Decreto cautelare 25 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/12/2023, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 03829/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2023, proposto dalla Tutonet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 993448545E, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Donato Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 40;
per l'annullamento
- della Deliberazione ASP CL n° 1527 del 30.6.2023 avente ad oggetto l’indizione dell'appalto per l'affidamento tramite SDAPA di Consip del servizio lavanolo dell''ASP di Caltanissetta per la durata di mesi 48, fatta salva la risoluzione anticipata nell''eventualità della attivazione contrattuale in esito all’aggiudicazione di una gara centralizzata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con valore dell'appalto pari a complessivi EU 2.427.553,05 stimato con i prezzi di riferimento ANAC e da aggiudicare col sistema dell''OEPV;
- Nonché di tutti gli atti di gara, tra cui la lettera invito, il Capitolato d''Oneri ed il Capitolato tecnico, nonché ove occorra i chiarimenti resi dalla S.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, la Tutonet s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della delibera n. 1527 del 30 giugno 2023 dell’ASP di Caltanissetta avente ad oggetto l’indizione dell’appalto per l’affidamento tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip del servizio lavanolo dell’ASP di Caltanissetta per la durata di mesi 48, con valore dell’appalto pari a complessivi euro 2.427.553,05 stimato con i prezzi di riferimento ANAC e da aggiudicare col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Attraverso tre articolate censure, la ricorrente ritiene che la delibera in parola, ivi compreso il capitolato tecnico, sarebbe viziata da manifesta illogicità, avendo pretermesso l’effettivo e reale valore del prezzo attribuito alla fornitura del vestiario (divise, camici, etc.) tanto da rendere, a dire della ricorrente, incongruo l’importo complessivo a base d’asta.
La ricorrente evidenzia anche che nel sito dell’ASP è stato inizialmente pubblicato un capitolato tecnico difforme rispetto a quello inserito invece nel portale di gara; poi successivamente il capitolato tecnico sarebbe stato sostituito anche nel sito ufficiale dell’ASP, e ciò in asserita dimostrazione del tentativo dell’Azienda di camuffare il vizio denunciato, ovvero una illogicità ed indeterminatezza della lex specialis .
La Tutonet s.r.l. contesta anche la scelta della S.A. di procedere con la risoluzione anticipata dell’affidamento in caso di sopravvenienza della gara centralizzata che sarà indetta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), senza la previsione di alcun indennizzo.
Con ordinanza n. 483 del 14 settembre 2023, è stata accolta l’istanza cautelare della Tutonet s.r.l. ritenendo il ricorso fornito “del prescritto fumus boni iuris, in special modo in relazione alle prime due censure del ricorso con cui la ricorrente lamenta una probabile errata quantificazione della base d’asta con riferimento ai prezzi standard (pro capite/pro die) individuati da ANAC per gare analoghe e ritenuti applicabili al caso che ci occupa dalla stessa lex di gara”. Contestualmente, la Sezione ha onerato l’amministrazione resistente di depositare documentati e motivati chiarimenti sui fatti di causa “in particolare con riferimento alle modalità di calcolo della base d’asta adoperate dalla Stazione appaltante per la stesura del Bando e dei suoi allegati”.
Successivamente all’emissione dell’ordinanza suddetta, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta che ha all’uopo depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguiva replica della ricorrente ai sensi ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio la richiesta di annullamento degli atti relativi alla gara per l’affidamento, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di Consip, del servizio lavanolo dell’ASP di Caltanissetta per la durata di mesi 48, fatta salva la risoluzione anticipata nell’eventualità della attivazione contrattuale in esito alla aggiudicazione di una gara centralizzata espletata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), con valore dell’appalto pari a complessivi EU 2.427.553,05 stimato con i prezzi di riferimento ANAC e da aggiudicare col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È bene precisare da subito che oggetto dell’appalto è sia il servizio di noleggio che di lavaggio della biancheria necessaria per le esigenze dell’ASP di Caltanissetta e, segnatamente e per quanto riguarda i nostri fini, i seguenti servizi indicati nel capitolato tecnico:
- la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana (lenzuola, federe, traverse, teli, ecc.) di corredo dei letti e per usi vari, secondo il dettaglio indicato negli Appalti Specifici;
- la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dal vestiario (divise da lavoro) per tutto il personale elencato negli Appalti Specifici;
- il servizio di ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei dispositivi tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana e dal vestiario citati ai punti precedenti;
- l’espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento (biancheria, vestiario e – opzionalmente - materasseria sporche), di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto ricondizionamento (dispositivi puliti o sterili), la consegna di tutti gli articoli di cui è prevista la fornitura (accessori, calzature, DPI, ecc.).
2. Con una prima censura la ricorrente evidenzia come, nonostante l’importo a base d’asta quadriennale per l’affidamento del servizio di lavanolo venga indicato in complessivi euro 2.427.553,05, la quota attribuita al lavanolo del vestiario (camici, divise etc.) risulti essere di soli euro 38.741,07 annui, per un totale di euro 154.964 per l’intero appalto (4 anni). Tale dato si porrebbe in contrasto con i costi standard di riferimento del lavanolo riscontrati ed accertati dall’ANAC, che la stessa S.A. sostiene di aver utilizzato per il calcolo della base d’asta.
La ricorrente evidenzia che, nella versione precedente del capitolato di gara, a pag. 25, si faceva corretto riferimento al prezzo unitario “anno per persona effettivamente vestita, corredata di tutti i capi previsti dal presente capitolato (euro/persona per giorno solare)” , mentre nella nuova versione dello stesso documento inserita poi nel portale, sempre a pagina 25, scompare il riferimento “Euro/persona per giorno solare” ed appare solo “Euro/capo”.
Nonostante tale modifica del capitolato, sarebbe comunque rimasto invariato il capitolato alla pag. 5 per cui: “4 operatori presenti che hanno diritto alla divisa importo die/dipendente. Tutti i servizi connessi alla fornitura di divise per il personale dei ruoli sanitario e tecnico” , che farebbe ancora riferimento al prezzo unitario “euro/persona per giorno solare” .
Inoltre, a dire della ricorrente, anche l’importo a base d’asta relativo alla biancheria piana sarebbe erroneamente sottostimato, pur avendo l’ASP dichiarato di aver utilizzato i prezzi di riferimento ANAC.
2.1. Preliminarmente va subito sgomberato il campo da dubbi circa il reale oggetto della gara che, come chiarito in permessa, attiene al complessivo servizio di “lavanolo” e non al mero noleggio dei beni ad uso dell’ASP di Caltanissetta.
A questo proposito le parti concordano che l’individuazione del prezzo a base d’asta debba avvenire facendo riferimento ai prezzi di riferimento elaborati dall’ANAC attraverso proprie delibere costantemente aggiornate. Nel caso di specie le parti fanno riferimento alla delibera n. 369 del 27 luglio 2022 e al successivo aggiornamento di aprile 2023.
Ciò posto, ad una piana lettura delle delibere ANAC citate, è indubbio che i prezzi ivi indicati facciano riferimento al complessivo servizio sia di noleggio che di ricondizionamento dei beni forniti (appunto “lavanolo” ).
È altresì pacifico che ogni amministrazione possa scegliere, ai fini del del calcolo della base d’asta, tre unità di misura del servizio ( “giornaliera”, “a chilogrammo”, “a capo” ). Infatti, tale aspetto viene chiarito dalla stessa ANAC nella “Guida Operativa di ausilio al calcolo dei prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo” nella quale si legge: “i prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo, determinati ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a) del d.l. 98/2011, sono pubblicati nell’Allegato A alla delibera. Nell’Allegato A sono specificati il servizio a cui si applicano i prezzi (lavanderia o lavanolo), l’unità di misura del servizio (“giornaliera”, “a chilogrammo”, “a capo”), la tipologia di corrispettivo (paziente ordinario, paziente in day hospital, operatore sanitario, ecc.) e le diverse combinazioni (presenza/assenza) delle “caratteristiche rilevanti” del servizio per le quali il prezzo di riferimento è stato determinato, qualora presenti”.
2.2. Si rammenta, ancora in via preliminare, che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della base d'asta e del contenuto del bando di gara, espressione del potere discrezionale in base al quale può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2020, n. 8359).
Le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
2.3. Per quanto detto la censura della ricorrente non può essere accolta nella parte in cui insiste nel ritenere che l’amministrazione fosse tenuta ad applicare la modalità di calcolo della base d’asta basata sulla prestazione "lavanolo giornaliero" in luogo di quella prescelta dalla S.A., cioè "noleggio a capo" , o meglio “lavanolo a capo" , quantomeno per il servizio di lavanolo del vestiario, visto che l’amministrazione nella propria memoria difensiva sostanzialmente conferma di aver utilizzato l’unità di misura “giornaliera” per il diverso servizio di lavanolo della biancheria.
Infatti, nel capitolato tecnico, nella versione pubblicata sul portale acquisti in rete PA, è presente il riferimento al “pezzo unitario anno ciascun capo (camici, casacche, pantaloni, magliette) previsto, per persona vestita, dal presente capitolato (euro/capo)” , per cui era sufficientemente chiara agli operatori economici la scelta dell’amministrazione di voler aggiudicare il servizio del lavanolo del vestiario con la modalità “a capo” .
2.4. Resta però da comprendere se i calcoli svolti dalla S.A. per la determinazione della base d’asta, una volta optato per l’unità di misura del servizio “a capo” , siano effettivamente riconducibili ai parametri individuati da ANAC nella delibera citata per tale tipo di modalità.
La censura non è di facile risoluzione.
Nonostante la richiesta di chiarimenti di cui all’ordinanza di questo Tribunale n. 483/23, infatti, l’amministrazione non è stata in grado di chiarire come sarebbe arrivata al calcolo della base d’asta per i servizi di lavanolo del vestiario e della biancheria piana, con ciò sostanzialmente vanificando la richiamata richiesta istruttoria.
Sul punto appaiono invece convincenti le repliche della ricorrente di cui alla memoria del 7 dicembre 2023.
Per quanto riguarda il servizio di lavanolo del vestiario, l’ASP nelle proprie difese conferma di aver utilizzato la misura della base d’asta basata sul costo per “capo” e, attraverso un foglio excel presente nel corpo della memoria, tenta di dimostrare come è arrivata in concreto alla base d’asta di euro 38.741,07.
Ad un attento esame del foglio excel citato, però, ci si accorge che manca del tutto una previsione statistica sul numero di lavaggi che si prevedono nell’arco dell’anno, previsione indispensabile anche se si vuole applicare il diverso metodo di calcolo della base d’asta “a capo” .
Ad esempio, secondo le stime ANAC adoperate dall’ASP, il prezzo unitario “a capo” per il “camice” è di euro 1,46227, e tale valore sta ad indicare che il prezzo del noleggio, più la raccolta/ritiro, più lavaggio/ricondizionamento, più la riconsegna/distribuzione per ciascun camice lavato è stato stimato dall’ANAC in euro 1,46227.
Il calcolo effettivo viene poi fatto a posteriori in base al numero dei lavaggi di ciascun capo richiesti (camici, casacche, pantaloni, magliette), capi “microcippati” per consentirne un più facile conteggio.
L’ASP, invece, sembrerebbe essersi limitata ad indicare il numero di operatori che riceverà il camice (2115), poi lo ha moltiplicato per 3 ( “n. capi in dotazione” , la cui dicitura non risulta comprensibile o comunque non sembra pertinente alla stima in esame) e poi lo ha moltiplicato per il costo base ANAC di euro 1,46227 (2115 x 3 x 1,46227 = 9.278,10).
In realtà, come condivisibilmente affermato dalla ricorrente, la moltiplicazione di 2115 camici per il costo unitario di euro 1,46227 esprime solamente il costo di n. 1 lavaggio del camice (fornito a noleggio) richiesto da tutti gli operatori sanitari. Mentre, nella previsione dell’ASP, almeno così pare, si prevedono nell’arco di un anno soli 3 lavaggi di camici per ogni addetto, dato che appare fortemente irrealistico.
Per contro, se l’Azienda avesse voluto stimare con maggiore accuratezza la base d’asta sulla scorta di una adeguata previsione di spesa per tale servizio, avrebbe dovuto ad esempio ipotizzare che ogni settimana l’operatore richieda almeno due volte il lavaggio del camice, e poi calcolare l’ammontare dei lavaggi su base mensile e, in ultimo, su base annuale. Seguendo l’esempio della ricorrente: “Ipotizzando ad esempio 2115 camici x 2 lavaggi a settimana x 4 settimane/mese si ha già un numero di lavaggi mensile ipotizzabile = 16.920 mese, che moltiplicato per appena 10 mesi per semplicità, togliendo ferie e riposi vari = n° lavaggi 169.200 annui che moltiplicato per il costo “a capo” = EU 1,46227 = EU 247.416 annui (solo per i camici) = x 4 anni TOTALE SOLO CAMICI = EU 989.664”.
Appare icu oculi che il calcolo della base d’asta sia stato oltremodo sottostimato e, comunque, non chiaramente esplicitato dall’amministrazione che, lo si ripete, legittimamente avrebbe potuto optare per la misura “a capo” in luogo di quella “giornaliera” , voluta dalla ricorrente, ma avrebbe dovuto procedere attraverso una più accurata e congrua previsione statistica dei lavaggi al fine di calcolare la base d’asta.
Analogo discorso deve essere fatto per il servizio di lavanolo della biancheria piana, dove il foglio excel presente nella memoria dell’ASP in realtà non chiarisce la modalità di calcolo della base d’asta. Infatti, da un lato l’ASP dichiara di aver utilizzato il valore di euro 4,09892/die quale prezzo di riferimento che però non corrisponde a quello poco prima indicato in memoria di euro 4,20877/die e, dall’altro, come lamentato dalla ricorrente, questo corrispettivo non sembra includere i costi fissi del posto letto, peraltro sempre valorizzati in memoria dall’ASP ma poi non indicati nel file excel.
Sicché, anche l’importo a base d’asta relativo alla biancheria piana sembra effettivamente sottostimato.
Discende da quanto detto l’accoglimento del primo motivo di ricorso nella parte in cui la ricorrente contesta l’erroneo calcolo della base d’asta per i servizi di lavanolo del vestiario e della biancheria piana.
3. Con un secondo mezzo, la ricorrente richiama la previsione dell’art. 4.1 del capitolato d’oneri secondo cui: “La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalla attivazione dell’appalto, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata nell’eventualità della attivazione contrattuale in esito alla aggiudicazione di una gara centralizzata espletata dall’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi della Regione Siciliana”.
Tale disposizione, a suo dire, renderebbe aleatorio ed indeterminato il capitolato d’oneri poiché sarebbe impossibile prevedere quale sarà l’effettiva durata dell’affidamento, mentre il concorrente per partecipare (e poi in caso di aggiudicazione avviare il servizio) dovrebbe egualmente procedere all’acquisto/investimento di tutta la scorta di biancheria da fornire a noleggio, senza sapere se potrà ammortizzare il costo di tale investimento iniziale. Né viene previsto alcun indennizzo per l’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto.
In sostanza, l'istante contesta la portata escludente della suddetta clausola con immediata lesività, poiché inciderebbe direttamente sull'interesse delle imprese in quanto preclude, per ragioni “oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico” (cfr. CdS sez. III, 24/12/2021, n. 8584). Nel caso di specie non si tratterebbe di una normale alea contrattuale, in ragione del paventato rischio che un così elevato investimento da ammortizzare in 4 anni di durata del contratto possa essere travolto improvvisamente ed anticipatamente e senza alcun indennizzo.
3.1. La censura va disattesa sulla scorta di quanto delibato di recente dal CGA, con sentenza n. 549 del 28 agosto 2023, emessa su appello proposto proprio dall’odierna ricorrente su censura in tutto sovrapponibile, in quanto il bando non esclude formalmente l’indennizzo dell’investimento in caso di anticipata risoluzione e quindi l'applicazione dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 che, in ogni caso, in quanto norma imperativa, trova applicazione nel caso di specie.
Si riporta il testo della sentenza citata nella parte d’interesse: “Ne deriva che - come affermato dall'Amministrazione - la clausola a cui l’appellante, gestore da tempo in proroga nelle more dell'espletamento della gara centralizzata, riconduce l'aleatorietà del contratto non fosse stata inserita nella legge di gara, la risoluzione sarebbe stato possibile per l'amministrazione recedere - non è previsto che nulla debba essere corrisposto. L'esercizio della facoltà di recesso da parte del committente privato (all'art. 1671, Codice civile), traslata nell'ambito delle commesse pubbliche e riferita al committente pubblico, non cambia la natura del presupposto alla base del recesso, che si sostanzia, in entrambi i casi, in una rinnovata valutazione di opportunità a cui il legislatore connette la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.
Ed è noto che secondo l'indirizzo fatto proprio dal Consiglio di Stato in composizione plenaria "Le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 [oggi art. 109 del d. lgs. n. 150/2016]" (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14).
In sintesi: "In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non è ancora perfezionata", è possibile ricorrere al contratto-ponte, ma sempre e comunque solo per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, "eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente". L'alternativa al contratto-ponte è la "proroga tecnica", nel caso di specie utilizzata più volte a favore dell'appellante (gestore uscente).
Ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della l. n. 135/2012 "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti".
Vi è quindi una previsione di legge, che si inserisce automaticamente ai sensi dell'art. 1339 c.c., che prevede la cessazione anticipata degli effetti.
Sicché, indipendentemente dal nomen iuris da attribuire alla risoluzione di cui al punto 3.2. del disciplinare, il legislatore ha previsto, in generale, un'ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del contratto. Ne deriva che viene meno la possibilità di qualificare la clausola del disciplinare come escludente (in quanto rende estremamente difficoltosa (in tesi) la presentazione dell'offerta), essendo lo stesso legislatore a prevedere, da un lato, la possibilità di ricorrere al contratto ponte e la conseguente necessità di disciplinarne i rapporti rispetto al successivo affidamento della gara e, dall'altro lato, a prevedere una generale facoltà di recesso a favore dei contratti stipulati da Consip.
L'operazione messa in atto dalla stazione appaltante risulta riprodurre lo stesso schema del legislatore, non potendo essere qualificata, pertanto, come immediatamente escludente.
L'aleatorietà del contratto del cui affidamento si controverte rientra infatti nella normale alea dei contratti pubblici della medesima tipologia, così come configurata dallo stesso legislatore, rendendo recessiva l'argomentazione basata sulla necessità di personalizzare la biancheria”.
4. Con un’ultima censura, poi, la ricorrente lamenta la non corretta pubblicazione della lex specialis , in violazione dell’art. 216 d.lgs. 50/16, nonché dell’art. 3 del capitolato d’oneri.
In particolare, tutta la documentazione ufficiale di gara andava inserita nel portale degli acquisti della P.A. mentre, a dire della ricorrente, il capitolato d’oneri non sarebbe stato pubblicato sullo stesso sito.
4.1. Anche il presente motivo va disatteso, se non addirittura dichiarato inammissibile, avendo la ricorrente comunque preso contezza del capitolato d’oneri (depositato in giudizio proprio dalla Tutonet s.r.l. in) per cui non si comprende l’interesse alla presentazione della doglianza.
Né viene dimostrata in alcun modo l’asserzione alla base del motivo.
Infatti, non v’è prova che solo alcuni degli atti di gara siano stati pubblicati nel portale degli acquisti della P.A. come asserito dalla ricorrente su cui grava, lo si ricorda, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., l’onere di fornire gli elementi che siano nella sua disponibilità e riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande.
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto con riferimento alla prima censura, mentre va disatteso nelle restanti parti con annullamento degli atti impugnati.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000 (tremila/00) oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO