Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA SANTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di UC (LU), frazione Fornoli, via Papa Giovanni XXIII n. 66, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGi
e con rito civile in Bagni di UC (LU) in data Parte_1 Parte_2
28.10.2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagni di UC Anno 2010,
Parte 1, Atto n. 13 alle condizioni che seguono:
1) i ricorrenti saranno liberi di fissare la residenza ove riterranno più opportuno salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di indirizzo;
2) i ricorrenti si rilasciano fin d'ora, vicendevolmente, il consenso per ottenere il rilascio ovvero il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio consentendo, altresì, l'iscrizione su ciascuno di essi del figlio empre per motivi turistici;
Persona_1
3) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter Codice Civile la responsabilità genitoriale sarà
1
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
4) la casa familiare posta in Comune di Bagni di UC (LU), Frazione San Cassiano Di Controne,
Località Cocolaio n. 31 censita al NCEU del predetto Comune al Foglio 70, Mappale 284, Sub. 1, di proprietà del IG (padre della ricorrente) rimarrà assegnata alla Parte_3
GN , la quale vi continuerà ad abitare con il figlio;
Parte_1 Persona_1
5) il IG corrisponderà alla GN – a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo nelle spese di mantenimento ordinario, di educazione e di istruzione del figlio minore
– la somma mensile di € 403,28 (Euro: Quattrocento tre/ventotto). Persona_1
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, sarà rivalutata automaticamente (senza bisogno di richiesta scritta) di anno in anno, secondo gli indici Istat, e sarà versata direttamente sul conto corrente intestato alla GN la quale Parte_1 provvederà a comunicare le relative coordinate bancarie;
6) i coniugi si faranno carico delle spese di natura straordinaria necessarie a far fronte alle esigenze del figlio , come da vigente protocollo d'intesa del Tribunale di UC, nel modo Persona_1 che segue: saranno a carico della GN nella misura del 40% e del IG Parte_1
nella misura del 60%; tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle da Parte_2 effettuare in via di urgenza, dovranno essere previamente concordate e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione.
I coniugi, di comune di accordo, stabiliscono che le spese necessarie per il pagamento delle sedute presso la logopedista, di cui il figlio minore necessita, saranno pagate interamente ed esclusivamente dal padre IG;
Parte_2
7) i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito interamente dal IG Pt_2
e le spese straordinarie inerenti il figlio minore saranno detratte
[...] Persona_1 interamente (nella misura del 100%) dal padre;
8) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , tenuto conto dei suoi orari di Persona_1 lavoro (A: 6-14, B: 14-22, C: 22-6) nel modo che segue:
- nel turno A il padre andrà a prendere il figlio per due giorni su quattro alle ore 15:00 per riportarlo alle ore 19:30 nei mesi sia invernali che estivi;
- nel turno B il padre terrà con sé il figlio per due mattine su quattro, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 soltanto nel periodo estivo;
- nel turno C il figlio starà sempre con la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati, dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 13:00 del sabato fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il padre e la madre, durante il periodo estivo, potranno tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ciascun anno, con obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo in cui si recheranno;
- i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Natale, di Santo Stefano, i giorni 31 dicembre, 1 gennaio, Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
9) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento.
Il Tribunale Ill.mo voglia, altresì, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bagni di UC
2 di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e procedere alle necessarie incombenze di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Bagni di UC (LU) il 28/10/2010, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
30/4/2011), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n Bagni di UC (LU) in data 28/10/2010, debitamente trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di Bagni di UC (LU) all'Atto Numero 13, Parte 1, dell'Anno
2010;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bagni di UC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in UC, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3