CA
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2024, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente rel.
Dr. Giuseppe Staglianò Consigliere
Dr.ssa Caterina Garufi Consigliera
.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.7051/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 26.10.2023, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Pinna, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferruccio Ferrazzani e Stefania Ferrazzani come giusta procura da foglio separato allegato telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; APPELLANTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, , nato a [...] il [...] C.F. C.F._2 CP_2
C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati, in Viterbo, Via Caduti sul Lavoro n. 2, presso lo studio dell'avv. Marco Ricci, che li rappresenta e difende, come giusta procura da foglio separato allegato telematicamente ai sensi della'rt. 83 c.p.c.;
APPELLATI
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, n° 937/2021, pubblicata in data 27.07.2021, notificata 29.10.2021.- regolamento di confini -
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accertata e dichiarata la originaria certezza dei confini e il difetto degli asseriti sconfinamenti da parte appellante in virtù delle prove raccolte (documentali,
r.g. n. 1 testimoniali e accertamenti confermativi della ctu), accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, le conclusioni avanzate in prime cure come appresso reiterate, in riforma della sentenza n.937/2021 emessa dal tribunale di Viterbo Giudice Onorario dr.ssa Marianna Barlati nel giudizio recante R.G.2412/2016, depositata 27.07.2021, notificata a mezzo pec ex art.3 bis L.21.01.1994 n.53, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda attrice per assoluto difetto dei presupposti della proposta azione di regolamento dei confini. La mancanza di significativa incertezza, sia oggettiva che soggettiva, della linea di confine chiaramente evinta dalla documentata situazione dei luoghi e dalle circostanze di fatto sopra esposte (di per sé escludenti in radice il richiesto accertamento catastale del confine quale elemento probatorio di sola natura sussidiaria) comporta la declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta ex art.950 c.c. e, in ogni caso, il suo totale rigetto siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese o quanto meno con integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado;
In subordine in via riconvenzionale, accertare e dichiarare a favore del convenuto-appellante l'avvenuta usucapione del diritto a mantenere l'impianto della siepe lungo e sul confine con la particella 615 nonché il maturato acquisto per usucapione della porzione dell'area di intercapedine di circa 5 mq. posta tra la detta siepe ed il fabbricato di parte attrice al lordo della proiezione della gronda dello stesso fabbricato adiacente (cf. piantina dei luoghi), nella misura da frazionare in base al suo oggettivo accertamento, ove necessario, a mezzo di disponenda CTU. Spese e competenze del giudizio come sopra richieste”.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la mancanza del fumus bonis iuris e del conseguente periculum in mora;
nel merito respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare in ogni Parte_1 parte la sentenza impugnata con il favore delle spese di lite anche del secondo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 25.11.2021, ha Parte_1 impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo, n° 937/2021, pubblicata in data
27.07.2021 e notificata il 29.10.2021, con la quale, accertato l'esatto confine tra la sua proprietà e i fondi delle parti appellate, gli è stato ordinato di rimuovere il muretto e la siepe ubicati oltre il confine, con la condanna al pagamento delle spese di lite.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione con cui e Controparte_1 [...]
coniugi in regime di separazione dei beni e proprietari, rispettivamente, del CP_2 terreno sito in Viterbo strada Teverina km. 0,700, censito nel N.C.T. al foglio 144 particella 614 e del locale artigianale sito in Viterbo strada Teverina n. 1/B con area annessa di pertinenza esclusiva censito nel N.C.T. al foglio 144 particella 615, hanno convenuto in giudizio proprietario del fondo confinante con entrambi Parte_1 gli immobili, distinto catastalmente al foglio 144 particella 517, chiedendo che, accertato il confine tra i loro distinti fondi e quello del convenuto, fosse ordinato in corrispondenza di esso, a spese comuni, l'apposizione dei termini lapidei, con la conseguente condanna di al rilascio in loro favore della porzione di Parte_1 terreno occupata illegittimamente, mediante l'arretramento dell'intera recinzione, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi fino all'effettiva liberazione dei fondi nella r.g. n. 2 misura che sarebbe risultata equa.
