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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Udienza cartolare del 16-6-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2036/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 548/2023, promossa da:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Cascina, via Sant'Antioco n. 72, in persona del presidente del consiglio di amministrazione , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi Giorgi (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto n. C.F._1
46, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , con sede in Camporgiano (LU), loc. Biaia Controparte_2 P.IVA_2
n. 1/A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Andreucci (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, via del Toro 5, C.F._2 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Camporgiano, loc. Biaia n. 1/A, in persona del legale rappresentante Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Capurso (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Pisa, via Fucini n. 49, come da procura allegata alla comparsa.
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “in via principale: dichiarare infondata la domanda dell'odierna opposta e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in via
riconvenzionale, e in ipotesi anche in via d'eccezione di compensazione: accertato e dichiarato
l'inadempimento della convenuta opposta e della condannarle al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura che emergerà in giudizio e comunque per una somma non minore di € 465.632,15, oltre rivalutazione e interessi;
in ulteriore via riconvenzionale: accertare e/o dichiarare la risoluzione del «contratto di service & » Parte_2 del 1° marzo 2021, e per l'effetto condannare la convenuta opposta a restituire le cinque “Bubble
indicate in premessa, comprensive dei loro impianti, accessori ed arredi. In ogni caso con Pt_3 vittoria delle spese del giudizio”. per l'opposta: “rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte da perché infondate. Con vittoria di spese ed onorari”. Parte_1 per la terza chiamata: “respingere le domande dell'attrice nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.04.23, questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 548/2023, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di €. 22.200,30, oltre interessi e spese di lite, Parte_1
a favore di quale rimborso dei consumi di energia elettrica delle “bubble Controparte_2 rooms” commercializzate da in forza del contratto di service e coworking del Parte_1
01.03.2021 (fatture n. 11/2023 e n. 17/2023).
proponeva opposizione, riferendo che il contratto stipulato il 01.03.21 aveva integrato Parte_1 quello del 10.03.20 e prevedeva la concessione da parte dell'attrice delle “bubble rooms” in comodato gratuito alla convenuta, che a sua volta concedeva a il diritto alla Parte_1 commercializzazione delle medesime in esclusiva dietro il pagamento del corrispettivo annuale di €
30.000,00 e il diritto di riscuotere i proventi della gestione delle camere. aveva Controparte_2
l'obbligo di realizzare le infrastrutture necessarie per installare le “bubble rooms” e di dotare le stesse di un impianto di riscaldamento a sue spese, oltre all'obbligo di somministrare la colazione e i servizi di ristorazione agli ospiti;
si doveva occupare della manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria degli alloggi e del servizio di accoglienza degli ospiti.
L'opponente sosteneva l'infondatezza della richiesta di pagamento, in quanto il contratto non prevedeva l'obbligo a carico di di pagare un corrispettivo per la fornitura di energia Parte_1 elettrica agli alloggi, anche se l'attrice si era sempre fatta spontaneamente carico dei costi.
Contestava l'assenza della prova del credito, dal momento che l'attrice aveva più volte chiesto la documentazione per verificarne la quantificazione, ma la convenuta non l'aveva mai fornita;
inoltre, aveva riferito di aver addebitato a tutti i costi della gestione Controparte_2 Parte_1 dell'impianto di produzione di energia elettrica autonomo di , del Controparte_3 gruppo elettrogeno e tutti gli altri costi di impianto, che non dovevano gravare sull'attrice.
L'opponente contestava l'inadempimento della controparte degli obblighi di buona fede e correttezza previsti dagli art. 1366 e 1375 c.c. e dell'obbligo di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia previsto dall'art. 1804 c.c., dal momento che l'opposta non aveva fornito a Pt_1 le informazioni relative al credito reclamato per dare corso al pagamento e, interrompendo senza valido motivo l'erogazione dell'energia elettrica alle “bubble rooms”, ne aveva provocato lo sgonfiamento e il conseguente danneggiamento.
Infine, sosteneva che risultava inadempiente rispetto all'obbligo di dotare le Controparte_2
“bubble rooms” di un impianto termico funzionante, dal momento che le pompe di calore installate erano risultate inidonee al riscaldamento degli alloggi durante la stagione fredda ed erano state realizzate in difformità rispetto alla normativa tecnica. aveva quindi dovuto commissionare ad Pt_1 un'impresa specializzata l'installazione di caldaie a condensazione, ma anch'esse non erano state realizzate in conformità alla normativa tecnica.
Quando i problemi tecnici erano stati risolti, la convenuta aveva interrotto l'erogazione del gas;
pertanto, l'attrice era stata costretta a collocare degli split negli alloggi, ma spesso non funzionavano, per cui più volte aveva dovuto cancellare le prenotazioni ricevute.
Chiedeva quindi in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre all'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle 5 “bubble rooms”. Domandava la chiamata in causa di , alla quale intendeva rivolgere le medesime domande. Controparte_3
Si costituiva in giudizio sostenendo di aver correttamente adempiuto agli Controparte_2 obblighi previsti dal contratto, realizzando le infrastrutture necessarie per predisporre gli allacci agli impianti e installando le pompe di calore e i contatori di elettricità e acqua in ciascuna delle camere;
al contrario era stata a rendersi inadempiente. Precisava che il contratto del 2021 aveva Pt_1 sostituito quello del 2020, che era stato dichiarato risolto.
L'opposta contestava la violazione degli obblighi contrattuali da parte di , la quale, per Pt_1 proseguire l'attività di ospitalità nelle “bubble rooms” anche durante i mesi invernali, aveva realizzato sugli impianti interventi di modifica e di ampliamento non autorizzati da e non CP_2 conformi ai requisiti previsti dalla legge, come dimostrato dall'ATP. aveva Controparte_2 quindi dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e provvedere al rispristino dell'impianto originario per la totale assenza dei requisiti di sicurezza.
