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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 225-2025 R.G.L., promossa da:
(c.f. , nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Gino Azzaro (c.f. ) con studio in Merano (BZ), C.F._2
Corso Libertà nr. 188, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
contro
pagina 1 di 28 (P.IVA – PEC , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Email_1
rappresentante pro tempore, con sede in Via Venosta 70 a Parcines (39020 – BZ),
rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso (doc.1) dall'avv. Matteo Bruccoleri
(C.F. – Partita IVA: – PEC C.F._3 P.IVA_2
del Foro di Bolzano, presso lo Studio Legale in via Rosmini 11 a Email_2
Bolzano (39100 - BZ) elegge domicilio e dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c. (PEC - fax Email_2
0471/325778)
convenuta
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Nel merito: accertare e dichiarare, giusti titoli e causali esposti in narrativa, l'esclusiva rispettivamente concorrente in misura prevalente responsabilità di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione a tutti i danni subiti per causali e titoli di cui in narrativa da in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 06.05.2021 e Parte_1 per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 210.106,63 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale e di euro 199.127,00 a titolo di danno patrimoniale lavorativo, oltre ad euro
3.638,00 per spese mediche e così per complessivi euro 412.871,63. Condannare altresì al CP_1 risarcimento del danno costituito dalla perdita o diminuzione del trattamento pensionistico da pagina 2 di 28 determinare con c.t.u. contabile. Salvo somme maggiori o minori ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio per parte convenuta: contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano – Sezione Lavoro adito:
- in via principale di merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità civile della società convenuta rispetto all'infortunio occorso in data CP_1
06/05/2021 al ricorrente a) rigettare le domande tutte di parte ricorrente, Parte_1 poiché infondate nel merito in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) rigettare poiché infondata la domanda di VA di , infondata e non esperibile in assenza di alcuna CP_2 responsabilità del datore di lavoro;
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità civile del datore di lavoro, anche concorrente a quella del lavoratore infortunato: a) accertare e dichiarare in misura maggioritaria di 2/3 la responsabilità concorrente addebitabile al lavoratore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) accertate il danno differenziale complessivo a fini civilistici spettante al ricorrente infortunato e disporne la corrispondente riduzione in ragione del suo concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c) ridurre in relazione alla responsabilità concorrente del lavoratore la VA;
d) ridurre in ogni caso la VA ai sensi CP_2 CP_2 dell'art. 11 co. 3 DPR 1124/1965;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.04.2025 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
ed esponeva al Tribunale di essere stato somministrato tra il 2020 ed il 2021 dalla
[...]
quale operaio generico presso lo stabilimento in Parcines (BZ) della Controparte_3
pagina 3 di 28 di essere stato assegnato al reparto “insacco” ed addetto alla sorveglianza di CP_1
due macchinari: “macchina 1”, insaccatrice e “macchina 2”, pallettizzatore;
che in particolare il suo lavoro consisteva nel posizionare i sacchi vuoti sul nastro dell'insaccatrice, che venivano via via automaticamente riempiti con materiale cementizio e convogliati tramite nastro trasportatore verso il soprastante pallettizzatore;
che quest'ultima macchina lungo il percorso organizzava la sistemazione dei sacchi (li girava, spingeva, raggruppava ecc.) per farli confluire nel pellets sottostante, il quale infine veniva trasportato tramite nastro verso il reparto imballo. Il ricorrente lamentava che il pallettizzatore si sarebbe bloccato numerose volte al giorno, imponendogli continue salite e discese dall'impianto per sistemare i sacchi e far ripartire il ciclo;
che erano assenti dispositivi antinfortunio (griglie su parti pericolose delle macchine), segnaletiche e recinzioni;
che aveva appreso come intervenire in simili frangenti dal collega più anziano cui era stato affiancato il primo mese e che mai nessuno gli aveva rappresentato che avrebbe dovuto pigiare il fungo rosso di emergenza o chiamare un tecnico, anziché intervenire nel modo descritto. Il ricorrente riportava quindi di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro la mattina del 6.5.2021, mentre appunto era intervenuto per sistemare un sacco che aveva determinato il blocco del sistema. In particolare, il lavoratore descriveva in questi termini la dinamica del sinistro: “…saliva la scaletta che conduce al pallettizzatore, percorreva un camminamento (al cui lato erano presenti due cancelletti dotati di fotocellule …) e proseguiva fino al suo termine (costituito da una sorta di “ponticello”)”, ove “era sita a latere la “pedana” (1 mq ca. con apertura-chiusura orizzontale: quando chiusa riceveva i sacchi dal nastro trasportatore e raggiunta la quantità predeterminata di sacchi, si apriva per consentire agli stessi di scendere nel pellets sottostante) sulla quale rinveniva un sacco incastrato”; … “al fine di estrarre il sacco rimasto incastrato durante l'apertura della pedana pagina 4 di 28 si allungava mantenendo un piede sulla base di calpestio e l'altro sulla pedana;
… improvvisamente la pedana eseguiva un repentino movimento di fine corsa, cogliendolo impreparato … schiacciandogli la gamba contro il parapetto”. Tanto premesso, specificati i postumi dell'infortunio, ritenuta sussistere l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro anche alla luce delle indagini svolte dall'Ispettorato del lavoro, in contrasto con l'archiviazione del processo penale disposta dal P.M., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni e rassegnava nello specifico le conclusioni sopra riportate per esteso.
Con atto di intervento volontario di data 12/06/2024 si è costituita in giudizio CP_2
svolgendo domanda di VA verso il datore di lavoro per complessivi € 164.171,81, sostenendo la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente sulla base della medesima linea difensiva.
Si costituiva in giudizio tempestivamente anche la , contestando la sussistenza di CP_1
qualsiasi responsabilità per quanto occorso al lavoratore. La società si rifaceva in primis alla motivazione dell'archiviazione disposta dal PM (mancato spegnimento da parte del lavoratore del macchinario prima di intervenire;
sussistenza di direttive datoriali che vietavano l'intervento da parte dell'addetto all'insaccatrice imponendo contestualmente l'intervento del manutentore;
condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore); quindi proseguiva contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente e della VA . precisava di aver formato CP_2 CP_1
regolarmene il lavoratore;
che con riferimento ad eventuali problemi di funzionamento del pallettizzatore al lavoratore era stata spiegata la regola di fermare la macchina con il tasto di emergenza e di fare intervenire il tecnico manutentore, unico lavoratore autorizzato ad intervenire;
che il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal percorrere il camminamento fino alla fine, scavalcando il parapetto ed agendo direttamente con il piede sulla pedana per pagina 5 di 28 sbloccare il sacco di cemento bloccato, potendo al più accedere all'area incriminata solo attraverso due cancelletti laterali dotati di fotocellula idonea a bloccare il macchinario;
che l'infortunio andava attribuito ad un atto abnorme e ad un rischio deliberatamente assunto dal lavoratore;
contestava quindi la sussistenza di alcuna prassi diversa rispetto alle linee guida e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, non prima di aver contestato anche il quantum della pretesa attorea.
All'udienza del 16.07.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione e su istanza delle parti rinviava il procedimento al 12.09.2024. All'udienza così fissata CP_2
rinunciava agli atti nei confronti di e – nulla opponendo parte ricorrente - il giudice CP_1
dichiarava estinto il procedimento limitatamente al rapporto – . Il Giudice CP_2 CP_1
dava quindi atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per mancata adesione di parte ricorrente e, sentiti i procuratori delle parti, si riservava la decisione in ordine alle istanze da questi proposte. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali la data del
15.11.2024. In tale occasione venivano escussi i testimoni: (ispettore del Tes_1
lavoro); (consulente sicurezza); (dipendente nel Tes_2 Testimone_3 CP_1
2018); (operaio della convenuta da 4 anni); Testimone_4 Testimone_5
(dipendente della convenuta da 5 anni); (dipendente della
[...] Testimone_6
convenuta dal 2016/2017). Alla successiva udienza del 12.12.2024 venivano altresì escussi i testimoni (consulente esterno incaricato di formazione) ed all'ulteriore Testimone_7
udienza del 15.01.2025 veniva sentito il testimone (dipendente nel 2020). Testimone_8
Con ordinanza dd. 17.01.2025 il giudice disponeva ctu medico legale. All'udienza del
20.02.2025 il ctu prestava giuramento di rito e il Giudice rinviava il processo al 17.07.2025.
Il Ctu depositava il proprio elaborato in termini.
pagina 6 di 28 All'udienza del 17.07.2025 il procuratore di parte convenuta contestava la ctu e formulava una proposta conciliativa. Su istanza di parte ricorrente il Giudice rinviava al 23.07.2025.
All'udienza così fissata il procuratore di parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata alla precedente udienza da parte convenuta;
CP_1
chiedeva rinnovarsi la ctu siccome l'esito era manifestamente superiore alle valutazioni ed anche a quelle del ricorrente;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, CP_2
fissava per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui per quanto l'art.2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa pagina 7 di 28 dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene poi che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Costituisce invero principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ovvero dell'assoluta imprevedibilità. A riguardo si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria
(cfr., ex plurimis, Cass. 4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006, 20221/2010).
pagina 8 di 28 Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Dai documenti agli atti e dall'istruttoria orale espletata risulta che l'infortunio per cui è causa è da ascrivere in parte a colpa del datore di lavoro e in parte a colpa del lavoratore.
E' emerso che:
- Nessun testimone ha assistito all'infortunio;
- I sacchi si incastravano lungo la linea tra insaccatrice e pallettizzatore più volte al giorno:
2 / 6 / 10 volte, ma non tutte le volte nella zona del pallettizzatore (cfr.
[...]
e ; Testimone_5 Controparte_4
- Il sacco incastrato poteva determinare il blocco della linea (ma non lo determinava sempre) e in questi casi, risolto il problema, per riattivare la linea era necessario, una volta rimosso l'impedimento, pigiare un tasto verde.
- L'infortunio è avvenuto a destra dell'ultimo tratto del camminamento / passerella, ove si trova lo spintore / rulliera che fa sì che i sacchi vengano posizionati per accedere al palletizzatore (cfr. ; Tes_2
- Il lavoratore è stato trovato con la caviglia incastrata nel macchinario;
- La rastrelliera ove si trovano rulliera e palletizzatore si trova a 30 cm sotto il piano della passerella (cfr. ; Tes_2
- All'epoca dell'infortunio la rulliera non era coperta da una griglia di protezione, che impedisse il contatto anche solo accidentale degli operai con la rulliera;
pagina 9 di 28 - La zona dell'infortunio era accessibile attraverso un cancelletto posto a metà della passerella, a dx, dotato di un sistema di sicurezza, per cui alla sua apertura si bloccava tutta la linea (per riavviare la linea occorreva richiudere il cancelletto e ripristinare la linea premendo un tasto verde) (cfr. ; Tes_2
- Il ricorrente invece di accedere alla zona attraverso il cancelletto laterale (con interblocco), ha percorso la passerella fino alla fine e di lì ha scavalcato il parapetto ed è
rimasto incastrato con il piede nel macchinario;
- Gli operai, in caso di sacchi incastrati, potevano intervenire per risolvere il problema solo se questo si fosse verificato prima della zona di “fine corsa”, non sarebbero potuti quindi intervenire nella zona ove si è verificato il sinistro (cfr. ); Testimone_5
- Nella zona ove si è verificato l'infortunio erano abilitati ad intervenire solo i tecnici manutentori (cfr. , ; Testimone_5 Testimone_6
- In fase di formazione il ricorrente è stato affiancato da Testimone_5
(capo produzione) e da che gli hanno spiegato il funzionamento di Controparte_4
insaccatrice e pallettizzatore, nonché le modalità di intervento in caso di sacchi incastrati,
con indicazione della zona inibita all'intervento degli operai e riservata ai soli operai manutentori;
- Le omissioni contestate dall'Ispettorato del lavoro sono relative alla mancanza di griglie di protezione sulle rulliere in questa zona (foto 3 griglie difettose e foto 4 e 2 del pagina 10 di 28 1.4.2022 griglie sostituite) ed alla mancanza di parapetto completo in quanto mancante del corrente intermedio a dx (cfr. e verbale di ispezione 18.01.2022); Persona_1
- Peraltro, nella zona ove manca il passante intermedio del parapetto, l'impedimento per l'accesso è rappresentato dalla macchina stessa che ha altezza pari circa alla traversa centrale (cfr. foto 6 dei cc) ((cfr. ; Tes_2
- Successivamente all'infortunio sono state posizionate delle griglie di protezione sulle rulliere, in modo che per intervenire, l'addetto le debba rimuovere, facendo scattare un ulteriore blocco della linea;
(cfr. (ulteriore rispetto all'eventuale blocco per Tes_2
inceppamento e al blocco dovuto al passaggio attraverso il cancelletto a dx della passerella);
- Ove tale accorgimento / misura di sicurezza fosse stata introdotta prima dell'infortunio, il sinistro non si sarebbe verificato (cfr. , in quanto la linea se non bloccatasi Tes_2
prima (per l'incastro del sacco e per il passaggio attraverso il cancelletto con interblocco)
si sarebbe bloccata nel momento in cui l'operaio avesse sollevato la griglia di protezione.
Alla luce del quadro probatorio sopra delineato, si ritiene che l'infortunio sia occorso vuoi in quanto la zona ove è intervenuto il lavoratore non era stata adeguatamente protetta con griglie che impedissero ogni possibilità di contatto tra operai e macchina e che mettessero fuori servizio la macchina in caso di sollevamento delle stesse;
vuoi per un concorso di colpa del lavoratore determinato dal suo intervento mentre la linea era attiva, in zona a lui inibita.
pagina 11 di 28 Per quanto concerne la mancanza di griglie di protezione nella zona incriminata e la loro idoneità ad impedire il sinistro, le dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria e sopra riportate non lasciano adito a dubbi. E d'altro canto, a prescindere dalla obbligatorietà o meno per legge di tale misura, si ritiene che la sua installazione potesse sicuramente pretendersi da parte del datore di lavoro;
prova ne è il fatto che dopo l'infortunio il datore di lavoro ha provveduto proprio in tal senso. Il datore di lavoro non aveva inoltre apposto segnaletica, né catenelle o cancelli, che segnalassero il divieto di accesso / inibissero l'accesso alla parte finale di tale passerella e sussisteva quindi la possibilità per gli operai (ancorchè vietata) di scavalcare il parapetto o intervenire a mani sporgendosi dal parapetto.
Per quanto concerne l'intervento del lavoratore mentre la linea era attiva, si osserva che non ha trovato conferma l'assunto di parte ricorrente, secondo il quale, quando egli è
intervenuto, la linea sarebbe stata ferma (a causa del blocco di un sacco) e che la linea avrebbe ripreso a funzionare da sola, una volta tolto il sacco, contrariamente a quanto accadeva di solito,
atteso che normalmente per riavviare il sistema occorreva pigiare un tasto verde. Se è infatti vero che tutti i testimoni hanno confermato in via generale che poteva accadere più volte al giorno (da
2 a 6 / 10 volte) che dei sacchi si inceppassero, determinando il blocco della linea, con necessità
per riattivarla – una volta rimosso il sacco – di pigiare un apposito tasto verde;
è altrettanto vero che i testimoni hanno chiarito che non sempre il sacco incastrato determinava il blocco della linea e ad ogni modo nessuno ha assistito all'infortunio e ha potuto quindi confermare che il ricorrente pagina 12 di 28 sia intervenuto a linea ferma;
mentre è pacifico che l'Ispettorato del Lavoro non ha rilevato alcun guasto sui sistemi di bloccaggio / riattivazione della linea. Stando così le cose, si ritiene quindi di dover presumere che il ricorrente sia intervenuto mentre la linea era in funzione, atteso che diversamente non si spiega per quale ragione la linea avrebbe “ripreso” da sola a funzionare, una volta rimosso il sacco.
Per quanto riguarda la violazione di specifiche direttive da parte del ricorrente, si rileva che gli addetti alla formazione hanno dichiarato di aver istruito il ricorrente in merito alle modalità con cui intervenire in caso di inceppamento della linea e di avergli anche indicato quale zona inibita agli operai, il “fine corsa”. Al riguardo si osserva altresì che la circostanza che gli operai non dovessero accedere a tale zona appariva abbastanza evidente dallo stato dei luoghi,
atteso che la zona era delimitata da un parapetto, ancorchè all'epoca dell'infortunio non consta vi fossero catenelle, cancelli o segnaletica di pericolo. La circostanza che altri lavoratori che hanno prestato servizio in epoca anteriore al ricorrente abbiano riferito che in sede di formazione a loro non era stato comunicato il suddetto divieto e che essi operavano scavalcando il parapetto e movimentando manualmente i sacchi incastrati nella zona del pallettizzatorie, nulla prova in ordine alle modalità con le quali è stato formato il ricorrente, tanto più che i formatori del ricorrente non sono stati gli stessi degli altri lavoratori.
La condotta sicuramente negligente del lavoratore non costituisce peraltro una condotta abnorme ed imprevedibile, siccome non esorbita dal procedimento lavorativo e neppure era imprevedibile,
pagina 13 di 28 ma comporta comunque un concorso di colpa che si valuta del 50%, considerato che il lavoratore
è intervenuto mentre la linea era attiva, avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire in quell'area e che comunque l'accesso corretto all'area avrebbe dovuto avvenire attraverso un cancello laterale sulla destra della passerella dotato di blocco. Si ritiene che la sussistenza di un parapetto e la circostanza che la griglia si trovasse a 30 cm sotto il piano di calpestio della passerella costituissero circostanze che avrebbero dovuto portare il lavoratore (anche qualora non formato ed istruito – ma così non è) a percepire come vietato l'accesso in quella zona e ad astenersi da un intervento diretto. E' evidente che se vi è un parapetto, questo è volto a inibire l'accesso nella zona al di là dello stesso tramite scavalcamento.
L'azione risarcitoria da parte del lavoratore infortunato
Una volta che sia stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio
(responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), il lavoratore ha diritto ad essere risarcito secondo le norme di diritto comune.
Il risarcimento dovuto dal datore di lavoro va liquidato in base ai principi generali civilistici
(artt.1223,1226, 1227 e 2056 c.c.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt.
pagina 14 di 28 La perdita di tipo personale consiste normalmente nella soppressione o nella riduzione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso e viene normalmente definita come “danno biologico” o “lesione della salute”.
La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per elidere od attenuare gli effetti dell'evento dannoso (es. spese di cura) sia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite.
Una lesione della salute, come può incidere in vario modo sulle molteplici attività esercitate dal danneggiato prima dell'evento dannoso, così può riverberare vari effetti sulla attività di lavoro del soggetto leso e, come le conseguenze di un evento biologico sull'esistenza del leso possono essere sia personali, sia patrimoniali, così anche le conseguenze di un evento biologico sull'attività di lavoro possono essere sia personali, sia patrimoniali.
Infatti “ogni lesione della salute (...) può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura. I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale;
nella
terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa). Si tratta dunque di un'ipotesi di lesione della salute (danno biologico) la quale non
può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle
pagina 15 di 28 molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute” (Trib. Roma 21.01.1997; Trib Roma 11.07.1995 n.10077).
In presenza di un'accertata ripercussione della lesione sulla cenestesi lavorativa, il giudice dovrà tenerne conto nella liquidazione del danno alla salute, opportunamente adattando al caso concreto il valore del punto d'invalidità (nel caso di adozione del criterio a punto), ovvero personalizzando convenientemente l'ammontare del risarcimento.
Tanto premesso, richiamate le S.U. 11.11.2008, questo giudice ritiene che le voci di danno autonomamente risarcibili siano quelle del solo danno non patrimoniale e patrimoniale:
A) Danno non patrimoniale: inteso come a1) Danno alla salute (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona considerata in sé in quanto incidente sul valore uomo unitariamente considerato ), nel quale vanno ricompresi:
- il danno da invalidità temporanea assoluta;
- il danno da invalidità temporanea parziale;
- il danno da invalidità permanente;
- danno da cenestesi lavorativa;
- danno alla vita di relazione;
- danno estetico;
- danno alla sfera sessuale;
- danno esistenziale.
a2) Danno morale: inteso come sofferenze psichiche e morali inferte con l'atto illecito, che provocano un turbamento transitorio della psiche, “sofferenza soggettiva”.
pagina 16 di 28 B) Danno patrimoniale (inteso come diminuzione del patrimonio leso dall'altrui condotta, direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di un'attesa di guadagno), nel quale vanno ricompresi:
b1) danno emergente : spese mediche sostenute e da sostenere b2) lucro cessante: temporanea perdita del reddito: incapacità-inabilità temporanea assoluta;
temporanea riduzione del reddito: incapacità-inabilità temporanea parziale;
definitiva perdita del reddito: incapacità-inabilità permanente assoluta;
definitiva riduzione del reddito: incapacità-inabilità permanente parziale;
perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (c.d. perte de chance).
Quantificazione del danno - conclusioni del ctu
La consulenza tecnica è giunta a conclusioni (40% di invalidità permanente) alquanto distanti dalla valutazione (24%), ma anche dalla stessa valutazione proposta dal ctp di parte CP_2
ricorrente (32%), sulla cui base è stato incardinato il presente giudizio. A ben vedere a fronte delle critiche e richieste di chiarimenti avanzati da parte convenuta nelle osservazioni alla bozza, il ctu non ha esaustivamente preso posizione in merito alla critica circa il metodo di stima e calcolo del danno biologico che secondo il consulente di parte convenuta non troverebbe rispondenza alla recente pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida della Buona
Pratica Clinica (ex art. Legge 24/17): “Valutazione medico legale delle menomazioni all'integrità
pagina 17 di 28 psico-fisica tra 10 e 100 punti di invalidità permanente” . Per questa ragione, in assenza di un risultato chiaro, oggettivamente giustificato dal CTU, si ritiene di adottare in questa sede in via equitativa un metodo di calcolo basato su una media dei valori (24% - 32% - 40%). La media dà come risultato il 32%, ossia l'invalidità come indicata da parte ricorrente in ricorso.
Per quanto concerne invece le ulteriori voci (inabilità temporanea assoluta e parziale e incapacità lavorativa specifica), in assenza di critiche specifiche e condivisibili, verranno acquisiti come base di calcolo del danno, i parametri indicati dal ctu che qui in parte qua si richiama, da ritenersi sotto tali profili completa e immune da vizi logici e di motivazione.
Tanto chiarito, a causa dell'evento occorsogli, riportava: Parte_1
“trauma da schiacciamento della gamba destra con frattura biossea distale esposta di 3° grado, difetto cutaneo e lesione assonale dei nervi peroneo e meno marcata del tibiale dx”.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 557 giorni, di cui:
- 30 giorni per inabilità temporanea totale;
- 137 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%;
- 263 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%;
- 127 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%.
Tanto premesso, il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (tabelle 2024), che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale pagina 18 di 28 parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024, che appare congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita dal ricorrente in conseguenza del sinistro.
Non si ritiene di riconoscere la sussistenza di una componente di danno da sofferenza soggettiva interiore ulteriore (rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024), alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale pagina 19 di 28 voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
E infatti, nel caso di specie, si ritiene che lo scostamento in aumento rispetto alla valutazione dell' consenta di ritenere già riconosciuto anche un danno di natura morale “ulteriore”, CP_2
pagina 20 di 28 tanto più che parte ricorrente non ha offerto parametri idonei ad attestare, in via presuntiva, la sussistenza di danno per sofferenza soggettiva interiore, diverso e autonomo rispetto all'accertato danno biologico.
