Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini ConSIliere
Dott. Giacomo Rota ConSIliere
Riunita in camera di conSIlio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1513/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ) – Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'assistenza del proprio amministratore di sostegno (nato a [...]
Caltagirone il 5/04/1962, c.f. ) - rappresentata e difesa per CodiceFiscale_2
procura in atti dall'Avv. Dario Longo (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Annalisa Gugliuzza (del
[...]
Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 24.3.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
Nella sua citazione del 21.12.2012 (che faceva seguito ad ordinanza di sequestro conservativo del 28.11.2012 di autorizzazione a procedere sui beni del debitore sino a concorrenza della somma di € 3.500,00) - con cui conveniva innanzi al Tribunale di
Caltagirone il coniuge separato – con Parte_3 Parte_1
l'assistenza del suo amministratore di sostegno (il fratello Giacomo), esponeva:
- di avere, in vista del matrimonio (infine celebrato il 28.6.2001), finanziato l'ex- marito – versandogli la somma di £ 55.000.000 tramite sei assegni circolari del
17.03.1999 (di cui uno dell'importo di £ 5.000.000 e cinque dell'importo di £
10.000.000) - per consentirgli l'acquisto dell'immobile sito in Caltagirone, via
San Bonaventura nn. 19, 21, 23, 33/A e 33/B, che poi era stato pure ristrutturato a spese di essa attrice;
di avere poi acquistato tutti gli strumenti
(smalti, forno, argilla ed anche un computer) ed i materiali necessari per consentire al di svolgere nei locali dell'immobile anzidetto l'attività Parte_3
di ceramista;
e di avere, ancora, saldato il debito della somma di € 14.400,00 che il convenuto aveva verso un suo ex-dipendente; ed infine, di avere anche dopo la loro separazione di fatto (intervenuta nell'ottobre del 2008) estinto ulteriore debito del marito fornendogli la provvista necessaria al pagamento del secondo rateo annuale, in scadenza addì 18.8.2010, di € 3.169,00 di mutuo che quest'ultimo aveva acceso presso istituto bancario,
- che, inoltre, aveva prestato attività lavorativa presso il laboratorio artigianale del senza percepire alcuna retribuzione. Parte_3
Dedotto di aver diritto alla restituzione di tutto quanto sborsato ad esclusivo beneficio del convenuto – diritto la cui prescrizione era stata interrotta avendo quest'ultimo ripetutamente riconosciuto i propri debiti - essa attrice pertanto concludeva chiedendo al Tribunale adito di:“accertare e dire che la SI.ra è Parte_1
comproprietaria, nella misura del 50%, dei beni immobili siti in Caltagirone (CT) alla via San Bonaventura nn. 19, 21, 23, 33/A e 33/B, nonché dell'attività commerciale e del materiale ceramico custodito in magazzino, meglio descritto in atti;
accertare e dire che la SI.ra è creditrice nei confronti del SI. Parte_1
della somma di € 45.974,13 Parte_3
(quarantacinquemilanovecentosettantaquattro/13), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, per le causali di cui sopra;
condannare il SI. Parte_3
a restituire e rilasciare alla SI.ra , legittima
[...] Parte_1
comproprietaria, nella misura del 50%, i beni immobili siti in Caltagirone alla via
San Bonaventura nn. 19, 21, 23, 33/A e 33/B, nonché, il 50%, degli utili dell'attività commerciale e il 50% del materiale ceramico custodito in magazzino, meglio descritto in atti;
ordinare il trasferimento, in capo alla SI.ra , della Parte_1
contitolarità e comproprietà dei beni immobili siti in Caltagirone (CT) alla Via San
Bonaventura nn. 19, 21, 23, 33A e 33 B;
condannare il SI. a Parte_3
restituire, alla SI.ra , la somma di € 45.974,13 Parte_1
(quarantacinquemilanovecentosettantaquattro/13), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, condannare il SI. Parte_3
a corrispondere, alla SI.ra , il valore del 50% di proprietà dei beni Parte_1
immobili siti in Caltagirone (CT) alla Via San Bonaventura nn. 19, 21, 23, 33/A e
33B, nonché del 50% degli utili dell'attività commerciale e del 50% del materiale ceramico custodito in magazzino, meglio descritti in atti;
altresì, la somma di €
45.974,13 (quarantacinquemilanovecentosettantaquattro/13), maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il SI. a risarcire alla SI.ra i danni, sia Parte_3 Parte_1
patrimoniali che non patrimoniali, per l'ingiusto spossessamento subìto, che si quantificano in € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in ordine al quantum debeatur, qualora non dovesse ritenersi raggiunta la prova dei danni patiti dall'odierna attrice, tutti i predetti danni potranno essere correttamente liquidati, come ormai pacificamente riconosce la giurisprudenza di legittimità, secondo il criterio equitativo;
condannare il SI. anche alla rifusione delle spese del procedimento Parte_3
cautelare, delle competenze e degli onorari di causa, nonché ex art. 96 c.p.c.”. §§§
Costituitosi in contraddittorio contestava in ogni loro parte le Parte_3
pretese avanzate nei suoi confronti dalla coniuge separata, in particolare obiettando:
- anzitutto, che il credito altresì reclamato della somma anzidetta di £ 55.000.000 fosse coperto da prescrizione estintiva, risalendo infatti – si eccepiva - la stipula della compravendita del citato immobile di via San Bonaventura al febbraio del 2000,
- che, comunque, quella della fosse stata una liberalità, avendo l'attrice Pt_1
spontaneamente voluto sostenere l'acquisto dell'immobile anzidetto con un contributo pari alla suindicata somma di £ 55.000.000,
- che gli strumenti ed i materiali anzidetti erano quelli di cui esso convenuto, in realtà, già era in possesso poiché, al momento dell'acquisto dell'immobile ridetto, già da tempo svolgeva l'attività di ceramista,
- che, comunque, aveva rimborsato alla la complessiva somma di € Pt_1
73.969,97, vale a dire persino più di quanto la stessa attrice pretendeva che le fosse rimborsato: e ciò mediante un primo versamento di £ 44.524.000 a mezzo assegno bancario n. 0701305705-09, ulteriori versamenti nel corso del 2001 per complessive £ 42.550.000 ed un finale versamento addì 6.12.2006 di €
29.000,00,
- che falsamente la avesse addotto di aver prestato attività di lavoro Pt_1
presso il suo laboratorio di ceramista.
Concludeva esso chiedendo, pertanto, che le domande della Parte_3 Pt_1
fossero tutte rigettate.
§§§
Venuti in udienza, a fini istruttori – essendosi per il resto ritenuto che la causa fosse già istruita documentalmente – veniva escusso un unico teste, già addotto da parte attrice.
Indi – raccolte, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava: - quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, che nel caso di specie dovesse tenersi pure conto – siccome, peraltro, rilevabile anche d'ufficio - del disposto dell'art. 2941, n.1, c.c. (secondo cui “La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi [….]”): e, ciò posto, che dovesse riconoscersi che “la prescrizione dell'asserito diritto di credito vantato da nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge per le somme sborsate tra il 1999 ed il 2010 (la Parte_3
somma di euro 28.405,13 per l'acquisto degli immobili;
le somme, solo allegate ma né precisate né richieste, per le spese di ristrutturazione;
le somme per l'acquisto degli strumenti e dei materiali da lavoro quali smalti, forno, argilla e computer;
la somma di euro 14.400,00 per il pagamento di debiti personali di;
la somma di euro 3.169,00, corrisposta in Parte_3
data 17.08.2010, per il pagamento di una rata del mutuo) - per un totale di euro 45.974,13 - è rimasta sospesa per tutto il periodo della durata del rapporto coniugale, ossia dalla data di celebrazione del matrimonio, avvenuta il 28.06.2001, e fino alla separazione giudiziale delle parti avvenuta nel luglio
2012. Termine di prescrizione che ha ripreso a decorrere dal momento della formale separazione dei coniugi. Prescrizione che, nel caso in esame, è stata poi interrotta nei confronti del presunto debitore con il deposito del ricorso per sequestro conservativo in data 18.09.2012, quindi prima dello spirare del termine decennale”,
- che, nel merito, dovesse tuttavia concludersi che “le somme di denaro consegnate a sono state, nel tempo, dallo stesso e per la Parte_3
maggior parte restituite a . Emerge, infatti, che in data Parte_1
11.11.2005, con giroconto, sia stata restituita la somma di euro 4.000,00; in data 06.06.2006, con giroconto, la somma di euro 7.150,00; ed in data
06.12.2006 la somma di euro 29.000,00, per un totale di euro 40.150,00. Di contro, la somma risultante dall'assegno circolare emesso il 02.03.2006
(allegato n. 7 di parte convenuta) nulla prova essendo stato emesso a favore dello stesso debitore. In merito al valore probatorio dei pagamenti effettuati dal debitore tramite i giroconti – strumenti di pagamento privi della causale - i
Giudici di legittimità hanno statuito che “quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito, spetta al creditore, che pretenda in giudizio di imputare il pagamento all'estinzione di altro debito, la prova delle condizioni di una diversa imputazione (cfr. Cass. civ., sez. 2^, sent. 15 dicembre 1988, n. 6823; Cass. civ., sez. 3^, sent. 6 novembre
1986, n. 6509, Cass. n. 1064/2005). Nel caso di specie, parte attrice non ha specificamente contestato con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., che non è stata depositata, le eccezioni del convenuto relative alla restituzione delle somme date in prestito. Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, tale circostanza deve ritenersi provata. E sebbene possa poi dirsi provato che abbia collaborato con il marito nell'impresa Parte_1
artigiana (come risulta presuntivamente dalle dichiarazioni rese dal teste e dall'estratto conto previdenziale allegato), purtuttavia da ciò Testimone_1
non può desumersi automaticamente che le somme ricevute dal coniuge con i giroconti, in realtà, si riferissero a prestazioni di diversa natura rispetto a quelle poste a fondamento dell'attuale pretesa creditoria. In particolare, nell'atto di citazione la parte attrice ha negato che il le avesse mai Parte_3
versato somme di denaro per l'attività lavorativa prestata”,
- che allo stesso riguardo fosse, comunque, “necessario precisare che, ai sensi dell'art. 143 c.c. fra i coniugi sussiste “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”, per cui il dovere di contribuzione del coniuge economicamente più forte è un'estrinsecazione del principio di solidarietà coniugale, finalizzato a soddisfare non solo le comuni ma anche le reciproche eSIenze. Pertanto, nel caso di specie, essendo stata reclamata la restituzione di prestiti compiuti in costanza di matrimonio e, quindi, in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di coniugio, le pretese somme devono ritenersi irripetibili, operando una presunzione di gratuità dello scambio di denaro fra coniugi al pari di una donazione. Presunzione che poteva essere superata solo se parte attrice avesse provato che lo scopo delle dazioni era da ricondurre ad eSIenze personali del marito. Dunque, non è consentito, a favore del coniuge che ha attinto dal proprio patrimonio, come in questo caso, per soddisfare i bisogni familiari, il ristoro delle somme spese. Da tale assunto ne discende, pertanto, la non rimborsabilità degli importi versati da al Parte_1
coniuge , non essendo ravvisabili, nemmeno in via Parte_3
presuntiva, circostanze che facciano legittimamente ritenere che parte attrice abbia sostenuto gli esborsi per finalità estranee all'interesse della famiglia, corroborando invece la lettera del 07.07.1999, sottoscritta dal convenuto ma prodotta agli atti dalla stessa parte attrice, la circostanza che le spese siano state sostenute per concretizzare una comune vita familiare”.
Pertanto, con sentenza n. 634/2023 del 24.10.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunciando, il Tribunale adito:”rigetta la domanda di parte attrice;
dichiara inefficace il sequestro conservativo disposto dal Tribunale di
Caltagirone con ordinanza pubblicata in data 28.11.2012; condanna parte attrice al pagamento delle le spese di lite della fase cautelare, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e pone il pagamento in favore dell'Erario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di merito che liquida in euro 4.711,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e pone il pagamento in favore dell'Erario”.
§§§
Sentenza avverso la quale sempre con l'assistenza del suo Parte_1
amministratore di sostegno , interponeva appello con citazione Parte_2
tempestivamente notificata il 20.11.2023.
Venendo a lamentare che le motivazioni rassegnate dal primo giudice – ancorchè non censurabili in relazione bensì alle somme da essa attrice sborsate sino al momento della separazione, dapprima di fatto e poi anche giudiziale, tra i due coniugi – non avessero tuttavia fondamento logico e giuridico rispetto alla ulteriore somma di €
3.169,00; considerandosi, infatti:
- per un verso, che “la e il , sebbene si siano separati Pt_1 Parte_3
formalmente in periodo successivo alla data in cui l'odierna appellante dava in prestito la somma di € 3.169,00 per il pagamento della rata del mutuo dell'immobile di proprietà esclusiva dello stesso, di fatto avevano interrotto la loro relazione dall'anno 2008, ovvero in data precedente alla corresponsione del prestito da parte della , circostanza, quest'ultima, del tutto pacifica Pt_1
e mai contestata. Da quanto costì rappresentato, pertanto, appare evidente che il pagamento della rata di mutuo di € 3.169,00 effettuato dalla a Pt_1
favore del è da considerarsi un prestito mai restituito da Parte_3
quest'ultimo e, per tale motivo, incombe sullo stesso l'obbligo di rimborsarlo”,
- per altro verso, che “il Tribunale ritiene che gli importi versati dal Parte_3
alla tramite i giroconti prodotti dallo stesso siano andati a Pt_1
compensare, in quanto addirittura superiori, la somma richiesta dall'odierna appellante. Quanto motivato dal Giudice di Primo Grado, però, non può trovare applicazione rispetto alla somma relativa alla seconda rata del mutuo, in quanto detto prestito erogato dalla al è avvenuto in un Pt_1 Parte_3
periodo successivo ai giroconti effettuati dal e prodotti in atti e, Parte_3
pertanto, non riferibili al detto prestito. Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che l'importo di € 3.169,00 pagato dalla al è da considerarsi un prestito che quest'ultimo è Pt_1 Parte_3
obbligato a restituire all'odierna appellante”.
Deduceva inoltre essa appellante – ma senza farne poi discendere, ciò che sin d'ora si rileva con valenza al riguardo assorbente e troncante, alcun petitum - che “quanto statuito dal Giudice di Primo grado è, altresì, illogico anche rispetto ad una parte ulteriore della somma richiesta dalla . Il Primo Decidente, infatti, sostiene Pt_1
che il maggior importo vantato dalla , ammontante ad € 42.805,13, sarebbe Pt_1
stato restituito dal dapprima in data 11.11.2005 con un giroconto di euro Parte_3 4.000,00, poi in data 06.06.2006 con un giroconto di euro 7.150,00, ed ancora in data 06.12.2006 mediante un giroconto di euro 29.000,00, per un totale di euro
40.150,00. Di contro la somma risultante dall'assegno circolare emesso il
02.03.2006 (allegato n. 7 di parte convenuta) nulla prova essendo stato emesso a favore dello stesso debitore. Dalle superiori considerazioni emerge quindi, chiaramente, che il Giudice di Primo Grado è incorso in un evidente errore di calcolo, posto che nel riconoscere che il ha versato la somma di € Parte_3
40.150,00 alla conclude sostenendo che, pertanto, nulla sarebbe dovuto a Pt_1
quest'ultima, sebbene appare lapalissiano che, sulla base dei calcoli effettuati dallo stesso Decidente, il ha versato la somma di € 40.150,00 a fronte di € Parte_3
42.805,13, rimanendo, pertanto debitore dell'ulteriore importo di € 2.665,13, oltre all'importo della seconda rata di mutuo”.
E per quanto così riassunto (con l'assistenza del suo amministratore Parte_1
di sostegno ) concludeva chiedendo alla Corte adita di “accogliere Parte_2
per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 634/2023 emessa dal Tribunale di Caltagirone, Sezione Civile,
Giudice Dott./Dott.ssa , nell'ambito del giudizio N.R.G. 1292/2012, depositata in cancelleria in data 24/10/2013, accogliere, parzialmente, le seguente conclusioni: In via principale, confermare il sequestro conservativo disposto dal Tribunale di
Caltagirone con ordinanza pubblicata in data 28.11.2012, per i motivi superiormente spiegati;
In subordine, confermare esclusivamente il sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Caltagirone con ordinanza pubblicata in data 28.11.2012. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitosi in seconda istanza - a contestazione della pur Parte_3
limitata impugnazione della coniuge separata, che chiedeva infine che fosse rigettata
- deduceva che dovesse piuttosto riconoscersi che “all'epoca in cui fu versata la somma di € 3.169,00 era ancora pienamente produttivo di effetti giuridici il vincolo matrimoniale, dovendosi ritenere che l'allontanamento di fatto tra i coniugi non comporta sic et simpliciter il venir meno del vincolo coniugale e non inficia il valore giuridico su diritti e doveri di chi si separa, essendo oltretutto privo di una propria disciplina nel codice. La separazione giudiziale tra i coniugi avvenne, infatti, solamente nel 07/2012. Come attentamente sottolinea il giudice nella sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 143 c.c. fra coniugi sussiste “l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”, per cui il dovere di contribuzione del coniuge economicamente più forte è un'estrinsecazione del principio di solidarietà coniugale, finalizzato a soddisfare non solo le comuni ma anche le reciproche eSIenze (Cfr.
Cass. Civ. ordinanza n. 5385 del 21.02.2023, ex multis dello stesso tenore Cass. Civ.
n. 10927/2018”)”.
Ed anche a ritenersi il contrario – aggiungeva – esso appellato veniva a ribadire che
“anche nel caso in cui fosse ritenuta la legittimità dell'obbligazione patrimoniale dell'importo richiesto di € 3.169,00, questa debba intendersi pienamente adempiuta per compensazione di somme, dovendo computare l'ingente quantitativo di denaro versato dal nelle casse della SI.ra a soddisfazione anche del Parte_3 Pt_1
prefato credito. Infatti, il SI. ha dato ampia dimostrazione documentale di Parte_3
aver versato in più soluzioni, ed a vario titolo, la somma complessiva di € 87.919,97, pertanto – anche ove fosse ritenuta ammissibile la richiesta di restituzione della somma indicata dall'appellante - la stessa dovrà dichiararsi non dovuta in forza della documentazione allegata al fascicolo di primo grado comprovante l'avvenuto versamento di somme assai superiori”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio, in esito alla trattazione della causa la Corte (dato pure atto che parte appellante non avesse insistito nella sua istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata pure recata dall'atto di appello) rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Fondato deve dirsi il limitato motivo di impugnazione della : dovendosi, Pt_1
infatti, consentire con la stessa appellante che quanto pur correttamente – nei termini riassunti in narrativa - motivato dal primo giudice non si presti tuttavia, e di tutta evidenza, ad essere riferito anche all'ulteriore elargizione in quell'agosto del 2010 dell'importo anzidetto di € 3.169,00 che – occorre a questo punto sancire – si registrava allorchè la coppia era già da tempo (ovvero - così per come è bensì pacifico, essendo stato allegato sia dall'una che dall'altra parte – sin dall'ottobre del
2008) separata di fatto, e senza che poi siano stati documentati – né, tampoco, allegati
– ulteriori versamenti del in favore della odierna appellante di data Parte_3
posteriore a detto agosto del 2010 e che come tali potessero, a tutt'altro concedere, essere riguardati quali atti di restituzione ovvero di estinzione del prestito della somma ridetta di € 3.169,00.
