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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesco Notaro Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5546 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
19.06.2025, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._2
Vasto a Capuana, n. 60, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pica che li assiste e difende giusta procura a margine dell'atto di appello;
- Appellanti -
Contro
elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Napoli, Via Carducci, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Capitanio, assistito e difeso dall'Avv. Biancamaria Leone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda incidentale;
- Appellato con appello incidentale -
E Contro
( elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._4
Benevento, Via F. Flora, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pulcino che la assiste e difende giusta separata procura in atti;
- Appellata con appello incidentale - Nonché Contro
( , in persona del Sindaco p.-t., Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Benevento, Via dei Bersaglieri, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lepore che lo assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con domanda incidentale;
- Appellato con appello incidentale -
E contro
( , in persona del Presidente p.- Controparte_4 P.IVA_2
t., elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giuseppe Martucci, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani che la assiste e difende giusta separata procura in atti.
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 25.09.2012 , Controparte_1
affermatosi proprietario di un fondo sito in Comune di Casalduni (BN), località Santa Maria, evocava in giudizio avanti il Tribunale di Guardia
Sanframondi - Sezione distaccata del Tribunale di Benevento - i proprietari dei terreni confinanti e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché la e il per CP_2 Controparte_4 Controparte_3
sentir dichiarare la responsabilità solidale o concorrente dei convenuti nella causazione dei danni subiti dalla sua proprietà, con ordine di esecuzione delle opere necessarie ad evitare lo scivolamento sul proprio fondo a valle del terreno franato proveniente da appezzamenti di terreno posti a quote più alte, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, questi ultimi da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite.
2 Dichiarava l'istante di aver proposto ricorso ante causam ex art. 700
c.p.c. per accertare che il movimento franoso riversatosi sul proprio terreno dovesse addebitarsi alla cattiva manutenzione del fondo sito a monte di proprietà di nei cui confronti chiedeva Parte_1
disporsi ordine di rimozione delle cause che avrebbero dato luogo al pregiudizio subito.
Veniva disposta la C.T.U. che verificava i danni lamentati dal ricorrente individuando un concorso di responsabilità tra diversi soggetti, tant'è che il giudice della fase cautelare ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri convenuti e nonché Parte_2 CP_2
della e del i quali si Controparte_4 Controparte_3
costituivano in giudizio per contestare gli accertamenti tecnici eseguiti.
Nonostante dai rilievi effettuati fossero emersi addebiti a diverso titolo attribuiti a ciascuna delle controparti evocate in giudizio, ad eccezione della , il Tribunale disponeva il rigetto del ricorso Controparte_4
sul presupposto che gli interventi individuati dal C.T.U. non avrebbero potuto eliminare fenomeni di recrudescenza nel tempo degli eventi dannosi, interessando il movimento franoso già da molti anni addietro l'intera area di declivio confluente nel fondo di proprietà del ricorrente.
Il impugnava il provvedimento di rigetto, ottenendo dal CP_1
Tribunale in composizione collegiale l'accoglimento del reclamo proposto con riqualifica della domanda come denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. e ordine di esecuzione delle opere a carico delle parti resistenti, in conformità a quanto previsto nell'elaborato peritale depositato in atti, con compensazione delle spese di lite.
Nel giudizio di merito successivamente incardinato si costituivano tutti i convenuti per contestare la sostenibilità della domanda, in quanto fondata su un accertamento tecnico erroneo nei presupposti, chiedendone l'integrale rigetto.
3 Nel corso dell'istruttoria veniva disposta nuova C.T.U. con incarico affidato al Dott. il quale, dopo il deposito dell'elaborato Persona_1
tecnico, veniva convocato per fornire i chiarimenti richiesti dalle parti che, nonostante le precisazioni ottenute dall'ausiliario, insistevano per la rinnovazione delle indagini con nomina di un ingegnere geotecnico.
