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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2957/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2957/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Monti Gaetano e Giarletta Giuseppe, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Varuzza Paola, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 14.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024 i coniugi [nata a [...]_1 in data 16.11.1989 (C.F. ] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(Albania) in data 21.07.1979 (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1) di aver contratto matrimonio in Zharrez (Albania) in data 23.01.2008 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di Zharrez dell'anno 2008, n. 05);
2) che dal matrimonio è nato un figlio (12.07.2012); Per_1
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, stabilendo che il figlio Per_1
[nato a [...] il [...]] sia collocato presso l'abitazione coniugale sita in Eboli (SA) al Largo Aristotele n. 5, assegnata in via esclusiva alla sig.ra
. All'uopo si precisa che il canone di locazione sarà ad esclusivo Parte_1 carico della medesima, che percepirà l'assegno unico mentre il sig. CP_1 provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento a favore del minore, come meglio si dirà in seguito. Il signor assume, altresì, impegno ed obbligo CP_1 di non comunicare nessuna disdetta in merito alla locazione de qua se non a richiesta della sig.ra . Parte_1
2) il figlio [nato a [...] il [...]] sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del bambino (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni – ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terrà il figlio presso di sé – dovranno essere assunte concordemente rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno il figlio presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi
2 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
informazione relativa al bambino;
di riferire le località nelle quali risiederanno con il figlio nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tanto nel periodo ordinario che nel periodo di vacanza;
4) i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo, il padre terrà con sé tanto nel Per_1 periodo invernale che estivo:
a) due fine settimana al mese, provvedendo a prendere il sabato in un orario Per_1 compreso tra le ore 15:00 e le ore 16:00 presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
(fatta salva la possibilità del padre di poter anticipare compatibilmente con
[...]
i suoi impegni lavorativi) sino al giorno successivo di domenica, provvedendo a riaccompagnare in un orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00; Per_1
b) i giorni del martedì, giovedì e venerdì (quest'ultimo nelle settimane in cui Per_1 non trascorre il sabato e la domenica con il padre), provvedendo a prendere Per_1 dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero in un orario compreso tra le ore 15:00 e le ore 16:00 presso l'abitazione della sig.ra , presso la quale provvederà Parte_1
a riaccompagnarlo in un orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00.
5) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale:
a) relativamente alle festività di Natale, i genitori si alterneranno in compagnia del bambino nei giorni del 24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà a partire dall'anno 2025 in compagnia del bambino il giorno 25.12 dalle ore 11:00 del mattino sino alle ore 20:00 della sera;
mentre l'anno successivo il padre starà con il bambino la notte della vigilia del Santo Natale, potendo riaccompagnare non oltre le ore 11:00 del giorno 25.12; Per_1
b) relativamente al Capodanno, i genitori si alterneranno in compagnia del bambino nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno il padre a partire dall'anno 2024 trascorrerà in compagnia del figlio la notte del
Capodanno e precisamente dalle ore 11:00 del 31/12 sino alle ore 11:00 dell'01/01.
L'anno successivo il padre terrà con sé il figlio il 01/01 dalle ore 11:00 del mattino sino alle ore 20:00 del 02/01;
c) relativamente all'Epifania il bambino trascorrerà un anno in compagnia del padre dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 18:00, fermandosi anche per pranzo,
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e l'anno successivo dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 fermandosi per cena. Così facendo potrà festeggiare con entrambi i genitori;
Per_1
d) durante la sospensione delle lezioni scolastiche nel periodo natalizio il minore trascorrerà con il padre quattro giorni consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il giorno 10 di dicembre di ogni anno.
6) Diritto di visita durante le festività della Pasqua: il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno il bambino sarà in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 del mattino e sino alle ore
20:00, mentre l'anno successivo il figlio trascorrerà il giorno di Lunedì in Albis in compagnia del padre dalle ore 11:00 del mattino e sino alle ore 20:00;
7) Diritto di visita durante il periodo estivo:
a) relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé il bambino per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 11:00 del primo giorno sino alle ore 20:00 dell'ultimo;
b) parimenti anche la sig.ra terrà con sé il figlio per quindici giorni, Parte_1 anche non consecutivi;
resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra le date di CP_1 Parte_1 cui sopra entro il 31 maggio di ogni anno, mentre la sig.ra Parte_1 comunicherà le date di cui sopra entro il 15 giugno.
8) Entrambi i genitori hanno la facoltà di trascorrere una settimana all'anno con oltre quanto sopra concordato, presso le rispettive famiglie in Albania. Per_1
Pertanto, il genitore che vorrà trascorrere una settimana con presso la Per_1 propria famiglia in Albania, dovrà darne comunicazione all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni. Di conseguenza, in tale periodo, il diritto di visita resterà sospeso.
9) Nei giorni dell'onomastico e del compleanno del bambino – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto, che dovrà sempre preferirsi per il benessere del bambino senza pregiudicare comunque i diritti di entrambi i genitori
– il festeggiato consumerà un pasto con il padre (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti), fermo restante il principio
4 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
dell'alternanza annuale tra pranzo (dalle ore 11 alle ore 18) e cena (dalle ore 16 alle ore 21) iniziando dal pranzo anno 2025.
