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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/12/2024, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOGHI Parte_1 C.F._1
CAROLINA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARULO Controparte_1 C.F._2
ENZO
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Confermarsi l'emesso ordine di protezione ed ogni statuizione emessa in merito sino alla data del
24.5.2025 (cessazione di pregiudizievoli condotte nei confronti della SI.ra , ordine Parte_1
di non fare rientro alla casa coniugale, divieto di avvicinamento a moglie e figlio se non tramite gli
Assistenti sociali già incaricati);
2. Il SI. si impegna a completare la frequentazione del percorso terapeutico già Controparte_1
intrapreso presso il Centro La Tartaruga di Lecco e confermare la propria presa in carico presso il
Cont sino a quando ne sarà ravvisata dal Centro la necessità;
3. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
4. Disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Mandello del Lario, Via Dante Alighieri
22, condotta in locazione, alla SI.ra in quanto madre collocataria della prole. Pt_1
Con obbligo per il SI. di inderogabilmente provvedere a trasferire altrove la propria CP_1
residenza anagrafica entro e non oltre la data del 31/12/2024.
5. Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa presso l'abitazione coniugale;
6. Autorizzare la madre a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore di tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, Per_1 all'effettuazione di interventi chirurgici e la sottoposizione a cure mediche, anche psicologiche.
7. Autorizzare la madre a procedere autonomamente, senza consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, propri e del figlio minore
; Per_1
8. Disporsi che la sola persona autorizzata ad operare sul conto corrente bancario n. 821915 intestato al figlio acceso presso la Deutsche Bank Spa – Filiale di Mandello del Lario sia Controparte_3
la SI.ra con esclusione del SI. . Pt_1 Pt_1 Controparte_1
9. Confermarsi il mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio già incaricati della presa in carico del nucleo familiare in oggetto sino a quando sarà dagli stessi ritenuto necessario, i quali organizzeranno gli incontri padre/figlio con le modalità ritenute più opportune.
10. Confermarsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore dell'ammontare di Euro 400,00= per dodici Per_1 mensilità rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Detto obbligo permarrà in capo al padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
11. Disporsi che i genitori contribuiranno al mantenimento straordinario del figlio nella Per_1
misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018.
12. Confermarsi l'obbligo da parte del SI. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
moglie con il versamento della somma di Euro 200,00=, rivalutabile ex indici Istat mediante corresponsione entro il giorno 15 di ogni mese, sino al reperimento da parte della stessa di stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa.
13. Confermarsi l'assegnazione dell'intero Assegno Unico Universale alla SI.ra Parte_1
stante il disposto affido super esclusivo prescrivendo al SI. di prestare ogni attività Controparte_1
utile e fornire ogni necessaria documentazione;
14. Reciproca contestuale remissione delle querele sporte entro 15 giorni dal deposito del presente
Foglio di precisazione delle conclusioni;
15. Spese, competenze ed onorari di giudizio compensati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
28.06.2013 in Mandello del Lario e dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 21/05/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, pronunciarsi ordine di protezione mediante provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473bis.69 c.p.c. Inoltre, la ricorrente nel merito ha chiesto disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore , con collocamento di quest'ultimo presso di sé Per_1
ed in veste di genitore collocatario l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Quanto al diritto di visita paterno ne ha chiesto la sospensione, sino a che il resistente non avrà dato prova delle di lui capacità genitoriali. La ricorrente ha chiesto poi disporsi l'obbligo a carico del di versare euro CP_1
500 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 100% delle spese straordinarie. Infine ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del di versare euro 300 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della moglie.
Il Giudice relatore, ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione dell'ordine di protezione richiesto mediante provvedimento inaudita altera parte, ha ordinato a di cessare Controparte_1
immediatamente le condotte pregiudizievoli da lui poste in essere, di non far rientro nella casa familiare, il divieto di avvicinamento dalla casa famigliare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio minore, nonché la sospensione delle frequentazione del padre con il figlio
. Per_1 si è costituito nel procedimento relativo all'ordine di protezione contestando quanto Controparte_1
ex adverso formulato e chiedendo la revoca e/o modifica del suddetto provvedimento.
Il Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 ha confermato l'ordine di protezione circa la cessazione delle condotte pregiudizievoli, nonché il divieto di avvicinamento di all'abitazione familiare nonché ai luoghi abitualmente frequentati Controparte_1
dalla ricorrente e dal figlio minore . Quanto alle frequentazioni paterne Parte_1 Per_1
ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario per la presa in carico del nucleo familiare, nonché per la predisposizione di un calendario di frequentazioni padre/figlio.