Sosteneva che, in ogni caso, la presunta inidoneità dell'impianto alla climatizzazione nei mesi invernali era da collegare alla stagionalità della struttura agrituristica, che normalmente rimaneva chiusa in tale periodo.
Riferiva che in base al contratto si doveva occupare dell'intermediazione commerciale e Pt_1 soltanto quale titolare dell'attività ricettiva, doveva fornire direttamente i servizi Controparte_2 alla clientela;
l'attrice in realtà provvedeva alla concessione diretta dei soggiorni alla clientela, incassando l'intero corrispettivo.
Successivamente aveva iniziato a fornire ai clienti anche la prima colazione e i servizi di Pt_1 ristorazione, in assenza dei requisiti di legge e in violazione dell'art. 6 del contratto.
Durante il 2023, l'attrice aveva iniziato ad utilizzare gli split per consentire l'alloggio nelle “bubble rooms” durante i mesi invernali, con un notevole incremento dei consumi di energia elettrica e l'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. precisava che le fatture Controparte_2 precedenti non erano mai state contestate da , nonostante comprendessero sempre tutti i costi Pt_1 dell'impianto sostenuti da Controparte_2
Affermava quindi la legittimità del distacco dell'energia elettrica in applicazione dell'art. 1460 c.c., considerato il mancato pagamento delle suddette fatture.
Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva in giudizio, Controparte_3 riferendo che aveva partecipato al contratto del 10.03.20 e poi a quello del 01.03.21 soltanto quale proprietaria del complesso immobiliare dove esercitava l'attività di agriturismo in forza di CP_2 contratto di affitto di azienda e dove dovevano essere installate le “bubble rooms”.
Con il contratto del 10.03.20 aveva assunto limitati impegni, in particolare l'obbligo, insieme a di realizzare le piattaforme per collocare le “bubble rooms” e le infrastrutture Controparte_2
(tubazioni, cavi, ecc. per gli allacci di scarichi, acqua ed elettricità) con le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi.
Con il contratto del 01.03.21 era stato previsto per l'obbligo di mantenere l'allocazione CP_3 degli alloggi, di non stipulare accordi con terzi relativi alle stesse e di garantire a la continuità Pt_1 dell'attività in alcune ipotesi.
Chiedeva il rigetto delle generiche domande formulate nei suoi confronti, essendo del tutto estranea agli obblighi assunti dalle parti oggetto di contrasto. Il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito negativo;
la causa veniva istruita tramite interrogatorio delle parti e prova testimoniale, all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rapporti contrattuali tra le parti
Per definire la causa oggetto del presente giudizio, è necessario partire dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti e pertanto dai contratti dalle stesse stipulati.
In data 27.12.2019 concede in affitto a Controparte_3 Controparte_2
l'azienda avente ad oggetto attività agricola e di agriturismo e ristorazione esercitata nel compendio immobiliare sito in Camporgiano, località Biaia n. 1/A, in parte di proprietà di (doc. 1 di CP_3 parte convenuta); in data 25.03.2022, trasferisce la proprietà del suddetto compendio CP_3 immobiliare a (doc. 2 di parte convenuta). Controparte_2
In data 10.03.20 , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 stipulano il contratto di fornitura e service, in forza del quale si obbliga a fornire Pt_1 gratuitamente a le “bubble rooms”, mentre la terza chiamata e la convenuta si Controparte_2 obbligano a realizzare le piattaforme dove collocarle e le infrastrutture per gli allacciamenti fognari, di acqua, energia elettrica e gas (doc. 3 di parte convenuta). Inoltre, l'opposta assume l'obbligo di dotare ciascuna “bubble room” di pompe di calore e di un contatore di acqua ed energia elettrica.
Con scrittura privata del 01.03.21, parte attrice e parte convenuta decidono di risolvere il contratto del 10.03.20 (doc. 4 bis di parte convenuta) e le tre parti ne stipulano uno nuovo, prevedendo all'art. 1 che i loro rapporti siano regolati soltanto dal nuovo contratto (doc. 4 di parte convenuta).
Nel contratto del 01.03.21 viene specificato che le “bubble rooms” sono concesse in comodato gratuito da a (art. 2), che, come prevedeva l'accordo precedente, deve Pt_1 Controparte_2 essere l'unica ad avere rapporti con i clienti che vi soggiorneranno (art. 3), mentre a viene Pt_1 concessa la commercializzazione in esclusiva degli alloggi, anche se alla convenuta permane la possibilità della vendita diretta degli alloggi ai clienti di passaggio.
Nel nuovo contratto vengono regolate diversamente alcune obbligazioni delle parti: l'attrice gestisce il servizio di reception e riscuote direttamente i proventi dai clienti (prima di competenza di
, la convenuta emette gli scontrini, cura le comunicazioni alla questura, versa la Controparte_2 tassa di soggiorno e si occupa dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande (art. 6 e 7).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo chiede il pagamento della somma di € 22.200,30, quale rimborso dei consumi di Controparte_2 energia elettrica delle “bubble rooms” relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, di cui alle fatture n. 11/2023 e n. 17/2023 (doc. 2 del fascicolo d.i.).
eccepisce l'assenza di una previsione contrattuale relativa all'obbligo di pagare a Pt_1 [...] un corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alle "bubble rooms”, la mancata CP_2 allegazione di altro fatto costitutivo dell'obbligazione e in ogni caso la mancata prova del credito mediante la produzione di idonea documentazione e l'illegittimo addebito di altri costi, oltre a quelli relativi ai consumi degli alloggi.
Il contratto stipulato dalle parti nel 2021 non regola l'addebito dei costi dei consumi dell'energia elettrica delle “bubble rooms”, mentre nel contratto del 2020 era previsto espressamente all'art. 5 che avrebbe corrisposto a “i consumi registrati dai contatori di elettricità e Pt_1 Controparte_2 acqua di ciascuna bubble room”.
