Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 200365/2013 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Matarazzo Giuseppe, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Perrino Massimo, per delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
Con atto di citazione in data 8 gennaio 2013 conveniva in giudizio Parte_1 avanti alla ex sezione distaccata di Gaeta, deducendo: Controparte_1
a) di essere proprietario, in forza di atto di donazione del 19.05.81 a rogito del notaio Per_1
, di un immobile sito in Formia (LT) alla via Virgilio n.19, prospicente/confinante
[...]
a quello di proprietà di Controparte_1
b) che, la confinante realizzava lavori finalizzati alla suddivisione Controparte_1
del proprio appartamento in due unità immobiliari che, come DIA presentata il 5 gennaio 2012 Prot. 920 al Comune di Formia, non avrebbero dovuto comportare modifica ai prospetti del fabbricato;
c) che, invece, la convenuta ha realizzato un intervento edilizio comportante una modifica sostanziale della facciata con alterazione dell'apertura originaria, aumento dell'altezza, trasformazione da luce in veduta, suddivisone in due vani finestra;
d) che la trasformazione apportata dalla convenuta crea un esercizio illegittimo della inspectio e della prospectio, a danno della proprietà attrice;
e) che è interesse dell'attore non subire l'imposizione di illegittima servitù di veduta di affaccio.
Concludeva chiedendo di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi con conseguente eliminazione delle opere edili creanti la illegittima servitù di veduta, con condanna al risarcimento dei danni che quantificati in € 5.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o secondo equità, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa in data 17 giugno 2013 si costituiva la convenuta Controparte_1 deducendo:
a) la genericità e pretestuosità della domanda attorea;
b) la legittimità e regolarità dell'intervento sotto il profilo edilizio ed urbanistico, incontestati dalla stessa parte attrice;
c) l'assenza di violazione di natura civilistica;
d) che l'attuale stato dei luoghi non ha subito modificazioni a seguito dell'intervento realizzato;
e) che dai rilievi fotografici prodotti emerge l'assenza di modifiche ai prospetti del fabbricato rispetto allo stato precedente ai lavori;
f) che l'unità immobiliare dell'attore è costituita da un corpo di fabbrica in aderenza e perpendicolare rispetto alla facciata esterna su cui esiste, esisteva, la contestata apertura;
g) la reale conformazione dei luoghi esclude l'esercizio illegittimo della servitù;
h) che non è dato comprendere a che titolo l'attore agisca e comunque non tutti gli interventi realizzati su parti comuni costituiscono innovazioni e/o sostanziali modifiche.
Per quanto dedotto, parte convenuta concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea, ritenuta inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8 luglio 2013 il giudice concedeva alle parti i richiesti termini di cui all'art.183 comma sei c.p.c..
Depositate le rispettive memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., il giudice, con ordinanza in data 23 gennaio 2018, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva la CTU tecnica, e all'udienza del 12 giugno 2018 conferiva al nominato consulente Arch. Per_2
l'incarico di indicare lo stato dei luoghi ed accertare se sia stata costituita una
[...]
illegittima servitù di veduta.
Seguivano successivi rinvii per il mancato deposito dell'elaborato peritale.
Con ordinanza in data 9 settembre 2021 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 aprile 2021 sulla richiesta delle parti di sostituzione del CTU, stante il mancato deposito dell'elaborato peritale e dei fascicoli di parte, revocava l'incarico al nominato CTU e nominava consulente d'ufficio l'Arch. . Persona_3
Intervenuta la rinuncia del nominato consulente, con ordinanza in data 13 aprile 2021 il giudice nominava in sostituzione il CTU Arch. Persona_4
Con decreto in data 22 novembre 2022, considerata l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il giudice, ai sensi dell'art.83 comma 7 lett h del dec.l.18/2020, disponeva la trattazione scritta dell'udienza già fissata al 29 novembre 2022 con termine alle parti per il deposito di note scritte.
All'udienza del 12 settembre 2023 il giudice conferiva al nominato CTU Arch. Persona_4
l'incarico di rispondere ai quesiti come formulati al verbale d'udienza del 12
[...]
giugno 2018; disponeva la ricerca ad opera della cancelleria dei fascicoli di parte anche mediante sollecito ai precedenti CTU per il deposito degli stessi. Con nota in data 27 febbraio 2024 il nominato CTU rilevava l'assenza nel fascicolo dei documenti di causa e l'impossibilità di espletare l'incarico ricevuto, chiedeva una proroga di giorni 60 per il deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 12 marzo 2024 il giudice, rilevato che il precedente CTU Arch. Per_2
risultava aver prelevato i fascicoli di parte all'udienza del 12.06.2018 e non più
[...]
restituiti, nonostante i numerosi solleciti, disponeva l'invio del verbale alla Procura della
Repubblica, ravvisandosi nei fatti elementi penalmente rilevanti;
il giudice disponeva la ricostruzione del fascicolo ad opera delle parti.
Con deposito in data 22 marzo 2024 dell'attore e in data 26 marzo 2024 della convenuta, le parti provvedevano alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
Per la cessazione dal servizio del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 13 giugno 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 21 giugno 2024, disponeva per l'udienza già fissata al 10 ottobre 2024 la trattazione scritta previo deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle stesse.
Con ordinanza in data 10 ottobre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, letta l'istanza di proroga depositata dal CTU in data 9 ottobre 2024, assegnava termine fino al 15 novembre 2024 per eventuali osservazioni delle parti, fino al 15 dicembre 2024 per il deposito della relazione finale;
rinviava la causa per l'esame della
CTU e la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 23 gennaio 2025 con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 15 gennaio 2025 con il quale concludeva che non è stata costituita una illegittima servitù di veduta poiché la modifica della finestra posta al primo piano di proprietà della parte convenuta in due distinte finestre poste sul prospetto ortogonale alla finestra di proprietà di parte attrice è conforme alle previsioni di cui agli artt. 905 e 906 del c.c.
Parte attrice con note in data 22 gennaio 2025 contestava le risultanze della CTU, per non aver il consulente d'ufficio considerato l'apertura ex novo di una finestra quale “nuova costruzione”, per non aver considerato la documentazione allegata alla memoria 183 VI comma n. 2 cpc, per l'errata prospettazione dello stato dei luoghi, per non aver considerato che le attuali due finestre site nell'appartamento della convenuta derivano da una finestra e quest'ultima deriva da una luce che prima era inesistente sulla facciata;
rappresentava parte attrice la creazione di illegittima servitù di veduta prima inesistente in violazione delle distanze legali previste dall'art. 905, 907 cc e dell'art. 949 cc;
rilevava la violazione dell'obbligo della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art 9 del D.M. n. 1444 del 1968; chiedeva chiamarsi a chiarimenti il CTU, insisteva sulla ammissione delle prove testimoniali richieste.
Con note in data 21 gennaio 2025 parte convenuta concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed alle ulteriori difese, insistendo per il rigetto della domanda di parte attrice, sulla scorta delle risultanze dell'accertamento peritale.
Con ordinanza in data 23 gennaio 2025 il giudice assumeva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale in data 22 marzo 2025 e comparsa conclusionale di replica del
9 aprile 2024 parte attrice ribadiva le argomentazioni già formulate nelle note del 22 gennaio 2025, insisteva nelle contestazioni alla CTU, rilevava la omessa pronuncia sulle istanze di prove orali, insisteva per la rimessione del giudizio sul ruolo per chiarimenti al
CTU; comunque, concludeva per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni già formulate in atti.
Con comparsa conclusionale in data 23 marzo 2025 e memoria di replica del 14 aprile 2025 parte convenuta insisteva per il rigetto della domanda attorea ritenuta inammissibile ed improponibile, oltre che infondata, in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte attrice agisce ex art. 949 c.c. per ottenere l'eliminazione della doppia finestra realizzata da parte convenuta, al fine di non subire l'imposizione di una illegittima servitù di veduta e di affaccio.
Assume parte attrice che la convenuta proprietaria confinante ha Controparte_1
operato una trasformazione da luce in finestra, successivamente ampliata e suddivisa in due finestre, comportante la costituzione di una illegittima servitù di veduta a carico dell'immobile di proprietà dell'attore per violazione delle distanze tra fondi finitimi. Deduce parte convenuta la legittimità e regolarità dell'apertura realizzata sulla sua proprietà ed il rispetto delle distanze legali.