Nel prosieguo del giudizio all'udienza del 13/11/2024 i procuratori delle parti hanno dato atto di essere addivenuti ad un accordo sulle condizioni di separazione, come da “Foglio di precisazione congiunta delle conclusioni”, depositato nel fascicolo telematico, chiedendo pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Detto accordo riguarda la regolamentazione tra le parti degli aspetti patrimoniali, mentre sotto il profilo dei rapporti tra le stesse chiedono la conferma l'ordine di protezione reso con il provvedimento del 24.05.2024. Quanto ai rapporti con il figlio minore le parti chiedono l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa nella casa coniugale, nonché la conferma del mandato attribuito ai Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo, con conferma degli incarichi di cui alla citata ordinanza del 24.05.2024.
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte, come indicate nel Foglio di precisazione congiunte delle conclusioni, depositato nel fascicolo telematico e sopra riportate e ritenuto che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore , provvede in conformità. Per_1
Il Tribunale ritiene inoltre necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali del del Lario, nei termini indicati in dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a MANDELLO DEL LARIO il
[...]
28/06/2013, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte I, numero 7;
➢ dispone l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, nella forma c.d. Per_1
super esclusiva di cui all'art. 337 quater co. 3 c.c.. Pertanto la madre assumerà in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, con collocamento di quest'ultimo presso la madre nell'abitazione coniugale, alla quale, in veste di genitore collocatario, viene assegnata la casa coniugale;
➢ incarica i Servizi Sociali competenti per territorio, che allo stato si individuano nel Comune di Mandello del Lario, quale luogo di residenza del minore:
a) di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare e gli interventi di sostegno del minore e dei genitori come indicati nella relazione dell'8.10.2024 in atti;
b) proseguire gli interventi educativi e psicologici di sostegno volti a favorire la ripresa della relazione padre/figlio;
c) qualora se ne ravvisino i presupposti, predisporre un calendario delle frequentazioni padre/figlio, prevedendo inizialmente incontri protetti con cadenza settimanale, con possibilità di successivo graduale ampliamento in base all'andamento ovvero di sospensione in caso di ravvisato pregiudizio per il minore;
d) relazionare al Giudice tutelare in sede di vigilanza con cadenza semestrale;
➢ invita i genitori a prestare la massima collaborazione ai Servizi Sociali per la buona riuscita del progetto e ad intraprendere/proseguire gli interventi proposti (di cura, psicologici o di sostegno);
➢ prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sotto il profilo economico e di tutte le ulteriori statuizioni concordate tra le parti, come da condizioni sopra riportate, e provvede in conformità;
➢ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MANDELLO DEL LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario e al Giudice tutelare – Sede.
Lecco, 28/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOGHI Parte_1 C.F._1
CAROLINA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIARULO Controparte_1 C.F._2
ENZO
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Confermarsi l'emesso ordine di protezione ed ogni statuizione emessa in merito sino alla data del
24.5.2025 (cessazione di pregiudizievoli condotte nei confronti della SI.ra , ordine Parte_1
di non fare rientro alla casa coniugale, divieto di avvicinamento a moglie e figlio se non tramite gli
Assistenti sociali già incaricati);
2. Il SI. si impegna a completare la frequentazione del percorso terapeutico già Controparte_1
intrapreso presso il Centro La Tartaruga di Lecco e confermare la propria presa in carico presso il
Cont sino a quando ne sarà ravvisata dal Centro la necessità;
3. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
4. Disporsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Mandello del Lario, Via Dante Alighieri
22, condotta in locazione, alla SI.ra in quanto madre collocataria della prole. Pt_1
Con obbligo per il SI. di inderogabilmente provvedere a trasferire altrove la propria CP_1
residenza anagrafica entro e non oltre la data del 31/12/2024.
5. Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa presso l'abitazione coniugale;
6. Autorizzare la madre a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore di tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, Per_1 all'effettuazione di interventi chirurgici e la sottoposizione a cure mediche, anche psicologiche.
7. Autorizzare la madre a procedere autonomamente, senza consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, propri e del figlio minore
; Per_1
8. Disporsi che la sola persona autorizzata ad operare sul conto corrente bancario n. 821915 intestato al figlio acceso presso la Deutsche Bank Spa – Filiale di Mandello del Lario sia Controparte_3
la SI.ra con esclusione del SI. . Pt_1 Pt_1 Controparte_1
9. Confermarsi il mandato ai Servizi Sociali competenti per territorio già incaricati della presa in carico del nucleo familiare in oggetto sino a quando sarà dagli stessi ritenuto necessario, i quali organizzeranno gli incontri padre/figlio con le modalità ritenute più opportune.
10. Confermarsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore dell'ammontare di Euro 400,00= per dodici Per_1 mensilità rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Detto obbligo permarrà in capo al padre sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
11. Disporsi che i genitori contribuiranno al mantenimento straordinario del figlio nella Per_1
misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018.
12. Confermarsi l'obbligo da parte del SI. di contribuire al mantenimento della Controparte_1
moglie con il versamento della somma di Euro 200,00=, rivalutabile ex indici Istat mediante corresponsione entro il giorno 15 di ogni mese, sino al reperimento da parte della stessa di stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa.
13. Confermarsi l'assegnazione dell'intero Assegno Unico Universale alla SI.ra Parte_1
stante il disposto affido super esclusivo prescrivendo al SI. di prestare ogni attività Controparte_1
utile e fornire ogni necessaria documentazione;
14. Reciproca contestuale remissione delle querele sporte entro 15 giorni dal deposito del presente
Foglio di precisazione delle conclusioni;
15. Spese, competenze ed onorari di giudizio compensati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno celebrato matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
28.06.2013 in Mandello del Lario e dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 21/05/2024 ha chiesto, oltre alla pronuncia della Parte_1
separazione giudiziale dal marito, pronunciarsi ordine di protezione mediante provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473bis.69 c.p.c. Inoltre, la ricorrente nel merito ha chiesto disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore , con collocamento di quest'ultimo presso di sé Per_1
ed in veste di genitore collocatario l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Quanto al diritto di visita paterno ne ha chiesto la sospensione, sino a che il resistente non avrà dato prova delle di lui capacità genitoriali. La ricorrente ha chiesto poi disporsi l'obbligo a carico del di versare euro CP_1
500 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 100% delle spese straordinarie. Infine ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del di versare euro 300 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della moglie.
Il Giudice relatore, ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione dell'ordine di protezione richiesto mediante provvedimento inaudita altera parte, ha ordinato a di cessare Controparte_1
immediatamente le condotte pregiudizievoli da lui poste in essere, di non far rientro nella casa familiare, il divieto di avvicinamento dalla casa famigliare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio minore, nonché la sospensione delle frequentazione del padre con il figlio
. Per_1 si è costituito nel procedimento relativo all'ordine di protezione contestando quanto Controparte_1
ex adverso formulato e chiedendo la revoca e/o modifica del suddetto provvedimento.
Il Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 ha confermato l'ordine di protezione circa la cessazione delle condotte pregiudizievoli, nonché il divieto di avvicinamento di all'abitazione familiare nonché ai luoghi abitualmente frequentati Controparte_1
dalla ricorrente e dal figlio minore . Quanto alle frequentazioni paterne Parte_1 Per_1
ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario per la presa in carico del nucleo familiare, nonché per la predisposizione di un calendario di frequentazioni padre/figlio.
Nel prosieguo del giudizio all'udienza del 13/11/2024 i procuratori delle parti hanno dato atto di essere addivenuti ad un accordo sulle condizioni di separazione, come da “Foglio di precisazione congiunta delle conclusioni”, depositato nel fascicolo telematico, chiedendo pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Detto accordo riguarda la regolamentazione tra le parti degli aspetti patrimoniali, mentre sotto il profilo dei rapporti tra le stesse chiedono la conferma l'ordine di protezione reso con il provvedimento del 24.05.2024. Quanto ai rapporti con il figlio minore le parti chiedono l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso la stessa nella casa coniugale, nonché la conferma del mandato attribuito ai Servizi Sociali per la presa in carico del nucleo, con conferma degli incarichi di cui alla citata ordinanza del 24.05.2024.
Il Tribunale, esaminate le condizioni proposte, come indicate nel Foglio di precisazione congiunte delle conclusioni, depositato nel fascicolo telematico e sopra riportate e ritenuto che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore , provvede in conformità. Per_1
Il Tribunale ritiene inoltre necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali del del Lario, nei termini indicati in dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a MANDELLO DEL LARIO il
[...]
28/06/2013, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2013, parte I, numero 7;
➢ dispone l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, nella forma c.d. Per_1
super esclusiva di cui all'art. 337 quater co. 3 c.c.. Pertanto la madre assumerà in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, con collocamento di quest'ultimo presso la madre nell'abitazione coniugale, alla quale, in veste di genitore collocatario, viene assegnata la casa coniugale;
➢ incarica i Servizi Sociali competenti per territorio, che allo stato si individuano nel Comune di Mandello del Lario, quale luogo di residenza del minore:
a) di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare e gli interventi di sostegno del minore e dei genitori come indicati nella relazione dell'8.10.2024 in atti;
b) proseguire gli interventi educativi e psicologici di sostegno volti a favorire la ripresa della relazione padre/figlio;
c) qualora se ne ravvisino i presupposti, predisporre un calendario delle frequentazioni padre/figlio, prevedendo inizialmente incontri protetti con cadenza settimanale, con possibilità di successivo graduale ampliamento in base all'andamento ovvero di sospensione in caso di ravvisato pregiudizio per il minore;
d) relazionare al Giudice tutelare in sede di vigilanza con cadenza semestrale;
➢ invita i genitori a prestare la massima collaborazione ai Servizi Sociali per la buona riuscita del progetto e ad intraprendere/proseguire gli interventi proposti (di cura, psicologici o di sostegno);
➢ prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sotto il profilo economico e di tutte le ulteriori statuizioni concordate tra le parti, come da condizioni sopra riportate, e provvede in conformità;
➢ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MANDELLO DEL LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario e al Giudice tutelare – Sede.
Lecco, 28/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada