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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21635/2024 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. VIRNA PEDRALI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale sita in Bagnolo Mella (BS), via Goldoni n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata a tempo determinato alla sig.ra che la abiterà insieme ai due figli ormai maggiorenni, ma ad oggi non Pt_1 economicamente autosufficienti, fino al compimento del ventottesimo anno di età della figlia più giovane e Per_1 quindi fino alla data del 24/10/2030. Eventuali spese di trascrizione e cancellazione del vincolo rimangono a carico della sig.ra Successivamente le parti si danno reciprocamente consenso, ora per allora, alla vendita Pt_1 dell'immobile di comproprietà; nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, la signora dovesse Pt_1 continuare a risiedere nella casa coniugale, dovrà versare al signor una congrua indennità di occupazione;
CP_1
4) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché ogni altra imposta o tassa relativa al suo godimento, saranno a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie verranno concordate e condivise tra i proprietari;
Pt_1
1 5) a titolo di divisione del patrimonio comune, il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra la CP_1 Pt_1 somma complessiva di euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) entro la fine del mese di gennaio 2025 ed € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al momento della vendita a terzi dell'immobile sito in Bagnolo Mella (BS), via Goldoni n.28, di proprietà di entrambi i coniugi e contestualmente al pagamento del corrispettivo di vendita in sede di rogito. Tale somma viene versata a saldo di qualsiasi pretesa nei confronti del sig. in ragione del rapporto matrimoniale e del patrimonio comune in costanza di matrimonio;
CP_1
6) il sig. trasferirà, dopo la comunicazione del provvedimento di omologa della separazione, a proprie spese, CP_1 la proprietà del veicolo Jeep Renegade targato EY176LT e del veicolo Ypsilon targato EN313RX alla sig.ra Pt_1 che si impegna, fin da ora, a collaborare e porre a disposizione tutta la documentazione necessaria al passaggio di proprietà dei suddetti veicoli, considerando che tali veicoli sono già nell'uso esclusivo della moglie e dei figli. Il bollo e l'assicurazione auto e ogni altro onere sulle predette vetture sarà a totale carico della sig.ra dalla Pt_1 prossima scadenza avendone già l'uso esclusivo;
7) Il sig. a settembre 2024 si è trasferito in altra abitazione nel Comune di Bagnolo Mella (BS), via Controparte_1
Vasari n. 2, presso cui ha trasferito la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
8) Il sig. corrisponderà, a partire dal mese di ottobre 2024, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) Controparte_1 mensili per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, che verrà corrisposto fino al raggiungimento del loro ventottesimo anno d'età e quindi fino alla data del 22/11/2026 per e fino alla data del Per_2
24/10/2030 per , da erogare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese. L'importo di cui sopra verrà rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Alla scadenza delle suindicate date, l'obbligo al contributo di mantenimento dei figli cesserà automaticamente. I genitori danno infatti atto che i figli, ampiamente maggiorenni, ormai avviati a una vita adulta, prossimi al termine del loro progetto scolastico e del loro percorso di formazione, stanno completando il loro percorso di studi universitari, , di 22 anni, è al quarto anno di università e , di 26 anni, è prossimo Per_1 Per_2 alla laurea nel 2025.
9) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del
Tribunale di Brescia del 14.07.2016 da intendersi qui richiamato ed espressamente accettato e fino alle date indicate al punto precedente.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore azione, avendo da tempo diviso il loro patrimonio.
11) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12) Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 731, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21635/2024 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. SABRINA BONARDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. VIRNA PEDRALI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale sita in Bagnolo Mella (BS), via Goldoni n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata a tempo determinato alla sig.ra che la abiterà insieme ai due figli ormai maggiorenni, ma ad oggi non Pt_1 economicamente autosufficienti, fino al compimento del ventottesimo anno di età della figlia più giovane e Per_1 quindi fino alla data del 24/10/2030. Eventuali spese di trascrizione e cancellazione del vincolo rimangono a carico della sig.ra Successivamente le parti si danno reciprocamente consenso, ora per allora, alla vendita Pt_1 dell'immobile di comproprietà; nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, la signora dovesse Pt_1 continuare a risiedere nella casa coniugale, dovrà versare al signor una congrua indennità di occupazione;
CP_1
4) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché ogni altra imposta o tassa relativa al suo godimento, saranno a carico della sig.ra mentre quelle straordinarie verranno concordate e condivise tra i proprietari;
Pt_1
1 5) a titolo di divisione del patrimonio comune, il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra la CP_1 Pt_1 somma complessiva di euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) entro la fine del mese di gennaio 2025 ed € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) al momento della vendita a terzi dell'immobile sito in Bagnolo Mella (BS), via Goldoni n.28, di proprietà di entrambi i coniugi e contestualmente al pagamento del corrispettivo di vendita in sede di rogito. Tale somma viene versata a saldo di qualsiasi pretesa nei confronti del sig. in ragione del rapporto matrimoniale e del patrimonio comune in costanza di matrimonio;
CP_1
6) il sig. trasferirà, dopo la comunicazione del provvedimento di omologa della separazione, a proprie spese, CP_1 la proprietà del veicolo Jeep Renegade targato EY176LT e del veicolo Ypsilon targato EN313RX alla sig.ra Pt_1 che si impegna, fin da ora, a collaborare e porre a disposizione tutta la documentazione necessaria al passaggio di proprietà dei suddetti veicoli, considerando che tali veicoli sono già nell'uso esclusivo della moglie e dei figli. Il bollo e l'assicurazione auto e ogni altro onere sulle predette vetture sarà a totale carico della sig.ra dalla Pt_1 prossima scadenza avendone già l'uso esclusivo;
7) Il sig. a settembre 2024 si è trasferito in altra abitazione nel Comune di Bagnolo Mella (BS), via Controparte_1
Vasari n. 2, presso cui ha trasferito la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
8) Il sig. corrisponderà, a partire dal mese di ottobre 2024, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) Controparte_1 mensili per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi, che verrà corrisposto fino al raggiungimento del loro ventottesimo anno d'età e quindi fino alla data del 22/11/2026 per e fino alla data del Per_2
24/10/2030 per , da erogare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese. L'importo di cui sopra verrà rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Alla scadenza delle suindicate date, l'obbligo al contributo di mantenimento dei figli cesserà automaticamente. I genitori danno infatti atto che i figli, ampiamente maggiorenni, ormai avviati a una vita adulta, prossimi al termine del loro progetto scolastico e del loro percorso di formazione, stanno completando il loro percorso di studi universitari, , di 22 anni, è al quarto anno di università e , di 26 anni, è prossimo Per_1 Per_2 alla laurea nel 2025.
9) I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del
Tribunale di Brescia del 14.07.2016 da intendersi qui richiamato ed espressamente accettato e fino alle date indicate al punto precedente.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra e di rinunciare a qualsivoglia ulteriore azione, avendo da tempo diviso il loro patrimonio.
11) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12) Spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/12/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRESCIA (atto n. 731, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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