In particolare, e hanno precisato che Controparte_1 CP_2 [...]
nel lato prospicente l'immobile di avrebbe costruito un Pt_1 Controparte_1 muretto posto all'interno della proprietà confinante per almeno 70 cm con sovrastante inferriata, mentre nel lato verso la proprietà di si sarebbe appoggiato CP_2 direttamente alla parete del capannone del vicino, occupando la fascia di terreno retrostante per almeno un metro – un metro e trenta.
convenuto nel giudizio di primo grado si è costituito, chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda, perché asseritamente inammissibile in considerazione della mancanza del requisito dell'incertezza dell'esistente confine e comunque infondata in fatto e in diritto, e, in via riconvenzionale, con riferimento al confine con il fondo di ha chiesto di accertare e dichiarare in suo favore l'avvenuta usucapione del CP_2 diritto a mantenere l'impianto della siepe lungo il confine con la particella 615 e quindi il maturato acquisto per usucapione della porzione dell'area di intercapedine di circa 5 mq. posta tra la detta siepe ed il fabbricato di parte attrice. Ammessi ed espletati l'interrogatorio formale del convenuto, le prove testimoniali richieste dalle parti, la CTU e precisate le conclusioni, il Tribunale di Viterbo ha così deciso:
“accerta che il confine tra il fondo, di proprietà di , sito in Controparte_1
Viterbo, strada Teverina Km. 0,700 e distinto al catasto terreni del predetto Comune al foglio 144 part 614 ed il fondo di proprietà del convenuto distinto al Parte_1 catasto terreni del predetto Comune al foglio 144 part. n. 517 ed il confine tra l'immobile di proprietà di , sito in Viterbo, strada Teverina 1/B, distinto CP_2 al in catasto fabbricati al foglio n. 144 mappale 615 ed il fondo di proprietà del convenuto distinto al catasto terreni del predetto Comune al foglio 144 Parte_1 part. n. 517 corrisponde a quello catastale indicato con colore verde nell'allegato n. 5 dell'elaborato peritale; ordina il posizionamento degli esatti confini, mediante apposizione di termini lapidei, secondo la linea di confine di colore verde così come indicata nell'allegato n. 5 dell'elaborato peritale con oneri a carico delle parti in solido;
-ordina a a rimuovere l'attuale muretto e la siepe ubicate oltre il Parte_1 confine, rigetta la domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice;
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Parte_1 parte attrice;
-condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessive euro 2.867.98 di cui euro 129.98 per spese ed euro 2.738,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%);
-pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, premesse le coordinate normative dell'azione di accertamento di confini, e la natura dei presupposti di incertezza richiesti, definito il rapporto tra tale azione e quella di rivendica, illustrati i termini della ripartizione dell'onere probatorio richiesto, ha affermato che dalle risultanze probatorie è emerso che la linea di confine attuale differisce da quella catastale determinata con il frazionamento del 1973, a causa dell'avvenuto sconfinamento, ancorché di modesta entità, realizzato dal convenuto Inoltre il Pt_1
Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, in quanto non provata, e ha respinto la domanda riconvenzionale di avvenuto acquisto per usucapione della porzione dell'area di intercapedine di circa 5 mq posta tra la detta siepe ed il fabbricato di proprietà di parte attrice, poiché sulla base delle risultanze istruttorie, l'attuale confine venne realizzato nell'anno 1997, dopo l'ampliamento del capannone di parte r.g. n. 3 attrice effettuato nel dicembre 1996, sicchè alla proposizione della domanda, in data
11.07.2016, non si era compiuto il ventennio necessario ai fini dell'invocata usucapione.
Avverso la pronuncia del giudice di primo grado, ha proposto Parte_1 appello, richiedendo, in primo luogo, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza ex art.351 co.2 e 283 c.p.c. e sostenendo, in secondo luogo, il vizio di nullità della motivazione della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. in virtù di due motivi, sulla base dei quali ha concluso secondo quanto riportato in epigrafe.
e costituitisi, hanno chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 CP_2
e della istanza di sospensiva, con la conferma in ogni parte della sentenza impugnata con il favore delle spese di lite anche del secondo grado del giudizio.
La Corte, con ordinanza del 24.3.2022, ha accolto l'istanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza impugnata, limitatamente al capo che ordina a Pt_1
di rimuovere l'attuale muretto e la siepe ubicati oltre il confine, ferma restando
[...] l'efficacia esecutiva della condanna alle spese di lite. Quindi, la Corte ha posto la causa in decisione all'udienza del 26.10.2023. concedendo i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 950 c.c.- omesso esame risultanze probatorie compresi accertamenti operati dal CTU (art. 2697 c.c.)- Contraddittorietà ed insufficienza motivazionale. L'appellante adduce la violazione dell'art. 950, comma 3 c.c. e del principio di residualità delle risultanze delle mappe catastali, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato il compendio probatorio documentale e testimoniale, sulla scorta del quale sarebbe stato sufficientemente provata la delimitazione della linea di confine delle due proprietà, senza disporre una CTU che ha rassegnato le sue conclusioni con riferimento alle mappe catastali, il cui valore probatorio è meramente sussidiario.
Il motivo non è fondato.
Forma oggetto di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale 'Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.'(Cass., sez. II, 30.4.2024 n. 11557;Cass.,sez. II, 24.4.2018 n.
10062). Ne consegue che il giudice gode di un'ampia discrezionalità nell'apprezzamento degli elementi probatori sufficienti ad eliminare l'incertezza oggettiva e/o soggettiva che pregiudica l'esatta apposizione dei confini, anche se, di regola, i titoli di acquisto costituiscono una fonte privilegiata di valutazione in relazione ad altri strumenti probatori documentali e testimoniali.
Va precisato, tuttavia, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario, costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al giudice
r.g. n. 4 non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass.civ., sez. II, 6.6.2017 n.
14020; Cass.civ., sez. II, 30.12.2009 n. 28103; ).
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale svolta in primo grado, l'assunto della parte appellante, secondo cui l'attuale confine segnato, per un tratto, da una siepe e per un altro tratto da un muretto, sovrastato da una ringhiera in continuità con il cancello di ingresso, è assolutamente coincidente con il confine del terreno acquistato da non risulta Parte_2 pienamente provato.
Nell'atto di acquisto (atto notaio 18.12.73) con il quale Persona_1 [...] ha acquistato il lotto con part.517 foglio 144 NCT del Comune di Pt_2
Viterbo, l'acquirente ha assunto nel rogito l'obbligo di apporre la recinzione nel rispetto dei relativi frazionamenti di lottizzazione eseguiti dal geom. CP_3
(estratto n.22071 approvato il 09.11.1973 dall'UTE di Viterbo). E' lo
[...] stesso che allega di avere successivamente sostituito la originaria Pt_1 recinzione in pali prefabbricati in c.a.p. (cemento armato precompresso) e rete metallica alta 2 metri, con una siepe, successivamente sostituita con altra siepe, e con un muretto, ambedue esistenti al momento.
L'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato in maniera univoca la assoluta coincidenza rispetto al confine originario, poiché anche se il testimone
(verbale di udienza del 24.10.2024) ha dichiarato di avere egli Testimone_1 stesso costruito il muretto a filo della recinzione esistente, non tutte le altre testimonianze sono altrettanto conformi. Il venditore del terreno al CP_2
(teste ) ha confermato che sin dagli anni 80 i fondi erano delimitati da Tes_2 una rete metallica, successivamente sostituita da una siepe, ma ha anche detto
“Quando ha messo la siepe ha tolto la recinzione ma onestamente non so dire se abbia
o meno rispettato la linea di confine che era tracciata dalla recinzione” (verbale del giudizio di primo grado del 24.10.2018).
La circostanza che principalmente rende dubbia la mera sostituzione della rete di recinzione, attiene alla costruzione del muretto in aderenza al capannone incontestatamente ristrutturato con un aumento di volumetria. Invero, CP_2 il testimone (verbale del giudizio di primo grado del 23.5.2018) ha Tes_3 dichiarato di avere intonacato la parete del capannone nel 1996 e di non avere constatato l'esistenza del muretto come all'attualità. Soprattutto ha dichiarato di avere installato dei ponteggi della larghezza di m. 1,20 con uno spazio dalla parete di almeno 20 cm, incompatibili con l'esistenza dell'attuale muretto di confine. Circostanza confermata dai testimoni e Testimone_4 Testimone_5
(verbale del 23.5.2018).
Tanto premesso, il ricorso allo strumento sussidiario delle mappe catastali era necessario e va condivisa la decisione del tribunale di Viterbo di disporre una
CTU.
r.g. n. 5 La sentenza impugnata si avvale delle conclusioni rese dal CTU, all'esito di una indagine accurata e scevra da vizi, rispettosa del contraddittorio e delle ragioni dei consulenti di parte, integrandola con gli esiti della istruttoria documentale e testimoniale.
Deve pertanto confermarsi l'accertamento dello sconfinamento, ancorchè modesto, eseguito nel corso di un tempo risalente da parte di Parte_2 con gli interventi di sostituzione della rete metallica.
Va però sottolineata e ribadita la limitata estensione dello sconfinamento che, nella sua dimensione maggiore, non supera m. 1,30 di distanza. A tale proposito deve essere citato il passo della relazione ove si legge (p. 10 relazione conclusiva geom. “Il CTU, visto lo stato dei luoghi e Persona_2 considerando anche la modesta superficie occupata, personalmente, ritiene auspicabile un conguaglio economico a carico del convenuto con conseguente trasferimento di proprietà della superficie stessa”.
Una proposta transattiva, che, dato lo stato della causa, non può formare oggetto di una iniziativa dell'ufficio, né come proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. né come invio alla mediazione, ma che le parti, esercitando la loro autonomia, potrebbero valutare per una soluzione conciliata della lite. Tanto più che dagli atti di causa emergono trascorsi di buon vicinato, che potrebbero essere recuperati.
2. Con il secondo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione artt.2727 e 2697 c.c. in relazione alla motivazione di rigetto delle domande riconvenzionali, in quanto non è stato riconosciuto l'acquisto per usucapione della striscia di terreno definita dalla siepe impiantata nel 1992 da
[...]
asseritamente, con il consenso degli allora confinanti e danti causa Pt_2 degli appellati.
Anche questo motivo non è fondato.
Ed invero, non soltanto in riferimento alla costruzione del muretto, ma anche con riferimento alla siepe di lauro, che pure il CTU dichiara essere risalente, non è stata accertata una presenza ultraventennale, anche sulla scorta delle testimonianze assunte, nessuna delle quali ha confermato l'impianto della siepe nel 1992 come allegato dall'appellante, perfettamente coincidente con la linea di confine esistente al momento dell'acquisto. Pertanto, l'appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la riduzione ai valori minimi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del
13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto del modesto grado di complessità della lite (valore della causa corrispondente al 2° scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
r.g. n.
6 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_2
Tribunale di Viterbo n° 937/2021, pubblicata in data 27.07.2021, notificata 29.10.2021, che per l'effetto conferma;
- condanna al pagamento, in favore di e di Parte_2 Controparte_1 [...] delle spese processuali per il presente giudizio, liquidate, in complessivi € CP_2
2.064,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15%, IVA e Cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 luglio 2024
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. 7