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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.1.2025 da
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca MORGANTE ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Rieti al Viale dei Flavi n. 15 giuste procure allegate al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Rieti in data 31.08.1994, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994, inizialmente in regime di comunione dei beni e optando poi con atto a rogito Notaio del Persona_1
01.07.1999 per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione matrimoniale sono nati in data 30.11.1995 Andrea Fioravanti ed in data 24.06.1998
[...]
Per_2 ha dedotto di essere assunta a tempo indeterminato dalla Azienda Sanitaria Locale di Parte_1
Rieti, con la qualifica di impiegata amministrativa VII livello e percepisce un reddito medio annuo di circa € 35.000,00, mentre ha dedotto di essere attualmente disoccupato e di non Parte_2 percepisce alcun reddito.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti i ricorrenti, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto,
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Rieti in data Parte_1 Parte_2
31.08.1994 – trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994);
3. la casa familiare, di proprietà della sig.ra resta assegnata alla stessa, con tutto quanto in essa Parte_1 contenuto, essendosene già allontanato il Signor an-che ai fini di un più sereno rapporto anche nel Parte_2 primario interesse dei figli, portando con sé i propri effetti personali;
4. il mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Rieti alla Strada Leonessa 20/b adibito ad abitazione familiare, rimarrà a totale carico della Signora Parte_1
5. i figli di anni 30, studente e di anni 27, studentessa, entrambi maggiorenni ma non indipendenti e Per_3 Per_2 autosufficienti (finchè vorranno), resteranno con la madre presso l'abitazione familiare;
il padre avrà la più ampia libertà di frequentare i figli;
6. tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, sintanto che il Signor non avrà un proprio reddito Parte_2 verranno interamente sostenute dalla Signora Parte_1
7. sintanto che il Signor non avrà un proprio reddito, la Signora provvederà a Parte_2 Parte_1 corrispondere al Signor a titolo di contributo per il suo mantenimento un importo mensile di € 100,00 da Parte_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
8. le autovetture restano nella disponibilità dei coniugi;
9. I coniugi autorizzano, a vicenda, il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Con note scritte depositate in luogo della udienza del 23.1.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni concordate sono congrue e conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese data la natura congiunta della domanda delle parti rapprensentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti in data 31.08.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994;
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.1.2025 da
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca MORGANTE ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il Suo studio in Rieti al Viale dei Flavi n. 15 giuste procure allegate al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Rieti in data 31.08.1994, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994, inizialmente in regime di comunione dei beni e optando poi con atto a rogito Notaio del Persona_1
01.07.1999 per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione matrimoniale sono nati in data 30.11.1995 Andrea Fioravanti ed in data 24.06.1998
[...]
Per_2 ha dedotto di essere assunta a tempo indeterminato dalla Azienda Sanitaria Locale di Parte_1
Rieti, con la qualifica di impiegata amministrativa VII livello e percepisce un reddito medio annuo di circa € 35.000,00, mentre ha dedotto di essere attualmente disoccupato e di non Parte_2 percepisce alcun reddito.
1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti i ricorrenti, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto,
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in Rieti in data Parte_1 Parte_2
31.08.1994 – trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994);
3. la casa familiare, di proprietà della sig.ra resta assegnata alla stessa, con tutto quanto in essa Parte_1 contenuto, essendosene già allontanato il Signor an-che ai fini di un più sereno rapporto anche nel Parte_2 primario interesse dei figli, portando con sé i propri effetti personali;
4. il mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sito in Rieti alla Strada Leonessa 20/b adibito ad abitazione familiare, rimarrà a totale carico della Signora Parte_1
5. i figli di anni 30, studente e di anni 27, studentessa, entrambi maggiorenni ma non indipendenti e Per_3 Per_2 autosufficienti (finchè vorranno), resteranno con la madre presso l'abitazione familiare;
il padre avrà la più ampia libertà di frequentare i figli;
6. tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, sintanto che il Signor non avrà un proprio reddito Parte_2 verranno interamente sostenute dalla Signora Parte_1
7. sintanto che il Signor non avrà un proprio reddito, la Signora provvederà a Parte_2 Parte_1 corrispondere al Signor a titolo di contributo per il suo mantenimento un importo mensile di € 100,00 da Parte_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
8. le autovetture restano nella disponibilità dei coniugi;
9. I coniugi autorizzano, a vicenda, il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Con note scritte depositate in luogo della udienza del 23.1.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni concordate sono congrue e conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese data la natura congiunta della domanda delle parti rapprensentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Rieti in data 31.08.1994, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rieti, atto numero 90, parte II, serie A anno 1994;
- recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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