Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa IA Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1310/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 26.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 24.05.2024 da , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Munno Antonio, e , rappresentato e difeso dall'Avv.to Munno Antonio, Controparte_1 tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in AN IA AP ET (CE) in data
28.08.2009, e dalla loro unione è nato il figlio il 26.02.2007; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di AN IA AP ET in data 08.02.2021 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. cronol. 8208/2021 del
31/03/2021, all'esito del procedimento RG 4921/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“
Nulla per la casa coniugale, in quanto al momento della separazione i coniugi già vivevano separati e la signora Pt_1
viveva in altro comune;
[...]
Ciascun coniuge provvederà autonomamente alle proprie esigenze economiche, essendo ciascuno di essi in grado di provvedere a tanto (autonomi e autosufficienti);
Il figlio secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, viene affidato in forma condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno insieme la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 c.c., queste possono essere assunte separatamente da ambedue i genitori, nel rispetto ed esclusivo interesse dei figli;
Il figlio abiterà presso la madre in Stra (VE) alla Via Ponte Alto n. 5, salvo diversi successivi accordi tra i coniugi;
I ricorrenti si impegnano a favorire la continuità del rapporto genitoriale e la frequentazione dei figli con entrambe i genitori.
A tale scopo il sig. compatibilmente con gli obblighi scolastici, potrà incontrare il figlio ogni fine settimana, Controparte_1 dalle 09:00 del venerdì, l'intera giornata del sabato e la domenica fino alle 18:00, nonché (oltre al periodo previsto per le vacanze estive) per 15 giorni consecutivi, in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione alla madre con almeno un mese di anticipo con possibilità di pernottamento;
A partire dalle prossime festività natalizie e di capodanno, divise in due tronconi, il primo dal 23 al 29 dicembre ed il secondo dal 30 dicembre al 6 gennaio successivo, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, dette festività, senza soluzione di continuità (pernottamento incluso), una volta con il padre ed una volta con la madre, pertanto, in detti periodi è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente. Il Natale 2024 sarà trascorso con il padre;
Le festività pasquali (dalla mattina del giovedì Santo alla sera del lunedì in Albis) saranno trascorse, ad anni alternati, una volta con il padre ed una volta con la madre. In detto periodo è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente. Pasqua 2025 trascorsa con la madre;
Ferie estive: Salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente, vale la seguente regola
“quindici giorni consecutivi con il padre e quindici con la madre, con pernottamento, nel mese di luglio oppure di agosto, ciò in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e, comunque, previa comunicazione scritta che gli stessi dovranno scambiarsi entro fine giugno di ciascun anno”.
In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente”. Le modalità di visite e di festività di cui innanzi potranno subire variazioni e/o modifiche in presenza di oggettivi impedimenti di uno e/o di entrambi i genitori e/o del minore, pertanto, in fattispecie simili si effettuerà il recupero appena possibile, tutto ciò nell'esclusivo interesse del figlio;
Ai sensi del primo comma dell'art. 155 c.c. novellato il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, i quali si impegnano ad assicurare la compresenza negli eventi più importanti della loro vita, come ad esempio il giorno del suo compleanno, dell'onomastico, di eventi scolastici, festa di carnevale ecc. ecc., concordando preventivamente luoghi e modalità degli incontri;
Il sig. provvederà a corrispondere 300,00 euro a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio, da Controparte_1 versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario IBAN [...] in favore della signora . L'assegno di mantenimento sarà rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici Parte_1
ISTAT come per legge. Il sig. autorizza la detrazione Irpef per carichi di famiglia e, pertanto, la sig.ra Controparte_1
potrà usufruire della detrazione per l'intero; Parte_1
Le spese straordinarie per le cure mediche non mutuabili, compreso l'acquisto di medicinali e degli accertamenti specialistici, come anche quelle scolastiche necessarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno e rimborsabili al coniuge anticipatario entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello della richiesta, sulla base della consegna di copia de relativo documento di spesa (fattura , scontrino, ecc.) all'atto del pagamento il coniuge anticipatario rilascerà relativa ricevuta. Al riguardo, le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà sostenute;
Non vi sono altre istanze economiche, né beni da dividere, essendo il tutto già regolarizzato tra i comparenti coniugi, i quali reciprocamente dichiarano di non aver niente a pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto indicato nel presente atto, intendendosi il tutto per transatto e rinunciato;
I ricorrenti autorizzano sin d'ora il rilascio in favore del minore del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, ma per eventuali viaggi all'estero, anche se a scopo di vacanza o studio, occorrerà l'autorizzazione espressa di entrambe le figure genitoriali;
I ricorrenti come sopra identificati dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi del figlio neomaggiorenne non economicamente indipendente;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AN IA AP ET (CE) il 28.08.2009 tra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a AN IA AP ET (CE) il 08.07.1980, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN IA AP ET (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.36, parte I, anno 2009);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN IA AP ET nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa IA Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso