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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26987/2023
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MALECI GIANLUCA. Parte_1
Per l'avv. SABINO LAUDADIO. CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALECI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Paolo Diacono n. 5, presso il difensore avv. MALECI GIANLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLANDO CIRO e dell'avv. LAUDADIO CP_1 P.IVA_1
SABINO; elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO CILEA, 145 80127 NAPOLI, presso il difensore avv. ROLANDO CIRO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, con un unico atto, sia “opposizione tardiva” ai sensi dell'art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 26524/2019 emesso in data 16 dicembre 2019 e pubblicato in pari data dal Tribunale di Milano con cui le si ingiungeva il pagamento in favore della locatrice della somma di € 15.203,56 maturata a titolo di morosità CP_1
nell'ambito del procedimento di sfratto RG. N. 54307/2019 promosso da quest'ultima in
2 relazione al contratto di locazione dell'immobile ad uso diverso sito in Milano, Corso di Porta
Romana n. 51, sia “opposizione dopo la convalida” ai sensi dell'art. 668 c.p.c., sia opposizione ad atto di precetto ex art. 615 c.p.c.
A sostegno della tardività dell'opposizione la deduceva di essere venuta a conoscenza Pt_1
del procedimento di convalida di sfratto solamente in data 28 giugno 2023, allorché l'
[...]
le aveva notificato, presso la sua Controparte_2
residenza sita in Milano (MI) Via Gerolamo Cardano n. 8, atto di precetto per l'importo complessivo di € 28.926,47 asseritamente maturato in forza del decreto ingiuntivo n.
26524/2019 emesso provvisoriamente esecutivo il 16 dicembre 2019, ovvero ben quattro anni prima - nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto R.G. 54307/2019 - con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.203,56 per canoni di locazione scaduti e non pagati oltre interessi e spese liquidate nonché oltre i canoni successivamente scaduti o a scadere sino all'esecuzione dello sfratto.
La ricorrente si doleva del fatto che le notifiche di detti provvedimenti erano state effettuate presso il box sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 51 oggetto del citato contratto di locazione ed ove, però, ella non aveva la residenza, risiedendo la stessa in Via Gerolamo
Cardano n. 8 in Milano sin dal 2008, come emergeva dal certificato di residenza storico che allegava.
Deduceva, altresì, che dall'unica relazione di notifica a sua disposizione, ovvero quella del decreto ingiuntivo, emergeva che l'atto era stato ricevuto dal portiere dello stabile, il quale però non glielo aveva mai consegnato, posto che la stessa non risiedeva nello stabile da oltre dieci anni, né era poi seguita la ricezione di alcuna raccomandata così come previsto dall'art. 139, 4° co, c.p.c.
La difesa della eccepiva che se avesse avuto tempestiva conoscenza di tali atti, Pt_1 avrebbe dimostrato “tempestivamente l'infondatezza delle pretese avversarie”, provando che l'immobile era già stato rilasciato “a far data dal 18/12/2008 a seguito di trasloco e trasferimento in un'altra zona della città”, più precisamente in Via Gerolamo Cardano n. 8 ed eccependo, altresì, la prescrizione del diritto di credito vantato dalla locatrice.
In diritto, deduceva pertanto, con riferimento alla opposizione alla convalida, che era stato violato quanto previsto dall'art. 660 c.p.c. in tema di notifiche nell'ambito del procedimento
3 di convalida di sfratto, ove era esclusa la notifica presso il domicilio eletto, “tanto più laddove
l'elezione di domicilio contenuta nel contratto di locazione sia stata effettuata presso un box” ed ove era previsto l'obbligo dell'avviso ex art. 660, ult. co., c.p.c. a mezzo raccomandata qualora la notifica dell'atto non avvenga a mani proprie.
Inoltre, rilevava che la notifica presso l'immobile locato, ancorché eletto come proprio domicilio, non poteva comunque ritenersi valida alla luce del cambio di residenza e del rilascio dell'immobile da parte sua, avvenuto in data 18 dicembre 2008.
Per quanto concerne, invece, la notifica del decreto d'ingiunzione e, dunque, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deduceva che “visto che la stessa interviene sempre dopo la risoluzione del contratto di locazione, questa deve sempre essere effettuata presso la residenza del convenuto ex artt.
138 e 139 c.p.c.” e, in ogni caso, l'ufficiale giudiziario doveva dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata, ai senso del terzo comma dell'art. 139 c.p.c.
La locatrice ha resistito eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
L'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 26524/2019 emesso in data 16 dicembre 2019 e pubblicato in pari data dal Tribunale di Milano è inammissibile in quanto la notifica del decreto ingiuntivo è regolare.
Il contratto di locazione sottoscritto tra e in data 20 gennaio 2000 Parte_1 CP_1 prevede espressamente che “il conduttore elegge domicilio nell'immobile a lui concesso in locazione;
per il caso che in seguito non lo occupi elegge, ora per allora, il proprio domicilio presso il portiere dello stabile (…) ove trovasi l'immobile” (Corso di Porta Romana 51), “e ciò a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti giudiziali ed esecutivi” (cfr. doc. 1 ricorrente).
Tale clausola esula dall'ambito di applicazione dell'art.1341 c.c. in quanto non determina alcuna sproporzione o squilibrio a danno della Signora né tantomeno alcuna deroga Pt_1
alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Prevede l'art. 141 c.p.c. che “La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato”.
4 Orbene, dall'esame della cartolina postale allegata agli atti (doc.2 resistente), si evince che la notifica del decreto ingiuntivo è stata eseguita presso il domiciliatario indicato nel contratto di locazione, ovvero il portiere dello stabile di Corso di Porta Romana n. 51.
A ciò si aggiunga che la cartolina redatta dall'ufficiale giudiziario attesta che all'esito della consegna del plico al portiere, il quale ha regolarmente sottoscritto il documento di notifica, si
è altresì provveduto all'invio della raccomandata, di cui viene allegato anche numero identificativo (cfr. Ibidem).
Né rileva la censura, svolta dall'opponente, sul mancato reperimento effettivo di una raccomandata col numero indicato sull'avviso di ricevimento (n. 628796878285), non essendo stata fatta oggetto di alcuna querela di falso: “La relata di notifica, ovvero il verbale contenente la descrizione delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario, costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (cfr. Cassaz. 1856/2001; Cass. 4590/2000).
Come è noto, infatti, quanto affermato dall'agente del servizio postale può essere superato esclusivamente con lo strumento della querela di falso, che in questa sede non è stato proposto.
A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018).
L'opposizione tardiva è, dunque, inammissibile sia in quanto la notifica è regolare, non avendo la osservato la necessaria diligenza che le imponeva, in considerazione della Pt_1
clausola di elezione di domicilio da lei sottoscritta, di verificare periodicamente la presenza di eventuali atti notificati nel domicilio eletto, sia in quanto l'opponente nemmeno ha
5 dimostrato che l'eventuale irregolarità avrebbe dispiegato un rilievo eziologico nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo e nella conseguente impossibilità di opporlo tempestivamente.
Ogni ulteriore questione relativa ai profili di merito risulta assorbita della inammissibilità dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Inammissibile, per carenza di interesse ad agire, è invece l'opposizione alla convalida ex art. 668 c.p.c.
A norma dell'art. 100 c.p.c. “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale ed alla sua carenza consegue il rigetto della domanda giudiziale.
La difetta di interesse ad agire in merito all'azione ex art. 668 c.p.c. avverso Pt_1
l'ordinanza di convalida di sfratto in quanto, per sua stessa ammissione ed a prescindere dalla sua dimostrazione, ella avrebbe “già rilasciato il bene illo tempore, ovvero ben dieci anni prima dell'intimazione di sfratto”, motivo per cui non sussiste alcun interesse ad ottenere, ove venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza di convalida, la disamina della fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore, ovvero la risoluzione del contratto.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposta Parte_1 CP_1 che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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