Ciò posto e ritenuto, a petto di quanto obiettato dall'appellato deve soltanto rendersi ulteriormente esplicito come l'assunto teso ad accreditare che (come premesso)
“l'allontanamento di fatto tra i coniugi non comporta sic et simpliciter il venir meno del vincolo coniugale e non inficia il valore giuridico su diritti e doveri di chi si separa, essendo oltretutto privo di una propria disciplina nel codice” trovi smentita già nello stesso diritto positivo: prevede, infatti, l'art. 146 c.c. (nel testo introdotto dalla riforma del diritto di famiglia ex L. 151/75, e mai modificato) che “Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi”; e nello stesso caso viene correlativamente meno l'obbligo, altresì previsto dallo stesso art. 143 cit., di “contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia”.
Non è dato di conoscere in dettaglio i termini di detta separazione di fatto che tra gli odierni contendenti si registrava in quell'ottobre del 2008: in mancanza, deve presumersi che sia addebitabile ad entrambi;
con la conseguenza che già sin da quel momento detto diritto all'assistenza morale e materiale - nonché detto obbligo di ciascun coniuge di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia - siano nei rapporti tra i predetti venuti meno, reciprocamente.
§§§
Soltanto un cenno merita l'ulteriore obiezione del secondo cui (come si Parte_3
ripete) “anche nel caso in cui fosse ritenuta la legittimità dell'obbligazione patrimoniale dell'importo richiesto di € 3.169,00, questa debba intendersi pienamente adempiuta per compensazione di somme, dovendo computare l'ingente quantitativo di denaro versato dal nelle casse della SI.ra a Parte_3 Pt_1
soddisfazione anche del prefato credito”. In altri termini, secondo il singolare assunto dell'appellato, egli avrebbe versato alla più di quanto si sentisse tenuto - se Pt_1
non giuridicamente comunque moralmente - a corrisponderle a rimborso di quanto aveva ricevuto solo in previsione di ulteriori elargizioni a parti invertite che dessero luogo ad un obbligo di restituzione: assunto – rileva la Corte - inverosimile se non fantasioso, e che comunque è rimasto privo di alcun riscontro probatorio (che, peraltro, il neppure chiedeva di fornire). Senza non ribadire, infine, che Parte_3
detto “ingente quantitativo di denaro” veniva corrisposto in costanza di matrimonio nonché di convivenza: e che ciò che il ha inteso far valere nei confronti Parte_3
della - e veniva poi, nei termini di cui s'è dato conto, recepito dal primo Pt_1
giudice senza che sul punto sia stato, condivisibilmente, interposto alcun gravame – vale a dire, che deve presumersi, sino a prova del contrario, che l'elargizione di somme di denaro, in costanza di matrimonio e di convivenza, da un coniuge in favore dell'altro costituisca adempimento dell'obbligo di prestarsi reciproca assistenza materiale e morale nonché di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia – non può non valere anche a parti invertite.
§§§ In accoglimento dell'appello spiegato in atti deve essere dunque Parte_3
condannato, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla restituzione in favore di della somma di € 3.169,00: importo che integra credito di valuta e Parte_1
che come tale, in mancanza di prova di un maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., deve essere incrementato dei soli interessi moratori – al tasso legale
(una volta escluso ratione temporis che possa farsi ulteriore applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 1284 c.c.) tempo per tempo in vigore – dal dì della mora
(vale a dire da detto 18.8.2010 ex artt. 1282 e 1219, n. 3), c.c.) sino al soddisfo.
In ragione del complessivo esito del doppio grado di giudizio congruo si ritiene – a mente dell'insegnamento secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare tuttavia la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass.SS.UU. 32061/2022) – che le spese del doppio grado medesimo rimangano tra le parti compensate per intero.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltagirone n. 634/2023 del 24.10.2023 proposto, con citazione del
20.11.2023, da (con l'assistenza del suo amministratore di sostegno Parte_1
) nei confronti di – così provvede: Parte_2 Parte_3
- in accoglimento dell'appello condanna, in parziale riforma della sentenza impugnata, alla restituzione in favore di Parte_3 Parte_1
della somma di € 3.169,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di conSIlio del 31.V.2025. Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)