La causa veniva trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del
01.03.2018 e regolata con la sentenza n. 1508/2018 resa in data 12-
14.09.2018 in forza della quale il Tribunale di Benevento - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n. 155/12 - in accoglimento parziale della domanda attorea condannava le parti convenute, ciascuna per la propria quota di corresponsabilità individuata dal C.T.U., ad eccezione dell'Amm.ne
Prov.le di Benevento, a corrispondere alla parte attrice a titolo risarcitorio la somma complessiva di €. 8.516,70 oltre oneri di legge e interessi legali e ad eseguire le opere e gli interventi descritti dall'ausiliario nominato, ponendo a carico degli stessi convenuti in via solidale, ad eccezione dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, l'obbligo di rifusione delle spese processuali e degli esborsi di C.T.U. nella misura di 3/4 del totale, con compensazione tra le parti della residua quota di 1/4.
Il Tribunale, facendo propri i risultati delle indagini peritali, confermati anche nella relazione integrativa redatta dal C.T.U., che attribuivano il movimento franoso subito dal fondo di proprietà a vari fattori CP_1
antropici quali la mancata regimentazione delle acque piovane sulla strada comunale “Squarciarello” imputabile al la Controparte_3
presenza di una trincea drenante con effetto di conduzione delle acque verso il fondo inferiore imputabile a infine l'esistenza di CP_2
due strade private costituenti ostacolo al deflusso delle acque in profondità, imputabili in parte a e in altra parte Parte_1 Parte_2
allo stesso attore , poneva a carico di ciascuna delle parti Controparte_1
4 l'obbligo di rifondere pro-quota il danneggiato del pregiudizio patito e di eseguire, ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità, le opere e gli interventi descritti dall'ausiliario incaricato.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello i germani e con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
14.11.2018, eccependo nel merito tre motivi di gravame con il primo dei quali veniva dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione, avendo il giudice di primo grado recepito acriticamente le conclusioni del
C.T.U. pur in presenza di contestazioni di tutte le parti in causa, che chiedevano la rinnovazione della consulenza tecnica con incarico da affidare a un ingegnere geotecnico.
Con il secondo rilievo critico gli appellanti rilevavano l'inattendibilità della
C.T.U. in quanto redatta da un professionista specializzato in agronomia laddove un ingegnere geotecnico si sarebbe rivelato maggiormente qualificato all'espletamento del complesso di accertamenti disposti, stante la peculiarità della materia oggetto di indagine.
Con il terzo e ultimo argomento di censura veniva contestata l'accertata attribuzione delle cause del fenomeno franoso a fattori antropici trovando, al contrario, origini del tutto naturali, come evidenziato dalla consulenza di parte prodotta dagli stessi appellanti con cui si dava estrema rilevanza alle variazioni geomorfologiche dei terreni in oggetto dettate dalla falda idrica sottostante, rispetto ad una residuale e modesta attività umana di superficie e a al marginale impatto di opere presenti sul versante, quali le strade provinciale, comunali e campestri, tanto da doversi escludere addebiti di responsabilità pro-quota peraltro erronei nel calcolo delle percentuali di corresponsabilità.
