Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione
Fra:
con sede in Genova, nella persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Massimo Ciconte e Serena Piccardi, presso il cui studio sito in
Genova, Viale Sauli 39/4 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
, con sede in Rapallo, Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. presso il cui studio sito in è Controparte_2
elettivamente domiciliata Rapallo, Via della Libertà n. 102 int.
16, come da mandato in atti
-Appellata -
1
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le pronunce
meglio viste e ritenute e per i motivi tutti esposti in narrativa,
in riforma in parte qua della sentenza di primo grado:
- in via principale:
accertato che dal 04.11.2020 il depuratore di Rapallo svolge servizio
di depurazione secondaria e che nessun rimborso è dovuto all'utente
a partire da quella data;
accertato che per le bollette rimborsabili, analiticamente indicate
al punto C.3 della comparsa di costituzione di , devono essere Pt_1
dedotti i relativi conguagli indicati nelle bollette, analiticamente
indicati al punto C.3 della predetta comparsa, accogliere la domanda
del ricorrente nella misura massima di euro 1.037,72 oltre IVA, per
quanto esposto nel presente atto e nella comparsa di costituzione e
risposta, in particolare al punto C.3.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di
giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
per le motivazioni esposte, rigettare, perché, inammissibile,
improcedibile e/o comunque infondato, in fatto ed in diritto,
l'avversario appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, confermando la sentenza n. 3100/2023,
del 12/12/2023, del Tribunale di Genova, del primo grado di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e spese generali come
per legge.”
2 IN FATTO E DIRITTO
1.Fino a circa un paio di anni fa vi è stato un ampio contenzioso per lo più riguardante i Comuni di Riva Trigoso, Rapallo, , Pt_2
, avente ad oggetto la restituzione di importi versati CP_3
dagli utenti come oneri di depurazione in quanto in realtà gli impianti esistenti non erano in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa europea circa la depurazione.
I diversi aspetti di questo filone di controversie sono stati chiariti da plurime decisioni dei giudici di merito e della
Cassazione, ormai recepite ormai sia dagli utenti sia dagli enti che gestivano gli impianti di depurazione.
Tali principi stabiliti dalla Suprema Corte sono:
-la tariffa di depurazione può essere applicata solo qualora il servizio di depurazione venga erogato in modo “appropriato”, ossia secondo gli standard di qualità previsti dal TUA per lo specifico agglomerato;
qualora tali standard non siano raggiunti, il servizio,
pur esistendo ed essendo attivo un impianto di depurazione erogante un trattamento primario, deve considerarsi come non reso e, pertanto,
non è possibile applicare per gli utenti coinvolti alcuna tariffa di depurazione, quindi devono considerarsi esclusi dall'applicazione della quota di tariffa di depurazione anche gli utenti serviti da un depuratore non rispettoso degli standard previsti;
-alla fattispecie si applica in caso di richiesta da parte dell'utente di restituzione degli oneri pagati un periodo prescrizionale di 10 anni dal servizio non reso .
2.La con ricorso ex Controparte_1
art. 281 decies e seguenti c.p.c. chiamava in giudizio la Pt_1
domandando la condanna della stessa alla restituzione degli
[...]
3 oneri di depurazione pagati dal dicembre 2009 al febbraio 2023
(versati prima ad CQ , poi confluita in Parte_3 Pt_1
, e poi a ) per un totale di 11.690,21 Euro.
[...] Parte_1
3.La si costituiva eccependo: Parte_1
-che il rimborso dei pagamenti fatti fra il 2009 ed il 2017 era stato già chiesto in un procedimento davanti al Giudice di Pace di Chiavari
conclusosi con sentenza n. 102/2020; operava pertanto il principio del ne bis in idem;
-che operava la prescrizione dei rimborsi richiesti oltre il decennio ossia dal 2009 al 25 giugno 2013 non essendoci stati precedenti atti interruttivi;
-che la domanda era infondata per i pagamenti fatti dal 4 novembre
2020, data in cui era entrato in servizio il nuovo depuratore idoneo a rispettare i parametri normativi;
erano venuti pertanto meno i presupposti per chiedere il rimborso;
-che nella sua richiesta la parte ricorrente non aveva tenuto conto dei conguagli ricevuti in restituzione.
Riconosceva come dovute le seguenti somme sulle seguenti bollette:
n. 2014/0136577 del 25/06/2014: Euro 0,00.
n. 2015/2005544 del 26/11/205: Euro 8,61 (al netto del conguaglio di Euro -219,31);
n. 2016/0043937 del 02/05/2016: Euro – 141,54 (considerato il conguaglio di euro -264,68);
n. 2016/0110478 del 13/07/2016: Euro 116,12;
n. 2018/0/0090778 del 14/03/2018: Euro 62,65 (al netto del conguaglio di Euro -122,82);
n. 2018/0/0196291 del 13/06/2018: Euro 91,76;
n. 2018/0/0302369 del 13/09/2018: Euro 106,89 (al netto del conguaglio di Euro -129,20);
4 n. 2018/0/0408898 del 17/12/2018: Euro 87,50;
n. 2019/0/0073429 del 03/04/2019: Euro 56,58 (al netto del conguaglio di Euro -134,94);
n. 2019/0/0176802 del 12/06/2019: Euro 83,49 (al netto del conguaglio di Euro -29,36);
n. 2019/0/0259538 del 16/09/2019: Euro 98,20 (al netto del conguaglio di Euro -132,13);
n. 2019/0/0334435 del 16/12/2019: Euro 88,47;
n. 2020/0/0061542 del 11/03/2020: Euro 115,06 (al netto del conguaglio di Euro -138,65);
n. 2020/0/0143864 del 11/06/2020: Euro 45,94;
n. 2020/0/0222463 del 14/09/2020: Euro 246,33 (al netto del conguaglio di Euro -64,59);
n. 2020/0/0297973 del 10/12/2020: Euro 87,78.
Per un totale di Euro 1037,32 oltre IVA.
Viste le difese della resistente la Controparte_1
detraeva tutte le bollette dal 2009 al 2017 e
[...]
riduceva la sua domanda ad Euro 4.109,80.
4.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3100 del 12 dicembre 2023 riteneva che la con il deposito della Autorizzazione Parte_1
Unica Ambientale della città Metropolitana di Genova non avesse dato idonea prova che il nuovo impianto di depurazione fosse operativo e riuscisse a depurare in modo idoneo le acque di scarico.
Compensava per un terzo le spese e condannava a pagare Parte_1
i residui due terzi.
5.Contro la sentenza proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello esponeva che il Tribunale aveva errato nel ritenere non documentalmente provata la corretta entrata in servizio del nuovo depuratore. Infatti l'Autorizzazione Unica
5 ambientale indicava che il depuratore era idoneo a depurare le acque di una località abitata da 90.000 persone.
Precisava altresì che aveva proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
per fare accertare giudizialmente l'idoneità dell'impianto a svolgere anche la depurazione delle acque
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a non considerare i conguagli restituiti alla ed indicati in bolletta. CP_1
Ripeteva pertanto l'offerta di rimborsare alla parte appellata l'importo di € 1037,82 oltre IVA
Ciò risulta nelle bollette emesse a titolo di “conguaglio+acconto”,
in cui gli importi relativi al “conguaglio acconti addebiti depurazione” erano stati già restituiti in bolletta all'utente
(appunto già conguagliati rispetto agli acconti versati) e dovevano essere scomputati, perché in caso contrario le somme sarebbero state restituite due volte all'utente.
6.Si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Circa il primo motivo di appello ricordava che fosse necessario un trattamento secondario delle acque di scarico.
Asseriva che la domanda di accertamento del funzionamento regolare dell'impianto era una domanda nuova e comunque la documentazione prodotta in primo grado era inidonea a provare che l'impianto funzionasse a norma di Legge anche per la depurazione secondaria.
Ai sensi della Direttiva comunitaria, del Codice dell'Ambiente
D.Lgs. n. 152/06, e della L. Reg. Liguria n. 29/2007, l'adempimento del risultato era correlato al raggiungimento, tramite trattamento
6 di depurazione anche secondario, del livello qualitativo delle acque reflue imposto dalle tabelle allegate.
L'accertamento tecnico preventivo non era opponibile perché relativo ad una diversa collocazione geografica degli utenti;
comunque produceva la sua comparsa di costituzione in quel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Circa i conguagli questi erano relativi al precedente periodo coperti da giudicato e non erano supportati da alcuna prova o riscontro. Era
inoltre una domanda di accertamento dei conguagli che doveva considerarsi una domanda nuova.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 22 maggio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. L'appello è parzialmente fondato.
Corca l'utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo si osserva che:
-la ha sede in Rapallo Controparte_1
e l'accertamento tecnico preventivo ha riguardato il Comune di
Rapallo;
si è costituita Controparte_4
nell'accertamento tecnico preventivo (documento 41 di parte appellata) ed è pertanto alla stessa opponibile;
-come documento di nuova formazione relativo ad una eccezione già
formulata in primo grado si tratta di un documento producibile.
L'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata non può essere considerata la prova il nuovo impianto di depurazione fosse attivato e perfettamente funzionante.
7 Riferisce il consulente tecnico di ufficio che non è stata reperita alcuna documentazione utile al fine di offrire una indicazione temporale certa relativamente alla data di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto di depurazione.
Ci si deve pertanto basare sull'esito della campionatura delle acque eseguite dall'Arpal oggetto di esame da parte dle consulente tecnico di ufficio.
Nel prelievo del 27 maggio 2021 di cui al rapporto 14 giugno 2021
tutti i parametri analizzati sono nella norma ma mancano alcuni parametri necessari ossia: le analisi relativi i parametri dell'Azoto Ammoniacale, Azoto e Azoto Nitrico. Per_1
Nel prelievo del 10 agosto 2021 di cui al rapporto 20 agosto 2021
un parametro risulta fuori norma: il Fosforo totale è risultato pari a 18 mg/l. + 4 come P, quindi non rientrante nel Valore limite di riferimento : 10.
Solo con il prelievo del 23 settembre 2021 di cui al rapporto 14 ottobre 2021 sono riportati tutti i parametri e tutti sono nella norma.
Si può quindi concludere, conformemente a quanto stabilito dal consulente tecnico di ufficio che almeno dal 23 settembre 2021 il nuovo impianto di depurazione fosse funzionante e che non può essere richiesta indietro da parte dell'appellata la somma di pagata per la depurazione delle acque.
Parte appellante sostiene che in realtà l'impianto di depurazione sarebbe operativo dal 21 dicembre 2020 e che il consulente tecnico di ufficio non avrebbe preso in considerazione la cosa in quanto per errore il luogo del prelievo era indicato nel vecchio depuratore e non presso il nuovo depuratore.
8 Si deve osservare che nessuna prova di questo errore nell'indicare il luogo del prelievo è stata data ed allo stato il luogo del prelievo si deve ritenere quello indicato dall'ARPAL.
Inoltre sappiamo che le analisi successive sono incomplete o presentano un dato fuori norma e quindi in ogni caso non si può
considerare l'impianto perfettamente funzionante.
Dalla somma riconosciuta in primo grado di 4.109,80 € devono pertanto dedursi le restituzioni relative alle seguenti fatture:
-14/12/2021 per € 113,10
-9/3/2022 per € 219,28
-27/5/2022 per € 565,21
-18/8/2022 per € 125,17
-17/11/2022 per 129,58
-17/2/2023 per € 120,75.
Per un totale di 1273,09 €.
Resta quindi dovuta a seguito dell'accoglimento dle primo motivo di appello la somma di € 2.836,71 (4.109,80-1.273,09).
Circa il secondo motivo di appello molti conguagli detratti sono solo la detrazione del calcolo degli acconti già versati relativamente alle varie voci: acqua, fognatura, depurazione e non debbono pertanto essere detratti perché non sono restituzioni.
Esaminando le voci delle diverse fatture in un solo caso viene espressamente indicata la restituzione mediante deduzione dal dovuto di parte della spesa per depurazione perché non dovuta: si tratta di 120,27 € per la depurazione del 2018 restituiti in fattura 14
settembre 2020.
L'importo dovuto all'appellata scende pertanto a € 2.716,44 (€
2.836,71- € 120,27 =€ 2.716,44).
9 Tenendo conto della reciproca soccombenza e che in un certo senso entrambe le parti si sono mosse “al buio” circa il momento in cui il nuovo depuratore divenne effettivamente operativo si compensano le spese legali dei due gradi del giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Genova n. 3100 del 12 dicembre 2023 accoglie
parzialmente l'appello e per l'effetto condanna a Parte_1
corrispondere a la Controparte_1
somma di € 2.716,44 oltre interessi di mora dalla notifica del
ricorso introduttivo al saldo.
Spese legali dei due gradi di giudizio compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
10