Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5778/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. MANDARA PASQUALE, Parte_1 presso il cui studio elett.te domicilia in SANT'ANTONIO ABATE (NA)alla via Casa D'Antuono, 124
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n.55, presso la sede CP_
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda volta a ottenere, in Parte_2 CP_ contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 1.281,86, indebitamente erogatale dall' per il periodo dal 23.01.2007 CP_1 al 26.02.2007 e dal 13.03.2007 al 16.04.2007 relativo all'indennità di malattia;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.
CP_ L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con diverse argomentazioni.
Nel corso del giudizio, in particolare alla prima udienza tenuta il 24/04/23, parte ricorrente ha eccepito la CP_ prescrizione dei crediti richiesti dall' inerenti al periodo 2006-2007.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è infondata e va rigettata .
CP_ Osserva il Giudicante che, a fronte delle specifiche e puntuali deduzioni dell' peraltro comprovate da idonea documentazione , circa l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'indennità di malattia (in particolare mancata iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia e per quello precedente), la parte ricorrente non è stata i grado di dimostrare, attraverso prove testimoniali o documentali convincenti e univoche , l'esistenza di tale presupposto.
Quanto, poi all'eccezione di prescrizione, , l' resistente ne ha rilevato la tardività dell'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata dalla ricorrente.
CP_ Ebbene, lo scrivente giudicante evidenzia che la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' nei confronti di risulta fondata, in quanto la ricorrente ha eccepita la prescrizione del Parte_1 credito solo in sede di note di trattazione scritta alla prima udienza (vedasi documentazione in atti).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere rigettata e, per l'effetto, Parte_1 CP_
va dichiarata tenuta alla restituzione della somma di euro 1.281,86 richiesta dall' con la
[...] comunicazione dell'11/10/2022.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la complessità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, nonché motivi di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla CP_ domanda proposta da con ricorso del 26/10/2022 nei confronti dell' così Parte_1 CP_ provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio.
Torre Annunziata, 30/05/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco