TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23379 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessione crediti /pagamento insoluto
TRA
(C.F. e P.IVA: Società soggetta a Parte_1 P.IVA_1 direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, con sede legale in
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del Liquidatore, dott. in forza dei poteri al Persona_1 medesimo conferiti, giusta delibera assembleare del 29.04.2013 – di cui al verbale redatto dal Dott.
Notaio in Bologna, n. 21659/11810 di rep. Not. Registrato a Bologna – 1° Ufficio Persona_2 delle Entrate il 06.05.2013 al n. 6918, serie 1T, rappresentata e difesa nella presente procedura anche in via disgiuntiva tra loro, dall'avv. Angela Labanca (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_1
Bologna, nonché dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) del Foro di Napoli, in forza CodiceFiscale_2 di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in
Bologna, Piazza dei Martiri n. 3
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Capri n. 109/B (C.F. ) e , nato ad [...], C.F._3 Controparte_2 il 15/08/1961 (C.F. ), residente in [...]
109/B, rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all'originale della comparsa di risposta, dall'avv. Luigi
Emanuele Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo sito in Napoli alla Via G. Orsi 15/15A
1 CONVENUTI
E
(nato a [...] – NA, il 29.07.1973 – CF ) e Controparte_3 CodiceFiscale_6
(nata a [...] – SA, il 27.10.1975 – CF Controparte_4 C.F._7
), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Nuzzaci ( -
[...] CodiceFiscale_8
), giusta delega in calce alla comparsa di risposta ed Email_1 elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via della Giuliana 44
CONVENUTI
E
, c.f.: , nato ad [...] il [...] ed Controparte_5 C.F._9
, c.f.: , nata a Spalato (Croazia) il [...], in [...] e Parte_2 C.F._10 nella qualità di procuratrice generale di , elettivamente domiciliati in Ischia (Na) Controparte_5 alla Via Osservatorio 40, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Meglio, c.f.:
, e dell'Avv. Francesco Di Meglio, c.f.: , che li C.F._11 C.F._12 rappresentano e difendono congiuntamente in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta e procura generale rep. 1912, racc. 1456 del 09/06/2018.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.25, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note autorizzate, il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con ordinanza comunicata alle parti in data 26.03.25.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti ( ad alcune anche successivamente alla prima udienza di comparizione) la assumeva che : Parte_1
1. La società in persona del legale rappresentante, , aveva Parte_3 Controparte_2 stipulato in data 03.08.2009 un contratto di finanziamento, identificato con il n. 10185 con la
(a seguire divenuta , ottenendo la Controparte_6 Controparte_7 corresponsione della somma di € 300.000,00, di cui veniva rilasciata formale quietanza con la sottoscrizione del contratto. La società mutuataria si impegnava a restituire l'importo ottenuto a titolo di finanziamento in 60 rate mensili, da € 6.537,73 cadauna, con scadenze consecutive dal 03.09.2009 fino al 03.08.2014, per complessivi € 392.262,81, a fronte dei quali venivano emessi corrispondenti titoli cambiari;
2 2. Il finanziamento era assistito dalla garanzia personale di: (C.F. Controparte_2 [...]
); (C.F. ); (C.F. C.F._13 Controparte_1 CodiceFiscale_14 Controparte_3
); (C.F. ); CodiceFiscale_15 Controparte_4 CodiceFiscale_7 CP_5
(C.F. ); infine, (C.F.
[...] CodiceFiscale_16 Parte_2 C.F._17
) che in contratto assumevano in modo esplicito la qualità di coobbligati;
[...]
3. Con lettera del 21.08.2009, la aveva ceduto alla Controparte_6 Parte_1
i crediti inerenti il finanziamento in questione: la cessione veniva accettata dalla Parte_1 in data 31.08.2009 con il versamento alla dell'importo di €. 309.980,84, quale CP_6 corrispettivo della vendita del credito;
4. Inizialmente, la cessione non veniva comunicata ai debitori ceduti;
l'incasso della prima rata mensile avveniva da parte della cedente che, ottenuto il pagamento (della rata con CP_6 scadenza 03.09.2009) dai debitori, lo riversava alla le rate successive, tuttavia, Parte_1 risultavano insolute. In ragione del mancato versamento delle rate mensili dal 03.10.2009, visti vani i plurimi solleciti esperiti a carico della la decideva di CP_6 Parte_1 formalizzare la cessione nei confronti della società debitrice ceduta e di provvedere direttamente all'incasso dei relativi crediti;
5. in data 30.08.2010, pertanto, notificava l'intercorsa cessione alla debitrice principale, Pt_3
e al Presidente del C.d.A. , con raccomandata ricevuta in data
[...] Controparte_2
06.09.2010, richiedendo espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria.
6. Persistendo la situazione di inadempimento, la richiedeva alla e ai Parte_1 Parte_3 coobbligati, il pagamento delle rate mensili, con le raccomandate del 29.02.2012 e del
29.10.2013 inviate alla società debitrice e ai garanti. L'attività di diffida proseguiva tramite il legale della con la raccomandata del 14.03.2017; Parte_1
7. In data 08.06.2022, tramite il ricorso a visura camerale, la veniva a conoscenza Parte_1 della dichiarazione di fallimento della società pronunciata dal Tribunale di Napoli Parte_3 nel 2019 e, quindi, formulava domanda ex art. 101 L.F..
Tutto ciò premesso l'attrice, nella qualità di cessionaria del credito formulava domanda di pagamento della complessiva somma di euro 385.726,07 ( pari a n. 59 rate dal 03.10.2009 al 03.08.2014 da €
6.537,73 cadauna) nei confronti dei coobbligati solidali, vana essendo risultata la richiesta stragiudiziale di pagamento.
Si costituivano in giudizio autonomamente con tre distinte comparse e Controparte_3 CP_4 che negavano in primo luogo di aver prestato alcuna garanzia “fideiussoria” nei confronti
[...] della essendosi limitati, a loro dire, a sottoscrivere i titoli cambiari rilasciati, in esecuzione Parte_3
3 del contratto di finanziamento, garanzia da considerarsi estinta in forza della pronuncia resa dal
Tribunale di Sulmona nella sentenza n. 80/2020, che depositavano, oltre che della violazione dell'art. 1957 c.c.
Si dolevano, altresì, della mancata prova dell'erogazione del finanziamento, avendo il Tribunale in sede di esame delle domande di ammissione al passivo della rigettato Parte_4 la domanda.
Si costituivano, altresì, e i quali eccepivano nell'ordine :
1. la Controparte_5 Parte_2 nullità dell'atto di citazione, non essendo, a loro dire, possibile comprendere l'esatto ammontare delle somme concesse in forza del contratto di finanziamento e, di conseguenza, determinare l'esatta misura dell'avversa pretesa;
2. l'inesistenza del rapporto fideiussorio, avendo i convenuti prestato quale unica forma di garanzia la sottoscrizione delle cambiali;
3. la violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione alla sentenza n. 81/20, emessa dal Tribunale di Sulmona (che allegavano).
Esponevano i convenuti che la cedente (divenuta aveva Controparte_6 Controparte_7 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sulmona il decreto ingiuntivo n. 201/2018 con cui era stato ingiunto ai convenuti il pagamento della somma di €. 259.961,95=, in ragione del finanziamento per cui era causa. Detto procedimento si era concluso con la sentenza n. 81/2020, passata in giudicato, che aveva revocato il decreto ingiuntivo, escludendo la sussistenza di una garanzia personale sulla base delle cambiali prodotte per il contratto di finanziamento n. 10185.
I convenuti eccepivano, di conseguenza, la sussistenza di un'ipotesi di giudicato sostanziale, come tale opponibile anche alla cessionaria.
La pronuncia in questione, a parere dei convenuti, metteva in discussione l'esistenza di una valida cessione tra la e la poiché il possesso dei titoli cambiari in capo alla Controparte_6 Parte_1 prima induceva a dubitare della validità e, in ogni caso, della conformità dell'originale del contratto di cessione prodotto e, comunque, dell'effettiva titolarità del credito in capo all'attrice, perché nella fattispecie sarebbe emersa la violazione dell'art. 1260 c.c. che stabiliva che il cedente doveva consegnare al cessionario i documenti probatori del credito.
In via gradata, i convenuti eccepivano ulteriormente la prescrizione dei crediti richiesti dall'attrice, essendo decorsi i termini stabiliti, sia dall'art. 1957 c.c. che dall'art. 2946 c.c. prevedendo il contratto di finanziamento per cui era causa all'art. 8 che il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato in via automatica la risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine.
Nella fattispecie, secondo i convenuti, avendo la mutuataria versato solo la rata del 03.09.2009, il contratto di finanziamento si era risolto di diritto dal 03.10.2009, con conseguente decorso del termine prescrizionale. In ogni caso, i convenuti contestavano valenza interruttiva alle comunicazioni del
30.08.2010, 29.02.2012 e 29.10.2013.
4 Ancora negavano, la mancata erogazione delle somme del finanziamento, a causa del rigetto della domanda ultratardiva formulata dalla nella Curatela del Parte_1 Parte_4
Infine, si costituivano in giudizio e che contestavano la loro Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva eccependo che dal contratto di finanziamento non si evinceva che gli stessi avessero rilasciato alcuna garanzia personale, ma solo firmato le cambiali emesse a fronte delle rate di ammortamento del finanziamento.
Non solo: nel decreto ingiuntivo n. 201/2018 prodotto dagli altri convenuti, la aveva Controparte_7 dato atto di aver transatto la loro posizione, a fronte dell'ottenimento a saldo e stralcio dell'importo di €. 80.000,00.
A seguire, anche i sigg.ri e contestavano la (mancata) prova dell'erogazione del CP_1 CP_2 finanziamento e la prescrizione dei crediti, con motivazioni analoghe alle eccezioni formulate dagli altri convenuti.
Espletata con esito negativo la mediazione obbligatoria, su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.c. ed all'esito del deposito delle memorie, il GU rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 25.03.25 per la precisazione delle conclusioni.
A quell'udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note autorizzate, il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con ordinanza comunicata alle parti in data 26.03.25.
In via preliminare, in punto di condizioni dell'azione, va premesso che “La titolarità della posizione giuridica soggettiva è un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio incombe sull'attore. Il problema della titolarità della posizione soggettiva - attiva e passiva - attiene dunque al merito della decisione ed alla fondatezza della domanda: ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo” ( cfr. Tribunale Napoli Nord sez. II, 13/04/2023,
n.1561).
Ebbene, a fronte delle contestazioni rese dai convenuti va puntualizzato che, se è vero che “L'art.
1260 c.c. non richiede, per il perfezionamento della cessione del credito, il consenso del debitore, ma si perfeziona in virtù del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario;
la comunicazione della cessione al debitore ceduto ha infatti solo la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce sulla validità della cessione, oltre che sulla sua efficacia nei confronti del debitore, essendo atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
5 titolarità attiva del rapporto obbligatorio” ( cfr. ex multis Tribunale Palermo sez. III, 09/09/2024,
n.4391), è pur vero che il debitore ha interesse a conoscere con esattezza il suo creditore al fine di non essere esposto a pagamenti non satisfattivi e il Tribunale, d'ufficio per il principio sopra richiamato, deve verificare la titolarità del credito in capo al soggetto che ne domanda il pagamento al fine di assicurare la liberazione del debitore sia in fase di esecuzione spontanea che coatta.
Ebbene a proposito della mancata disponibilità delle cambiali da parte dell'attrice merita di essere ribadito – come fatto in altre decisioni di medesimo tenore – che, pur potendo agire con l'azione cambiaria essendo il credito azionato garantito dall'emissione di 60 cambiali (almeno per quanto sussumibile dal contratto in atti : doc. n. 1 allegato alla citazione), deve rammentarsi che “Il creditore possessore della cambiale ha a sua disposizione due azioni, l'una cartolare, fondata sul titolo, l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare: le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte ed autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente nel medesimo giudizio in via alternativa e/o subordinata”( cfr. ex multis Tribunale Torre Annunziata sez. III, 19/10/2022, n.2325), senza poter attribuire all'azione cambiaria una sorta di pregiudizialità
o di effetto condizionante quella causale.
D'altronde, “L'esperibilità dell'azione causale di adempimento del credito portato dal titolo cambiario è condizionata alla previa offerta formale della cambiale in restituzione solo allorquando vi sia il concreto rischio per il debitore di essere esposto al pagamento del debito derivante dal titolo medesimo per due volte” ( Tribunale Bari sez. II, 26/01/2023, n.282; Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15141), circostanza esclusa dalle sentenze di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/20 e 81/20 del 09.04.20 emessa dal Tribunale di Sulmona ( cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte convenuta e;
cfr. doc. n. Controparte_3 Controparte_8
4 allegato alla comparsa di e . Controparte_5 Parte_2
Dunque, dalla mancata produzione delle cambiali ( il cui rilascio in sede di conclusione del contratto non è stato contestato dalle parti convenute) non può derivare né l'improcedibilità dell'azione causale né il difetto di prova della titolarità del credito.
Ebbene, nel caso di specie la ha prospettato la cessione del credito vantato dalla Parte_1 verso la e gli odierni convenuti come parte di un blocco di Controparte_6 Parte_3 crediti ceduti con la proposta di cessione del lotto 25), datata 21.08.09 ( allegato n. 2 alla citazione) accettata in data 31.08.09 dalla Parte_1
La documentazione depositata dall'attrice comprensiva della lista dei crediti ceduti – nella quale figura la e la cifra oggetto di domanda - unita alle dichiarazioni rese proprio in sede di Parte_3
6 giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona (in cui si contestava proprio la titolarità del credito in capo alla per essere stato ceduto alla consentono di ritenere provata la CP_7 Parte_1 condizione dell'azione e rigettate le difese sul punto svolte dai convenuti.
Quanto, invece, all'altra questione preliminare relativa alla contestata mutatio libelli ( qualificazione dei convenuti quali coobbligati e non fideiussori) valga rammentare che “Si ha mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con
l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo.
Si ha, invece, semplice emendatio”- esercitabile entro la I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. –
“quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo
o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” ( ex multis Tribunale Lecce sez. II, 13/12/2019, n.3947; ma vedi anche Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9397).
Ciò premesso, è evidente che essendo la domanda dell'attrice fondata sul contratto di finanziamento e dipendendo la qualificazione della posizione dei convenuti dall'interpretazione giudiziale dei fatti giuridici già posti all'attenzione del Tribunale con la costituzione in giudizio, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle difese spiegate dall'attrice nella memoria esplicativa ex art. 183
VI co. c.p.c. e valutabilità delle stesse.
Prima ancora di procedere in tal senso, però, va accolta l'eccezione di prescrizione spiegata dai convenuti e . Controparte_2 Controparte_1
Invero, tenuto conto della operatività della prescrizione ordinaria (10 anni) e del dies a quo identificabile nella risoluzione di diritto del contratto pattuita all'art. 8 secondo cui “Il mancato pagamento anche di una sola rata di cui all'art. 2, comporterà la risoluzione del contratto e provocherà la decadenza del beneficio del termine ex art. 1819 c.c., senza necessità di pronuncia del magistrato …”, non risulta per i due convenuti indicati alcuna lettera interruttiva della quale vi sia prova della comunicazione fino alla notifica dell'atto di citazione intervenuta nel 2022.
