela, stabilendo la casa coniugale in un immobile acquistato in comproprietà, sito in Venezuela, in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine T.H. 5 A;
che, con atto del 25.01.2012 per notar avv. hanno mutato il regime patrimoniale Persona_2 della comunione dei beni in separazione dei beni;
che svolge la sua attività lavorativa in Parte_1
Venezuela, dove vive stabilmente e ha fissato la sua residenza mentre vive e Controparte_1 risiede in Italia e non svolge alcuna attività lavorativa;
che, negli ultimi tempi, l'unione coniugale si è dimostrata infelice e inutili sono stati i tentativi per superare i contrasti;
che di fatto l'unione non sussiste già da tempo e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, è venuta a mancare anche la comunione d'intenti rendendo intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale;
che, quindi, non è possibile ricomporre l'unità e l'armonia della famiglia e che non intendono riconciliarsi.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3) L'originaria casa coniugale, sita in Ciudad DA (Venezuela) - Calle Piar, Residencia Las
Madelaine T.H. 5 A, viene assegnata al marito, a cui sarà trasferita anche la proprietà della rimanente quota della moglie secondo quanto previsto di seguito.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il successivo provvedimento di omologa della separazione dei coniugi che sarà pronunciata dal Tribunale adito, avendo i ricorrenti coniugi già dato corso al mutamento del regime patrimoniale della comunione dei beni scelto al momento della loro unione matrimoniale in quello della separazione dei beni, nonché venendo a cessare, tra di loro, ogni forma di comunione dei beni acquistati nel corso del matrimonio ed anche prima della cessazione del regime pagina 2 di 7 patrimoniale della comunione dei beni, così come all'atto del 25.01.2012 a ministero dell'Avv.
, gli stessi coniugi, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci Persona_2 rapporti economici necessitata dalla insorta crisi coniugale, convengono e danno corso, di comune accordo tra di loro, anche alla divisione del loro patrimonio al fine di regolare l'assetto economico/patrimoniale finora esistente, con l'attribuzione ad ogni singolo coniuge, della quota dei beni e dei risparmi facenti loro capo, nei seguenti termini:
4.1) A vengono attribuiti, in proprietà esclusiva, i seguenti beni: - La quota, pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Venezuela, precisamente in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine
T.H. 5A, e così meglio identificato catastalmente: EDO 23, MUN 11, PRQ 01, AMB U-01, SEC 021,
MAN/SEC 051, PAR 022, SBP 005, NIV 000, UND 000, protocollo venezuelano del 10.11.1993, numero
2, foglio 4, attualmente di proprietà di , la quale si impegna a trasferirla, a Controparte_1 titolo gratuito, in favore del , che accetta, con atto idoneo e in osservanza delle norme Parte_1 previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La proprietà del veicolo marca Chrysler Modello Neon Lx di colore bianco, immatricolato in Venezuela con la targa VAW46Y e già nella disponibilità del , attualmente di proprietà di Parte_1
, la quale si impegna a trasferirla in favore del , che accetta, con Controparte_1 Parte_1 atto idoneo e in osservanza delle norme previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La somma complessiva di di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), quale quota a lui spettante dalle divisione delle somme e dei risparmi, conseguiti dalla famiglia anche con il contributo dato dal , che accetta, detenuti presso banche e istituti di credito e che Parte_1
si impegna a corrispondere a mezzo bonifico, entro 60 giorni dalla data di Controparte_1 omologa della separazione, presso un conto bancario che il detto dovrà indicare. Parte_1
4.2) A vengono attribuiti, assegnati e/o rimangono di sua proprietà esclusiva Controparte_1 ogni e qualsivoglia altro bene, immobile o mobile, somme di denaro e quant'altro, nulla escluso ed anche se qui non espressamente previsto ed indicato, acquistato da ciascun coniuge nel corso del matrimonio.
5) si impegna ed obbliga a trasferire in favore dei figli e , con atto Parte_1 Per_1 CP_1 notarile successivo, la proprietà delle unità immobiliari a lui intestate, site in Sassano alla Via
Provinciale del Corticato, snc, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 1145, sub;
pagina 3 di 7 6) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati catastali e la situazione urbanistico/edilizia degli immobili, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con eventuali risultanze amministrative collegate agli immobili stessi;
7) Le attribuzioni patrimoniali di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8) I coniugi dichiarano sin da adesso che, eccezion fatta per i beni, le attribuzioni ed i trasferimenti sopra indicati, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione collegata anche indirettamente con i titoli, le ragioni e le causali tutte di cui al rapporto matrimoniale e coniugale intercorso, oltre che per quanto conseguente all'intervenuto scioglimento della comunione legale dei beni tra loro intercorsa e per quanto a ciascuno spettante e dovuto in conseguenza di ogni regime patrimoniale tra di loro intercorso, oltre che per tutti i beni, mobili e immobili, ivi comprese somme di denaro, titoli e quant'altro, nulla escluso, acquistati ed a loro pervenuti nel corso del matrimonio, nè potranno vantare ulteriori diritti in dipendenza dello scioglimento della comunione patrimoniale tra i medesimi intercorsa, ritenendosi le medesime Parti ampiamente soddisfatte con l'esatta e totale esecuzione di quanto convenuto nel presente atto”.
