Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1766 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. LE SCIALABBA Presidente Rel./Est. dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1766 Reg. Vol. anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per affido e mantenimento della prole, promosso da
Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scavone che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
parte ammessa al PSS
- r i c o r r e n t e - contro
Controparte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rullo che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 disporre che i minori ed vengano affidati ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori con esercizio disgiunto delle questioni di ordinaria amministrazione;
2 i minori conserveranno residenza e collocazione prevalente presso la casa materna di proprietà della signora e ad esse assegnata in ragione della collocazione dei figli;
Pt_1
3 il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre secondo il CP_1 seguente calendario: a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alla ore 21, nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, il signor potrà CP_1
prelevare e tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi, con rientro degli stessi presso la casa materna entro le ore 21; nella settimana che termina con il week end di spettanza materna il sig. potrà tenere i figli con sé un giorno con pernotto e, su accordo con l'altro CP_1
genitore, un ulteriore pomeriggio senza pernotto.
4 Le vacanze natalizie verranno trascorse secondo il seguente schema: la settimana Natalizia
23-30 dicembre presso la madre, la successiva dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
le vacanze pasquali, tre giorni con uno e tre giorni con l'altro; per l'anno 2025 il primo periodo ricomprendente la Pasqua verrà trascorso con la madre , principio dell'alternanza anche per quanto riguarda le altre feste comandate e i ponti;
i compleanni dei bambini verranno invece trascorsi sempre con la madre.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che va da giugno a settembre. In difetto di accordo, negli anni pari il periodo dal primo al 15 agosto compreso sarà di spettanza materna, mentre dal 16 al 31 agosto compreso sarà di spettanza paterna, negli anni dispari avverrà il contrario. Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori entro il 30/5 di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze dei minori.
5 disporre in capo al sig. l'obbligo di versare a favore dei figli, entro il 5 di ogni mese, CP_1
un contributo al mantenimento pari ad un importo complessivo di euro 600,00 (200,00 per ciascun figlio) o quell'altro importo che verrà ritenuto di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese extra di natura medica, scolastica, sportiva e ludico ricreativa facendo riferimento al protocollo di intesa concordato tra Magistrati ed il COA di Ivrea.
6 Disporre in ragione della disparità economica delle parti che l'assegno unico venga percepito dalla signora Pt_1
7 disporre che l'obbligo di contributo al mantenimento in capo al sig. venga disposto dal CP_1 giorno dell'odierna domanda;
Per parte convenuta
Controparte_2 disporsi assegno mensile di mantenimento di € 400,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie e 100% assegno unico per i figli alla madre.
IL PM
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto in data 20.6.24, la sig.ra premesso di avere generato con il Parte_1
sig. i figli LE (n. 9.1.13), (n. 23.1.15) ed (n. 7.4.20), Controparte_1 Per_1 Per_2
chiedeva la regolamentazione del rapporto tra i genitori e la figlia.
Si costituiva il convenuto.
Questo, per quanto di interesse, il contenuto del verbale di udienza 12.3.25:
<
Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: Parte_1
“Vivo a Settimo Torinese insieme ai figli, LE nato il [...], nata il [...] Per_1
e nata il [...]. La casa è di mia proprietà, pago rate di mutuo mensili di € 745,00. Per_2
Sono disoccupata. Percepisco il reddito di inclusione per € 400,00 mensili. Percepisco l'Assegno
Unico per i figli al 100%, che ammonta a € 700,00 mensili. In passato ho fatto lavori di tipo diverso;
l'ultima volta ho lavorato come corriere dal 18.11.2024 al 24.12.2024.
Non ho altri immobili oltre la casa.
La mia controparte ha versato qualcosa per il mantenimento dei figli, fino al 3.10.2024, con una media di € 400,00 al mese.”
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogata parte resistente dichiara: Controparte_1
“Vivo a Pianezza, in casa condotta in locazione da mio zio, con il quale vivo e nella casa vivono anche i miei genitori. Lavoro come operaio a Venaria, con uno stipendio mensile di € 1.100,00-
1.200,00; in passato lo stipendio era più alto perché avevo il turno fisso di notte;
inoltre per sei mesi ho fatto delle trasferte, che comportavano uno stipendio più alto. Sulla busta paga ho due pignoramenti per complessivi quasi € 600,00: uno era un finanziamento acceso quando vivevo ancora insieme alla controparte, per l'acquisto di un'autovettura poi venduta e l'altro per mie esigenze acceso sempre quando vivevo con la controparte. Vedo i figli all'incirca 2-3 volte al mese in base ai turni;
non si fermano a dormire nella casa ove vivo per mancanza di spazi.
Devo scontare una pena definitiva per stupefacenti e ricettazione;
per tale motivo l'avvocato che mi segue mi ha detto che probabilmente non potrò uscire di notte per fare i turni a lavoro”.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Alle ore 10.32 l'udienza viene sospesa, per consentire alle parti di valutare possibili proposte conciliative
Alle ore 10.45 l'udienza riprende.
Parte ricorrente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo un mantenimento per i figli di € 550,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie.
Parte resistente dichiara:
A mero titolo conciliativo offro € 400,00, oltre 50% spese straordinarie e assegno unico interamente
a favore della madre.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
-
Dopo la discussione, sulle conclusioni di cui sopra, la causa veniva rimessa in decisione
.2.
§1
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la causa appare sufficientemente istruita dal momento che le prove orali richieste formulate da parte ricorrente sono da rigettare perché i relativi capitoli attengono a circostanze irrilevanti ovvero da provare tramite documenti.
§2
Valutato l'interesse della prole, viene ritenuta superflua l'audizione del figlio LE (unico ultradodicenne) anche a fronte della mancanza di ogni problematica tra i genitori circa le statuizioni non patrimoniali.
Di poi il Tribunale ritiene che non esistano valide ragioni per derogare al regime ordinario di affido congiunto e, pertanto, provvede di conseguenza;
pare opportuno anche disporre l'esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Inoltre, il Tribunale dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità richieste dalla madre in ordine alle quali nulla ha osservato. §3
In ordine alle questioni patrimoniali il Tribunale rileva:
° circa la ricorrente, dalla documentazione prodotta emergono, in relazione agli anni di imposta, i seguenti redditi lordi da lavoro dipendente:
2021: euro 4.760,98 + 252,80
2022: euro 2.605,90 + 606,07
° Circa il resistente, dalla documentazione prodotta emergono, in relazione agli anni di imposta, i seguenti redditi lordi da lavoro dipendente:
2022: euro 7.225,86
2023: euro 33.087,72 per uno stipendio netto pari a circa euro 1930,00 per 13 mensilità.
Egli ha prodotto busta paga relativa a Novembre 2024 da cui risulta un netto di euro 1128,95, con trattenute di euro 359,02 per assenza malattia, euro 89,75 per sciopero, euro 371,16 per due pignoramenti, euro 161,00 per “cessione rata principale”.
Ebbene, valutate le suddette produzioni documentali, le dichiarazioni rese ed alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., tra cui il fatto che i figli vivono quasi sempre presso la madre che così ne sopporta il peso di tutte le spese, il Tribunale stima equo stabilire che il padre, con decorrenza
20.6.24 (data di deposito del ricorso), versi per il mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 450,00 (euro 150,00 per ogni figlio) oltre rivalutazione annuale
ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico universale interamente a favore della madre come da richieste delle parti.
§4
Spese compensate tenuto conto dell'esito della lite, dell'assenza di attività istruttoria orale e della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
° dispone l'affido condiviso dei figli LE, ed in capo ai genitori Per_1 Per_2 [...]
e con collocazione e residenza presso la madre ed esercizio separato CP_1 Parte_1
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
° dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre secondo CP_1 il seguente calendario: a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alla ore 21, nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, il signor potrà CP_1
prelevare e tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi, con rientro degli stessi presso la casa materna entro le ore 21; nella settimana che termina con il week end di spettanza materna il sig. potrà tenere i figli con sé un giorno con pernotto e, su accordo con l'altro CP_1
genitore, un ulteriore pomeriggio senza pernotto.
Le vacanze natalizie verranno trascorse secondo il seguente schema: la settimana Natalizia 23-30 dicembre presso la madre, la successiva dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
le vacanze pasquali, tre giorni con uno e tre giorni con l'altro; per l'anno 2025 il primo periodo ricomprendente la Pasqua verrà trascorso con la madre , principio dell'alternanza anche per quanto riguarda le altre feste comandate e i ponti;
i compleanni dei bambini verranno invece trascorsi sempre con la madre.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che va da giugno a settembre. In difetto di accordo, negli anni pari il periodo dal primo al 15 agosto compreso sarà di spettanza materna, mentre dal 16 al 31 agosto compreso sarà di spettanza paterna, negli anni dispari avverrà il contrario. Le vacanze estive verranno programmate di comune accordo tra i genitori entro il 30/5 di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze dei minori;
° dispone che il padre, con decorrenza 20.6.24 (data di deposito del ricorso), versi per il mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ogni figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ivrea. Assegno unico universale interamente a favore della madre;
° compensa le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 26.3.25
IL PRESIDENTE est.
LE SCIALABBA