Concludevano gli appellanti e per la riforma della Parte_1 Parte_2
pronuncia gravata chiedendo disporsi rinnovazione della C.T.U. con nomina di ingegnere geotecnico e precisando di non aver formulato
5 alcuna domanda nei confronti delle altre parti, meramente evocate quali litisconsorti processuali, con vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in atti per contestare la pronuncia resa CP_2
deducendo una serie di omissioni valutative da parte del C.T.U., tra le quali la mancata annotazione della presenza sul suo fondo di idoneo impianto di canalizzazione delle acque piovane, insistendo per la totale assenza di responsabilità a suo carico in merito agli eventi franosi lamentati dall'istante . Controparte_1
La deducente formulava appello incidentale adesivo affidato a tre motivi di censura esattamente coincidenti a quelli proposti dagli appellanti principali, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, il contestuale rigetto della domanda proposta dal e la CP_1
rinnovazione della C.T.U. con nomina di un ingegnere geotecnico e vittoria delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in atti il in persona del Sindaco p.t., Controparte_3
per rilevare l'insufficienza dell'accertamento tecnico acquisito in primo grado che ha negativamente influito sull'attendibilità della pronuncia resa, proponendo appello incidentale adesivo alle ragioni già esposte dagli appellanti principali fondato su cinque motivi di censura,
Con il primo rilievo critico veniva dedotta omessa pronuncia riguardo l'eccepito difetto di legittimazione passiva non risultando l'amministrazione comunale proprietaria della strada “Squarciarello” qualificabile, semmai, come strada vicinale poiché utilizzata esclusivamente per accedere alle proprietà delle parti e CP_1 Pt_2
Per tali ragioni avrebbe errato il Tribunale nel disporre la condanna del all'esecuzione delle opere di ripristino della pendenza trasversale CP_3
della strada, come dedotto con il terzo motivo di appello, non sussistendo
6 alcun obbligo di manutenzione a carico dell'amministrazione in quanto unicamente ravvisabile nei confronti dei proprietari dei fondi.
Con il secondo argomento critico veniva rilevata omessa pronuncia circa la carenza di prova della titolarità dell'azione da parte del . CP_1
Con il quarto rilievo di censura il appellante rilevava erroneità CP_3
delle valutazioni tecniche contenute nella C.T.U. espletata in istruttoria, facendo richiamo alle conclusioni formulate dall'ausiliario geologo Dott.
, nominato nel procedimento cautelare, che già in origine Per_2
accertava come l'area oggetto di indagine fosse interessata a fenomeni di trasporto di terreno e movimenti franosi.
Con il quinto e ultimo motivo di appello veniva infine denunciata carenza di motivazione per avere il Tribunale fatto proprie le determinazioni del
C.T.U., senza seguire un autonomo percorso critico decisionale.
Concludeva il per la riforma della sentenza Controparte_3
impugnata e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto, il contestuale rigetto della domanda formulata da e la Controparte_1
rinnovazione della C.T.U. attraverso la nomina di un ingegnere geotecnico, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in atti per eccepire l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. contestandone ogni assunto nel merito, risultando la pretesa risarcitoria fondata e già confermata dalla C.T.U. disposta in sede cautelare.
Nel riferire la correttezza delle analisi tecniche compiute dal C.T.U. Dott.
, che pur non potendo negare il disordine idrogeologico dell'area Per_1
oggetto di contenzioso, ha imputato gli eventi franosi registrati al fattore antropico indicando le opere da eseguire per evitare il protrarsi di analoghi fenomeni nel tempo, onerando ciascuna parte, ad eccezione della , dei relativi incombenti realizzativi. Controparte_4
7 Il C.T.U. avrebbe, tuttavia, errato nell'escludere dal computo risarcitorio alcuni interventi da compiersi su parte dei fabbricati lesionati, poiché realizzati “in assenza di progettazione che tenesse conto del cospicuo strato di terreno di riporto ed agrario riscontrato a base delle opere”, risultando altresì improbabile che “un cedimento del terreno di fondazione abbia provocato il distacco di una sola porzione di muratura senza generare alcuna lesione sulle rimanenti pareti del fabbricato”.
Per tali ragioni proponeva appello incidentale avverso la Controparte_1
parte della sentenza che attribuiva a suo carico una percentuale di corresponsabilità nella graduazione della colpa per la produzione degli eventi dannosi subiti dal proprio fondo, con motivazione contraddittoria ovvero del tutto assente.
L'istante concludeva per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di esclusione di addebito a suo carico nella determinazione dell'evento franoso subito dal fondo di sua proprietà, procedendo al ricalcolo delle spese e delle opere di consolidamento dei luoghi da porsi in pari misura a carico di tutte le parti processuali, con richiesta di espletamento delle prove orali non ammesse in primo grado e di rinnovo della C.T.U. con incarico affidato a un ingegnere geotecnico, vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed ulteriore con condanna degli appellanti principali al risarcimento ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva infine in giudizio la per rilevare la Controparte_4
sua accertata estraneità in merito alla produzione degli eventi franosi lamentati dal , come correttamente rilevato dall'ausiliario CP_1
nominato ed affermato nella pronuncia impugnata, di cui veniva richiesta la conferma anche nella presente fase di appello, concludendo per il rigetto di ogni contraria istanza e la vittoria delle spese di giudizio.
8 La Corte, stante la complessità delle questioni tecniche trattate e ritenuta la necessità di disporre nuova C.T.U. per il riesame delle risultanze istruttorie già acquisite in sede cautelare e nella successiva fase di merito, con ordinanza del 18.04.2024 conferiva incarico all'ausiliario Ing.
, il quale, dopo aver ottenuto una proroga per il Persona_3
completamento delle operazioni peritali, provvedeva al deposito dell'elaborato tecnico nei nuovi termini assegnati.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. la causa, già assegnata al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina in seno all'udienza del 16.06.2023, era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della sentenza impugnata proposta con l'appello principale è apparsa, all'esito dell'accertamento tecnico disposto nel presente giudizio, fondata e meritevole di accoglimento nei termini che di seguito verranno delineati.
La C.T.U. espletata dall'ausiliario Ing. costituisce valido Per_4
riferimento per la soluzione delle incertezze interpretative manifestate dalle parti già nel corso del primo grado, allorquando veniva reiterata unanime richiesta di nomina di un tecnico che avesse specializzazione nel settore geomorfologico, al fine di valutare se l'impatto dell'opera umana presente nel sito oggetto di indagine potesse assumere rilevanza rispetto alle caratteristiche del suolo interessato dalla presenza di falde acquifere sottostanti che ne avrebbero limitato la compattezza.
Veniva in primo luogo chiarito che “Il terreno presenta una marcata pendenza: nell'area di nostro interesse, dall'incrocio tra la strada
Squarciarello e la strada interpoderale di proprietà e fino Pt_2
all'edificio in proprietà che ha subito i maggiori danni dal CP_1
9 movimento franoso la pendenza risulta circa del 20%” (pag. 7 elaborato tecnico), proseguendo con il rilievo secondo cui “l'intera area, non solo il territorio del Comune di è storicamente soggetto a CP_3
innumerevoli fenomeni franosi e lì dove non sono ancora state registrate frane il territorio è, in gran parte, perlomeno indicato quale Area di attenzione (AA)”, individuando i luoghi di causa quali “area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno ovvero fenomeni di primo distacco” (pag. 12 e 13 elaborato tecnico).
Trattasi dunque di un territorio a rischio interessato da due diversi fenomeni franosi “di tipo rotazionale/traslativo” in aderenza ai quali si registra l'esistenza di una frana “per colamento lento” che, sebbene ad oggi quiescente, risulta “storicamente soggetta a fenomeni franosi che sono gli agenti principali delle trasformazioni geomorfologiche dell'area passate e future” (pag. 16 elaborato tecnico) e detta circostanza è risultata talmente evidente che lo stesso ausiliario ha espresso stupore per il fatto che nel corso delle indagini svolte nei precedenti gradi di giudizio ci si sia limitati all'esame della sola superficie dei luoghi, trascurando l'analisi della stratigrafia del terreno sottostante che avrebbe consentito di evidenziare, nell'immediato dell'evento franoso, la presenza di elementi di discontinuità del sottofondo caratterizzato da superfici di scivolamento, sollecitate dalla presenza delle acque di falda.
Il C.T.U. giungeva pertanto ad affermare che “Nel caso in questione,
l'analisi delle ortofoto desumibili dal Geoportale Nazionale e dal servizio
Google Maps ci mostra che le opere antropiche (costruzioni, strade…) sono pressoché immutate dal 1989 e pertanto è da escludere che la variazione dello stato tensionale nel terreno sia dovuta ad un carico trasmesso da strade o edifici. La causa dell'innesco del moto franoso è da ricercare, quindi, nella variazione del contenuto idrico dei terreni” (pag.
17 elaborato tecnico), trattandosi nella specie di terreni argillosi con
10 elevato grado di impermeabilità, ma con “elevata sensibilità all'imbibizione dell'acqua” che viene recapitata in fessurazioni preesistenti che facilitano lo scorrimento alternativo sotterraneo.
Dall'esame visivo delle superfici della strada vicinale Squarciarello e delle altre strade interpoderali vicinali, che mostrano fratture parallele all'asse stradale con andamento perpendicolare al versante di frana, il consulente ha potuto rilevare l'andamento e l'estensione della frana, come peraltro riscontrato dalle foto altimetriche dell'area che rammostrano l'irreversibile deformazione parziale subita dalla strada e dal fondo di proprietà , al di sotto del quale si è verificato in prevalenza CP_1
l'innesco del movimento franoso venutosi nel tempo a modificarsi.
L'ausiliario conclude le sue indagini affermando che “Le acque raccolte dalla SP 8, quindi, non hanno modo di arrivare nelle aree soggette al moto franoso di cui si lamentano i danni e, pertanto, sulla base dei dati a
[... nostra disposizione, si può escludere il concorso della CP_4
in possibili apporti idrici all'area in cui si è sviluppata la CP_4
frana” (pag. 23 elaborato tecnico), e ancora che “le valutazioni eseguite hanno condotto lo scrivente sia a ritenere immotivate le chiamate in causa della e della sig.ra sia ad Controparte_4 CP_2
escludere che le opere antropiche realizzate in loco - nel caso dei sigg.
e l'omessa realizzazione di opere di Pt_2 Parte_1
regimentazione delle acque superficiali – abbiano esercitato una qualsiasi azione puntuale tale da innescare il fenomeno franoso causa dei danni subiti dal sig. ” (pag. 25 elaborato tecnico), rimettendo le Controparte_1
cause del movimento franoso a fattori riferiti alla geologia e morfologia dei luoghi comunque estranei al controllo umano.
L'ing. rispondendo alla osservazioni critiche sollevate dalla difesa Per_3
dal ha potuto confermare due circostanze dirimenti ai fini della CP_1
decisione: con la prima ha chiarito che la proprietà dell'istante non è
11 stata investita da terreno proveniente da maggiore quota altimetrica, dovendosi, al contrario, ricercare la genesi dell'evento franoso prevalentemente nel sottosuolo dello stesso terreno che scivolava verso valle trattandosi di frana “lenta”, con esclusione di fattori antropici circostanti;
con la seconda ha confermato l'inefficacia degli interventi proposti dal consulente tecnico del primo grado al fine di evitare il verificarsi di ulteriori fenomeni naturali dannosi occorrendo, in tal senso, eseguire mediante preventiva attività di “carotaggio” accurate indagini del sottosuolo e monitorare la falda idrica sottostante, operazioni che esulano dal giudizio in quanto implicanti accertamenti non prospettati, né allegati dalla parte richiedente.
L'analisi svolta dal C.T.U., apparsa dotata di maggior valenza probatoria e specificità sulle valutazioni di natura geomorfologica che la circostanza imponeva rispetto a quella elaborata nel giudizio di merito del primo grado, si distingue per completezza di contenuti e di riferimenti documentali e tecnico-fotografici che offrono un quadro di indagine dotato di alto grado di attendibilità, non adeguatamente confutato nei suoi tratti essenziali dalle osservazioni critiche svolte dalle parti, che la
Corte ritiene poter condividere.