Le parti, hanno chiesto, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore, di rimettere il procedimento sul ruolo per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma di tutte le condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza n. 60/2024 pubblicata il 20.11.2024, il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la separazione dei coniugi e e, con ordinanza separata emessa in pari Parte_1 Controparte_1 data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza del 14.10.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di divorziare alle condizioni e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa, alla medesima udienza, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. in data 26.11.2025 ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso la domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 60/2024 dal Tribunale di Lagonegro il 20.11.2024, passata in giudicato nell'ambito del presente giudizio ex art. 473 bis 49 – 51 c.p.c., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice relatore il 15.10.2024, sostituita con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 4 di 7 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti all'udienza del 14.10.2025, personalmente comparse, hanno confermato la volontà di voler divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione come di seguito meglio indicate:
“1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nulla per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3) L'originaria casa coniugale, sita in Ciudad DA (Venezuela) - Calle Piar, Residencia Las
Madelaine T.H. 5 A, viene assegnata al marito, a cui sarà trasferita anche la proprietà della rimanente quota della moglie secondo quanto previsto di seguito.
4) Con la sottoscrizione del presente atto ed il successivo provvedimento di omologa della separazione dei coniugi che sarà pronunciata dal Tribunale adito, avendo i ricorrenti coniugi già dato corso al mutamento del regime patrimoniale della comunione dei beni scelto al momento della loro unione matrimoniale in quello della separazione dei beni, nonché venendo a cessare, tra di loro, ogni forma di comunione dei beni acquistati nel corso del matrimonio ed anche prima della cessazione del regime patrimoniale della comunione dei beni, così come all'atto del 25.01.2012 a ministero dell'Avv.
, gli stessi coniugi, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci Persona_2 rapporti economici necessitata dalla insorta crisi coniugale, convengono e danno corso, di comune accordo tra di loro, anche alla divisione del loro patrimonio al fine di regolare l'assetto economico/patrimoniale finora esistente, con l'attribuzione ad ogni singolo coniuge, della quota dei beni e dei risparmi facenti loro capo, nei seguenti termini:
4.1) A vengono attribuiti, in proprietà esclusiva, i seguenti beni: - La quota, pari al 50% Parte_1 dell'immobile sito in Venezuela, precisamente in Ciudad DA in Calle Piar, Residencia Las Madelaine
T.H. 5A, e così meglio identificato catastalmente: EDO 23, MUN 11, PRQ 01, AMB U-01, SEC 021,
MAN/SEC 051, PAR 022, SBP 005, NIV 000, UND 000, protocollo venezuelano del 10.11.1993, numero
2, foglio 4, attualmente di proprietà di , la quale si impegna a trasferirla, a Controparte_1 titolo gratuito, in favore del , che accetta, con atto idoneo e in osservanza delle norme Parte_1 previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La
pagina 5 di 7 proprietà del veicolo marca Chrysler Modello Neon Lx di colore bianco, immatricolato in Venezuela con la targa VAW46Y e già nella disponibilità del , attualmente di proprietà di Parte_1
, la quale si impegna a trasferirla in favore del , che accetta, con Controparte_1 Parte_1 atto idoneo e in osservanza delle norme previste dal Legislatore venezuelano, entro 90 giorni dalla data di omologa della separazione;
- La somma complessiva di di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), quale quota a lui spettante dalle divisione delle somme e dei risparmi, conseguiti dalla famiglia anche con il contributo dato dal , che accetta, detenuti presso banche e istituti di credito e che Parte_1
si impegna a corrispondere a mezzo bonifico, entro 60 giorni dalla data di Controparte_1 omologa della separazione, presso un conto bancario che il detto dovrà indicare. Parte_1
4.2) A vengono attribuiti, assegnati e/o rimangono di sua proprietà esclusiva Controparte_1 ogni e qualsivoglia altro bene, immobile o mobile, somme di denaro e quant'altro, nulla escluso ed anche se qui non espressamente previsto ed indicato, acquistato da ciascun coniuge nel corso del matrimonio.
5) si impegna ed obbliga a trasferire in favore dei figli e , con atto Parte_1 Per_1 CP_1 notarile successivo, la proprietà delle unità immobiliari a lui intestate, site in Sassano alla Via
Provinciale del Corticato, snc, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 2, particella 1145, sub;
6) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene i dati catastali e la situazione urbanistico/edilizia degli immobili, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con eventuali risultanze amministrative collegate agli immobili stessi;
7) Le attribuzioni patrimoniali di cui ai precedenti punti 4) e 5) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale anche ai fini dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987.
8) I coniugi dichiarano sin da adesso che, eccezion fatta per i beni, le attribuzioni ed i trasferimenti sopra indicati, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione ed azione collegata anche indirettamente con i titoli, le ragioni e le causali tutte di cui al rapporto matrimoniale e coniugale intercorso, oltre che per quanto conseguente all'intervenuto scioglimento della comunione legale dei beni tra loro intercorsa e per quanto a ciascuno spettante e dovuto in conseguenza di ogni regime patrimoniale tra di loro intercorso, oltre che per tutti i beni, mobili e immobili, ivi comprese somme di denaro, titoli e quant'altro, nulla escluso, acquistati ed a loro pervenuti nel corso del matrimonio, nè potranno vantare ulteriori diritti in dipendenza dello scioglimento della comunione pagina 6 di 7 patrimoniale tra i medesimi intercorsa, ritenendosi le medesime Parti ampiamente soddisfatte con l'esatta e totale esecuzione di quanto convenuto nel presente atto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (divorzio) e delle restanti condizioni, avendo carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. In particolare, in relazione ai trasferimenti di cui ai punti 4.1) e 5), si tratta solo di impegni assunti dalle parti considerato altresì che le parti non hanno assolto agli oneri documentali e dichiarativi di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4. Nulla per le spese stante la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , Parte_1 nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...]
CU DA (Venezuela), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Padula (Sa), il
13.07.1989;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (N. 13 Parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 1989).
5) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del
2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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