Risultano incontestati i diritti di proprietà vantati da ciascuno delle parti sui rispettivi immobili posti su edifici confinanti.
Va premesso che la rilevanza delle autorizzazioni edilizie si esaurisce nell'ambito dei rapporti fra l'autore della costruzione e la P.A., mentre nei rapporti fra privati, e dunque nelle controversie derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, le autorizzazioni o concessioni non escludono di per sé la violazione dei diritti dei terzi, e deve farsi applicazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni e sulle vedute contenute nel Codice civile o di questo integrative (in tal senso Cass. n. 29166/2021; n.
12405/2007).
Dunque, l'apertura di una veduta può essere considerata illegittima solo se realizzata in contrasto con le prescritte distanze minime specifiche.
Ciò premesso, dal raffronto delle foto allegate da parte attrice (variante alla D.I.A. n. 6612 del 05.01.2012) relative allo stato dei luoghi ante operam è chiaramente evincibile l'esistenza nell'appartamento di proprietà di di una parete finestrata già funzionale Controparte_1 alla veduta diretta ed obliqua ex art.900 c.c., così come constatato dal CTU, nel proprio elaborato tecnico.
La CTU, espletata sulla base di verifiche e rilievi eseguiti in loco in contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti, ha accertato che l'apertura realizzata dalla convenuta e l'attuale stato dei luoghi non realizzano una violazione delle distanze legali e delle vedute con il confinante immobile di proprietà dell'attore.
Ha premesso il CTU che i luoghi di causa - individuati nei prospetti dei fabbricati censiti al
C.F. al foglio 21, particelle 1287 e 560 - hanno per oggetto le finestre che servono gli immobili di proprietà delle parti in causa, poste sui prospetti ortogonali prospicienti una corte di proprietà di soggetto terzo, estraneo al giudizio, censita al Catasto Terreni al foglio
21, part.lla 1336.
Ha constatato il CTU che l'apertura dell'immobile di proprietà di parte attrice (piano terra) ha dimensioni di circa m. 1,20 x m. 0,50, è dotata di infisso e inferriata con maglia fitta che impedisce l'affaccio, realizzata in corrispondenza del vano cucina al piano terra sul prospetto di proprietà prospiciente la corte, il cui parapetto è posto alla quota di circa m.
2,10 dalla pavimentazione esterna della corte finitima;
ed ancora, che le finestre dell'immobile di proprietà di parte convenuta, delle dimensioni di circa m. 1,51x m. 1,25 e m. 0,57 x m. 1,25 e dotate di infissi e zanzariere, sono state realizzate con modifica della finestra preesistente, come da elaborati progettuali di cui alla
DIA n. 6612 del 05.01.2012 (Cfr. Parte ricorrente - Atto di citazione - Allegato 4 alla
Memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. del 24.01.2014 – in atti), poste al piano primo sul prospetto di proprietà prospiciente la corte, che il parapetto delle finestre così modificate è posto alla quota di m. 1,24 dal pavimento dei vani di proprietà di parte convenuta e alla quota di m.
4, 58 dalla pavimentazione esterna della corte finitima.
Quanto alle modifiche intervenute, ha constatato il CTU, sulla base dei grafici del progetto in variante alla D.I.A. n. 6612 del 05.01.2012, che la parte convenuta modificava le dimensioni della finestra già esistente posta al piano primo di proprietà, ortogonalmente all'apertura posta al piano terra di proprietà dell'attore, dando origine a due distinte aperture, prive di grate e con parapetto posto all'altezza di circa m. 1,24 e ad una distanza d circa m. 2,80 dalla finestra posta al piano terra sul prospetto di proprietà di parte attrice.
Per quanto constatato, il CTU così concludeva:
“In primis è possibile riferire che le caratteristiche delle due finestre originate dalla modifica della finestra posta al primo piano di proprietà della parte convenuta, possono essere inquadrate nella categoria delle vedute o prospetti di cui agli artt. 900 e 901 del c.c.
In secundis è possibile riferire che la modifica della finestra posta al primo piano di proprietà della parte convenuta, origina due distinte finestre poste sul prospetto ortogonale alla finestra di proprietà di parte attrice ad una distanza di circa m. 2,80 in conformità delle previsioni di cui agli artt.5 905 e 906 del c.c.
(…) Non è stata costituita una illegittima servitù di veduta poiché la modifica della finestra posta al primo piano di proprietà della parte convenuta che origina due distinte finestre poste sul prospetto ortogonale alla finestra di parte attrice ad una distanza di m. 2,80 è realizzata in conformità alle previsioni di cui agli artt. 905 e 906 c.c., dunque nel rispetto della distanza stabilita per legge.”
In riscontro alle osservazioni di parte attrice relative alla dedotta originaria luce trasformata in veduta, il CTU ribadiva la preesistenza ante operam di finestra posta al piano primo di proprietà della convenuta avente già le caratteristiche di una “veduta “.
Quanto al richiamo di parte attrice all'art. 9 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.
1444, in materia di distanza tra fabbricati, il CTU ne escludeva la sua rilevanza al caso di specie. Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria documentale e dall'esperita CTU, deve escludersi l'ipotesi di nuova costruzione dedotta da parte attrice, perché l'intervento di modifica dell'apertura già esistente realizzato da parte convenuta, non ha fatto assumere all'opera una configurazione e funzione diversa da quella preesistente, pertanto, è corretto il richiamo del CTU alle distanze prescritte tra vedute e fondo del vicino dall'art.905 c.c.
(un metro e mezzo) e l'art. 906 c.c. (settantacinque centimetri).
Deve disattendersi il richiamo della difesa attrice al rispetto della distanza di dieci metri prevista in caso di pareti finestrate ex art. 9 del D.M. n.1444/1968, riprodotta nelle Norme
Tecniche di Attuazione del piano comunale di Formia, atteso che il D.M. non interviene per tutelare gli interessi dei diritti di proprietà privata tra immobili vicini, ma a tutela di interessi generali di sviluppo ordinato dell'edilizia, di igiene e salute pubblica (Cons. di
Stato n. 2086/2017; Cass. 20574/1997).
Ed infatti i prescritti limiti inderogabili di distanza tra costruzioni sono finalizzati ad evitare il pregiudizio sulla salubrità derivante dalla creazione di intercapedini minori di dieci metri. Invece, la disciplina della distanza tra costruzioni e vedute, in quanto finalizzata alla tutela del mero interesse privato alla salvaguardia del fondo vicino dalle indiscrezioni dipendenti dalla loro apertura, trova la sua fonte esclusivamente nell'art. 905 cod. civ..
Ed in ultimo, l'obbligo della distanza di dieci metri prescritta dal D.M. n.1444/1968 riguarda edifici antistanti - frontali, in cui la situazione di frontalità fra due facciate, presenta, ove non distanziate adeguatamente, un problema di circolazione d'aria e/o d'irradiazione di luce insufficienti, con un pericolo concreto che si crei un'intercapedine nociva (così Cass. 24471/2019; Cass. 4639/1997), mentre non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto (Cass. n. 24471/2019), come nel caso di specie.
In ultimo si osserva, che era onere di parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire prova dei presupposti della domanda, dunque, in particolare, della difformità dell'apertura rispetto a quanto assumeva preesistente (luce), non potendo ricadere sul CTU l'onere di richiedere al la documentazione edilizia, facilmente accessibile dall'interessato. CP_2
Si aggiunga, l'irrilevanza ed inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice, i cui capitoli di prova, indicati nella memoria istruttoria secondo termine, contenevano fatti già documentati e apprezzamenti di natura tecnica, non in concreto idonei a invalidare in termini di certezza l'efficacia delle valutazioni formulate dal C.T.U. anche sulla base della documentazione planimetrica e fotografica prodotta dalle parti.
In conclusione, considerato che la veduta contestata rientra nell'esercizio della facoltà inerente il diritto di proprietà della convenuta, e che l'ampliamento della finestra esistente e dell'affaccio già esercitato sul fondo vicino è rispettoso della distanza legale dalla proprietà dell'attore, la domanda di parte attrice deve essere rigettata con condanna dell'attore soccombente alle spese di lite, liquidate nella misura media sulla base del D.M.
55/14, aggiornato al D.M. n. 147/22.
Nulla allo stato sulle spese della CTU non avendo il CTU depositato istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
200365 / 2013, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali iva e cpa come per legge;
Lì 17 aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava