Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2026, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03860/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3860 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ist. Prof. per i Servizi Alberghieri e Ristorazione “-OMISSIS-” -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- “ del provvedimento prot.n. -OMISSIS- (doc.1), trasmesso a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale - in asserita ottemperanza della sentenza del TAR Lazio Roma n. -OMISSIS- ha riscontrato gli atti stragiudiziali di Invito e Diffida trasmessi dall’ -OMISSIS-, stabilendo di non poter rilasciare il certificato di regolare esecuzione relativo al progetto “-OMISSIS-”, al fine dell’erogazione del saldo pari ad € 140.000, per non aver potuto verificare l’effettiva esecuzione del progetto;
2) se ed in quanto lesivi degli interessi dell’Associazione ricorrente, della Relazione finale del 01.10.2024 della task force istituita presso l’URS per il Lazio nonché della Direttiva n.79/2023 del Ministero – entrambe non comunicate e non conosciute dalla ricorrente –;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\6\2025:
per annullamento, previa sospensione degli effetti:
1) della Relazione prot.n. -OMISSIS- redatta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ministero dell’Istruzione – versata in atti nel giudizio epigrafato addì 24.04.2025 – relativa allo svolgimento del progetto “-OMISSIS-” ad opera dell’Associazione ricorrente;
2) della Relazione finale prot.n. -OMISSIS- redatta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ministero dell’Istruzione – versata in atti nel giudizio epigrafato addì 24.04.2025 – relativa allo svolgimento del progetto “-OMISSIS-” ad opera dell’Associazione ricorrente;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa, se ed in quanto lesiva degli interessi della Direttiva n. 79/2023 del Ministero dell’Istruzione “… la disciplina dei controlli per la verifica della regolare ed effettiva realizzazione delle attività progettuali finanziate con i fondi di cui alla L. n. 440/1997, secondo la procedura di cui al D.M. 18/2020, e delle attività progettuali legate all’Emergenza Coronavirus gestite dall’IPSSEOA “R.A. -OMISSIS-”di -OMISSIS- ”:
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ristorazione -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. NN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La controversia, in sostanza, attiene al diniego di rilascio del certificato di regolare esecuzione del progetto “-OMISSIS-” (di cui al provvedimento prot. n. -OMISSIS-); la realizzazione di tale progetto era prevista da una Convenzione stipulata inter partes .
Si domanda altresì in ricorso la corresponsione del saldo del contributo previsto dalla medesima Convenzione in favore della ricorrente.
Il primo motivo del ricorso presentato attiene alla violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, alla violazione della Convenzione intercorsa inter partes , al difetto di istruttoria ed alla carenza di motivazione, al travisamento dei fatti ed allo sviamento.
Per l’essenza, viene lamentato che il Ministero resistente avrebbe negato il certificato di regolare esecuzione del progetto “-OMISSIS-” sulla base di una relazione della task force dell’USR Lazio (01.10.2024) mai allegata né resa conoscibile, affermando apoditticamente l’impossibilità di accertare l’effettiva esecuzione del progetto.
Il menzionato provvedimento sarebbe quindi illegittimo perché fondato su istruttoria carente e distorta che ignorerebbe la copiosa documentazione prodotta dall’Associazione (relazioni, rendiconti, materiali digitali); interrogherebbe soggetti non coinvolti nel progetto; traviserebbe i fatti, ritenendo rilevante la mancata esecuzione presso l’IPSSEOA -OMISSIS-, che aveva solo funzione amministrativa; violerebbe la Convenzione, che attribuisce al Ministero il compito di monitorare e attestare l’esecuzione.
Il secondo motivo di doglianza attiene alla violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, alla violazione della Convenzione, al difetto di istruttoria, al travisamento dei fatti.
In sostanza, viene lamentato che il progetto “-OMISSIS-” è stato concretamente e integralmente realizzato, come dimostrerebbe il portfolio delle attività e dei contenuti digitali tuttora online .
In particolare il progetto avrebbe coinvolto centinaia di destinatari, decine di scuole, educatori e operatori; si sarebbe svolto prevalentemente online , coerentemente con il periodo di lockdown ; sarebbe stato realizzato interamente in Campania e non nel Lazio.
Risulterebbe quindi incomprensibile e illogica la scelta del Ministero di affidare la verifica a una task force presso l’USR Lazio, del tutto estraneo al territorio e alle scuole coinvolte.
Il terzo motivo di contestazione attiene a sviamento dell’istruttoria, inidoneità del procedimento di verifica, erronea individuazione dei soggetti verificatori.
Sinteticamente, può dirsi che viene evidenziato come il Ministero abbia condotto una verifica radicalmente inidonea allo scopo prefisso, perché avrebbe interpellato scuole (verosimilmente laziali) non coinvolte nel progetto; non avrebbe interpellato le scuole campane effettivamente partecipanti, dettagliatamente elencate e documentate; avrebbe ignorato che il progetto era basato su contenuti digitali e attività territoriali, verificabili online .
L’istruttoria sarebbe quindi sviata “a monte”: il Ministero avrebbe cercato riscontri nei luoghi sbagliati, giungendo a una conclusione negativa solo per effetto della propria errata impostazione procedimentale.
Il quarto motivo di ricorso attiene alla denunziata violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 nonché del principio di partecipazione procedimentale e può essere sunteggiato come segue.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tale mancata comunicazione, da un lato, avrebbe impedito all’Associazione di partecipare al procedimento, dall’altro avrebbe precluso la possibilità di chiarire la natura digitale e territoriale del progetto, infine avrebbe inciso direttamente sull’esito finale.
Non ricorrerebbe alcuna ipotesi di atto vincolato: il contraddittorio avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Il quinto motivo di ricorso rileva la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento.
In sintesi, si sostiene che il provvedimento sarebbe privo di motivazione adeguata, perché richiamerebbe per relationem una relazione (della task force USR Lazio 01.10.2024) mai allegata, non chiarirebbe quindi quali fatti concreti impedirebbero l’attestazione della regolare esecuzione, non consentirebbe di ricostruire l’ iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
In tale modo si sarebbe violato l’obbligo di motivazione congrua, come richiesto dalla giurisprudenza costante.
Con i motivi aggiunti la ricorrente, per l’essenziale, impugna la Relazione prot.n. -OMISSIS- e la Relazione prot.n. -OMISSIS-dell’U.S.R. per il Lazio, redatta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’istruzione e versata agli atti del presente giudizio, denunziandone, con una prima censura aggiuntiva, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del giusto procedimento, per violazione della Convenzione stipulata tra il Ministero, l’Istituto e la ricorrente, nonché eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento.
La seconda doglianza aggiuntiva denunzia i medesimi vizi ma sotto diverso profilo, in particolare quanto alla sussistenza di notevole materiale, e non “alcune foto”, afferenti all’esecuzione del progetto “-OMISSIS-”. Sarebbero state prodotte, infatti, ai fini della regolare esecuzione del progetto centinaia di immagini, padlet , filmati, tutti marcati con il logo de “-OMISSIS-”. Il progetto in parola sarebbe quindi stato realizzato quasi interamente con contributi digitali, in quanto espletato nel periodo dell’isolamento per emergenza sanitaria.
La terza protesta aggiuntiva concerne violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, violazione della Convenzione sotto ulteriore profilo, nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento.
In sede cautelare è stata respinta la domanda di tutela interinale.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione come eccepito d’ufficio dal Collegio all’udienza di camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Si è già in parte evidenziato che la controversia attiene, in sostanza, al diniego di rilascio del certificato di regolare esecuzione del progetto “-OMISSIS-” e di corresponsione del saldo del contributo cui la ricorrente ritiene di avere diritto.
Il Collegio ha evidenziato nella predetta sede che tale questione pare attenere alla fase esecutiva di un contratto pubblico.
La ricorrente, invece, nella sua ultima memoria ha posto in luce quanto segue: “ La vicenda “economica” - consistente nel mancato pagamento del saldo previsto nella Convenzione - è quindi conseguenza del diniego di attestazione di regolare e completa esecuzione del progetto, con la conseguenza che spetta al Giudice Amministrativo la giurisdizione a conoscere della controversia che ci occupa. In tema, in un caso analogo a quello che ci occupa, l’On.le Consiglio di Stato ha avuto modo di stabilire: “Nel caso di specie, dall'esame del ricorso di primo grado, emerge come la parte ricorrente abbia articolato le censure in due distinte parti: una prima parte (lettere A.1, A.2 e A.3), in cui deduce l'impossibilità di chiedere le somme in questione in ragione del rapporto esistente e della conseguente impossibilità di modificare autoritativamente il rapporto concessorio mediante l'esercizio di un potere regolamentare; una seconda parte (lettere B.1, B.2 e B.3) con cui invece deduce, sotto vari profili, l'illegittimità della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 29 settembre 2014 (istitutiva del canone) e della delibera di Giunta comunale n. 47 del 30 settembre 2014 (recante l'approvazione della relativa tariffa). Orbene, le censure contenute nella prima parte del ricorso di primo grado (specialmente A.1 e A.2) attengono alla contestazione della modifica unilaterale del rapporto concessorio mediante l'esercizio del potere regolamentare, di cui gli avvisi impugnati costituiscono atti applicativi. Tali censure, poi, vengono sostanzialmente riprese e ripetute anche all'inizio della seconda parte del ricorso di primo grado (in particolare, lettera B.1). 9.4. - Pertanto, avuto riguardo al petitum sostanziale, deve ritenersi che la contestazione mossa in primo grado non riguardi la debenza di somme che trovano titolo nella convenzione, ma di somme che sarebbero dovute in ragione dell'esercizio di un potere autoritativo che, indirettamente, costituirebbe anche una violazione della convenzione. In altri termini, ciò che si contesta è il potere autoritativo di imposizione del canone in presenza di un rapporto concessorio. Si tratta, quindi, di questioni che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non venendo in rilievo la mera corresponsione di indennità, canoni e corrispettivi che l'art. 133, comma 1 lett. b), c.p.a. devolve al giudice ordinario, bensì l'asserito cattivo esercizio di un potere regolamentare (e dei conseguenti atti applicativi) la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo. 8 9.5. - Sul punto, infatti, deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato secondo cui deve essere esclusa la giurisdizione del giudice ordinario laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur, e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già predeterminati (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3740). In siffatte ipotesi la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessorio (qualificazione del rapporto e del relativo oggetto; an del canone; individuazione dei criteri generali di determinazione del canone), con la duplice conseguenza della non riconducibilità della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" delle concessioni e della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (in tal senso: Cons. Stato, VI, sent. 10 marzo 2014, n. 1076; id., Sez. VI, 18 aprile 2011 n. 2375, e l'ivi richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e di questo Consiglio di Stato).”(Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 21/11/2025, n. 9115) “La giurisdizione del giudice amministrativo ricorre soltanto laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali in relazione alla determinazione del canone, che devono attenere sia all'an debeatur sia all'individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur. In particolare, in materia di concessioni amministrative, l'art. 133, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104/2010 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi; ma in queste ultime ipotesi, spettano alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”(T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 24/02/2022, n. 357) Anche l’On.le Corte di Cassazione, in tema, ha precisato che: “… le controversie relative a tale concessione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando coinvolgono la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, o quando è in discussione l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone e di altri corrispettivi…” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/05/2025, n. 13762)”.
Dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente sembra dedursi che la stessa, pur non evidenziandolo esplicitamente, ritiene che il rapporto controverso sia da qualificarsi alla stregua di una concessione, non è ben chiaro di che tipo.
Orbene, in disparte la circostanza che nei motivi di ricorso sembra sostenersi l’assenza di poteri discrezionali dell’Amministrazione in ordine alla determinazione o alla definizione dei “canoni” ( rectius del corrispettivo, seppure sub specie di “rimborso spese”), chiedendosi il certificato di regolare esecuzione e la corresponsione del saldo , per cui comunque sarebbe arduo ritenere applicabile la giurisprudenza sopra ricordata (considerando che anche nelle concessioni di servizi pubblici le controversie su “canoni e altri corrispettivi” sono affidate al giudice ordinario), rimane il fatto che il rapporto controverso appare da qualificare in termini puramente contrattuali.
L’atto su cui si basa il rapporto è denominato “Convenzione”, tale elemento quindi non è, all’evidenza, decisivo né in un senso né nell’altro.
Gli impegni delle parti sono indicati come segue: “ Il Ministero affida all’Associazione l’incarico di: Realizzazione della progettazione ex ante e piano esecutivo di progetto; - Svolgimento del monitoraggio e valutazione delle attività e del loro valore aggiunto; - Espansione attività esistenti e assistenza web individualizzata; - Sviluppo di azioni educative nel periodo estivo; - Ripresa delle attività scolastiche e assistenza web individualizzata; - Attività di supporto psicopedagogico e educativo ai docenti, alle famiglie e ai giovani destinatari delle azioni; 3.3 L’Associazione si impregna a realizzare tutto quanto previsto nel Progetto assumendone piena responsabilità organizzativa, tecnica e economica, nel rispetto delle tempistiche convenute .”.
L’art. 6 della Convenzione prevedeva poi: “ 6.1. Ai fini dell’attuazione della Convenzione, l’Istituto si impegna a corrispondere all’ASSOCIAZIONE a titolo di rimborso spese per i servizi oggetto della presente convenzione la somma di EURO 200.000,00 (duecentomila/00) come contributo approvato dal Ministero dell’Istruzione ”.
Orbene, al di là della terminologia adoperata, appare chiaro che il Ministero ha affidato alla ricorrente il compito di realizzare un progetto a fronte di un riconoscimento economico.
Il che fa rientrare il rapporto nell’ambito dell'art. 1321 c.c., trattandosi di un rapporto giuridico patrimoniale.
La concessione di servizi pubblici, in base al codice dei contratti pro tempore vigente (ma sostanzialmente anche in base al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), si qualifica come segue: “ un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi ;” (cfr. art. 3, comma 1, lett. vv) del d.lgs. 50/2016).
Nel caso di specie non sussiste alcun rischio e dunque non si rientra in tale ipotesi.
Inoltre, il corrispettivo non deriva in tutto o in parte dagli utenti, né deriva in modo indiretto dagli stessi (per esempio sulla scorta di meccanismi che tengano conto sulla base di certi parametri della fruizione del servizio), ma si basa invece sulle spese sostenute dalla ricorrente.
Il rapporto giuridico, quindi, non è “trilaterale” o “multilaterale” ma è bilaterale tra l’Amministrazione, seppure nelle sue varie articolazioni, e l’Associazione ricorrente.
Parimenti, nel rapporto oggetto di causa non si rinviene traccia dell’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi, secondo quanto chiarito dalla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, giacché il Ministero ha agito (a torto o a ragione) quale comune contraente che ritiene (a torto o a ragione) di non avere riscontro dell’esecuzione del contratto e pertanto, sulla base delle pattuizioni inter partes intercorse, non liquida quanto stabilito.
Non emergono ipotesi di revoca ex art. 21- quinquies l. 241/90, di annullamento d’ufficio ex art. 21- novies l. 241/90, di decadenza o di revoca “sanzionatoria”.
Neppure si rientra nell’ambito dell’erogazione di un contributo pubblico, quale provvedimento attributivo di vantaggi economici ex art. 12 l. 241/90, ossia nella concessione di risorse finanziarie a sostegno di un’attività di interesse generale, senza l’instaurazione di un rapporto sinallagmatico né trasferire un rischio operativo, restando l’iniziativa in capo al beneficiario.
Difatti, nel caso di specie è previsto un “rimborso spese” previa rendicontazione di quelle sostenute ( cfr. art. 7 della Convenzione).
Non si tratta quindi di un contributo pubblico, ma anche in tale evenienza si dovrebbe attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, non sussistendo giurisdizione esclusiva (come invece nel caso di concessione di servizio pubblico) nella fase esecutiva, alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui: “ la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca di un contributo o finanziamento è motivata da un accertamento di inadempimento del beneficiario agli obblighi posti dalla legge o dal provvedimento di concessione. In questi casi non si discute l’esercizio discrezionale dell’Amministrazione ma il rispetto di condizioni oggettive, con conseguente diritto soggettivo del beneficiario” (cfr. per tutte Cassazione, Sezioni Unite, ord. 12 luglio 2023, n. 19966).
Ad avviso del Collegio, invece, il rapporto va qualificato in termini squisitamente contrattuali.
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione profili meramente esecutivi del rapporto, per cui le controversie in materia di mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo invece essere attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 4 ottobre 2023, n. 14677).
In particolare, il Certificato di esecuzione dei lavori deve essere qualificato come un atto di natura privatistica, riconducibile all’attività di stazione appaltante nella sua qualità di contraente.
Infatti, da un lato, “ La stazione appaltante può decidere di non emettere il certificato, qualora ritenga che i lavori non siano stati ‘realizzati regolarmente e con buon esito’ ovvero rilevi che essi abbiano dato luogo ‘a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria’ ” ( ibidem ); dall’altro “ Il contraente privato può agire innanzi al giudice civile o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante stia violando il principio di buona fede in executivis, tardando senza idonea giustificazione il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori ” ( ibidem )
Pertanto, tra la stazione appaltante e l’altro contraente non sono ravvisabili posizioni di potere autoritativo e di interesse legittimo: i loro rapporti sono disciplinati dal diritto privato, configurandosi posizioni di diritto e di obbligo.
Alla stregua di quanto sopra, va negata la giurisdizione del giudice amministrativo per le doglianze relative al mancato rilascio del Certificato di esecuzione lavori richiamandosi il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale è inammissibile – per difetto di giurisdizione – il ricorso quando si agisca per ottenere tutela per una posizione non qualificabile come interesse legittimo, che sia invece tutelabile dal giudice ordinario (Cons Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037; Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751).
In definitiva, quindi, il ricorso è inammissibile, il giudizio potrà essere riassunto di fronte al giudice ordinario nei termini di rito.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;
- indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e gli istituti scolastici interessati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA SS, Presidente
NN CA, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | SA SS |
IL SEGRETARIO