Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7192 dell'anno 2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MAZZONI; contro
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
riunita in camera di consiglio;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta né nel termine del 12/02/2025 loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. né nel nuovo termine del 05/03/2025 assegnato ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;
ritenuto che
la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., dopo che con Parte_1 ordinanza n. 19845/2019 del 23.07.2019 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte, IV sezione civile, n. 2056/2014.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale Controparte_1 rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti del curatore.
Le parti hanno omesso di depositare le note di trattazione scritta nel doppio termine a tal fine loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonostante la comunicazione dei provvedimenti;
ciò determina, secondo quanto previsto dal quarto comma della norma indicata, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che – come avviene nell'analoga ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.c. – l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della
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Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del grado sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 127-ter, quarto comma, e 307, ultimo comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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