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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1297/2025 R.G. promossa da
, C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG UN C.F. e dall'avv. MACI BIAGIO C.F._2
( ); C.F._3
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. ABBINANTE NICOLA C.F. ; C.F._4
e
, C.F. Controparte_2
difeso dai funzionari , P.IVA_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso in opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 05920249013573602000, ad egli notificata da
[...]
in data 5/2/2025 per richiedere il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 10.994,17, afferente alla cartella di pagamento n.
05920060011749623000, notificata il 18/4/2006 ed avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dall' di Controparte_2 CP_2
In particolare, il ricorrente eccepiva, da un lato, l'omessa notificazione della cartella di pagamento n. 05920060011749623000 e, dall'altro, la prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento, concludendo in definitiva con la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
0592024901357360200.
Si costituivano sia che l' Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5/12/2025, l'opponente ha dedotto un pagamento per l'importo di euro 11.103,80 in favore di , chiedendo la Controparte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza tuttavia di una chiara deduzione dell'opposta circa il carattere satisfattivo del pagamento ricevuto e dunque in assenza di una sua adesione rispetto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, non può
pronunciarsi alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
1.
pagina 2 di 5 Quanto all'assenza di notificazione del titolo, ossia della cartella di pagamento n.
05920060011749623000, va in primo luogo rilevata la contraddittorietà della difesa del ricorrente con la successiva difesa da egli stesso proposta in punto a prescrizione del credito tributario per avvenuto decorso del termine quinquennale a partire dal 18/4/2006, indicato da egli medesimo come data di avvenuta notificazione della cartella.
Ora, tale difesa sconta un'insuperabile contraddittorietà nella misura in cui evidenzia che il ricorrente stesso è ben in grado di individuare nella data del
18/4/2006 la data di notificazione della cartella, indicata dalla stessa
[...]
come data di notificazione del titolo. Controparte_1
Già tale solo profilo evidenzia l'infondatezza della contestazione.
Va poi aggiunto ad abundantiam che il ricorrente ha proposto nel maggio del
2012 un'istanza di rateazione poi parzialmente adempiuta con pagamenti che si sono succeduti fino al 20/12/2017, con condotta che denota un inequivocabile riconoscimento del debito tributario (Cass. 14991/2022).
Ne consegue che il dato dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento in data 18/4/2006, già ammesso dal ricorrente come sussistente, può dirsi definitivamente corroborato.
2.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa pure è infondata.
Va infatti richiamato il dato per cui il ricorrente ha proposto nel maggio del 2012 un'istanza di rateazione poi parzialmente adempiuta con pagamenti che si sono succeduti fino al 20/12/2017, per poi presentare una domanda di ammissione alla definizione agevolata accolta con provvedimento del 24/6/2019, con condotta valevole quale ricognizione di debito e atto interruttivo della prescrizione (Cass.
20700/2020).
Ne discende che il termine prescrizionale è cominciato di nuovo a decorrere dal
24/6/2019, tuttavia con sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in pagina 3 di 5 forza della nota disciplina emergenziale di sospensione dei termini di riscossione e prescrizione dei crediti tributari (art. 68 d.l. 18/2020), con la conseguenza che,
alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (5/2/2025), esso non era ancora decorso.
L'eccezione è dunque infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi, e riduzione ai minimi della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1297/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Abbinante, dichiaratosi antistatario.
3. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell'
[...]
delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
2.500,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 4 di 5 Lecce, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1297/2025 R.G. promossa da
, C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG UN C.F. e dall'avv. MACI BIAGIO C.F._2
( ); C.F._3
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. ABBINANTE NICOLA C.F. ; C.F._4
e
, C.F. Controparte_2
difeso dai funzionari , P.IVA_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso in opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 05920249013573602000, ad egli notificata da
[...]
in data 5/2/2025 per richiedere il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 10.994,17, afferente alla cartella di pagamento n.
05920060011749623000, notificata il 18/4/2006 ed avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dall' di Controparte_2 CP_2
In particolare, il ricorrente eccepiva, da un lato, l'omessa notificazione della cartella di pagamento n. 05920060011749623000 e, dall'altro, la prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento, concludendo in definitiva con la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
0592024901357360200.
Si costituivano sia che l' Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 5/12/2025, l'opponente ha dedotto un pagamento per l'importo di euro 11.103,80 in favore di , chiedendo la Controparte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza tuttavia di una chiara deduzione dell'opposta circa il carattere satisfattivo del pagamento ricevuto e dunque in assenza di una sua adesione rispetto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, non può
pronunciarsi alcuna declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
1.
pagina 2 di 5 Quanto all'assenza di notificazione del titolo, ossia della cartella di pagamento n.
05920060011749623000, va in primo luogo rilevata la contraddittorietà della difesa del ricorrente con la successiva difesa da egli stesso proposta in punto a prescrizione del credito tributario per avvenuto decorso del termine quinquennale a partire dal 18/4/2006, indicato da egli medesimo come data di avvenuta notificazione della cartella.
Ora, tale difesa sconta un'insuperabile contraddittorietà nella misura in cui evidenzia che il ricorrente stesso è ben in grado di individuare nella data del
18/4/2006 la data di notificazione della cartella, indicata dalla stessa
[...]
come data di notificazione del titolo. Controparte_1
Già tale solo profilo evidenzia l'infondatezza della contestazione.
Va poi aggiunto ad abundantiam che il ricorrente ha proposto nel maggio del
2012 un'istanza di rateazione poi parzialmente adempiuta con pagamenti che si sono succeduti fino al 20/12/2017, con condotta che denota un inequivocabile riconoscimento del debito tributario (Cass. 14991/2022).
Ne consegue che il dato dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento in data 18/4/2006, già ammesso dal ricorrente come sussistente, può dirsi definitivamente corroborato.
2.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa pure è infondata.
Va infatti richiamato il dato per cui il ricorrente ha proposto nel maggio del 2012 un'istanza di rateazione poi parzialmente adempiuta con pagamenti che si sono succeduti fino al 20/12/2017, per poi presentare una domanda di ammissione alla definizione agevolata accolta con provvedimento del 24/6/2019, con condotta valevole quale ricognizione di debito e atto interruttivo della prescrizione (Cass.
20700/2020).
Ne discende che il termine prescrizionale è cominciato di nuovo a decorrere dal
24/6/2019, tuttavia con sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in pagina 3 di 5 forza della nota disciplina emergenziale di sospensione dei termini di riscossione e prescrizione dei crediti tributari (art. 68 d.l. 18/2020), con la conseguenza che,
alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (5/2/2025), esso non era ancora decorso.
L'eccezione è dunque infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 26.000,00 con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non svoltasi, e riduzione ai minimi della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1297/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 per
[...]
compensi; oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Abbinante, dichiaratosi antistatario.
3. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell'
[...]
delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_2
2.500,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 4 di 5 Lecce, 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5