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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1170/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 terdecies e 275bis c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMMODO Parte_1 C.F._1
STEFANO RI e dell'avv. PASCALE ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
BERTOLA, 2 10121 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. COMMODO STEFANO RI
Ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._3
Resistente contumace
Udienza collegiale ex art. 127ter c.p.c. in data 20/03/2025
OGGETTO: ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Contrariis reiectis
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni eccezione, deduzione, istanza avversaria pagina 1 di 6 NEL MERITO
1. Accertare come, in virtù delle causali e per i titoli già esposti nel ricorso introduttivo, l' Avv.
[...]
sia creditore nei confronti della sig.ra per l'attività prestata innanzi al Pt_1 CP_1
Tribunale di Torino RG 9871/2012, della somma € 6.955,02 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa;
2. Dichiarare per l'effetto tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
della somma di € 6.955,02 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella Parte_1
misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della somma veriore accertanda e determinanda in corso di causa;
3. Accertare come, in virtù delle causali e per i titoli già esposti nel ricorso introduttivo, l'Avv.
[...]
sia creditore nei confronti della sig.ra per l'attività prestata innanzi alla Corte Pt_1 CP_1
d'Appello di Torino RG 1593/2014, della € 3.864,46 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa;
4. Dichiarare per l'effetto tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
della somma di € 3.864,46 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella Parte_1
misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della somma veriore accertanda e determinanda in corso di causa;
5. Condannare, inoltre la sig.ra alla refusione di tutte le spese, onorari e competenze del CP_1
presente giudizio, oltre il 15 % per spese generali, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio R.G. 9871/2012 già pendente avanti al Tribunale di Torino – Sezione IV° Civile;
2. disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio R.G. 1593/2014 già pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino;
3. Ammettersi la prova per testimoni sui capitoli di prova dedotti nel ricorso introduttivo dalla lettera
A) alla lettera E).”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex artt. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 281decies c.p.c. depositato in data
17.10.2024, notificato quindi unitamente a provvedimento di fissazione di udienza ex art. 281undecies
c.p.c. in data 28.10/4.11.2024, l'Avv. , avendo assistito la sig.ra nel Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 giudizio iscritto al n. RG 9871/2012 innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con la sentenza n. 752 del 2014, pubblicata in data 31.01.2014 e quindi nel successivo giudizio di appello, promosso con atto di citazione del 29 luglio 2014 e concluso con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 122 del
2017, pubblicata in data 19 gennaio 2017, premesso di non aver ricevuto compenso alcuno per l'attività prestata nonostante le richieste di pagamento ed i solleciti inoltrati alla cliente, ha chiesto liquidarsi il compenso dovutogli per le prestazioni professionali svolte nella misura di € 6.955,02, comprensivo di rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, per il giudizio di primo grado ed in € 3.864,46, inclusi accessori per il procedimento di gravame, e condannarsi quindi la sig.ra al pagamento del CP_1
dovuto; con vittoria delle spese del giudizio.
Non si è costituita nel giudizio la sig.ra che pure ha ricevuto rituale notificazione del CP_1
ricorso introduttivo ex art. 139 c.p.c. presso il luogo di residenza. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria della contumacia della resistente.
Deve anzitutto premettersi, come del resto correttamente assunto dallo stesso ricorrente, che, “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. Civ. Sez.
U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27067 del 2022 ).
Il giudizio promosso dall'odierno ricorrente nell'interesse della sig.ra aveva ad oggetto il CP_1
pagamento di indennizzo assicurativo per patito furto di autovettura, del valore indicato dalla stessa parte attrice di circa € 8.900,00 al momento dell'acquisto e del denunciato furto;
l'indennizzo veniva richiesto quindi nella misura ritenuta congrua.
La domanda attorea è stata rigettata per carenza di prova adeguata del patito furto ed anche l'impugnazione conseguente è stata integralmente respinta.
Il valore della controversia, stante l'esplicita indicazione in atti del valore dell'autovettura descritta come oggetto di furto, deve ritenersi di valore compreso nella fascia di riferimento indicata come compresa, da D.M. n. 55/2014, tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
L'attività prestata dall'odierno ricorrente, in rapporto alla specifica controversia nell'ambito della quale
è stata svolta, deve ritenersi certamente di ben modesta complessità.
Risulta peraltro dall'esame della documentazione in atti che l'Avv. ha inviato già in data Pt_1
19.03.2018, a mezzo raccomandata A.R. alla sig.ra proposta di parcella per l'intera attività CP_1
pagina 3 di 6 prestata nei giudizi di cui innanzi, esponendo un compenso complessivo pari ad € 4.424,00 oltre accessori per il primo giudizio e ad € 2.644,00 per il giudizio di gravame.
A norma del disposto ex art. 1 del D.M. n. 55/2014 “il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
Peraltro, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in materia, “l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso;
la predetta disciplina, tuttavia, non può trovare applicazione - come invece decisivamente statuito dal tribunale - allorché il rapporto professionale (e comunque l'attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore;
ne consegue l'applicabilità delle tariffe forensi vigenti all'epoca del menzionato concludersi dell'attività professionale, dunque dovendo anche l'accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. n.127 del 2004 (Cass. 11482/2010)” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18680 del
2017 ).
Detti principi erano stati del resto già in precedenza affermati nel vigore delle tariffe professionali propriamente dette e prima, dunque, della loro abrogazione ( cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11814 del 21/11/1998 ).
Valutata, dunque, l'attività prestata dall'odierno ricorrente in applicazione del D.M. n. 55/2014, come vigente all'epoca del completamento dell'attività professionale svolta dall'Avv. Pt_1
nell'interesse della sig.ra al termine del giudizio di gravame di cui innanzi, applicati i valori CP_1
medi per controversie del valore come innanzi determinato ( compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 ) risulta quindi liquidabile un compenso per l'attività prestata nel giudizio di primo grado pari ad 5.077,00, risultando dalla documentazione in atti compiutamente esperite in specie le quattro fasi del giudizio ( studio della controversia, introduttiva, istruttoria, di decisione ). Risulta inoltre liquidabile in applicazione del D.M. n. 55/2014 un compenso per l'attività professionale svolta nel giudizio di gravame pari ad € 3.966, non essendosi svolta in quella sede alcuna attività istruttoria.
Detti importi, maggiorati degli accessori previsti ( rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e
CPA ) – pari quindi ad € 7.407,95 per il primo grado ed € 5.786,86 per il gravame -, risultano pagina 4 di 6 certamente superiori a quelli oggetto della domanda attorea, che merita pertanto di trovare accoglimento.
Risultano perciò dovute in favore dell'Avv. la somma di 6.955,02 (comprensiva di IVA, Pt_1
CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), per l'attività professionale svolta nell'interesse della sig.ra nel giudizio di primo grado e la somma di € CP_1
3.864,46 (comprensiva di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello di Torino.
Il ricorrente chiede altresì riconoscersi in suo favore sulle somme come sopra liquidate “interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo”.
Orbene, “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” ( Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 33198 del 18/12/2024 ), ed a fortiori allorché la liquidazione giudiziale accerti in effetti la piena congruità della pregressa richiesta stragiudiziale.
Non è dovuta invece rivalutazione monetaria degli importi come sopra riconosciuti a credito dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, “poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio”. ( Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27067 del 2022 ).
Il ricorrente non ha infatti allegato , né comunque provato, di aver subito a causa del tardivo pagamento dei compensi dovutigli, un maggior danno ai sensi del disposto richiamato.
Le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della parte resistente, pure rimasta contumace nel giudizio. Stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, assunto il valore della causa in considerazione del credito complessivamente vantato dal ricorrente, si ritiene comunque congruo liquidare detti oneri in misura minima in relazione alle sole fasi del giudizio concretamente esperite
( studio, introduttiva e decisionale ).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia della sig.ra , così provvede: CP_1
1) accertata l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
nel giudizio iscritto al n. RG 9871/2012 innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con la
[...]
sentenza n. 752 del 2014, pubblicata in data 31.01.2014, e nel successivo giudizio di appello, promosso con atto di citazione del 29 luglio 2014 e concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 122 del 2017, pubblicata in data 19 gennaio 2017, condanna la sig.ra a CP_1
corrispondere al ricorrente, quale compenso per la predetta attività la somma complessiva di €
10.819,48, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma I, c.c. dalla messa in mora - 19.03.2018 – al saldo, esclusa ogni rivalutazione non dovuta;
2) condanna la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. delle spese del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.983,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 terdecies e 275bis c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1170/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMMODO Parte_1 C.F._1
STEFANO RI e dell'avv. PASCALE ALESSANDRO ( ) VIA C.F._2
BERTOLA, 2 10121 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA BERTOLA, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. COMMODO STEFANO RI
Ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._3
Resistente contumace
Udienza collegiale ex art. 127ter c.p.c. in data 20/03/2025
OGGETTO: ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Contrariis reiectis
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e respinta ogni eccezione, deduzione, istanza avversaria pagina 1 di 6 NEL MERITO
1. Accertare come, in virtù delle causali e per i titoli già esposti nel ricorso introduttivo, l' Avv.
[...]