Tuttavia, nelle premesse del contratto del 01.03.21 alla lettera l) viene specificato che
[...]
e si erano obbligate “a munire ciascuna bubble room di contatore di CP_2 CP_3 elettricità e di acqua, al fine di consentire l'addebito del costo dei consumi” ed è evidente che tale addebito avveniva nei confronti di , che aveva il diritto di riscuotere direttamente i proventi Pt_1 della vendita degli alloggi (art. 7) e versava all'opposta solo il corrispettivo dei servizi di ristorazione e le imposte di soggiorno (art. 6), oltre al canone annuale per la commercializzazione delle “bubble rooms” (art. 5).
L'istruttoria della causa ha confermato che vi era un accordo tra le parti in merito al rimborso del costo dei consumi di elettricità degli alloggi.
In sede di interrogatorio, procuratrice speciale di ha Testimone_1 Controparte_2 affermato che la sua società aveva concordato con e Controparte_6 Controparte_7
l'invio ogni mese tramite whatsapp di una foto dei contatori, che veniva effettuato da lei stessa o da
CP_8
Il teste ex-dipendente di ha riferito che inviava personalmente le CP_8 Controparte_2 foto delle letture dei contatori alla che ha confermato la circostanza;
il ha aggiunto CP_6 CP_8 altresì che fatturava ogni mese l'importo dei consumi.
Inoltre, è pacifico, in quanto confermato dalla stessa attrice, che l'opponente ha sempre pagato le fatture relative ai consumi di energia elettrica delle “bubble rooms” dal 2021 fino a dicembre 2022 e addirittura quella di marzo 2023, senza avanzare alcuna contestazione in merito agli importi addebitati. Infatti, la teste ha riferito: “non ho mai verificato personalmente né tramite un CP_6 incaricato quali servizi erano allacciati al contatore”.
L'opposta ha precisato che le fatture non comprendevano solo il prezzo all'origine dei kw consumati nelle “bubble rooms”, verificati dalla lettura dei contatori, ma anche i costi di gestione dell'impianto autonomo di produzione di energia elettrica di , del gruppo elettrogeno e CP_3 altri costi dell'impianto, dei quali usufruiva anche l'opponente.
fatturava tutti i costi dell'energia elettrica a in base all'accordo CP_3 Controparte_2 esistente tra le due parti (doc. 4 della terza chiamata), che non era un contratto di fornitura di energia elettrica come affermato da , ma un atto con cui veniva messo a disposizione il Pt_1 generatore della terza chiamata per sostenere i consumi energetici delle “bubble rooms” e veniva fornita assistenza, ad esempio nel caso di interruzione dell'energia elettrica. provvedeva poi a rifatturare a solo una parte dei costi, tenendo conto dei Controparte_2 Pt_1 consumi dalla stessa sostenuti;
infatti, gli importi delle fatture emesse da nei confronti CP_3 della convenuta (doc. 5 del fascicolo d.i.) sono diversi rispetto a quelli delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti dell'attrice (doc. 2 del fascicolo d.i.).
In merito alla quantificazione del debito, l'aumento dei costi nei mesi di gennaio e febbraio 2023, rispetto ai mesi precedenti, è giustificato dall'impiego sistematico degli split per il riscaldamento degli alloggi (confermato dalla teste , che aveva anche provocato un corto circuito per CP_6
l'elevato assorbimento dell'impianto con l'intervento dei tecnici dell'Enel per sostituire il contatore bruciato (doc. 66 di parte convenuta).
Per quanto sopra, risulta dovuto il pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
L'interruzione dell'energia elettrica
contesta l'inadempimento di per aver interrotto la somministrazione di Pt_1 Controparte_2 energia elettrica all'impianto di gonfiaggio delle “bubble rooms”, provocandone lo sgonfiamento e il conseguente irreversibile danneggiamento.
Considerato che l'attrice non ha provveduto al pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo per l'importo totale di € 22.200,30, dopo che più volte le era stato intimato di adempiere (tra gli altri doc. 55 e 56 di parte convenuta), la convenuta ha legittimamente provveduto all'interruzione dell'energia elettrica in data 10.03.23 ai sensi dell'art. 1460 c.c.
È del tutto priva di fondamento l'affermazione di secondo cui il comportamento di Pt_1 [...] sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza, avendo negato le informazioni e la CP_2 documentazione per la quantificazione del debito e avendo scelto la data in cui presso le “bubble rooms” doveva tenersi un evento pubblicitario.
Infatti, l'opposta ha fornito all'opponente le foto della lettura dei contatori delle “bubble rooms”
(doc. 4 del fascicolo del d.i.) e le fatture emesse da (doc. 5 del fascicolo del d.i.), CP_3 specificando altresì quali costi erano inclusi nella quantificazione, nonostante in precedenza l'opponente avesse sempre provveduto al pagamento senza muovere alcuna contestazione.
Inoltre, non ha in alcun modo provato di aver informato del fatto che il Pt_1 Controparte_2
10.03.23 si sarebbe tenuto presso le “bubble rooms” un evento pubblicitario con alcune influencer, infatti la teste ha confermato che l'opposta non era stata coinvolta nell'evento e ha CP_6 aggiunto di dubitare che fosse stata avvisata del suo svolgimento.
Peraltro, aveva contestato altri inadempimenti a (doc. 56 di parte Controparte_2 Pt_1 convenuta), tra cui gli interventi abusivi sull'impianto di riscaldamento (argomento che verrà affrontato nel paragrafo successivo), il subentro nella fornitura dei servizi di colazione e ristorazione e l'estromissione dal portale delle prenotazioni, in violazione di quanto previsto dal contratto.
Il teste ha dichiarato che da maggio-giugno 2021 l'attrice aveva iniziato a fornire CP_1 direttamente ai clienti prodotti alimentari, le colazioni e il servizio di ristorazione e che da ottobre
2022 aveva modificato la password del portale delle prenotazioni, negando alla convenuta l'accesso; le circostanze sono state confermate dal teste dipendente di , che ha CP_6 Pt_1 smentito che la decisione di acquistare altrove i pasti serali fosse collegata alla chiusura del ristorante di Controparte_2
Risulta quindi provato che l'opponente ha violato l'art. 6 del contratto che prevedeva che i servizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alcolici fossero di esclusiva competenza dell'opposta e l'art. 4, secondo il quale la convenuta aveva la possibilità di vendere i soggiorni nelle
“bubble rooms” ai clienti di passaggi.
Per quanto sopra, risulta da rigettare le domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica. Pt_1
L'inadempimento dell'obbligo di dotare le “bubble rooms” di un impianto termico funzionante
L'opponente contesta all'opposta e alla terza chiamata di aver installato nelle “bubble rooms” delle pompe di calore inidonee al riscaldamento degli alloggi durante le stagioni fredde e difformi dalla normativa tecnica, in violazione di quanto previsto dal contratto. sostiene invece che l'impianto era stato eseguito a regola d'arte, ma la presunta Controparte_2 inidoneità dello stesso doveva essere ricondotta alla decisione unilaterale di di Pt_1 commercializzare i soggiorni nel periodo invernale quando solitamente l'attività di agriturismo veniva sospesa, essendo situata in un'area montana in cui le temperature scendono sotto lo zero.
Come risulta dalle premesse del contratto stipulato il 01.03.2021 (lettera l), e CP_3 [...] si erano obbligate ad installare apposite pompe di calore presso le “bubble rooms” e CP_2 risulta provato che tali opere erano state realizzate da imprese che avevano rilasciato le dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge (doc. 6 di parte convenuta).
Entrambe le parti fanno riferimento al procedimento di ATP n. 801/22, introdotto da
[...]
per sostenere le proprie posizioni, ma è necessario precisare che in tale giudizio il CTU CP_2 non doveva compiere accertamenti sull'impianto realizzato in origine dalla convenuta, ma soltanto sugli interventi di potenziamento commissionati da alla Pt_1 Parte_4
Pertanto, la relazione del CTU (doc. 12 di parte convenuta) non è in grado di provare né che l'impianto termo-idraulico era stato realizzato dalla opposta in maniera difforme rispetto alla normativa tecnica, né che non era stato correttamente calibrato e quindi era inidoneo a riscaldare durante le stagioni fredde, ma nemmeno che era stato realizzato a regola d'arte.
IL CTU a pag. 15 rileva la presenza di tubazioni gas in polietilene a vista e non interrate, normativamente non ammesse, che risultano essere preesistenti all'intervento di , ma si tratta Pt_1 di una piccola difformità rispetto alla normativa tecnica, che non riguarda l'intero impianto, come invece affermato dall'attrice.
Dalla relazione del CTU risulta invece provato che gli interventi sull'impianto commissionati da erano stati realizzati senza una progettazione (normativamente richiesta), senza rispettare la Pt_1 normativa di settore e non a regola d'arte e non erano dotati delle certificazioni richieste.
Inoltre, è falso quanto sostenuto dall'attrice, secondo cui nella relazione il CTU riferiva che per eliminare i vizi dell'impianto e renderlo conforme alla normativa tecnica vigente, sarebbe stato sufficiente il distacco del tubo dell'acqua calda dall'originario impianto termico per collegarlo alle caldaie montate dalla Parte_4
Infatti, a pag. 19 della relazione, in risposta alle osservazioni del CTP di , il CTU precisa che la Pt_1 sua proposta transattiva per l'adeguamento tecnico dell'impianto prevedeva in via generale l'adeguamento del locale tecnico alle norme tecniche vigenti, fra cui lo smontaggio del generatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, e la predisposizione degli elaborati documentali richiesti (doc. 12 di parte convenuta). Pertanto, dopo la conclusione del procedimento di ATP, l'opposta ha legittimamente intimato all'attrice di interrompere l'attività ricettiva per la pericolosità dell'impianto con diffida del
13.10.22 (doc. 14 di parte convenuta) e, vista la sua inerzia, ha legittimamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e provveduto all'interruzione dell'erogazione del gas dal 25.11.22, considerato il rischio accertato di incendi (doc. 36 di parte convenuta).
Pertanto, l'inutilizzabilità dell'impianto di riscaldamento dal 25.11.22 è stata determinata dalla condotta di che aveva commissionato interventi abusivi in violazione dei requisiti di sicurezza Pt_1 previsti dalla legge, quindi non è responsabile dei danni subiti dall'attrice, in Controparte_2 particolare della perdita delle prenotazioni per il periodo successivo.
Con riferimento all'inidoneità dell'impianto per il riscaldamento delle “bubble rooms” durante la stagione invernale, non l'ha provata in alcun modo, in particolare non ha prodotto alcuna Pt_1 perizia di parte che la attesti, pur affermando che tutti i tecnici che avevano valutato l'impianto avevano concluso che tale inidoneità emergeva per tabulas.
Per quanto sopra, il contratto per cui è causa deve dichiararsi risolto per esclusivo inadempimento dell'opponente, e di conseguenza deve essere rigettata la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, rigetta l'opposizione, con conferma del decreto opposto;
rigetta altresì tutte le domande formulate in via riconvenzionale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi dello scaglione di valore tra € 260.001 ed € 520.000, ed in relazione all'effettiva attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara il contratto per cui è causa risolto per inadempimento dell'attrice e per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
rigetta altresì tutte le domande riconvenzionali formulate dall'attrice.
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, Controparte_2
CAP e maggiorazione spese generali come per legge, e di liquidate Controparte_3 in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2036/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 548/2023, promossa da:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Cascina, via Sant'Antioco n. 72, in persona del presidente del consiglio di amministrazione , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Luigi Giorgi (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Borgo Stretto n. C.F._1
46, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , con sede in Camporgiano (LU), loc. Biaia Controparte_2 P.IVA_2
n. 1/A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Andreucci (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, via del Toro 5, C.F._2 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Camporgiano, loc. Biaia n. 1/A, in persona del legale rappresentante Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Capurso (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Pisa, via Fucini n. 49, come da procura allegata alla comparsa.
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “in via principale: dichiarare infondata la domanda dell'odierna opposta e per
l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in via
riconvenzionale, e in ipotesi anche in via d'eccezione di compensazione: accertato e dichiarato
l'inadempimento della convenuta opposta e della condannarle al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente nella misura che emergerà in giudizio e comunque per una somma non minore di € 465.632,15, oltre rivalutazione e interessi;
in ulteriore via riconvenzionale: accertare e/o dichiarare la risoluzione del «contratto di service & » Parte_2 del 1° marzo 2021, e per l'effetto condannare la convenuta opposta a restituire le cinque “Bubble
indicate in premessa, comprensive dei loro impianti, accessori ed arredi. In ogni caso con Pt_3 vittoria delle spese del giudizio”. per l'opposta: “rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte da perché infondate. Con vittoria di spese ed onorari”. Parte_1 per la terza chiamata: “respingere le domande dell'attrice nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.04.23, questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 548/2023, con il quale veniva ingiunto a il pagamento di €. 22.200,30, oltre interessi e spese di lite, Parte_1
a favore di quale rimborso dei consumi di energia elettrica delle “bubble Controparte_2 rooms” commercializzate da in forza del contratto di service e coworking del Parte_1
01.03.2021 (fatture n. 11/2023 e n. 17/2023).
proponeva opposizione, riferendo che il contratto stipulato il 01.03.21 aveva integrato Parte_1 quello del 10.03.20 e prevedeva la concessione da parte dell'attrice delle “bubble rooms” in comodato gratuito alla convenuta, che a sua volta concedeva a il diritto alla Parte_1 commercializzazione delle medesime in esclusiva dietro il pagamento del corrispettivo annuale di €
30.000,00 e il diritto di riscuotere i proventi della gestione delle camere. aveva Controparte_2
l'obbligo di realizzare le infrastrutture necessarie per installare le “bubble rooms” e di dotare le stesse di un impianto di riscaldamento a sue spese, oltre all'obbligo di somministrare la colazione e i servizi di ristorazione agli ospiti;
si doveva occupare della manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria degli alloggi e del servizio di accoglienza degli ospiti.
L'opponente sosteneva l'infondatezza della richiesta di pagamento, in quanto il contratto non prevedeva l'obbligo a carico di di pagare un corrispettivo per la fornitura di energia Parte_1 elettrica agli alloggi, anche se l'attrice si era sempre fatta spontaneamente carico dei costi.
Contestava l'assenza della prova del credito, dal momento che l'attrice aveva più volte chiesto la documentazione per verificarne la quantificazione, ma la convenuta non l'aveva mai fornita;
inoltre, aveva riferito di aver addebitato a tutti i costi della gestione Controparte_2 Parte_1 dell'impianto di produzione di energia elettrica autonomo di , del Controparte_3 gruppo elettrogeno e tutti gli altri costi di impianto, che non dovevano gravare sull'attrice.
L'opponente contestava l'inadempimento della controparte degli obblighi di buona fede e correttezza previsti dagli art. 1366 e 1375 c.c. e dell'obbligo di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia previsto dall'art. 1804 c.c., dal momento che l'opposta non aveva fornito a Pt_1 le informazioni relative al credito reclamato per dare corso al pagamento e, interrompendo senza valido motivo l'erogazione dell'energia elettrica alle “bubble rooms”, ne aveva provocato lo sgonfiamento e il conseguente danneggiamento.
Infine, sosteneva che risultava inadempiente rispetto all'obbligo di dotare le Controparte_2
“bubble rooms” di un impianto termico funzionante, dal momento che le pompe di calore installate erano risultate inidonee al riscaldamento degli alloggi durante la stagione fredda ed erano state realizzate in difformità rispetto alla normativa tecnica. aveva quindi dovuto commissionare ad Pt_1 un'impresa specializzata l'installazione di caldaie a condensazione, ma anch'esse non erano state realizzate in conformità alla normativa tecnica.
Quando i problemi tecnici erano stati risolti, la convenuta aveva interrotto l'erogazione del gas;
pertanto, l'attrice era stata costretta a collocare degli split negli alloggi, ma spesso non funzionavano, per cui più volte aveva dovuto cancellare le prenotazioni ricevute.
Chiedeva quindi in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre all'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle 5 “bubble rooms”. Domandava la chiamata in causa di , alla quale intendeva rivolgere le medesime domande. Controparte_3
Si costituiva in giudizio sostenendo di aver correttamente adempiuto agli Controparte_2 obblighi previsti dal contratto, realizzando le infrastrutture necessarie per predisporre gli allacci agli impianti e installando le pompe di calore e i contatori di elettricità e acqua in ciascuna delle camere;
al contrario era stata a rendersi inadempiente. Precisava che il contratto del 2021 aveva Pt_1 sostituito quello del 2020, che era stato dichiarato risolto.
L'opposta contestava la violazione degli obblighi contrattuali da parte di , la quale, per Pt_1 proseguire l'attività di ospitalità nelle “bubble rooms” anche durante i mesi invernali, aveva realizzato sugli impianti interventi di modifica e di ampliamento non autorizzati da e non CP_2 conformi ai requisiti previsti dalla legge, come dimostrato dall'ATP. aveva Controparte_2 quindi dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e provvedere al rispristino dell'impianto originario per la totale assenza dei requisiti di sicurezza.
Sosteneva che, in ogni caso, la presunta inidoneità dell'impianto alla climatizzazione nei mesi invernali era da collegare alla stagionalità della struttura agrituristica, che normalmente rimaneva chiusa in tale periodo.
Riferiva che in base al contratto si doveva occupare dell'intermediazione commerciale e Pt_1 soltanto quale titolare dell'attività ricettiva, doveva fornire direttamente i servizi Controparte_2 alla clientela;
l'attrice in realtà provvedeva alla concessione diretta dei soggiorni alla clientela, incassando l'intero corrispettivo.
Successivamente aveva iniziato a fornire ai clienti anche la prima colazione e i servizi di Pt_1 ristorazione, in assenza dei requisiti di legge e in violazione dell'art. 6 del contratto.
Durante il 2023, l'attrice aveva iniziato ad utilizzare gli split per consentire l'alloggio nelle “bubble rooms” durante i mesi invernali, con un notevole incremento dei consumi di energia elettrica e l'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. precisava che le fatture Controparte_2 precedenti non erano mai state contestate da , nonostante comprendessero sempre tutti i costi Pt_1 dell'impianto sostenuti da Controparte_2
Affermava quindi la legittimità del distacco dell'energia elettrica in applicazione dell'art. 1460 c.c., considerato il mancato pagamento delle suddette fatture.
Autorizzata la chiamata in causa di questa si costituiva in giudizio, Controparte_3 riferendo che aveva partecipato al contratto del 10.03.20 e poi a quello del 01.03.21 soltanto quale proprietaria del complesso immobiliare dove esercitava l'attività di agriturismo in forza di CP_2 contratto di affitto di azienda e dove dovevano essere installate le “bubble rooms”.
Con il contratto del 10.03.20 aveva assunto limitati impegni, in particolare l'obbligo, insieme a di realizzare le piattaforme per collocare le “bubble rooms” e le infrastrutture Controparte_2
(tubazioni, cavi, ecc. per gli allacci di scarichi, acqua ed elettricità) con le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi.
Con il contratto del 01.03.21 era stato previsto per l'obbligo di mantenere l'allocazione CP_3 degli alloggi, di non stipulare accordi con terzi relativi alle stesse e di garantire a la continuità Pt_1 dell'attività in alcune ipotesi.
Chiedeva il rigetto delle generiche domande formulate nei suoi confronti, essendo del tutto estranea agli obblighi assunti dalle parti oggetto di contrasto. Il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito negativo;
la causa veniva istruita tramite interrogatorio delle parti e prova testimoniale, all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rapporti contrattuali tra le parti
Per definire la causa oggetto del presente giudizio, è necessario partire dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti e pertanto dai contratti dalle stesse stipulati.
In data 27.12.2019 concede in affitto a Controparte_3 Controparte_2
l'azienda avente ad oggetto attività agricola e di agriturismo e ristorazione esercitata nel compendio immobiliare sito in Camporgiano, località Biaia n. 1/A, in parte di proprietà di (doc. 1 di CP_3 parte convenuta); in data 25.03.2022, trasferisce la proprietà del suddetto compendio CP_3 immobiliare a (doc. 2 di parte convenuta). Controparte_2
In data 10.03.20 , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 stipulano il contratto di fornitura e service, in forza del quale si obbliga a fornire Pt_1 gratuitamente a le “bubble rooms”, mentre la terza chiamata e la convenuta si Controparte_2 obbligano a realizzare le piattaforme dove collocarle e le infrastrutture per gli allacciamenti fognari, di acqua, energia elettrica e gas (doc. 3 di parte convenuta). Inoltre, l'opposta assume l'obbligo di dotare ciascuna “bubble room” di pompe di calore e di un contatore di acqua ed energia elettrica.
Con scrittura privata del 01.03.21, parte attrice e parte convenuta decidono di risolvere il contratto del 10.03.20 (doc. 4 bis di parte convenuta) e le tre parti ne stipulano uno nuovo, prevedendo all'art. 1 che i loro rapporti siano regolati soltanto dal nuovo contratto (doc. 4 di parte convenuta).
Nel contratto del 01.03.21 viene specificato che le “bubble rooms” sono concesse in comodato gratuito da a (art. 2), che, come prevedeva l'accordo precedente, deve Pt_1 Controparte_2 essere l'unica ad avere rapporti con i clienti che vi soggiorneranno (art. 3), mentre a viene Pt_1 concessa la commercializzazione in esclusiva degli alloggi, anche se alla convenuta permane la possibilità della vendita diretta degli alloggi ai clienti di passaggio.
Nel nuovo contratto vengono regolate diversamente alcune obbligazioni delle parti: l'attrice gestisce il servizio di reception e riscuote direttamente i proventi dai clienti (prima di competenza di
, la convenuta emette gli scontrini, cura le comunicazioni alla questura, versa la Controparte_2 tassa di soggiorno e si occupa dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande (art. 6 e 7).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo chiede il pagamento della somma di € 22.200,30, quale rimborso dei consumi di Controparte_2 energia elettrica delle “bubble rooms” relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, di cui alle fatture n. 11/2023 e n. 17/2023 (doc. 2 del fascicolo d.i.).
eccepisce l'assenza di una previsione contrattuale relativa all'obbligo di pagare a Pt_1 [...] un corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alle "bubble rooms”, la mancata CP_2 allegazione di altro fatto costitutivo dell'obbligazione e in ogni caso la mancata prova del credito mediante la produzione di idonea documentazione e l'illegittimo addebito di altri costi, oltre a quelli relativi ai consumi degli alloggi.
Il contratto stipulato dalle parti nel 2021 non regola l'addebito dei costi dei consumi dell'energia elettrica delle “bubble rooms”, mentre nel contratto del 2020 era previsto espressamente all'art. 5 che avrebbe corrisposto a “i consumi registrati dai contatori di elettricità e Pt_1 Controparte_2 acqua di ciascuna bubble room”.