Invero, trattandosi di atto recettizio, alcuno dei documenti allegati alla citazione dal n. 03 al n.06 reca la prova della ricezione delle diverse missive interruttive ( cfr. nelle CAD del 14.03.17 sia che risultano irreperibili all'indirizzo noto). Controparte_2 Controparte_1
Non così per gli altri convenuti per i quali risulta validamente interrotto il termine prescrizionale:
1) in data 20.03.12, in data 25.11.23 e nel 2017 per 2) in data 16.03.12 e in data Parte_2
7 25.11.13 per 3) in data 25.11.13 per 4) in data 25.03.17 Controparte_4 Controparte_5 per . Controparte_3
Per questi ultimi, allora, va esaminata prioritariamente e con efficacia dirimente rispetto a tutte le altre contestazioni, l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata nelle due comparse di risposta.
L'esame dell'eccezione passa, inevitabilmente, per la qualificazione della posizione assunta dai predetti nell'ambito del contratto in atti.
Invero, sul punto merita di essere ripreso un interessante precedente di merito (Tribunale Prato,
15/01/2022) che ha esaminato una fattispecie analoga.
Invero, secondo quanto si evince dallo stesso contratto di finanziamento, gli odierni convenuti hanno sottoscritto il relativo regolamento in veste di “coobbligati”, non assumendo espressamente la qualifica di garanti, così che ricorre la necessità di analizzare se abbia assunto veste di beneficiari del finanziamento e, quindi, direttamente tenuti all'adempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale.
In tale prospettiva, non può essere conferito significato univoco al termine “coobbligato” utilizzato nel contratto. Invero, anche la responsabilità del fideiussore può essere solidale (ex art. 1944, I comma, c.c.), tanto che le parti possono graduare in vario modo tra obbligazione principale e di garanzia prevedendo un differente termine o, anche, l'onere di preventiva escussione del debitore principale fino — come nel contratto autonomo di garanzia — a recidere del tutto il vincolo di accessorietà configurando due distinte obbligazioni.
Neanche appare dirimente il disposto dell'art. 1937 c.c., in virtù del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, il quale va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, tanto che la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr.Cass., 24.2.2016, n 3628;
Cass. 150/1976; 11413/1992).
D'altra parte, l'invocato principio di cui all'art. 1957 c.c. potrebbe in ogni caso trovare applicazione, laddove si riconosca la funzione di garanzia della obbligazione contratta rispetto all'obbligazione principale. Invero, ciò che caratterizza l'obbligazione anche solidale del fideiussore è che trattasi pur sempre di obbligazione accessoria che presuppone l'obbligazione principale alla quale è correlata e di cui viene garantito l'adempimento, mentre diversa è l'ipotesi in cui l'obbligazione principale è contratta direttamente a favore di una pluralità di soggetti che assumono tutti la veste di parti contrattuali.
8 Né è del tutto vero che l'ordinamento non conosca forme, per così dire, intermedie di solidarietà tra quella accessoria del garante e quella del tutto paritetica della parte del contratto plurisoggettivo.
Infatti, oltre che nell'ordinamento tributario, in cui è frequente alla solidarietà ex lege di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno realizzato il fatto indice di capacità contributiva, è sufficiente il richiamo alle ipotesi di responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni delle società di persone o allo schema di cui all'art. 2055 c.c., esteso anche alle ipotesi in cui i fatti costitutivi della responsabilità dei soggetti coobbligati siano distinti.
Sovviene ancora il caso della cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 L. n. 392 del
1978 o ancora, la fattispecie della espromissione di cui all'art. 1272 c.c. ovvero ancora l'ipotesi, in materia di associazioni non riconosciute, della responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabile alla fideiussione tanto da ritenere applicabile l'art. 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito
(Cass Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015, per i consorzi Cass., 2.7.2021, n 18792).
E d'altra parte, la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c., poiché l'esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (Cass, Sez. 3, Ordinanza n 9862 del
26/05/2020).
In tale prospettiva, giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass., Sez. 2, n. 1724 del 29/01/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi e tale situazione di incertezza viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore in quanto obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione.
Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue “istanze” nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con la conseguenza che,
9 qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Cass, Sez. 3,
Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv.
493165; Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del
06/08/1988, Rv. 459687).
Dunque, ai fini della applicabilità del termine decadenziale, ad avviso del Tribunale, rileva la funzione dell'obbligazione contratta. Infatti, la circostanza che l'obbligazione del garante abbia ad oggetto una somma di denaro, cosi come quella del debitore garantito infatti, non toglie che l'obbligazione del garante possa avere una funzione diversa da quella che grava sul debitore principale, pur nel medesimo oggetto, ossia il pagamento di una somma di denaro, che, si badi, non
è oggetto del contratto, che deve identificarsi con l'insieme delle obbligazioni assunte dalle parti, ma è oggetto della prestazione: garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione.
Ciò premesso nel caso di specie ed analizzando il tenore del contratto, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto — effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. — induce a differenziare la posizione del “richiedente”, quale effettivo beneficiario esclusivo del finanziamento, essendo la somma erogata finalizzata alla
“liquidità per sviluppo aziendale”, laddove a parte ( legale rappresentante), Controparte_2 alcuno dei convenuto risulta assumere alcuna carica sociale.
Nel corso del giudizio è emerso, poi, per stessa ammissione della a fronte della Parte_1 contestazione del difetto di prova di erogazione della somma da parte della cedente, che essa sia stata erogata alla società e non certo ai “coobbligati” ( cfr. pag. 8 ricorso di opposizione Parte_3 allo stato passivo del allegato alla prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.). Parte_4
Non ci si può, poi, esimere dal considerare che pacificamente i convenuti abbiano sottoscritto delle cambiali – come indica anche il contratto – indicate “a garanzia” dell'adempimento.
Né, pervero, a fronte di tali indici di accessorietà delle obbligazioni assunte dai convenuti va eccessivamente galvanizzato il dato letterale per cui il contratto estende anche ai medesimi la qualifica di “parte mutuataria”, se solo si osserva che poi in sede di sottoscrizione del contratto (dato ugualmente formale) il soggetto richiedente viene ben distinto dai soggetti Parte_3
”coobbligati”.
Ne consegue che qualificabili i convenuti quali garanti del contratto e non debitori principali, ad essi possa essere estesa l'applicabilità delle norme in tema di fideiussione, compreso l'art. 1957 c.c.
10 con accoglimento dell'eccezione formulata da e e Controparte_3 CP_5 Controparte_4
Parte_2
Invero, non risulta agli atti alcuna iniziativa né giudiziale né stragiudiziale verso il debitore o i garanti intentata dalla entro sei mesi dalla risoluzione di diritto del contratto (il Parte_1 mese successivo al primo inadempimento: 03.10.09) ovvero entro il 03.04.10, la creditrice va dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di esigere il credito.
La domanda di pagamento, dunque, va rigettata.
Le spese processuali del giudizio, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice per intervenuta prescrizione nei confronti di CP_2
e e per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti di
[...] Controparte_1
, e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
2) AN , in persona del liquidatore p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di e delle spese di lite del Controparte_2 Controparte_1 giudizio di opposizione, liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Luigi Emanuele Russo dichiaratosene antistatario;
3) AN , in persona del liquidatore p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di e delle spese di lite del giudizio Controparte_5 Parte_2 di opposizione, liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Giuseppe Di Meglio e Avv.to
Francesco Di Meglio dichiaratisene antistatario;
4) AN , in persona del liquidatore p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di e delle spese di lite del Controparte_3 Controparte_4 giudizio di opposizione, liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.to Gabriele Nuzzaci dichiaratosene antistatario.
Napoli, 26/06/2025
Il giudice
11 dott.ssa Maria Carolina De Falco
12