10) I genitori, inoltre, terranno con sé nei giorni dei loro rispettivi Per_1 compleanni ed onomastici;
per quanto riguarda il padre, ove non coincida con i giorni previsti per l'esercizio del diritto di visita e fatto salvo l'orario scolastico, terrà con sé il bambino dalle ore 11:00 alle ore 20:00.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
11) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno CP_1 di mantenimento mensile pari ad € 175,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in favore della sig.ra mediante bonifico bancario su c.c. Parte_1 intestato alla percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale somma determinata in considerazione dell'importo di € 230,00 che, ad oggi,
i predetti genitori percepiscono a titolo di assegno unico e che verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
12) Pertanto, il sig. in caso di riduzione dell'importo dell'assegno CP_1 unico di € 230,00 si impegna a integrare l'assegno di mantenimento per il figlio, al fine di preservare l'assetto economico di cui alla precedente condizione n. 11.
13) I genitori provvederanno in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, al pagamento delle spese straordinarie riferibili al bambino, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali:
LE SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI, SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
− scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra
Eboli e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
− spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di
5 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze (compleanni, regali e varie);
− spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
− spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
LE SPESE STRAORDINARIE “OBBLIGATORIE”, PER LE QUALI NON È RICHIESTA
LA PREVIA CONCERTAZIONE:
− libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento, le parti rimandano alle linee guida rilasciate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017.
14) Le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla sig.ra , così come qualsivoglia sussidio inerente alla posizione Parte_1 del figlio.
15) I coniugi confermano e dichiarano espressamente di rinunziare nei confronti dell'altro al relativo assegno di mantenimento.
16) Il sig. a seguito della sottoscrizione del presente accordo, dichiara CP_1 di lasciare la casa coniugale, avendo già provveduto all'integrale ritiro di tutti i propri effetti personali.
17) Spese compensate tra le parti”.
Con sentenza n. 98/2025 emessa in data 05.02.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
6 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
Alla udienza del giorno 14.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
7 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. ] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] in
[...] C.F._2 data 23.01.2008 in Zharrez (Albania) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio di Zharrez dell'anno 2008, n. 05;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2957/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Monti Gaetano e Giarletta Giuseppe, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Varuzza Paola, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 14.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024 i coniugi [nata a [...]_1 in data 16.11.1989 (C.F. ] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(Albania) in data 21.07.1979 (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1) di aver contratto matrimonio in Zharrez (Albania) in data 23.01.2008 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di Zharrez dell'anno 2008, n. 05);
2) che dal matrimonio è nato un figlio (12.07.2012); Per_1
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“ SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, stabilendo che il figlio Per_1
[nato a [...] il [...]] sia collocato presso l'abitazione coniugale sita in Eboli (SA) al Largo Aristotele n. 5, assegnata in via esclusiva alla sig.ra
. All'uopo si precisa che il canone di locazione sarà ad esclusivo Parte_1 carico della medesima, che percepirà l'assegno unico mentre il sig. CP_1 provvederà al versamento dell'assegno di mantenimento a favore del minore, come meglio si dirà in seguito. Il signor assume, altresì, impegno ed obbligo CP_1 di non comunicare nessuna disdetta in merito alla locazione de qua se non a richiesta della sig.ra . Parte_1
2) il figlio [nato a [...] il [...]] sarà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del bambino (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni – ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terrà il figlio presso di sé – dovranno essere assunte concordemente rispettando le sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3) entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno il figlio presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi
2 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
informazione relativa al bambino;
di riferire le località nelle quali risiederanno con il figlio nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tanto nel periodo ordinario che nel periodo di vacanza;
4) i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo. In mancanza di accordo, il padre terrà con sé tanto nel Per_1 periodo invernale che estivo:
a) due fine settimana al mese, provvedendo a prendere il sabato in un orario Per_1 compreso tra le ore 15:00 e le ore 16:00 presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
(fatta salva la possibilità del padre di poter anticipare compatibilmente con
[...]
i suoi impegni lavorativi) sino al giorno successivo di domenica, provvedendo a riaccompagnare in un orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00; Per_1
b) i giorni del martedì, giovedì e venerdì (quest'ultimo nelle settimane in cui Per_1 non trascorre il sabato e la domenica con il padre), provvedendo a prendere Per_1 dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero in un orario compreso tra le ore 15:00 e le ore 16:00 presso l'abitazione della sig.ra , presso la quale provvederà Parte_1
a riaccompagnarlo in un orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00.
5) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale:
a) relativamente alle festività di Natale, i genitori si alterneranno in compagnia del bambino nei giorni del 24/12 e 25/12 secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà a partire dall'anno 2025 in compagnia del bambino il giorno 25.12 dalle ore 11:00 del mattino sino alle ore 20:00 della sera;
mentre l'anno successivo il padre starà con il bambino la notte della vigilia del Santo Natale, potendo riaccompagnare non oltre le ore 11:00 del giorno 25.12; Per_1
b) relativamente al Capodanno, i genitori si alterneranno in compagnia del bambino nei giorni del 31/12 e 01/01 secondo il seguente calendario: un anno il padre a partire dall'anno 2024 trascorrerà in compagnia del figlio la notte del
Capodanno e precisamente dalle ore 11:00 del 31/12 sino alle ore 11:00 dell'01/01.
L'anno successivo il padre terrà con sé il figlio il 01/01 dalle ore 11:00 del mattino sino alle ore 20:00 del 02/01;
c) relativamente all'Epifania il bambino trascorrerà un anno in compagnia del padre dalle ore 10:00 del mattino sino alle ore 18:00, fermandosi anche per pranzo,
3 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
e l'anno successivo dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 fermandosi per cena. Così facendo potrà festeggiare con entrambi i genitori;
Per_1
d) durante la sospensione delle lezioni scolastiche nel periodo natalizio il minore trascorrerà con il padre quattro giorni consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il giorno 10 di dicembre di ogni anno.
6) Diritto di visita durante le festività della Pasqua: il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un anno il bambino sarà in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 del mattino e sino alle ore
20:00, mentre l'anno successivo il figlio trascorrerà il giorno di Lunedì in Albis in compagnia del padre dalle ore 11:00 del mattino e sino alle ore 20:00;
7) Diritto di visita durante il periodo estivo:
a) relativamente al periodo estivo (10 giugno – 15 settembre), il padre terrà con sé il bambino per quindici giorni, con pernotto, anche non consecutivi dalle ore 11:00 del primo giorno sino alle ore 20:00 dell'ultimo;
b) parimenti anche la sig.ra terrà con sé il figlio per quindici giorni, Parte_1 anche non consecutivi;
resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra le date di CP_1 Parte_1 cui sopra entro il 31 maggio di ogni anno, mentre la sig.ra Parte_1 comunicherà le date di cui sopra entro il 15 giugno.
8) Entrambi i genitori hanno la facoltà di trascorrere una settimana all'anno con oltre quanto sopra concordato, presso le rispettive famiglie in Albania. Per_1
Pertanto, il genitore che vorrà trascorrere una settimana con presso la Per_1 propria famiglia in Albania, dovrà darne comunicazione all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni. Di conseguenza, in tale periodo, il diritto di visita resterà sospeso.
9) Nei giorni dell'onomastico e del compleanno del bambino – in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto, che dovrà sempre preferirsi per il benessere del bambino senza pregiudicare comunque i diritti di entrambi i genitori
– il festeggiato consumerà un pasto con il padre (compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti), fermo restante il principio
4 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
dell'alternanza annuale tra pranzo (dalle ore 11 alle ore 18) e cena (dalle ore 16 alle ore 21) iniziando dal pranzo anno 2025.
10) I genitori, inoltre, terranno con sé nei giorni dei loro rispettivi Per_1 compleanni ed onomastici;
per quanto riguarda il padre, ove non coincida con i giorni previsti per l'esercizio del diritto di visita e fatto salvo l'orario scolastico, terrà con sé il bambino dalle ore 11:00 alle ore 20:00.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
11) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno CP_1 di mantenimento mensile pari ad € 175,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in favore della sig.ra mediante bonifico bancario su c.c. Parte_1 intestato alla percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale somma determinata in considerazione dell'importo di € 230,00 che, ad oggi,
i predetti genitori percepiscono a titolo di assegno unico e che verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
12) Pertanto, il sig. in caso di riduzione dell'importo dell'assegno CP_1 unico di € 230,00 si impegna a integrare l'assegno di mantenimento per il figlio, al fine di preservare l'assetto economico di cui alla precedente condizione n. 11.
13) I genitori provvederanno in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, al pagamento delle spese straordinarie riferibili al bambino, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali:
LE SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI, SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
− scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra
Eboli e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
− spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di
5 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
mezzi di trasporto (mini - car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze (compleanni, regali e varie);
− spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
− spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
LE SPESE STRAORDINARIE “OBBLIGATORIE”, PER LE QUALI NON È RICHIESTA
LA PREVIA CONCERTAZIONE:
− libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento, le parti rimandano alle linee guida rilasciate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017.
14) Le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla sig.ra , così come qualsivoglia sussidio inerente alla posizione Parte_1 del figlio.
15) I coniugi confermano e dichiarano espressamente di rinunziare nei confronti dell'altro al relativo assegno di mantenimento.
16) Il sig. a seguito della sottoscrizione del presente accordo, dichiara CP_1 di lasciare la casa coniugale, avendo già provveduto all'integrale ritiro di tutti i propri effetti personali.
17) Spese compensate tra le parti”.
Con sentenza n. 98/2025 emessa in data 05.02.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
6 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
Alla udienza del giorno 14.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
7 Proc. R.V.G. n. 2957/2024
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. ] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] in
[...] C.F._2 data 23.01.2008 in Zharrez (Albania) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio di Zharrez dell'anno 2008, n. 05;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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