Tuttavia, nelle premesse del contratto del 01.03.21 alla lettera l) viene specificato che
[...]
e si erano obbligate “a munire ciascuna bubble room di contatore di CP_2 CP_3 elettricità e di acqua, al fine di consentire l'addebito del costo dei consumi” ed è evidente che tale addebito avveniva nei confronti di , che aveva il diritto di riscuotere direttamente i proventi Pt_1 della vendita degli alloggi (art. 7) e versava all'opposta solo il corrispettivo dei servizi di ristorazione e le imposte di soggiorno (art. 6), oltre al canone annuale per la commercializzazione delle “bubble rooms” (art. 5).
L'istruttoria della causa ha confermato che vi era un accordo tra le parti in merito al rimborso del costo dei consumi di elettricità degli alloggi.
In sede di interrogatorio, procuratrice speciale di ha Testimone_1 Controparte_2 affermato che la sua società aveva concordato con e Controparte_6 Controparte_7
l'invio ogni mese tramite whatsapp di una foto dei contatori, che veniva effettuato da lei stessa o da
CP_8
Il teste ex-dipendente di ha riferito che inviava personalmente le CP_8 Controparte_2 foto delle letture dei contatori alla che ha confermato la circostanza;
il ha aggiunto CP_6 CP_8 altresì che fatturava ogni mese l'importo dei consumi.
Inoltre, è pacifico, in quanto confermato dalla stessa attrice, che l'opponente ha sempre pagato le fatture relative ai consumi di energia elettrica delle “bubble rooms” dal 2021 fino a dicembre 2022 e addirittura quella di marzo 2023, senza avanzare alcuna contestazione in merito agli importi addebitati. Infatti, la teste ha riferito: “non ho mai verificato personalmente né tramite un CP_6 incaricato quali servizi erano allacciati al contatore”.
L'opposta ha precisato che le fatture non comprendevano solo il prezzo all'origine dei kw consumati nelle “bubble rooms”, verificati dalla lettura dei contatori, ma anche i costi di gestione dell'impianto autonomo di produzione di energia elettrica di , del gruppo elettrogeno e CP_3 altri costi dell'impianto, dei quali usufruiva anche l'opponente.
fatturava tutti i costi dell'energia elettrica a in base all'accordo CP_3 Controparte_2 esistente tra le due parti (doc. 4 della terza chiamata), che non era un contratto di fornitura di energia elettrica come affermato da , ma un atto con cui veniva messo a disposizione il Pt_1 generatore della terza chiamata per sostenere i consumi energetici delle “bubble rooms” e veniva fornita assistenza, ad esempio nel caso di interruzione dell'energia elettrica. provvedeva poi a rifatturare a solo una parte dei costi, tenendo conto dei Controparte_2 Pt_1 consumi dalla stessa sostenuti;
infatti, gli importi delle fatture emesse da nei confronti CP_3 della convenuta (doc. 5 del fascicolo d.i.) sono diversi rispetto a quelli delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti dell'attrice (doc. 2 del fascicolo d.i.).
In merito alla quantificazione del debito, l'aumento dei costi nei mesi di gennaio e febbraio 2023, rispetto ai mesi precedenti, è giustificato dall'impiego sistematico degli split per il riscaldamento degli alloggi (confermato dalla teste , che aveva anche provocato un corto circuito per CP_6
l'elevato assorbimento dell'impianto con l'intervento dei tecnici dell'Enel per sostituire il contatore bruciato (doc. 66 di parte convenuta).
Per quanto sopra, risulta dovuto il pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo.
L'interruzione dell'energia elettrica
contesta l'inadempimento di per aver interrotto la somministrazione di Pt_1 Controparte_2 energia elettrica all'impianto di gonfiaggio delle “bubble rooms”, provocandone lo sgonfiamento e il conseguente irreversibile danneggiamento.
Considerato che l'attrice non ha provveduto al pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo per l'importo totale di € 22.200,30, dopo che più volte le era stato intimato di adempiere (tra gli altri doc. 55 e 56 di parte convenuta), la convenuta ha legittimamente provveduto all'interruzione dell'energia elettrica in data 10.03.23 ai sensi dell'art. 1460 c.c.
È del tutto priva di fondamento l'affermazione di secondo cui il comportamento di Pt_1 [...] sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza, avendo negato le informazioni e la CP_2 documentazione per la quantificazione del debito e avendo scelto la data in cui presso le “bubble rooms” doveva tenersi un evento pubblicitario.
Infatti, l'opposta ha fornito all'opponente le foto della lettura dei contatori delle “bubble rooms”
(doc. 4 del fascicolo del d.i.) e le fatture emesse da (doc. 5 del fascicolo del d.i.), CP_3 specificando altresì quali costi erano inclusi nella quantificazione, nonostante in precedenza l'opponente avesse sempre provveduto al pagamento senza muovere alcuna contestazione.
Inoltre, non ha in alcun modo provato di aver informato del fatto che il Pt_1 Controparte_2
10.03.23 si sarebbe tenuto presso le “bubble rooms” un evento pubblicitario con alcune influencer, infatti la teste ha confermato che l'opposta non era stata coinvolta nell'evento e ha CP_6 aggiunto di dubitare che fosse stata avvisata del suo svolgimento.
Peraltro, aveva contestato altri inadempimenti a (doc. 56 di parte Controparte_2 Pt_1 convenuta), tra cui gli interventi abusivi sull'impianto di riscaldamento (argomento che verrà affrontato nel paragrafo successivo), il subentro nella fornitura dei servizi di colazione e ristorazione e l'estromissione dal portale delle prenotazioni, in violazione di quanto previsto dal contratto.
