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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 12.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, nella causa iscritta al n. 6293/2018 r.g., sono presenti l'avv. Sabina Vassallucci in sostituzione dell'avv. Saverio Giurano per parte attrice, , e l'avv. Riccardo Lomonte anche Parte_1 in sostituzione dell'avv. Marianna Ernesto per parte convenuta, . I Controparte_1 difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Vassallucci dà atto che la propria assistita avrebbe aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e aderisce anche in questa sede, ma in mancanza di adesione di controparte chiede che la causa sia decisa, con condanna alle spese del convenuto. Rileva che le note conclusive del convenuto sono repliche alle proprie memorie e chiede di non tenerne conto. L'avv.
Lomonte contesta, perché le note rappresentano lo sviluppo dei motivi sulla improcedibilità della domanda attorea, ripercorrendo lo svolgimento della vicenda processuale, si rimette al giudice per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'attrice, richiamando le conclusioni già scritte. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.45 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TR, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6293/2018 r.g., proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Giurano, Parte_1
-attrice-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Ernesto e dall'avv. Controparte_1
Riccardo Lomonte,
-convenuto-
All'udienza del 12.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di TR , Parte_1 Controparte_1 chiedendo di disporre, ai sensi degli artt. 713 ss e 1111 ss c.c., nonché degli artt. 784 ss c.p.c. lo scioglimento della comunione sui beni immobili meglio indicati in atti, di proprietà di attrice e convenuto, e, in ipotesi di indivisibilità, disporne ex art. 788 c.p.c. la vendita, con ripartizione del ricavato.
Rilevata la nullità della notifica al convenuto dell'atto introduttivo ex art. 143 c.p.c., ne era disposta la rinnovazione.
2 Si costituiva, così, in giudizio l chiedendo in via preliminare di dichiarare la CP_1 domanda improcedibile per mancato od illegittimo esperimento della procedura di mediazione, di cui non aveva neppure avuto notizia;
proponeva una soluzione del giudizio con acquisto da parte del convenuto della quota parte dei beni dell'attrice a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di € 20.000,00, in subordine chiedeva disporsi la divisione in parti uguali;
se i beni fossero risultati indivisibili e di valore non superiore a €
40.000,00 chiedeva l'assegnazione a sé dell'intero compendio, dietro il pagamento della somma omnia di € 20.000,00, se, invece, fossero risultati di un valore complessivo superiore a € 40.000,00 chiedeva disporne la vendita.
In prima udienza parte convenuta insisteva nella eccezione di improcedibilità, parte attrice, che si dichiarava disponibile ad accettare la proposta dell dell'acquisto CP_1 della propria quota degli immobili, chiedeva, comunque, al giudice, ove ritenuto, di concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Il giudice, allora titolare del fascicolo, soprassedeva alla richiesta e concedeva un rinvio per verificare l'accordo delle parti.
Seguivano più rinvii per perfezionare il trasferimento immobiliare a favore dell CP_1 prospettate difficoltà finanziarie da parte del convenuto, che impedivano un accordo in brevi termini, era anche nominato un C.T.U. per la stima dei beni e l'elaborazione di un progetto di divisione;
il consulente, tuttavia, alcuna operazione compiva, come dallo stesso comunicato (cfr. nota del geom. del 17.9.2021). Persona_1
Perfezionato l'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile della Pt_1 all il magistrato, subentrato nel ruolo, con provvedimento del 3.1.2025 CP_1 proponeva una soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 31.3.2025, dinanzi alla scrivente, nuova titolare del ruolo, compariva solo parte convenuta che dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 3.1.2025, insistendo nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, dovendosi vagliare in base ai principi di causalità e soccombenza virtuale la pregiudiziale eccezione di improcedibilità della domanda, rimettendosi alla valutazione del giudice in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. della . Pt_1
Era, pertanto, fissata udienza per la discussione e decisione della causa, con termine per note fino a 10 giorni prima.
Depositate dalle parti le memorie conclusive autorizzate, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
3 * * * * * * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
30251 del 31.10.2023).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, ogniqualvolta sopravvengano fatti o atti che implichino il venir meno dell'interesse ad agire o contraddire e, dunque, ad ottenere una pronuncia giudiziale.
La circostanza che i beni di cui si discute in giudizio (fondi agricoli – uliveti in Barletta), a seguito dell'atto pubblico di acquisto da parte di uno dei comproprietari della quota dell'altro, non siano più in comunione ordinaria tra le parti costituisce un incontestato evento estintivo, il quale, per la sua peculiare efficacia, è dirimente e preclusivo di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo.
Evidente è anche che l'evento sopravvenuto sia satisfattivo delle pretese azionate dalla che chiedeva proprio lo scioglimento della comunione tra le parti su detti beni, a Pt_1 cui, peraltro, l non si opponeva. CP_1
Manca tra le parti un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite. Parte convenuta all'udienza del 31.3.2025 rifiutava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di compensazione delle spese di lite, insistendo nella condanna della attrice, così come all'udienza di discussione;
la , pur riferendo nelle memorie conclusive che, ove Pt_1 comparsa all'udienza del 31.3.2025, avrebbe accettato la proposta conciliativa del giudice, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, ribadendo tale posizione all'udienza di discussione.
In mancanza di accordo deve ragionarsi in termini di soccombenza virtuale, per cui occorre compiere un prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza delle ragioni dedotte dalle parti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe
4 stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
L'improcedibilità della domanda eccepita da parte convenuta non sarebbe stata idonea a definire il giudizio, per cui non può essere assorbente rispetto alla valutazione della regolamentazione delle spese di lite.
Risulta che la mediazione, prevista come obbligatoria in materia di divisione, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 28/2010, e quale condizione di procedibilità della domanda, non fosse stata esperita con riferimento al presente giudizio. Come rileva il convenuto, l'oggetto della domanda di mediazione era la divisione della comunione di un immobile diverso rispetto a quelli di cui al presente giudizio (immobile in Andria e non in Barletta). Manca, dunque, una simmetria tra la causa petendi del giudizio e le ragioni della domanda della mediazione e tra il petitum e l'oggetto della mediazione, non vi è sovrapponibilità tra le due.
Ecco che il procedimento di mediazione doveva ritenersi non avviato prima della introduzione del giudizio, perché prodotta unitamente alla citazione documentazione relativa ad un diverso giudizio.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, che, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, fissa un termine per l'introduzione della stessa (secondo la dizione normativa ratione temporis in vigore). Nel caso di specie, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda, nella prima udienza a contraddittorio integro la attrice si rimetteva al giudice per la concessione del termine per l'introduzione della mediazione, il giudice, allora titolare del fascicolo, rinviava la causa per la verifica dell'accordo delle parti per la definizione del giudizio.
Eccepita, dunque, l'improcedibilità della domanda e richiesto dalla attrice il termine per l'introduzione del procedimento, la decisione del giudice di soprassedere alla mediazione, non avrebbe potuto portare ad una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Si intende dire che, a differenza del tentativo di conciliazione previsto, ad esempio, per le cause agrarie quale condizione di proponibilità della domanda, con la necessità del preventivo esperimento, la cui mancanza comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, perché non è possibile, secondo la disciplina normativa, concedere un termine dopo l'introduzione del giudizio per esperire il procedimento, la mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 è prevista a pena di procedibilità della domanda. Il giudice d'ufficio o su eccezione di parte, ove non esperito il procedimento di mediazione prima della introduzione del giudizio, concede un termine per introdurre lo stesso, o, secondo la disciplina attualmente in vigore, rinvia la causa di sei mesi per permetterne
5 l'espletamento. Se rilevata la questione e richiesto il termine per introdurre il procedimento il giudice non lo concede, non per questo la causa può concludersi con una pronuncia di improcedibilità.
Quanto al merito delle domande azionate, come già evidenziato la pretesa azionata dalla attrice di scioglimento della comunione ordinaria sui beni oggetto del giudizio ha avuto piena soddisfazione. La , secondo un prognostico vaglio sulla astratta fondatezza Pt_1 delle ragioni dedotte, avrebbe visto l'accoglimento della propria domanda. Tanto, però, non può condurre ad una condanna al pagamento delle spese di lite del convenuto, perché questi, costituendosi, non ha contestato nel merito le pretese attoree, aderendo anzi alla domanda e proponendo una soluzione conciliativa che, accettata dalla , ha portato Pt_1 alla risoluzione dei contrasti tra le parti.
Ecco che le spese di lite meritano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., con allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in TR, il 12.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
6
Sezione Civile
All'udienza del 12.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, nella causa iscritta al n. 6293/2018 r.g., sono presenti l'avv. Sabina Vassallucci in sostituzione dell'avv. Saverio Giurano per parte attrice, , e l'avv. Riccardo Lomonte anche Parte_1 in sostituzione dell'avv. Marianna Ernesto per parte convenuta, . I Controparte_1 difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. L'avv. Vassallucci dà atto che la propria assistita avrebbe aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e aderisce anche in questa sede, ma in mancanza di adesione di controparte chiede che la causa sia decisa, con condanna alle spese del convenuto. Rileva che le note conclusive del convenuto sono repliche alle proprie memorie e chiede di non tenerne conto. L'avv.
Lomonte contesta, perché le note rappresentano lo sviluppo dei motivi sulla improcedibilità della domanda attorea, ripercorrendo lo svolgimento della vicenda processuale, si rimette al giudice per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'attrice, richiamando le conclusioni già scritte. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15.45 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TR, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6293/2018 r.g., proposta
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Giurano, Parte_1
-attrice-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Ernesto e dall'avv. Controparte_1
Riccardo Lomonte,
-convenuto-
All'udienza del 12.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di TR , Parte_1 Controparte_1 chiedendo di disporre, ai sensi degli artt. 713 ss e 1111 ss c.c., nonché degli artt. 784 ss c.p.c. lo scioglimento della comunione sui beni immobili meglio indicati in atti, di proprietà di attrice e convenuto, e, in ipotesi di indivisibilità, disporne ex art. 788 c.p.c. la vendita, con ripartizione del ricavato.
Rilevata la nullità della notifica al convenuto dell'atto introduttivo ex art. 143 c.p.c., ne era disposta la rinnovazione.
2 Si costituiva, così, in giudizio l chiedendo in via preliminare di dichiarare la CP_1 domanda improcedibile per mancato od illegittimo esperimento della procedura di mediazione, di cui non aveva neppure avuto notizia;
proponeva una soluzione del giudizio con acquisto da parte del convenuto della quota parte dei beni dell'attrice a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di € 20.000,00, in subordine chiedeva disporsi la divisione in parti uguali;
se i beni fossero risultati indivisibili e di valore non superiore a €
40.000,00 chiedeva l'assegnazione a sé dell'intero compendio, dietro il pagamento della somma omnia di € 20.000,00, se, invece, fossero risultati di un valore complessivo superiore a € 40.000,00 chiedeva disporne la vendita.
In prima udienza parte convenuta insisteva nella eccezione di improcedibilità, parte attrice, che si dichiarava disponibile ad accettare la proposta dell dell'acquisto CP_1 della propria quota degli immobili, chiedeva, comunque, al giudice, ove ritenuto, di concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. Il giudice, allora titolare del fascicolo, soprassedeva alla richiesta e concedeva un rinvio per verificare l'accordo delle parti.
Seguivano più rinvii per perfezionare il trasferimento immobiliare a favore dell CP_1 prospettate difficoltà finanziarie da parte del convenuto, che impedivano un accordo in brevi termini, era anche nominato un C.T.U. per la stima dei beni e l'elaborazione di un progetto di divisione;
il consulente, tuttavia, alcuna operazione compiva, come dallo stesso comunicato (cfr. nota del geom. del 17.9.2021). Persona_1
Perfezionato l'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile della Pt_1 all il magistrato, subentrato nel ruolo, con provvedimento del 3.1.2025 CP_1 proponeva una soluzione conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 31.3.2025, dinanzi alla scrivente, nuova titolare del ruolo, compariva solo parte convenuta che dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza del 3.1.2025, insistendo nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, dovendosi vagliare in base ai principi di causalità e soccombenza virtuale la pregiudiziale eccezione di improcedibilità della domanda, rimettendosi alla valutazione del giudice in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. della . Pt_1
Era, pertanto, fissata udienza per la discussione e decisione della causa, con termine per note fino a 10 giorni prima.
Depositate dalle parti le memorie conclusive autorizzate, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
3 * * * * * * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
30251 del 31.10.2023).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, ogniqualvolta sopravvengano fatti o atti che implichino il venir meno dell'interesse ad agire o contraddire e, dunque, ad ottenere una pronuncia giudiziale.
La circostanza che i beni di cui si discute in giudizio (fondi agricoli – uliveti in Barletta), a seguito dell'atto pubblico di acquisto da parte di uno dei comproprietari della quota dell'altro, non siano più in comunione ordinaria tra le parti costituisce un incontestato evento estintivo, il quale, per la sua peculiare efficacia, è dirimente e preclusivo di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo.
Evidente è anche che l'evento sopravvenuto sia satisfattivo delle pretese azionate dalla che chiedeva proprio lo scioglimento della comunione tra le parti su detti beni, a Pt_1 cui, peraltro, l non si opponeva. CP_1
Manca tra le parti un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite. Parte convenuta all'udienza del 31.3.2025 rifiutava la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di compensazione delle spese di lite, insistendo nella condanna della attrice, così come all'udienza di discussione;
la , pur riferendo nelle memorie conclusive che, ove Pt_1 comparsa all'udienza del 31.3.2025, avrebbe accettato la proposta conciliativa del giudice, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, ribadendo tale posizione all'udienza di discussione.
In mancanza di accordo deve ragionarsi in termini di soccombenza virtuale, per cui occorre compiere un prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza delle ragioni dedotte dalle parti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe
4 stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.
L'improcedibilità della domanda eccepita da parte convenuta non sarebbe stata idonea a definire il giudizio, per cui non può essere assorbente rispetto alla valutazione della regolamentazione delle spese di lite.
Risulta che la mediazione, prevista come obbligatoria in materia di divisione, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 28/2010, e quale condizione di procedibilità della domanda, non fosse stata esperita con riferimento al presente giudizio. Come rileva il convenuto, l'oggetto della domanda di mediazione era la divisione della comunione di un immobile diverso rispetto a quelli di cui al presente giudizio (immobile in Andria e non in Barletta). Manca, dunque, una simmetria tra la causa petendi del giudizio e le ragioni della domanda della mediazione e tra il petitum e l'oggetto della mediazione, non vi è sovrapponibilità tra le due.
Ecco che il procedimento di mediazione doveva ritenersi non avviato prima della introduzione del giudizio, perché prodotta unitamente alla citazione documentazione relativa ad un diverso giudizio.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, che, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, fissa un termine per l'introduzione della stessa (secondo la dizione normativa ratione temporis in vigore). Nel caso di specie, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda, nella prima udienza a contraddittorio integro la attrice si rimetteva al giudice per la concessione del termine per l'introduzione della mediazione, il giudice, allora titolare del fascicolo, rinviava la causa per la verifica dell'accordo delle parti per la definizione del giudizio.
Eccepita, dunque, l'improcedibilità della domanda e richiesto dalla attrice il termine per l'introduzione del procedimento, la decisione del giudice di soprassedere alla mediazione, non avrebbe potuto portare ad una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Si intende dire che, a differenza del tentativo di conciliazione previsto, ad esempio, per le cause agrarie quale condizione di proponibilità della domanda, con la necessità del preventivo esperimento, la cui mancanza comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, perché non è possibile, secondo la disciplina normativa, concedere un termine dopo l'introduzione del giudizio per esperire il procedimento, la mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 è prevista a pena di procedibilità della domanda. Il giudice d'ufficio o su eccezione di parte, ove non esperito il procedimento di mediazione prima della introduzione del giudizio, concede un termine per introdurre lo stesso, o, secondo la disciplina attualmente in vigore, rinvia la causa di sei mesi per permetterne
5 l'espletamento. Se rilevata la questione e richiesto il termine per introdurre il procedimento il giudice non lo concede, non per questo la causa può concludersi con una pronuncia di improcedibilità.
Quanto al merito delle domande azionate, come già evidenziato la pretesa azionata dalla attrice di scioglimento della comunione ordinaria sui beni oggetto del giudizio ha avuto piena soddisfazione. La , secondo un prognostico vaglio sulla astratta fondatezza Pt_1 delle ragioni dedotte, avrebbe visto l'accoglimento della propria domanda. Tanto, però, non può condurre ad una condanna al pagamento delle spese di lite del convenuto, perché questi, costituendosi, non ha contestato nel merito le pretese attoree, aderendo anzi alla domanda e proponendo una soluzione conciliativa che, accettata dalla , ha portato Pt_1 alla risoluzione dei contrasti tra le parti.
Ecco che le spese di lite meritano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., con allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in TR, il 12.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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