Decreto cautelare 23 marzo 2021
Sentenza breve 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 23/03/2021, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2021
N. 00276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Gasbarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
anche con decreto inaudita altera parte,
- del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- emesso in data 4.2.2021 e notificato in pari data con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla sottoscritta il 22.1.2021 contro il provvedimento del Questore di -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- (rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.2.2021) notificato al ricorrente il 23.12.2020 nonché
-del provvedimento del Questore di -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- (rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.2.201 notificato al ricorrente il 23.12.2020 nonché
- degli atti tutti antecedenti preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Attese le considerazioni dedotte nel provvedimento assunto dalla Questura e quindi confermate in sede di ricorso gerarchico dal Prefetto circa i profili di pericolosità sociale del ricorrente, alla luce delle condanne subite;
ritenuto che il legame di parentela con cittadini italiani, con i quali il ricorrente risulta convivere, possa essere valutato da parte ricorrente ai fini della richiesta di altra tipologia di permesso di soggiorno, così come peraltro evidenziato dalla Questura;
considerato che il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, avverso il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico (ricevuto in data 4.2.2021), con atto portato alla notifica in data 12.3.2021 e quindi depositato il successivo 19.3.2021;
che la sequenza temporale richiamata depotenzia il requisito dell’urgenza sotteso alla concessione delle misure cautelari inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
rilevato altresì che – fermo restando quanto sopra osservato circa la presenza di legami familiari con cittadini italiani - le ragioni di estrema gravità addotte al fine della concessione della misura cautelare inaudita altera parte discendono unicamente dalla possibilità di un allontanamento dello straniero dall’Italia per effetto del provvedimento di espulsione che verrebbe adottato in caso di mancato allontanamento volontario nel termine assegnato dal Questore;
che, quindi, il pregiudizio temuto dal ricorrente discenderebbe in ipotesi da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prossima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 23 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.