Sentenza breve 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 03/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2025, proposto da IE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
a) della Determina n. 10 reg. int./ e n. 42 reg. gen. del 16.1.2025, successivamente notificata, con cui il Responsabile dell’Unità Paesaggistico-Ambientale del Comune di Ascea ha rigettato l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 1370 del 6.2.2024 presentata dal ricorrente e relativa ad opere di sistemazione esterna eseguite sull’immobile da adibire ad Albergo sito ad Ascea, via delle Sirene e distinto al NCEU al foglio 10 particolo n. 1728;
b) del provvedimento prot. MIC/MIC_SABAP-SA/03/01/2025|0000233, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino ha espresso parere contrario all’accertamento di compatibilità richiesto dal ricorrente relativo all’immobile descritto alla precedente lettera a);
c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare della nota prot. n. 30805-P del 23.12.2024, con la quale la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 25 febbraio 2025 e depositato in data 13 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, della determina del 16 gennaio 2025, successivamente notificata, con cui il Responsabile dell’Unità Paesaggistico-Ambientale del Comune di Ascea ha rigettato l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 1370 del 6 febbraio 2024 presentata dal ricorrente e relativa ad opere di sistemazione esterna eseguite sull’immobile da adibire ad Albergo sito ad Ascea, via delle Sirene, e distinto al NCEU al foglio 10 part.lla n. 1728, e del presupposto parere contrario della Soprintendenza, nonché l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla SCIA prot. n. 1370 del 6 febbraio 2024 presentata dal ricorrente per la sanatoria di alcune opere minimali realizzate in parziale difformità ai titoli edilizi;
- a sostegno del ricorso ha dedotto l’illegittimità del diniego comunale nella misura in cui si è discostato dal positivo assenso soprintendizio obbligatorio e vincolante nel frattempo consolidatosi per silentium e, comunque, l’intervenuta formazione del silenzio-assenso ex articolo 36- bis DPR n. 380/2001 sulla domanda di sanatoria; l’assenza dell’aumento di volumetria e di qualsivoglia valutazione del merito paesaggistico;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto;
- alla camera di consiglio del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Rilevato, in diritto, che:
- la speciale disciplina dettata dall’articolo 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sull’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria” che ha un limitato perimetro applicativo definito dal comma 4, prevede un procedimento per il quale il comma 5 scandisce i relativi termini: centottanta giorni per la sua definizione da parte dell’autorità competente e novanta giorni per il rilascio del parere vincolante della Soprintendenza;
- sulla natura dei suddetti termini e le conseguenze giuridiche della loro violazione, è noto l’ampio dibattito giurisprudenziale che ne è sorto, ma che la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in caso di mancata espressione del parere entro il termine perentorio, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17- bis l. 241/1990, suscettibile di applicazione anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali (Consiglio di Stato, Sez. VII, 2/2/2024, n. 1093, che ha richiamato il precedente costituito da Cons. St., Sez. IV, 2/10/2023, n. 8610, in relazione all’articolo 146 D. Lgs. n. 42/2004);
- ad ogni modo, quale che sia l'effetto assegnato al superamento del termine procedimentale (formazione del silenzio assenso o mera dequotazione del parere tardivamente espresso da vincolante a non vincolante), il parere rimane, in ogni caso, privo di efficacia e vincolatività (in conformità, peraltro, con quanto sancito dall'articolo 2, comma 8- bis , l. 241/1990 per i provvedimenti adottati oltre la scadenza dei termini ivi indicati), sicché resta senz’altro in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere di provvedere motivatamente e autonomamente, una volta scaduto il termine per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza;
Considerato che:
- nella fattispecie in esame, risulta effettivamente tardivo il parere della Soprintendenza sulla base del quale è stato fondato il diniego comunale, in quanto la richiesta di integrazione documentale è stata inoltrata dalla Soprintendenza già decorsi 91 giorni (tempo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di parere - 8 aprile 2024 e la data dell’8 luglio 2024 di ricezione della richiesta di parere del Comune) e tra il 25 settembre 2024 (data di ricezione delle integrazioni documentali) e il 3 gennaio 2025 (data di emissione del parere contrario), risultano decorsi ulteriori 100 giorni;
- alla richiesta di integrazione documentale non può, comunque, attribuirsi efficacia interruttiva, sia per ragioni sistematiche, in quanto, in via generale, in tema di procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall'articolo 2 della L. n. 241 del 1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulle istanze del privato (finalizzate all'adozione di un determinato provvedimento), sono tipiche e di stretta interpretazione, sia perché in concreto, i documenti richiesti in via integrativa non sarebbero stati essenziali per la decisione, e l’istanza originaria, sottoposta all’amministrazione, risultava completa della documentazione richiesta dalla legge corredata di tutti gli elaborati di progetto richiesta dall’apposito D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
Ritenuto, quindi, che:
- risulta fondata la censura con cui viene stigmatizzato il deficit istruttorio-motivazionale del gravato provvedimento comunale, con assorbimento delle altre censure, in quanto acriticamente appiattito sul pronunciamento tardivo e, quindi, non più vincolante dell'autorità tutoria statale, necessitante, come tale, di ulteriore ed autonoma valutazione da parte di quella locale;
- l'accertata perdita della natura vincolante ha finito, quindi, per dequotare il parere a guisa di atto meramente endoprocedimentale, dal quale non è arrecabile al ricorrente una lesione concreta e immediata del bene della vita ambito (costituito dal conseguimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica del progetto proposto), sicché va ravvisata la carenza di interesse all'invocato annullamento del parere tardivo;
- il ricorso va, quindi, dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego comunale impugnato, fatti salvi ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione comunale vorrà adottare;
- non è, però, meritevole di accoglimento l’ulteriore domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla SCIA prot. n. 1370 del 6 febbraio 2024, in quanto non può trovare applicazione retroattiva il nuovo articolo 36- bis (“Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”) ex D.L. n. 69/2024, conv. in Legge n. 105/2024 (cd. Decreto Salva Casa) in vigore dal 29 maggio 2024 (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394 che ha ritenuto tale conclusione naturale corollario del principio di legalità dell'azione amministrativa, in assenza di alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l'applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore);
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e della sua definizione in sede cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la Determina del 16 gennaio 2025 del Responsabile dell’Unità Paesaggistico-Ambientale del Comune di Ascea.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO