Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15.04.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2134/22 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Corriere e Parte_1
Giuseppe Tescione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta (CE) alla via Roma n. 8;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliataria ope legis alla via Diaz n. 11;
APPELLATO
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Di Maio
e Alfonsino Imparato, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale dell'Ente in Napoli alla Via Medina n. 61;
APPELLATO
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., esponeva: Parte_1
-di aver prestato servizio, con una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso l'ITC “A. Gallo” di Aversa (CE) dall'1.07.2001 al 31.08.2018, sino cioè all'esito della procedura selettiva per titoli e colloquio indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che aveva consentito la sua immissione in ruolo con contratto part-time;
-di aver svolto le mansioni di assistente amministrativo per un periodo superiore ai 36 mesi;
-che, perfezionatasi la procedura di immissione in ruolo, era stato confermato l'inquadramento nel profilo di assistente amministrativo ed aveva continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti, presso il medesimo istituto scolastico ma con orario ridotto;
-che i contratti di collaborazione stipulati e l'attività svolta non erano tuttavia finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico, contrariamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Intesa del 30.09.2002 per la regolamentazione dei Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, secondo cui “la prestazione oggetto della collaborazione è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola”; né risultava rispettata l'ulteriore previsione contenuta nel citato art. 3 secondo cui “il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione;
per garantirne la funzionalizzazione all'attività della scuola, le modalità dell'adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività … Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Ente, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso”;
-che tali contratti erano stati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 81/2000
e del Decreto Interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, sino a quando era stata stabilizzata e assunta a tempo indeterminato, avendo l'art. 5, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 75 del
2017 fatto divieto alle PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione relativi a prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, con modalità di
2 esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
-che i contratti in questione dissimulavano la reale natura subordinata del rapporto, in quanto il rapporto di lavoro si era svolto sin dall' 1.07.2001 con i caratteri della subordinazione, essendo stata sempre sottoposta, come tutti i dipendenti che avevano lavorato negli stessi anni presso il medesimo istituto scolastico, alle specifiche direttive impartite dal dirigente scolastico o dal direttore dei servizi amministrativi ed inserita, come gli altri, nel piano di lavoro annuale;
-che durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non disponeva di alcun margine di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione né poteva organizzare autonomamente la propria attività lavorativa, rimanendo sempre sottoposta al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del dirigente scolastico che la indirizzava nello svolgimento delle mansioni, direttamente o indirettamente attraverso il Direttore dei Servizi amministrativi e ne controllava l'operato, stabilendo i giorni e gli orari di lavoro che la ricorrente era tenuta ad osservare;
-che, in particolare, era tenuta a prestare la propria attività lavorativa per 36 ore a settimana secondo un orario di lavoro giornaliero, fisso e predeterminato dal dirigente scolastico, dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato, da certificare mediante firma di apposito registro e poi mediante utilizzo del badge orario, con l'obbligo di comunicare e di recuperare eventuali ritardi ai sensi dell'art 53 CCNL Scuola;
-che durante l'intero rapporto di lavoro era tenuta a giustificare mediante certificazione medica assenze per malattia o ritardi;
-che era tenuta a richiedere preventiva autorizzazione per poter fruire di ferie e permessi;
-che aveva ricevuto l'intera retribuzione durante le ferie autorizzate;
-che, nel corso del rapporto, durato ben 17 anni, aveva svolto varie mansioni, in base alle esigenze dell'Istituto, e sempre nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal dirigente scolastico tra cui: compilazione dell'anagrafica degli alunni, rilascio certificazioni, redazione e compilazione di modelli di iscrizione, tenuta dei registri matricola, voti, certificati, assenze, pratiche infortuni, statistiche alunni e foglio notizie, tenuta archivio corrente, compilazione e consegna di pagelle e diplomi,
3 rilevamento assenze alunni, verifica del pagamento tasse di esame, comunicazioni alle famiglie da parte del preside, redazione di circolari destinate agli alunni;
-che non vi era mai stata una definizione concordata delle modalità di coordinamento: era obbligata a svolgere la propria attività lavorativa secondo le mutevoli esigenze dell'Istituto, atteso che “termini e modalità di esecuzione della prestazione” non erano predeterminati nei contratti di collaborazione, ma avrebbero dovuto essere concordati con il dirigente scolastico in coerenza con il piano attuale delle attività che il predetto stabilisce di concerto con il direttore dei servizi generali ed amministrativi (cfr. contratti in atti ); tuttavia, i suddetti termini di esecuzione della prestazione lavorativa erano stati sempre decisi unilateralmente dai dirigenti scolastici o dai direttori dei SGA
e trasmessi attraverso ordini e comunicazioni di servizio che individuavano le specifiche attività lavorative da svolgere e le relative modalità temporali senza mai concordarle con il lavoratore;
-che lo svolgimento della prestazione avveniva nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro con esclusivo utilizzo di strumenti propri dell'amministrazione scolastica;
-che per tutti gli anni di servizio pre - ruolo aveva percepito una retribuzione mensile fissa e continuativa pari a quanto indicato negli allegati contratti di lavoro;
-di non aver percepito tredicesima e quattordicesima mensilità;
-che al termine dei singoli rapporti fittizi di collaborazione non aveva precipito TFR né spettanze di fine rapporto;
-che. non risultano versati i contributi previdenziali per il periodo dall'1.07.2001 al
31.08.2018, per cui, nel caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro ci si riservava di agire per il relativo risarcimento del danno;
-che il rapporto di impiego, ancorché a termine, aveva avuto di fatto uno svolgimento continuativo;
-che, nonostante il servizio pre - ruolo effettivamente prestato, non aveva mai goduto di alcuno scatto stipendiale o di anzianità né tale servizio le era stato conteggiato ai fini della determinazione del livello stipendiale di ingresso al momento della immissione in ruolo, come risultava dal contratto di assunzione a tempo indeterminato e dalle prime buste paga dell' 2018/19; Pt_2
4 -che il vigente CCNL Scuola - art. 79 - come i precedenti riconosceva al personale a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e l'anzianità di servizio era valorizzata attraverso la transizione nelle fasce stipendiali;
-che, ai sensi del 3° comma dell'art. 53 della L. 312/80, aveva maturato il diritto agli scatti stipendiali del 2,50% e che ai fini del calcolo degli anni scolastici occorreva riferirsi all'art. 489 d. lgs 297/94 come interpretato dall'art. 11, comma 14, legge
124/1999;
-che era, dunque, intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto a far data dall' 1.07.2001 al 31.08.2018, con qualifica di assistente amministrativo del CCNL del 2007 del comparto scuola;
-che la reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe succedutesi, in quanto effettuata in violazione di legge e della direttiva 1999/70/CE e per esigenze dichiaratamente non transitorie era illegittima;
-che, pertanto, aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, al riconoscimento degli aumenti stipendiali e alla ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio, nonché al riconoscimento degli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo determinato, tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e alla ricostruzione della propria posizione contributiva e in ogni caso al risarcimento dei danni nella misura pari all'indennizzo previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010, come sostituito dall'art. 28, comma 2, D. Lgs. 81/2015.
Pertanto, chiedeva: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra la ricorrente e il Controparte_3
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed
[...]
ininterrotto dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente
Amministrativo del CCNL del 2007 del Co. Scuola 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in favore del ricorrente, degli aumenti stipendiali CP_4
riconosciuti dal CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire dall' 1.7.2001, qualora fosse stata
5 assunto a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di € 148.138,72 di cui € 118.618,65 a titolo di differenze retributive ed €
29.520,07 a titolo di TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994 n. 724 ; 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di carriera e per l'effetto
CP_ condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell previdenziale convenuto;
4) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, da attribuirsi ai procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
Il Tribunale di Napoli Nord, disattendendo le richieste istruttorie, con sentenza n. 1098 del 2022 rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
La , con atto depositato in data 24.08.2022, impugnava la suddetta statuizione Parte_1
con varie argomentazioni, ivi incluso il rigetto delle richieste istruttorie formulate in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione che chiedeva la reiezione del gravame.
L' , invece, concludeva affinché ove la Corte “ritenesse provato quanto dedotto CP_2 dall'appellante dichiarare tenuta e/o condannare Parte_1
l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione contributiva de qua entro i limiti della prescrizione quinquennale, nonché a procedere ai necessari aggiornamenti dei dati previdenziali della predetta appellante. Con vittoria di spese.”
Espletate prova per testi e CTU contabile, all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello è fondato, con le precisazioni che seguono, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Part I fatti di causa sono pacifici e documentati;
risulta, invero, che l'appellante, ex , ha prestato servizio, dall' 1.07.2001 sino al 31.08.2018, continuativamente, presso gli uffici della segreteria dell'ITC Gallo di Aversa, in forza di plurimi e reiterati contratti
6 di collaborazione coordinata e continuativa, svolgendo mansioni di “assistente tecnico-amministrativo”.
I contratti di collaborazione (cfr. documenti allegati al ricorso introduttivo) sono stati stipulati ai sensi dell'art. 6, comma, 2, del D. Lgs n.81 del 2000, il quale così dispone:
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
Il Decreto Interministeriale n. 66 del 2001, emanato al fine di dare attuazione all'art. 6 innanzi citato, ha disposto all'art.1 che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto” e al successivo art. 2 che “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio
2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o
Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La possibilità di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, prevista dalle norme richiamate, presuppone, però, che le modalità di svolgimento del lavoro siano compatibili con tale schema contrattuale.
Invero, la normativa in esame non può precludere una diversa qualificazione del rapporto ove il concreto atteggiarsi della prestazione di servizio sia tale da rivestire i
7 caratteri propri della subordinazione. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” (cfr. Cass. n. 23638 del
2010).
Più precisamente, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ai sensi del D. Lgs. n.
165 del 2001 ex art. 7, abbia di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, viene in rilievo la tutela di cui all'art. 2126 c.c. (con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione;
cfr., tra le tante, Cass. n. 23645 del
2016, Cass. n. 3314 del 2019).
Orbene, il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, al di là del nomen iuris, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, stante la continuità della prestazione lavorativa, svoltasi ininterrottamente per oltre 17 anni, l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dall'art. 7 d. lgs. n. 165/2001, in particolare la temporaneità dell'incarico e l'assenza di obiettivi e di progetti specifici.
Tali elementi, dedotti nell'originario ricorso introduttivo, non erano contestati specificamente dal e sono chiaramente emersi dall'istruttoria svolta in sede CP_1
di gravame.
I testi escussi ( e ) riferivano dell'obbligo della : di Tes_1 Tes_2 Parte_1
sottoscrivere i fogli presenza, di osservare il medesimo orario di lavoro imposto a tutti
8 gli altri dipendenti, di coordinare con questi ultimi il piano ferie, di comunicare e richiedere la fruizione di ferie e permessi, di giustificare le assenze per malattia.
Dalle buste paga prodotte in atti emerge altresì la corresponsione di una retribuzione fissa mensile anche durante i periodi di godimento delle ferie autorizzate.
L'esame degli ordini di servizio prodotti, poi, denota l'esercizio del potere conformativo da parte del dirigente scolastico, peraltro già insito nella circostanza che i termini e le modalità di esecuzione della prestazione non erano predeterminati nei contratti di collaborazione ma dovevano essere concordati con il dirigente scolastico in coerenza con il piano attuale delle attività stabilite dallo stesso di concerto con il
DSGA (cfr. contratti in atti).
È inoltre incontroverso l'espletamento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro, con utilizzo di strumenti propri dell'amministrazione scolastica.
Le univoche circostanze riferite travalicavano, dunque, i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa;
pertanto, deve, conclusivamente, ritenersi provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e farsi applicazione dell'art. 2126 c.c..
A tanto consegue il diritto dell'appellante ad ottenere il trattamento retributivo analogo a quello di un dipendente del svolgente analoghe mansioni (assistente CP_1
amministrativo di livello B del CCNL Comparto Scuola).
Ed invero la Corte di Legittimità (cfr. Cass. n. 35676 del 2021), in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha affermato: “La norma regolatrice della fattispecie di causa è l'art. 2126 c.c., che trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro in quanto costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 05/02/2019, n.3314 e giurisprudenza ivi citata)”.
Con riferimento, poi, alla prescrizione, le SS.UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 36197 del 2023 hanno precisato che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento
9 di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Cosicché, considerato che è incontestata l'interruzione della prescrizione in data
30.10.2009 (e poi con atti del 2012, 2016 e 2018), devono ritenersi prescritti tutti i crediti anteriori al quinquennio dalla predetta data.
Ne consegue, sulla base degli incontestati conteggi elaborati dal CTU per il periodo dal 30.10.2004 al 31.08.2018 (prospetto 2 dell'elaborato peritale), il diritto dell'appellante al pagamento della somma di euro 64.101,47, a titolo di differenze economiche, ivi compresa la progressione stipendiale, e di euro 24.900,18 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Pertanto, il va condannato al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
89.001,65, oltre interessi legali (stante la natura pubblicistica del rapporto) dalla maturazione dei crediti (scadenza mensili per le differenze economiche e cessazione del rapporto per il trattamento di fine rapporto) al saldo effettivo.
Al riconoscimento della natura subordinata del rapporto consegue, altresì, il diritto al versamento dei dovuti contributi (cfr. Cass. n. 3314 del 2019) nei limiti del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo (quale primo atto di messa in mora per la contribuzione), attesa la prescrizione quinquennale dei contributi (art. 3 comma 9 legge 335/1995), detratto ovviamente quanto già versato dal in CP_1
relazione alla diversa qualificazione del rapporto.
Le spese di lite del doppio grado:
-nei confronti del , per l'accoglimento parziale della domanda e le questioni CP_1
affrontate, vanno compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione;
-nei confronti dell' vanno compensate, in quanto chiamato in giudizio ai soli fini CP_2
della denuntiatio litis per l'accertamento contributivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del . CP_1
PQM
La Corte così decide:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma CP_1
10 di euro 89.001,65 di cui euro 24.900,18 per TFR, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-dichiara il diritto dell'appellante ad ottenere il versamento dei contributi maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con detrazione di quanto già versato dal in relazione alla diversa qualificazione del CP_1
rapporto;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, nel rapporto processuale con il , che condanna al pagamento della residua metà, liquidata CP_1
per il primo grado in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge,
e per il presente grado in euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
-compensa le spese di lite del doppio grado nei confronti dell' ; CP_2
-pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del appellato. CP_1
Così deciso in Napoli il 15.04.2022
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
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