Il teste ha dichiarato che da maggio-giugno 2021 l'attrice aveva iniziato a fornire CP_1 direttamente ai clienti prodotti alimentari, le colazioni e il servizio di ristorazione e che da ottobre
2022 aveva modificato la password del portale delle prenotazioni, negando alla convenuta l'accesso; le circostanze sono state confermate dal teste dipendente di , che ha CP_6 Pt_1 smentito che la decisione di acquistare altrove i pasti serali fosse collegata alla chiusura del ristorante di Controparte_2
Risulta quindi provato che l'opponente ha violato l'art. 6 del contratto che prevedeva che i servizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alcolici fossero di esclusiva competenza dell'opposta e l'art. 4, secondo il quale la convenuta aveva la possibilità di vendere i soggiorni nelle
“bubble rooms” ai clienti di passaggi.
Per quanto sopra, risulta da rigettare le domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica. Pt_1
L'inadempimento dell'obbligo di dotare le “bubble rooms” di un impianto termico funzionante
L'opponente contesta all'opposta e alla terza chiamata di aver installato nelle “bubble rooms” delle pompe di calore inidonee al riscaldamento degli alloggi durante le stagioni fredde e difformi dalla normativa tecnica, in violazione di quanto previsto dal contratto. sostiene invece che l'impianto era stato eseguito a regola d'arte, ma la presunta Controparte_2 inidoneità dello stesso doveva essere ricondotta alla decisione unilaterale di di Pt_1 commercializzare i soggiorni nel periodo invernale quando solitamente l'attività di agriturismo veniva sospesa, essendo situata in un'area montana in cui le temperature scendono sotto lo zero.
Come risulta dalle premesse del contratto stipulato il 01.03.2021 (lettera l), e CP_3 [...] si erano obbligate ad installare apposite pompe di calore presso le “bubble rooms” e CP_2 risulta provato che tali opere erano state realizzate da imprese che avevano rilasciato le dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge (doc. 6 di parte convenuta).
Entrambe le parti fanno riferimento al procedimento di ATP n. 801/22, introdotto da
[...]
per sostenere le proprie posizioni, ma è necessario precisare che in tale giudizio il CTU CP_2 non doveva compiere accertamenti sull'impianto realizzato in origine dalla convenuta, ma soltanto sugli interventi di potenziamento commissionati da alla Pt_1 Parte_4
Pertanto, la relazione del CTU (doc. 12 di parte convenuta) non è in grado di provare né che l'impianto termo-idraulico era stato realizzato dalla opposta in maniera difforme rispetto alla normativa tecnica, né che non era stato correttamente calibrato e quindi era inidoneo a riscaldare durante le stagioni fredde, ma nemmeno che era stato realizzato a regola d'arte.
IL CTU a pag. 15 rileva la presenza di tubazioni gas in polietilene a vista e non interrate, normativamente non ammesse, che risultano essere preesistenti all'intervento di , ma si tratta Pt_1 di una piccola difformità rispetto alla normativa tecnica, che non riguarda l'intero impianto, come invece affermato dall'attrice.
Dalla relazione del CTU risulta invece provato che gli interventi sull'impianto commissionati da erano stati realizzati senza una progettazione (normativamente richiesta), senza rispettare la Pt_1 normativa di settore e non a regola d'arte e non erano dotati delle certificazioni richieste.
Inoltre, è falso quanto sostenuto dall'attrice, secondo cui nella relazione il CTU riferiva che per eliminare i vizi dell'impianto e renderlo conforme alla normativa tecnica vigente, sarebbe stato sufficiente il distacco del tubo dell'acqua calda dall'originario impianto termico per collegarlo alle caldaie montate dalla Parte_4
Infatti, a pag. 19 della relazione, in risposta alle osservazioni del CTP di , il CTU precisa che la Pt_1 sua proposta transattiva per l'adeguamento tecnico dell'impianto prevedeva in via generale l'adeguamento del locale tecnico alle norme tecniche vigenti, fra cui lo smontaggio del generatore di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, e la predisposizione degli elaborati documentali richiesti (doc. 12 di parte convenuta). Pertanto, dopo la conclusione del procedimento di ATP, l'opposta ha legittimamente intimato all'attrice di interrompere l'attività ricettiva per la pericolosità dell'impianto con diffida del
13.10.22 (doc. 14 di parte convenuta) e, vista la sua inerzia, ha legittimamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e provveduto all'interruzione dell'erogazione del gas dal 25.11.22, considerato il rischio accertato di incendi (doc. 36 di parte convenuta).
Pertanto, l'inutilizzabilità dell'impianto di riscaldamento dal 25.11.22 è stata determinata dalla condotta di che aveva commissionato interventi abusivi in violazione dei requisiti di sicurezza Pt_1 previsti dalla legge, quindi non è responsabile dei danni subiti dall'attrice, in Controparte_2 particolare della perdita delle prenotazioni per il periodo successivo.
Con riferimento all'inidoneità dell'impianto per il riscaldamento delle “bubble rooms” durante la stagione invernale, non l'ha provata in alcun modo, in particolare non ha prodotto alcuna Pt_1 perizia di parte che la attesti, pur affermando che tutti i tecnici che avevano valutato l'impianto avevano concluso che tale inidoneità emergeva per tabulas.
Per quanto sopra, il contratto per cui è causa deve dichiararsi risolto per esclusivo inadempimento dell'opponente, e di conseguenza deve essere rigettata la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, rigetta l'opposizione, con conferma del decreto opposto;
rigetta altresì tutte le domande formulate in via riconvenzionale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i parametri medi e quelli minimi dello scaglione di valore tra € 260.001 ed € 520.000, ed in relazione all'effettiva attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara il contratto per cui è causa risolto per inadempimento dell'attrice e per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
rigetta altresì tutte le domande riconvenzionali formulate dall'attrice.
Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, Controparte_2
CAP e maggiorazione spese generali come per legge, e di liquidate Controparte_3 in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente