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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPEL LO DI NAPOL I
QUINTA SEZ IONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Il consigliere designato, Dr.ssa Caterina di Martino, visto il ricorso iscritto al n. 828/2025 r.g.aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 proposto da:
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Migliaccio n. 2A , (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene C.F._1
Montuori ( ) e dall'Avv. Sandra Iacono Poerio C.F._2
( ) presso il cui studio in Napoli alla Via Enrico de Marinis n. 19 C.F._3
elettivamente domicilia nei confronti del in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
RILEVATO che il ricorrente ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio promosso nei suoi confronti da innanzi al Tribunale di Napoli Parte_2
con atto di citazione notificato il 27.3.2023 e iscritto al n. 10205/2003 R.G. e conclusosi con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4471 del 7.11.2024;
RILEVATO che al giudizio iscritto al n.10205/2003 R.G. erano riuniti, fino al 23.6.2014 i giudizi iscritti ai nn. 15439/2004 R.G. (dall'8.4.2010) e 29365/2005 R.G. (dal 28.4.2008), poi separati con la sentenza parziale del Tribunale di Napoli n.9457/2014 del 23.6.2014 ed in data 28.4.2016 è stato riunito il giudizio iscritto al n.95283/2010 R.G.;
ESAMINATA la documentazione depositata e rilevato che il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per i due gradi di giudizio che hanno avuto la durata di:
- 17 anni, 3 mesi e 18 giorni per il primo grado, dal 27/3/2003 (data di notifica dell'atto di citazione) al 15/7/2020 (data di pubblicazione della sentenza n.
5039/2020 del Tribunale di Napoli);
- 4 anni, 1 mese e 23 giorni per il secondo grado, dal 14/9/2020 (data di notifica CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
dell'atto di citazione in appello) al 7/11/2024 (data di pubblicazione della sentenza n. 4471/2024 della Corte d'Appello di Napoli);
RILEVATO che il giudizio in esame ha avuto, quindi, per i primi due gradi di giudizio, una durata complessiva (al netto dei tempi di passaggio da un grado all'altro) di 21 anni 5 mesi e 11 giorni;
considerato che
la durata così determinata eccede di 16 anni, 5 mesi e 11 giorni i termini di cui all'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001;
VALUTATA la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
RITENUTO che, in base agli interessi coinvolti, all'esito della controversia (parzialmente favorevole all'odierno ricorrente), al valore ed alla rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, sia equo, ex artt. 2056 c.c. e 2 bis l.
89/01, riconoscere la somma di Euro 500,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini indicati nell'art. 2 comma 2 bis l. 89/2001;
CONSIDERATO che sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.p.c. dalla data del presente provvedimento in quanto il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 (nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 134) dispone che il giudice, ove accolga il ricorso ivi previsto, deve ingiungere all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare al ricorrente “la somma liquidata a titolo di equa riparazione”, nonché quella de “le spese del procedimento”, senza far alcun cenno ad eventuali interessi;
RITENUTO che tale omissione sia voluta e giustificata poiché tali somme, posta la loro natura indennitaria e non già risarcitoria (cfr., ad es., Cass. 22974/2017, 26206/2016 e
18150/2011), devono essere liquidate con riferimento al momento della relativa decisione mediante una valutazione equitativa che consente al giudice di tener conto anche del tempo trascorso dalla data in cui s'è verificata la violazione accertata e da quella in cui la domanda di equa riparazione è stata presentata e, una volta liquidate, siccome immediatamente esigibili (anche se non coattivamente, stanti i notevoli limiti in proposito posti dagli artt. 5-quinquies e 5-sexies della legge n. 89 del 2001), producono, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1282 c.c., “interessi di pieno diritto” (dei quali CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
sarebbe pletorico ingiungere espressamente il pagamento);
RITENUTO superato, giacché formatosi in epoca anteriore alle suddette modifiche della legge n. 89 del 2001 e, in particolare, senza considerare la predeterminazione da parte del legislatore delle statuizioni del decreto ingiuntivo previsto dal nuovo testo dell'art. 3 di detta legge (sebbene ribadito in maniera tralatizia anche successivamente), l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione per il quale all'indennizzo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, stante la sua natura indennitaria, devono essere aggiunti, se richiesti, gli interessi legali dalla data della domanda, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (cfr., ad es., Cass. 22974/2017, 26206/2016 e 15732/2016);
RILEVATO che, nel porre le spese del procedimento a carico dell'Amministrazione ingiunta, in virtù della regola della soccombenza, occorre procedere alla loro liquidazione, applicando i parametri previsti dal d.m. Giustizia n. 55 del 2014 per il procedimento per ingiunzione, in considerazione della sovrapponibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase impugnatoria, al rito monitorio, come riconosciuto anche dalla S.C. con sentenza n. 16512/2020 e che occorra disporre la distrazione in favore dei procuratori per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore di , della Parte_1 somma di € 8.000,00, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 27 per spese vive, € 550,00 per compenso professionale ed € 82,5 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori, Avv.ti Irene Montuori e Sandra
Iacono Poerio per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025
Il Consigliere designato
Dr.ssa Caterina di Martino