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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.379/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio NO Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 379/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale di Catanzaro;
appellante principale
e
(C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dall'Avv. Sergio Gidaro;
appellato
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Agosto;
appellante incidentale
e
(C.F.: ) (già Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
appellata non costituita
1 e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 681/2017 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 21.09.2017, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis: Parte_1
1.- in via principale, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 681/2017 nella parte in cui, implicitamente, riconosce la legittimazione passiva dell'Agenzia Entrante;
2-. In via subordinata, annullare e/o riformare Pt_1
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 681/2017 nella parte in cui condanna
l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in solido con Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
[...]
Per NO: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) dichiarare inammissibili, per tardività, l'appello principale e l'appello incidentale;
2) in via gradata, rigettare nel merito, per quanto di ragione l'appello principale ed integralmente quello incidentale, siccome infondati in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza n. 681/2017 del Tribunale Collegiale di Vibo
Valentia; 3) condannare gli appellanti, principale ed incidentale, alle spese e competenze del presente grado di giudizio, disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle Controparte_1
rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di udienza, nonché a tutte le eccezioni
e deduzioni ivi formulate da intendersi qui integralmente trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a , Parte_1 [...]
e adiva il Tribunale di Vibo CP_3 Controparte_1 Parte_2
Valentia al fine di sentir dichiarare la falsità: dell'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata avente il numero 099008653177, nella parte in cui, barrando il relativo riquadro, l'agente
2 postale aveva affermato di avere affisso alla porta di ingresso la comunicazione di
RS avvenuto deposito e nella parte in cui recava l'annotazione “ affisso il
27/12/2006”; dell'avviso di ricevimento n. 737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata avente il numero 099008653166, nella parte in cui, barrando il relativo riquadro, l'agente postale aveva affermato di avere affisso alla porta di ingresso la comunicazione di avvenuto deposito e nella parte in cui RS recava l'annotazione “ affisso il 27/12/2006”.
A sostegno della domanda l'attore rilevava che: abitava in San Nicola da IS
(VV) alla via Roma n. 63/5 dal 26 luglio 2001, in un'abitazione posta al primo piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, alla quale si accedeva mediante l'ingresso da un cancello che consentiva di giungere ai due piani seminterrati, diverso dal cancello dal quale si arrivava al piano terra e ai piani superiori;
l'agente postale aveva affisso le due predette comunicazioni ad una delle due porte delle diverse abitazioni ubicate al piano terra, oppure le aveva negligentemente poggiate sul davanzale della finestra posta a fianco delle predette porte;
al piano terra, però, abitavano , e , i quali non CP_4 Controparte_5 Controparte_6
avevano mai consegnato i predetti avvisi, anche perché non erano obbligati a farlo;
né gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, né quelli relativi alle comunicazioni di avvenuto deposito, contenevano un'esaustiva e completa indicazione del proprio effettivo indirizzo di residenza.
Si costituiva solo che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, sia perché la querela di falso era stata proposta in via incidentale in un processo in cui non è parte, sia perché la querela di falso poteva essere proposta soltanto contro chi può avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica;
eccepiva altresì la prescrizione dell'azione giudiziaria intentabile nei propri confronti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.P.R. n. 156/1973, nonché la nullità per genericità dell'atto introduttivo;
deduceva nel merito che la posta veniva regolarmente recapitata al NO e che la comunicazione di avvenuto deposito era stata comunque ritirata.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 681/2017 il
Tribunale così decideva: 1) dichiara la contumacia dell' Controparte_7
di Vibo Valentia e di 2) dichiara la
[...] Controparte_3 falsità dell'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653177, nella parte in cui l'agente postale,
3 barrando il relativo riquadro, ha affermato di avere affisso l'avviso alla porta di RS ingresso dell'abitazione dell'attore e nella parte in cui reca l'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”; 3) dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento n.
737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n.
099008653166, nella parte in cui l'agente postale, barrando il relativo riquadro, ha affermato di avere affisso l'avviso alla porta di ingresso dell'abitazione dell'attore RS e nella parte in cui reca l'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”; 4) dispone la cancellazione dall'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653177 del segno a forma di croce che si trova accanto alle parole “affisso alla porta di ingresso”, delle RS medesime parole “affisso alla porta di ingresso”, nonché dell'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”, all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione;
5) dispone la cancellazione dall'avviso di ricevimento n. 737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653166 del segno a forma di croce che si trova accanto alle parole “affisso alla porta di ingresso”, delle medesime parole “affisso alla porta di ingresso”, nonché RS dell'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”, all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione;
6) condanna Controparte_1 Parte_1
– Direzione provinciale di Vibo Valentia e in solido
[...] CP_3 CP_3
tra loro, a rifondere in favore di le spese di lite del presente Parte_2 giudizio, liquidate in € 7.254,00 per compensi e in € 483,34 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Sergio Gidaro e Marziale
Gidaro.
Segnatamente il giudice di primo grado, qualificata la querela di falso come proposta in via principale, riteneva innanzitutto corretta l'evocazione in giudizio di sulla scorta di Cass. n. 13190/06 che, ammettendo l'intervento Controparte_1
in giudizio dell'autore della falsità, ne consentiva anche la citazione diretta. Respinte le eccezioni preliminari sollevate da , compresa quella di improcedibilità della CP_1 querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., il Tribunale riteneva provata, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, la falsità dedotta dall'attore in relazione ad entrambi gli avvisi di ricevimento impugnati.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base Parte_1
dei seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva di cui Parte_1
4 non era imputabile, neanche indirettamente, la falsità degli avvisi di accertamento;
2) illegittimità della condanna alle spese stante la piena ed esclusiva responsabilità di in ordine alla accertata falsità. CP_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 17.05.2018 la Controparte_1
quale spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel senso di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque di accertare la improcedibilità della querela di falso per mancata conferma e nel merito la infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 22.06.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2018, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello principale nei confronti di , non essendo Parte_2
andata a buon fine la notifica al difensore domiciliatario in quanto cancellato dall'albo, e rinviava all'udienza del 27.11.2018.
Alla predetta udienza, stante la mancata costituzione di , la Parte_2
Corte assegnava a termine perentorio sino al 15.01.2019 per la notifica al CP_1 predetto dell'appello incidentale e rinviava al 28.05.2019.
Con comparsa depositata in data 27.05.2019 si costituiva il Parte_2 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale. In particolare, con riferimento al primo ne assumeva la tardività in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 21.09.2017, atteso l'esito negativo della notifica al procuratore domiciliatario e l'intervento della seconda notifica solo in data
19.07.2018. Quanto all'appello incidentale, ne deduceva pure la tardiva notifica oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: «La norma dell'art. 343, 1° (cfr. Cass. 28.03.2017 n. 7886) comma, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli art. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado” (Cfr. Cass. 28.03.2017 n. 7886), e nel caso di specie era pacifico che al momento del deposito in cancelleria dell'appello incidentale di
[...]
[..
[...] non fosse costituito in giudizio;
nonché Controparte_8
l'altrettanto pacifico principio secondo cui “se l'impugnazione incidentale ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325
e 327c.p.c.”. Nel merito chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli sotto il profilo della legittimazione passiva di e di rispetto Parte_1 Controparte_1 all'azione per querela di falso;
dichiarava di non opporsi al secondo motivo di appello spinto da;
chiedeva il rigetto dell'appello incidentale Parte_1
di nel resto. CP_1
La causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale sollevate da . Parte_2
Con riguardo al primo, costituisce principio consolidato nell'orientamento della
Cassazione quello secondo il quale la notifica dell'impugnazione effettuata al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9104;
Cass. civ., Sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702).
Ne deriva che la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. determina la sanatoria della nullità con efficacia ex tunc, con conseguente ammissibilità dell'appello.
6 Quanto all'appello incidentale di , rileva la Corte che esso vada CP_1
propriamente qualificato come appello incidentale tardivo, ammissibile in quanto l'interesse ad impugnare può dirsi sorto dall'appello principale e segnatamente dal motivo con cui ha chiesto la riforma della pronuncia di primo Parte_1
grado in punto di regolamentazione delle spese di lite, instando per la condanna di sole . Restano, pertanto, superati i profili di inammissibilità sollevati dal CP_1
NO.
2.2. Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto vertenti entrambi sulla questione della legittimazione passiva.
Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte la "querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione" (Cass. n. 330/1967; conf. n. 223/1967; n. 2070/1963; n. 3260/1971;
n. 1275/1977).
Il Tribunale ha ritenuto diversamente, riconoscendo la legittimazione passiva di equivocando sul significato di quanto affermato da Cass. n. Controparte_1
13190/2006.
In particolare, Cass. n. 19281/2019 ha chiarito che “L'inciso di Cass. n. 13190 del
2006, espresso in termini di possibilità e in funzione di un'esigenza di tutela dei verbalizzanti, va al più considerato quale riconoscimento della possibilità che il pubblico ufficiale sia legittimato a intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso (intervento peraltro già ammesso dalla risalente giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 4703/1958), mentre è certamente arbitrario ravvisare in esso il superamento del precedente orientamento, secondo il quale il legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia”, ribadendo il seguente principio di diritto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità".
Da quanto esposto discende che la legittimazione passiva nel giudizio di falso spetta ad quale soggetto che, avendo emesso gli avvisi di Parte_1
7 accertamento in relazione ai quali è stata dedotta la falsità della relata di notifica, ha interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità, e non anche al soggetto notificante.
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di con il che restano assorbiti gli ulteriori Controparte_1
motivi di gravame da questa proposti.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente
[...]
nei confronti di , nei rapporti tra i predetti va Parte_1 Parte_2
confermata la regolamentazione delle spese di lite del primo grado contenuta nella sentenza impugnata e la prima deve essere condannata alla rifusione, in favore del secondo, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in base ai minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Nei rapporti tra e , le ragioni della Controparte_1 Parte_2 decisione e segnatamente l'equivoco indotto dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 13190/06, giustificano la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Vibo Valentia n. 681/2017, pubblicata il 21.09.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
8 b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
Controparte_1
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata nei rapporti tra e Parte_1
e condanna la prima alla rifusione delle spese processuali Parte_2
sostenute dal secondo nel presente grado che liquida in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sergio Gidaro dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di entrambi i gradi tra e Controparte_1 Parte_2
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio NO Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 379/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale di Catanzaro;
appellante principale
e
(C.F.: ), rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dall'Avv. Sergio Gidaro;
appellato
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Agosto;
appellante incidentale
e
(C.F.: ) (già Controparte_2 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
appellata non costituita
1 e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 681/2017 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 21.09.2017, avente ad oggetto querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis: Parte_1
1.- in via principale, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 681/2017 nella parte in cui, implicitamente, riconosce la legittimazione passiva dell'Agenzia Entrante;
2-. In via subordinata, annullare e/o riformare Pt_1
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 681/2017 nella parte in cui condanna
l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in solido con Controparte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
[...]
Per NO: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) dichiarare inammissibili, per tardività, l'appello principale e l'appello incidentale;
2) in via gradata, rigettare nel merito, per quanto di ragione l'appello principale ed integralmente quello incidentale, siccome infondati in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza n. 681/2017 del Tribunale Collegiale di Vibo
Valentia; 3) condannare gli appellanti, principale ed incidentale, alle spese e competenze del presente grado di giudizio, disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle Controparte_1
rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di udienza, nonché a tutte le eccezioni
e deduzioni ivi formulate da intendersi qui integralmente trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a , Parte_1 [...]
e adiva il Tribunale di Vibo CP_3 Controparte_1 Parte_2
Valentia al fine di sentir dichiarare la falsità: dell'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata avente il numero 099008653177, nella parte in cui, barrando il relativo riquadro, l'agente
2 postale aveva affermato di avere affisso alla porta di ingresso la comunicazione di
RS avvenuto deposito e nella parte in cui recava l'annotazione “ affisso il
27/12/2006”; dell'avviso di ricevimento n. 737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata avente il numero 099008653166, nella parte in cui, barrando il relativo riquadro, l'agente postale aveva affermato di avere affisso alla porta di ingresso la comunicazione di avvenuto deposito e nella parte in cui RS recava l'annotazione “ affisso il 27/12/2006”.
A sostegno della domanda l'attore rilevava che: abitava in San Nicola da IS
(VV) alla via Roma n. 63/5 dal 26 luglio 2001, in un'abitazione posta al primo piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, alla quale si accedeva mediante l'ingresso da un cancello che consentiva di giungere ai due piani seminterrati, diverso dal cancello dal quale si arrivava al piano terra e ai piani superiori;
l'agente postale aveva affisso le due predette comunicazioni ad una delle due porte delle diverse abitazioni ubicate al piano terra, oppure le aveva negligentemente poggiate sul davanzale della finestra posta a fianco delle predette porte;
al piano terra, però, abitavano , e , i quali non CP_4 Controparte_5 Controparte_6
avevano mai consegnato i predetti avvisi, anche perché non erano obbligati a farlo;
né gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, né quelli relativi alle comunicazioni di avvenuto deposito, contenevano un'esaustiva e completa indicazione del proprio effettivo indirizzo di residenza.
Si costituiva solo che eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, sia perché la querela di falso era stata proposta in via incidentale in un processo in cui non è parte, sia perché la querela di falso poteva essere proposta soltanto contro chi può avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica;
eccepiva altresì la prescrizione dell'azione giudiziaria intentabile nei propri confronti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.P.R. n. 156/1973, nonché la nullità per genericità dell'atto introduttivo;
deduceva nel merito che la posta veniva regolarmente recapitata al NO e che la comunicazione di avvenuto deposito era stata comunque ritirata.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n. 681/2017 il
Tribunale così decideva: 1) dichiara la contumacia dell' Controparte_7
di Vibo Valentia e di 2) dichiara la
[...] Controparte_3 falsità dell'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653177, nella parte in cui l'agente postale,
3 barrando il relativo riquadro, ha affermato di avere affisso l'avviso alla porta di RS ingresso dell'abitazione dell'attore e nella parte in cui reca l'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”; 3) dichiara la falsità dell'avviso di ricevimento n.
737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n.
099008653166, nella parte in cui l'agente postale, barrando il relativo riquadro, ha affermato di avere affisso l'avviso alla porta di ingresso dell'abitazione dell'attore RS e nella parte in cui reca l'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”; 4) dispone la cancellazione dall'avviso di ricevimento n. 736-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653177 del segno a forma di croce che si trova accanto alle parole “affisso alla porta di ingresso”, delle RS medesime parole “affisso alla porta di ingresso”, nonché dell'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”, all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione;
5) dispone la cancellazione dall'avviso di ricevimento n. 737-4 della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n. 099008653166 del segno a forma di croce che si trova accanto alle parole “affisso alla porta di ingresso”, delle medesime parole “affisso alla porta di ingresso”, nonché RS dell'annotazione “ affisso alla porta 27/12/2006”, all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione;
6) condanna Controparte_1 Parte_1
– Direzione provinciale di Vibo Valentia e in solido
[...] CP_3 CP_3
tra loro, a rifondere in favore di le spese di lite del presente Parte_2 giudizio, liquidate in € 7.254,00 per compensi e in € 483,34 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Sergio Gidaro e Marziale
Gidaro.
Segnatamente il giudice di primo grado, qualificata la querela di falso come proposta in via principale, riteneva innanzitutto corretta l'evocazione in giudizio di sulla scorta di Cass. n. 13190/06 che, ammettendo l'intervento Controparte_1
in giudizio dell'autore della falsità, ne consentiva anche la citazione diretta. Respinte le eccezioni preliminari sollevate da , compresa quella di improcedibilità della CP_1 querela ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.p.c., il Tribunale riteneva provata, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, la falsità dedotta dall'attore in relazione ad entrambi gli avvisi di ricevimento impugnati.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello sulla base Parte_1
dei seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva di cui Parte_1
4 non era imputabile, neanche indirettamente, la falsità degli avvisi di accertamento;
2) illegittimità della condanna alle spese stante la piena ed esclusiva responsabilità di in ordine alla accertata falsità. CP_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 17.05.2018 la Controparte_1
quale spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel senso di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque di accertare la improcedibilità della querela di falso per mancata conferma e nel merito la infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 22.06.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2018, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello principale nei confronti di , non essendo Parte_2
andata a buon fine la notifica al difensore domiciliatario in quanto cancellato dall'albo, e rinviava all'udienza del 27.11.2018.
Alla predetta udienza, stante la mancata costituzione di , la Parte_2
Corte assegnava a termine perentorio sino al 15.01.2019 per la notifica al CP_1 predetto dell'appello incidentale e rinviava al 28.05.2019.
Con comparsa depositata in data 27.05.2019 si costituiva il Parte_2 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale. In particolare, con riferimento al primo ne assumeva la tardività in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 21.09.2017, atteso l'esito negativo della notifica al procuratore domiciliatario e l'intervento della seconda notifica solo in data
19.07.2018. Quanto all'appello incidentale, ne deduceva pure la tardiva notifica oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: «La norma dell'art. 343, 1° (cfr. Cass. 28.03.2017 n. 7886) comma, c.p.c., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli art. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado” (Cfr. Cass. 28.03.2017 n. 7886), e nel caso di specie era pacifico che al momento del deposito in cancelleria dell'appello incidentale di
[...]
[..
[...] non fosse costituito in giudizio;
nonché Controparte_8
l'altrettanto pacifico principio secondo cui “se l'impugnazione incidentale ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325
e 327c.p.c.”. Nel merito chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli sotto il profilo della legittimazione passiva di e di rispetto Parte_1 Controparte_1 all'azione per querela di falso;
dichiarava di non opporsi al secondo motivo di appello spinto da;
chiedeva il rigetto dell'appello incidentale Parte_1
di nel resto. CP_1
La causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale sollevate da . Parte_2
Con riguardo al primo, costituisce principio consolidato nell'orientamento della
Cassazione quello secondo il quale la notifica dell'impugnazione effettuata al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9104;
Cass. civ., Sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702).
Ne deriva che la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. determina la sanatoria della nullità con efficacia ex tunc, con conseguente ammissibilità dell'appello.
6 Quanto all'appello incidentale di , rileva la Corte che esso vada CP_1
propriamente qualificato come appello incidentale tardivo, ammissibile in quanto l'interesse ad impugnare può dirsi sorto dall'appello principale e segnatamente dal motivo con cui ha chiesto la riforma della pronuncia di primo Parte_1
grado in punto di regolamentazione delle spese di lite, instando per la condanna di sole . Restano, pertanto, superati i profili di inammissibilità sollevati dal CP_1
NO.
2.2. Il primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto vertenti entrambi sulla questione della legittimazione passiva.
Secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte la "querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione" (Cass. n. 330/1967; conf. n. 223/1967; n. 2070/1963; n. 3260/1971;
n. 1275/1977).
Il Tribunale ha ritenuto diversamente, riconoscendo la legittimazione passiva di equivocando sul significato di quanto affermato da Cass. n. Controparte_1
13190/2006.
In particolare, Cass. n. 19281/2019 ha chiarito che “L'inciso di Cass. n. 13190 del
2006, espresso in termini di possibilità e in funzione di un'esigenza di tutela dei verbalizzanti, va al più considerato quale riconoscimento della possibilità che il pubblico ufficiale sia legittimato a intervenire in via adesiva nel giudizio di querela di falso (intervento peraltro già ammesso dalla risalente giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 4703/1958), mentre è certamente arbitrario ravvisare in esso il superamento del precedente orientamento, secondo il quale il legittimato passivo rispetto alla querela di falso deve individuarsi rispetto al rapporto giuridico con riferimento al quale il documento spiega la sua efficacia”, ribadendo il seguente principio di diritto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità".
Da quanto esposto discende che la legittimazione passiva nel giudizio di falso spetta ad quale soggetto che, avendo emesso gli avvisi di Parte_1
7 accertamento in relazione ai quali è stata dedotta la falsità della relata di notifica, ha interesse a valersi dell'atto tacciato di falsità, e non anche al soggetto notificante.
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di con il che restano assorbiti gli ulteriori Controparte_1
motivi di gravame da questa proposti.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente
[...]
nei confronti di , nei rapporti tra i predetti va Parte_1 Parte_2
confermata la regolamentazione delle spese di lite del primo grado contenuta nella sentenza impugnata e la prima deve essere condannata alla rifusione, in favore del secondo, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in base ai minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Nei rapporti tra e , le ragioni della Controparte_1 Parte_2 decisione e segnatamente l'equivoco indotto dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 13190/06, giustificano la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Vibo Valentia n. 681/2017, pubblicata il 21.09.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
8 b) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
Controparte_1
c) conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata nei rapporti tra e Parte_1
e condanna la prima alla rifusione delle spese processuali Parte_2
sostenute dal secondo nel presente grado che liquida in €3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sergio Gidaro dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di entrambi i gradi tra e Controparte_1 Parte_2
[...]
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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