Alla luce di quanto premesso, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato , mostrando l'atto di appello in modo chiaro Controparte_1
ed inequivoco il "quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione delle prove che si assumono erroneamente interpretate e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, dovrà accogliersi il terzo motivo di gravame proposto da
12 e con il quale veniva contestata l'accertata Parte_1 Parte_2
attribuzione delle cause del fenomeno franoso a fattori antropici trovando, al contrario, origini del tutto naturali, tanto da doversi escludere addebiti di responsabilità pro-quota, peraltro erronei nel calcolo delle percentuali di corresponsabilità, ed assorbiti i primi due rilievi di censura in quanto strettamente connessi al terzo.
Parimenti dovranno accogliersi gli appelli incidentali parzialmente adesivi al gravame principale proposti da e dal CP_2 CP_3
venendo assorbita assieme agli altri motivi critici prospettati
[...]
la censura con la quale si deduceva omessa pronuncia in merito alla declaratoria di inesistenza di titolarità da parte dell'amministrazione comunale della strada “Squarciarello” qualificabile, semmai, come strada vicinale privata poiché utilizzata esclusivamente per accedere alle proprietà delle parti e rivelatasi, alla luce delle CP_1 Pt_2
caratteristiche oggettive del tracciato descritte dal C.T.U., quale strada comune agraria poiché percorsa solo da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione (vedi in tal senso Cass. Civ., Sent. n. 5637/95 e n. 16682/23).
In considerazione delle risultanze della consulenza tecnica disposta nel presente grado di giudizio e rinviando a quanto in precedenza osservato in merito alle repliche del C.T.U. alle controdeduzioni svolte in atti, dovrà infine disattendersi l'appello incidentale formulato da , in Controparte_1
quanto disatteso dall'esito dell'espletata indagine probatoria.
Per quanto sopra la sentenza impugnata dovrà integralmente riformarsi, disponendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore e odierno appellato non potendo imputare a fattori Controparte_1
antropici gli eventi franosi verificatisi all'interno del fondo di sua proprietà, semmai da ritenersi connessi a fattori geologici e di morfologia degli strati di terreno sottostanti, estranei al controllo umano.
13 In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento dell'accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali proposti da CP_2
e dal e del rigetto dell'appello incidentale formulato Controparte_3
da , assorbita ogni ulteriore questione nel merito Controparte_1
prospettata in atti, le spese di soccombenza di entrambi i gradi di giudizio vengono integralmente poste a carico dell'appellato
[...]
in linea col principio secondo cui l'onere delle spese processuali CP_1
va rapportato all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. n. 23639/24 e n.
13356/21), e sono liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 del D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni con riferimento allo scaglione compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00, con compensazione nei rapporti processuali tra le altre parti, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da e Parte_1
nei confronti di , nonché Parte_2 Controparte_1 CP_2
in persona del e Controparte_3 CP_5 CP_4
, in persona del Pres.te p.-t., nonché sugli appelli incidentali
[...]
formulati da , e per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 1508/18 resa dal Tribunale Civile di
Benevento in data 12-14.09.2018, così provvede:
14 a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale ed entrambi gli appelli incidentali proposti da e dal CP_2 Controparte_3
e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellato ; Controparte_1
b) rigetta l'appello incidentale formulato da e lo Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 [...]
di del e della Pt_2 CP_2 Controparte_3 CP_4
che liquida per compensi professionali e per ciascuna parte in
[...]
€. 2.700,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per il primo grado e in €.
3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per il presente grado di giudizio, e per esborsi in favore di e in €. 804,00, Parte_1 Parte_2
con attribuzione all'Avv. Roberto Pulcino dichiaratosi procuratore antistatario dell'appellata CP_2
c) compensa integralmente tra le altre parti le spese processuali;
d) pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in atti;
e) attesta che sussistono per l'appellante incidentale
[...]
i presupposti per il suo assoggettamento alla contribuzione CP_1
ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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