sia creditore nei confronti della sig.ra per l'attività prestata innanzi al Pt_1 CP_1
Tribunale di Torino RG 9871/2012, della somma € 6.955,02 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa;
2. Dichiarare per l'effetto tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
della somma di € 6.955,02 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella Parte_1
misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della somma veriore accertanda e determinanda in corso di causa;
3. Accertare come, in virtù delle causali e per i titoli già esposti nel ricorso introduttivo, l'Avv.
[...]
sia creditore nei confronti della sig.ra per l'attività prestata innanzi alla Corte Pt_1 CP_1
d'Appello di Torino RG 1593/2014, della € 3.864,46 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa;
4. Dichiarare per l'effetto tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. CP_1
della somma di € 3.864,46 (comprensivo di IVA, CPA, rimborso forfetario nella Parte_1
misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o della somma veriore accertanda e determinanda in corso di causa;
5. Condannare, inoltre la sig.ra alla refusione di tutte le spese, onorari e competenze del CP_1
presente giudizio, oltre il 15 % per spese generali, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio R.G. 9871/2012 già pendente avanti al Tribunale di Torino – Sezione IV° Civile;
2. disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio R.G. 1593/2014 già pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino;
3. Ammettersi la prova per testimoni sui capitoli di prova dedotti nel ricorso introduttivo dalla lettera
A) alla lettera E).”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ex artt. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 281decies c.p.c. depositato in data
17.10.2024, notificato quindi unitamente a provvedimento di fissazione di udienza ex art. 281undecies
c.p.c. in data 28.10/4.11.2024, l'Avv. , avendo assistito la sig.ra nel Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 giudizio iscritto al n. RG 9871/2012 innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con la sentenza n. 752 del 2014, pubblicata in data 31.01.2014 e quindi nel successivo giudizio di appello, promosso con atto di citazione del 29 luglio 2014 e concluso con sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 122 del
2017, pubblicata in data 19 gennaio 2017, premesso di non aver ricevuto compenso alcuno per l'attività prestata nonostante le richieste di pagamento ed i solleciti inoltrati alla cliente, ha chiesto liquidarsi il compenso dovutogli per le prestazioni professionali svolte nella misura di € 6.955,02, comprensivo di rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, per il giudizio di primo grado ed in € 3.864,46, inclusi accessori per il procedimento di gravame, e condannarsi quindi la sig.ra al pagamento del CP_1
dovuto; con vittoria delle spese del giudizio.
Non si è costituita nel giudizio la sig.ra che pure ha ricevuto rituale notificazione del CP_1
ricorso introduttivo ex art. 139 c.p.c. presso il luogo di residenza. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria della contumacia della resistente.
Deve anzitutto premettersi, come del resto correttamente assunto dallo stesso ricorrente, che, “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. Civ. Sez.
U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020; Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27067 del 2022 ).
Il giudizio promosso dall'odierno ricorrente nell'interesse della sig.ra aveva ad oggetto il CP_1
pagamento di indennizzo assicurativo per patito furto di autovettura, del valore indicato dalla stessa parte attrice di circa € 8.900,00 al momento dell'acquisto e del denunciato furto;
l'indennizzo veniva richiesto quindi nella misura ritenuta congrua.
La domanda attorea è stata rigettata per carenza di prova adeguata del patito furto ed anche l'impugnazione conseguente è stata integralmente respinta.
Il valore della controversia, stante l'esplicita indicazione in atti del valore dell'autovettura descritta come oggetto di furto, deve ritenersi di valore compreso nella fascia di riferimento indicata come compresa, da D.M. n. 55/2014, tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
L'attività prestata dall'odierno ricorrente, in rapporto alla specifica controversia nell'ambito della quale
è stata svolta, deve ritenersi certamente di ben modesta complessità.
Risulta peraltro dall'esame della documentazione in atti che l'Avv. ha inviato già in data Pt_1
19.03.2018, a mezzo raccomandata A.R. alla sig.ra proposta di parcella per l'intera attività CP_1
pagina 3 di 6 prestata nei giudizi di cui innanzi, esponendo un compenso complessivo pari ad € 4.424,00 oltre accessori per il primo giudizio e ad € 2.644,00 per il giudizio di gravame.
A norma del disposto ex art. 1 del D.M. n. 55/2014 “il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.
Peraltro, secondo principi ormai da tempo acclarati dalla Suprema Corte in materia, “l'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso;
la predetta disciplina, tuttavia, non può trovare applicazione - come invece decisivamente statuito dal tribunale - allorché il rapporto professionale (e comunque l'attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore;
ne consegue l'applicabilità delle tariffe forensi vigenti all'epoca del menzionato concludersi dell'attività professionale, dunque dovendo anche l'accertamento del credito essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al D.M. n.127 del 2004 (Cass. 11482/2010)” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18680 del
2017 ).
Detti principi erano stati del resto già in precedenza affermati nel vigore delle tariffe professionali propriamente dette e prima, dunque, della loro abrogazione ( cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11814 del 21/11/1998 ).
Valutata, dunque, l'attività prestata dall'odierno ricorrente in applicazione del D.M. n. 55/2014, come vigente all'epoca del completamento dell'attività professionale svolta dall'Avv. Pt_1
nell'interesse della sig.ra al termine del giudizio di gravame di cui innanzi, applicati i valori CP_1
medi per controversie del valore come innanzi determinato ( compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00 ) risulta quindi liquidabile un compenso per l'attività prestata nel giudizio di primo grado pari ad 5.077,00, risultando dalla documentazione in atti compiutamente esperite in specie le quattro fasi del giudizio ( studio della controversia, introduttiva, istruttoria, di decisione ). Risulta inoltre liquidabile in applicazione del D.M. n. 55/2014 un compenso per l'attività professionale svolta nel giudizio di gravame pari ad € 3.966, non essendosi svolta in quella sede alcuna attività istruttoria.
Detti importi, maggiorati degli accessori previsti ( rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e
CPA ) – pari quindi ad € 7.407,95 per il primo grado ed € 5.786,86 per il gravame -, risultano pagina 4 di 6 certamente superiori a quelli oggetto della domanda attorea, che merita pertanto di trovare accoglimento.
Risultano perciò dovute in favore dell'Avv. la somma di 6.955,02 (comprensiva di IVA, Pt_1
CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni), per l'attività professionale svolta nell'interesse della sig.ra nel giudizio di primo grado e la somma di € CP_1
3.864,46 (comprensiva di IVA, CPA, rimborso forfetario nella misura del 15%, spese imponibili, anticipazioni) per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello di Torino.
Il ricorrente chiede altresì riconoscersi in suo favore sulle somme come sopra liquidate “interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo effettivo”.
Orbene, “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” ( Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 33198 del 18/12/2024 ), ed a fortiori allorché la liquidazione giudiziale accerti in effetti la piena congruità della pregressa richiesta stragiudiziale.
Non è dovuta invece rivalutazione monetaria degli importi come sopra riconosciuti a credito dell'odierno ricorrente.
Ed infatti, “poiché il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio”. ( Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27067 del 2022 ).
Il ricorrente non ha infatti allegato , né comunque provato, di aver subito a causa del tardivo pagamento dei compensi dovutigli, un maggior danno ai sensi del disposto richiamato.
Le spese del presente giudizio seguono la piena soccombenza della parte resistente, pure rimasta contumace nel giudizio. Stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, assunto il valore della causa in considerazione del credito complessivamente vantato dal ricorrente, si ritiene comunque congruo liquidare detti oneri in misura minima in relazione alle sole fasi del giudizio concretamente esperite
( studio, introduttiva e decisionale ).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, previa declaratoria della contumacia della sig.ra , così provvede: CP_1
1) accertata l'attività professionale svolta dall'Avv. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
nel giudizio iscritto al n. RG 9871/2012 innanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con la
[...]
sentenza n. 752 del 2014, pubblicata in data 31.01.2014, e nel successivo giudizio di appello, promosso con atto di citazione del 29 luglio 2014 e concluso con sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 122 del 2017, pubblicata in data 19 gennaio 2017, condanna la sig.ra a CP_1
corrispondere al ricorrente, quale compenso per la predetta attività la somma complessiva di €
10.819,48, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma I, c.c. dalla messa in mora - 19.03.2018 – al saldo, esclusa ogni rivalutazione non dovuta;
2) condanna la sig.ra al pagamento in favore dell'Avv. delle spese del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.983,00 per competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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