Per quanto riguarda poi l'invocata personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie non risultino presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod.
Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe. Nulla ha allegato e offerto di provare sul punto parte ricorrente.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di €. 5.668,41 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (0,73).
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 143,75.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
pagina 21 di 28 Il danno non patrimoniale riconoscibile ammonta quindi a:
1. € 2.156,25.- per invalidità temporanea totale per gg.30;
2. € 7.385,16.- per invalidità temporanea parziale al 75% per gg.137;
3. € 9.451,56.- per invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 263
4. € 2.282,03 per invalidità temporanea parziale al 25% per gg. 127
3. € 90.694,50 per invalidità permanente residua del 32 %
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di €.111.969,50.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
pagina 22 di 28 Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, all'epoca dell'evento di 54 anni e 4 mesi di età (colonna relativa a 55 anni di età), applicate le Tabelle di
Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare già nella misura del 50%:
A) Danno liquidato al 6.5.2021 (c.d. "aestimatio"): € 108.105,43.-
B1) Interessi maturati al 26.09.2025: € 10.493,26
B2) Rivalutazione maturata al 26.09.2025: € 5.647,41
Totale A + B: € 124.246,10
L'importo è già stato abbattuto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Da tale somma andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di CP_2
indennizzo biologico, ovvero euro 3.235,38 per ratei corrisposti alla data del 10.05.2024 ed euro
51.850,26 per rendita capitalizzata alla data del 10.05.2024.
Al ricorrente viene quindi riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro
69.160,36.
***
Sotto il profilo patrimoniale, parte ricorrente lamenta un danno da lucro cessante (perdita delle retribuzioni dal sinistro fino alla sentenza), un danno emergente (spese mediche) e un danno futuro per riduzione della capacità lavorativa specifica e incidenza sulla pensione.
Sotto il primo profilo è pacifico che il ricorrente era all'epoca dell'infortunio assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 30.06.2021; il 6.5.2021 è rimasto vittima del sinistro;
durante il periodo di infortunio ha percepito l'indennità da parte dell' CP_2
pagina 23 di 28 (dall'atto di intervento dell' e dalla documentazione dimessa dall'ente emerge che il CP_2
ricorrente ha percepito euro 33.100,74 per indennità temporanea per 570 + 4 giorni). Il
30.06.2021, quindi due mesi dopo l'infortunio, il ricorrente sarebbe rimasto comunque privo di occupazione, per scadenza del termine del contratto di lavoro. Nulla ha provato il ricorrente in merito alla perdita di chance di occupazione in conseguenza dell'infortunio subito successivamente al 30.06.2021 o successivamente alla cessazione della corresponsione dell'indennità temporanea 31.12.2022 da parte dell' . Al contrario nelle note conclusionali CP_2
lo stesso ricorrente dà atto che la difficoltà di trovare nuova occupazione è dipesa anche dalla sua
“inappetibile età” e dall'”assenza di scolarizzazione”.
Nulla si ritiene quindi di riconoscere al lavoratore a titolo di lucro cessante.
Per quanto concerne le spese mediche il ctu ha ritenuto “congrue ed attinenti le spese agli atti che ammontano a 3.599,55 € (3.538,00€ per perizia medico legale;
61,55 € per unico ticket per esame radiologico)” precisando che “non sono prevedibili spese future per i danni subiti nell'incidente del 06/05/2021”.
In merito al danno patrimoniale futuro, il ctu ha accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 30%.
Tanto premesso, per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale futuro, il Tribunale
procede nel seguente modo: considerato il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie
(16,621) di cui al Quaderno CSM 41/90 (in modo da ricomprendere nella somma anche il danno pensionistico) corrispondente all'età di 56 anni (data a decorrere dalla quale – 1.1.2023 – ha CP_2
chiuso l'infortunio) e la retribuzione annua netta di euro 16.911,00 (corrispondente al lordo di euro 1.689 x 13 = 21.963,00), considerata la riduzione della capacità lavorativa del 30%, il danno pagina 24 di 28 patrimoniale permanente, al cui risarcimento il lavoratore ha diritto ammonta ed euro (16.911,00
x 30 x 16,621 / 100) = euro 84.323,31 (ancora di dimezzare in considerazione del concorso di colpa).
In ordine alla scelta di applicare il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie e non di quelle temporanee (fino alla data del presumibile pensionamento) e di non applicare alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il Tribunale richiama la recente pronuncia della Corte Suprema di
Cassazione (ordinanza 34108 del 23.12.2024) in base alla quale non è oggi più sostenibile che capitalizzando i redditi perduti in base ad un coefficiente corrispondente alla durata della vita media e senza applicare alcuna riduzione per il c.d. scarto tra vita fisica e vita lavorativa, si sovrastimi il danno “infatti con la cessazione della vita lavorativa non cessano i redditi del pensionato, ma semplicemente – di norma – si riducono , in quanto il reddito da lavoro è sostituito dal trattamento pensionistico. E tuttavia il trattamento previdenziale dei lavoratori in quiescenza è fondato sul sistema contributivo, in virtù del quale la misura della pensione dipende dalla misura dei contributi previdenziali versati;
e questi ultimi, a loro volta, dipendono dal numero di anni di vita lavorativa e dal livello del reddito. Ciò vuol dire che il danno da riduzione del reddito ha sempre ripercussioni anche sul trattamento previdenziale, perché chi non guadagna più o guadagna meno verserà meno contributi, e vedrà pregiudicato il proprio diritto alla pensione. Pertanto, applicando a queste persone la riduzione del risarcimento per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il risarcimento ad esse dovuto viene sottostimato e non sovrastimato. In teoria, dunque, la riduzione del risarcimento per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa sarebbe ammissibile solo per quei danneggiati la cui pensione prescinde dai contributi pagina 25 di 28 versati (sistema contributivo). Nella maggioranza degli altri casi, invece, una corretta liquidazione del danno non può avvenire che in due modi:
a) Se si applica lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, allora si dovrà liquidare a parte l'ulteriore danno “pensionistico”, e cioè quello consistente nella presumibile percezione di una pensione minore a quella cui la vittima avrebbe avuto diritto, se avesse potuto lavorare più anni o percepire redditi più elevati;
b) Se non si liquida in via autonoma il “danno pensionistico” (il che può ritenersi consentito per semplicità di calcolo, tenuto conto che quello in esame è pur sempre un danno da liquidare con l'equità allargata di cui all'art. 2056 cc., allora in compenso non potrà applicarsi nessuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Il primo sistema però presenta l'inconveniente di prestarsi a disparità di trattamento in quanto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa non è uguale per tutti, ma dipende dall'età dell'infortunato e dal lavoro svolto.
In definitiva, poiché la liquidazione del danno di cui si discorre è ampiamente equitativa, nulla vieta al giudice di non applicare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ove ritenga che la contrazione del reddito possa nuocere anche alla posizione pensionistica del danneggiato “ (Cass.
34108 del 2024 cit.).
In ordine alla scelta di porre a base del calcolo del danno patrimoniale futuro il reddito al netto delle detrazioni e ritenute di legge, il Tribunale si rifà parimenti alla pronuncia sopra citata della
Suprema Corte, a mente della quale “…il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il fatto illecito: per il lavoratore danneggiato dovrebbe essere pagina 26 di 28 patrimonialmente indifferente lavorare e percepire la paga, ovvero non lavorare a causa della procurata incapacità e percepire il risarcimento. Per questa ragione la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre ritenuto che il reddito da porre a base della liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno debba essere il reddito netto e non il reddito lordo. Infatti se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma non avrebbe dovuto pagare le tasse…”
In virtù del concorso di colpa del ricorrente, accertato nella misura del 50%, il danno non patrimoniale risarcibile è pari alla metà: euro 42.161,65.
Il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale concerne la parte eccedente l'ammontare di indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno CP_2
differenziale).
Dalla certificazione emerge che l' ha erogato alla data del 10.05.2024 per ratei euro CP_2 CP_2
4.719,67 e che a tale data la rendita capitalizzata ammontava ad euro 71.203,78.-.
Ne consegue che nulla spetta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
Ricapitolando, gli importi riconoscibili a titolo di danno patrimoniale, abbattuti in ragione del
50% del concorso di colpa ammontano ad euro a 1.799,77 (3.599,55 : 2) per spese mediche.
.-.-.-.
Le spese (liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – ovvero quello del decisum) seguono la regola della soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste a carico definitivo di parte convenuta.
p.q.m.
pagina 27 di 28 Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 225/2025 promossa da Parte_1
con ricorso depositato il 28.04.2024 contro così provvede: CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
accerta e dichiara che l'infortunio occorso al sig. in data 6.5.2021 è da imputare per un Parte_1
50% a colpa del ricorrente e per un 50% a colpa del datore di lavoro condanna
al pagamento a favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni non CP_1
patrimoniali dell'importo di euro 69.160,36.- e a titolo di danni patrimoniali dell'importo di euro 1.799,77.- oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo,
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro
13.395,00.- per compenso, oltre euro 3.050,00 per ctp, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_1
Così deciso, 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2039 c.c. e 185 c.p.).
Voci di danno
Ogni lesione alla salute dell'individuo, provocata dall'atto illecito del terzo, può causare sia una perdita di tipo personale che una perdita di tipo patrimoniale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 225-2025 R.G.L., promossa da:
(c.f. , nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso, dall'Avv. Gino Azzaro (c.f. ) con studio in Merano (BZ), C.F._2
Corso Libertà nr. 188, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
contro
pagina 1 di 28 (P.IVA – PEC , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Email_1
rappresentante pro tempore, con sede in Via Venosta 70 a Parcines (39020 – BZ),
rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso (doc.1) dall'avv. Matteo Bruccoleri
(C.F. – Partita IVA: – PEC C.F._3 P.IVA_2
del Foro di Bolzano, presso lo Studio Legale in via Rosmini 11 a Email_2
Bolzano (39100 - BZ) elegge domicilio e dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c. (PEC - fax Email_2
0471/325778)
convenuta
In punto: ricorso ex art. 414 c.p.c.
causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Nel merito: accertare e dichiarare, giusti titoli e causali esposti in narrativa, l'esclusiva rispettivamente concorrente in misura prevalente responsabilità di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, in relazione a tutti i danni subiti per causali e titoli di cui in narrativa da in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 06.05.2021 e Parte_1 per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 210.106,63 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale e di euro 199.127,00 a titolo di danno patrimoniale lavorativo, oltre ad euro
3.638,00 per spese mediche e così per complessivi euro 412.871,63. Condannare altresì al CP_1 risarcimento del danno costituito dalla perdita o diminuzione del trattamento pensionistico da pagina 2 di 28 determinare con c.t.u. contabile. Salvo somme maggiori o minori ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio per parte convenuta: contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano – Sezione Lavoro adito:
- in via principale di merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità civile della società convenuta rispetto all'infortunio occorso in data CP_1
06/05/2021 al ricorrente a) rigettare le domande tutte di parte ricorrente, Parte_1 poiché infondate nel merito in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) rigettare poiché infondata la domanda di VA di , infondata e non esperibile in assenza di alcuna CP_2 responsabilità del datore di lavoro;
- in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità civile del datore di lavoro, anche concorrente a quella del lavoratore infortunato: a) accertare e dichiarare in misura maggioritaria di 2/3 la responsabilità concorrente addebitabile al lavoratore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; b) accertate il danno differenziale complessivo a fini civilistici spettante al ricorrente infortunato e disporne la corrispondente riduzione in ragione del suo concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c) ridurre in relazione alla responsabilità concorrente del lavoratore la VA;
d) ridurre in ogni caso la VA ai sensi CP_2 CP_2 dell'art. 11 co. 3 DPR 1124/1965;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.04.2025 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
ed esponeva al Tribunale di essere stato somministrato tra il 2020 ed il 2021 dalla
[...]
quale operaio generico presso lo stabilimento in Parcines (BZ) della Controparte_3
pagina 3 di 28 di essere stato assegnato al reparto “insacco” ed addetto alla sorveglianza di CP_1
due macchinari: “macchina 1”, insaccatrice e “macchina 2”, pallettizzatore;
che in particolare il suo lavoro consisteva nel posizionare i sacchi vuoti sul nastro dell'insaccatrice, che venivano via via automaticamente riempiti con materiale cementizio e convogliati tramite nastro trasportatore verso il soprastante pallettizzatore;
che quest'ultima macchina lungo il percorso organizzava la sistemazione dei sacchi (li girava, spingeva, raggruppava ecc.) per farli confluire nel pellets sottostante, il quale infine veniva trasportato tramite nastro verso il reparto imballo. Il ricorrente lamentava che il pallettizzatore si sarebbe bloccato numerose volte al giorno, imponendogli continue salite e discese dall'impianto per sistemare i sacchi e far ripartire il ciclo;
che erano assenti dispositivi antinfortunio (griglie su parti pericolose delle macchine), segnaletiche e recinzioni;
che aveva appreso come intervenire in simili frangenti dal collega più anziano cui era stato affiancato il primo mese e che mai nessuno gli aveva rappresentato che avrebbe dovuto pigiare il fungo rosso di emergenza o chiamare un tecnico, anziché intervenire nel modo descritto. Il ricorrente riportava quindi di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro la mattina del 6.5.2021, mentre appunto era intervenuto per sistemare un sacco che aveva determinato il blocco del sistema. In particolare, il lavoratore descriveva in questi termini la dinamica del sinistro: “…saliva la scaletta che conduce al pallettizzatore, percorreva un camminamento (al cui lato erano presenti due cancelletti dotati di fotocellule …) e proseguiva fino al suo termine (costituito da una sorta di “ponticello”)”, ove “era sita a latere la “pedana” (1 mq ca. con apertura-chiusura orizzontale: quando chiusa riceveva i sacchi dal nastro trasportatore e raggiunta la quantità predeterminata di sacchi, si apriva per consentire agli stessi di scendere nel pellets sottostante) sulla quale rinveniva un sacco incastrato”; … “al fine di estrarre il sacco rimasto incastrato durante l'apertura della pedana pagina 4 di 28 si allungava mantenendo un piede sulla base di calpestio e l'altro sulla pedana;
… improvvisamente la pedana eseguiva un repentino movimento di fine corsa, cogliendolo impreparato … schiacciandogli la gamba contro il parapetto”. Tanto premesso, specificati i postumi dell'infortunio, ritenuta sussistere l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro anche alla luce delle indagini svolte dall'Ispettorato del lavoro, in contrasto con l'archiviazione del processo penale disposta dal P.M., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni e rassegnava nello specifico le conclusioni sopra riportate per esteso.
Con atto di intervento volontario di data 12/06/2024 si è costituita in giudizio CP_2
svolgendo domanda di VA verso il datore di lavoro per complessivi € 164.171,81, sostenendo la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al ricorrente sulla base della medesima linea difensiva.
Si costituiva in giudizio tempestivamente anche la , contestando la sussistenza di CP_1
qualsiasi responsabilità per quanto occorso al lavoratore. La società si rifaceva in primis alla motivazione dell'archiviazione disposta dal PM (mancato spegnimento da parte del lavoratore del macchinario prima di intervenire;
sussistenza di direttive datoriali che vietavano l'intervento da parte dell'addetto all'insaccatrice imponendo contestualmente l'intervento del manutentore;
condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore); quindi proseguiva contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda del ricorrente e della VA . precisava di aver formato CP_2 CP_1
regolarmene il lavoratore;
che con riferimento ad eventuali problemi di funzionamento del pallettizzatore al lavoratore era stata spiegata la regola di fermare la macchina con il tasto di emergenza e di fare intervenire il tecnico manutentore, unico lavoratore autorizzato ad intervenire;
che il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal percorrere il camminamento fino alla fine, scavalcando il parapetto ed agendo direttamente con il piede sulla pedana per pagina 5 di 28 sbloccare il sacco di cemento bloccato, potendo al più accedere all'area incriminata solo attraverso due cancelletti laterali dotati di fotocellula idonea a bloccare il macchinario;
che l'infortunio andava attribuito ad un atto abnorme e ad un rischio deliberatamente assunto dal lavoratore;
contestava quindi la sussistenza di alcuna prassi diversa rispetto alle linee guida e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso, non prima di aver contestato anche il quantum della pretesa attorea.
All'udienza del 16.07.2024 il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione e su istanza delle parti rinviava il procedimento al 12.09.2024. All'udienza così fissata CP_2
rinunciava agli atti nei confronti di e – nulla opponendo parte ricorrente - il giudice CP_1
dichiarava estinto il procedimento limitatamente al rapporto – . Il Giudice CP_2 CP_1
dava quindi atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per mancata adesione di parte ricorrente e, sentiti i procuratori delle parti, si riservava la decisione in ordine alle istanze da questi proposte. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali la data del
15.11.2024. In tale occasione venivano escussi i testimoni: (ispettore del Tes_1
lavoro); (consulente sicurezza); (dipendente nel Tes_2 Testimone_3 CP_1
2018); (operaio della convenuta da 4 anni); Testimone_4 Testimone_5
(dipendente della convenuta da 5 anni); (dipendente della
[...] Testimone_6
convenuta dal 2016/2017). Alla successiva udienza del 12.12.2024 venivano altresì escussi i testimoni (consulente esterno incaricato di formazione) ed all'ulteriore Testimone_7
udienza del 15.01.2025 veniva sentito il testimone (dipendente nel 2020). Testimone_8
Con ordinanza dd. 17.01.2025 il giudice disponeva ctu medico legale. All'udienza del
20.02.2025 il ctu prestava giuramento di rito e il Giudice rinviava il processo al 17.07.2025.
Il Ctu depositava il proprio elaborato in termini.
pagina 6 di 28 All'udienza del 17.07.2025 il procuratore di parte convenuta contestava la ctu e formulava una proposta conciliativa. Su istanza di parte ricorrente il Giudice rinviava al 23.07.2025.
All'udienza così fissata il procuratore di parte ricorrente dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa formulata alla precedente udienza da parte convenuta;
CP_1
chiedeva rinnovarsi la ctu siccome l'esito era manifestamente superiore alle valutazioni ed anche a quelle del ricorrente;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, CP_2
fissava per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Merito
Il ricorso è parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c.e onere della prova
Sulla portata del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio fra lavoratore e datore di lavoro il panorama giurisprudenziale non appare univoco.
Lo scrivente aderisce all'orientamento, secondo cui per quanto l'art.2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa pagina 7 di 28 dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi.
Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi. In
questo senso Cass. 18.02.2000 n.1886, Cass. 3 aprile 1999 n.3234; Cass.21.12.1998 n.12763.
Sempre in conformità a consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, lo scrivente ritiene poi che l'eventuale colpa del lavoratore infortunato non sia idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore a meno che il rischio sia generato da un'attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa e che esorbiti del tutto dai limiti di essa (cfr in tal senso tra le tante Cass.28.07.2004 n.14270,
Cass.17.04.2004 n.7328).
Costituisce invero principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ovvero dell'assoluta imprevedibilità. A riguardo si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria
(cfr., ex plurimis, Cass. 4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006, 20221/2010).
pagina 8 di 28 Ricostruzione dei fatti - valutazione delle prove
Dai documenti agli atti e dall'istruttoria orale espletata risulta che l'infortunio per cui è causa è da ascrivere in parte a colpa del datore di lavoro e in parte a colpa del lavoratore.
E' emerso che:
- Nessun testimone ha assistito all'infortunio;
- I sacchi si incastravano lungo la linea tra insaccatrice e pallettizzatore più volte al giorno:
2 / 6 / 10 volte, ma non tutte le volte nella zona del pallettizzatore (cfr.
[...]
e ; Testimone_5 Controparte_4
- Il sacco incastrato poteva determinare il blocco della linea (ma non lo determinava sempre) e in questi casi, risolto il problema, per riattivare la linea era necessario, una volta rimosso l'impedimento, pigiare un tasto verde.
- L'infortunio è avvenuto a destra dell'ultimo tratto del camminamento / passerella, ove si trova lo spintore / rulliera che fa sì che i sacchi vengano posizionati per accedere al palletizzatore (cfr. ; Tes_2
- Il lavoratore è stato trovato con la caviglia incastrata nel macchinario;
- La rastrelliera ove si trovano rulliera e palletizzatore si trova a 30 cm sotto il piano della passerella (cfr. ; Tes_2
- All'epoca dell'infortunio la rulliera non era coperta da una griglia di protezione, che impedisse il contatto anche solo accidentale degli operai con la rulliera;
pagina 9 di 28 - La zona dell'infortunio era accessibile attraverso un cancelletto posto a metà della passerella, a dx, dotato di un sistema di sicurezza, per cui alla sua apertura si bloccava tutta la linea (per riavviare la linea occorreva richiudere il cancelletto e ripristinare la linea premendo un tasto verde) (cfr. ; Tes_2
- Il ricorrente invece di accedere alla zona attraverso il cancelletto laterale (con interblocco), ha percorso la passerella fino alla fine e di lì ha scavalcato il parapetto ed è
rimasto incastrato con il piede nel macchinario;
- Gli operai, in caso di sacchi incastrati, potevano intervenire per risolvere il problema solo se questo si fosse verificato prima della zona di “fine corsa”, non sarebbero potuti quindi intervenire nella zona ove si è verificato il sinistro (cfr. ); Testimone_5
- Nella zona ove si è verificato l'infortunio erano abilitati ad intervenire solo i tecnici manutentori (cfr. , ; Testimone_5 Testimone_6
- In fase di formazione il ricorrente è stato affiancato da Testimone_5
(capo produzione) e da che gli hanno spiegato il funzionamento di Controparte_4
insaccatrice e pallettizzatore, nonché le modalità di intervento in caso di sacchi incastrati,
con indicazione della zona inibita all'intervento degli operai e riservata ai soli operai manutentori;
- Le omissioni contestate dall'Ispettorato del lavoro sono relative alla mancanza di griglie di protezione sulle rulliere in questa zona (foto 3 griglie difettose e foto 4 e 2 del pagina 10 di 28 1.4.2022 griglie sostituite) ed alla mancanza di parapetto completo in quanto mancante del corrente intermedio a dx (cfr. e verbale di ispezione 18.01.2022); Persona_1
- Peraltro, nella zona ove manca il passante intermedio del parapetto, l'impedimento per l'accesso è rappresentato dalla macchina stessa che ha altezza pari circa alla traversa centrale (cfr. foto 6 dei cc) ((cfr. ; Tes_2
- Successivamente all'infortunio sono state posizionate delle griglie di protezione sulle rulliere, in modo che per intervenire, l'addetto le debba rimuovere, facendo scattare un ulteriore blocco della linea;
(cfr. (ulteriore rispetto all'eventuale blocco per Tes_2
inceppamento e al blocco dovuto al passaggio attraverso il cancelletto a dx della passerella);
- Ove tale accorgimento / misura di sicurezza fosse stata introdotta prima dell'infortunio, il sinistro non si sarebbe verificato (cfr. , in quanto la linea se non bloccatasi Tes_2
prima (per l'incastro del sacco e per il passaggio attraverso il cancelletto con interblocco)
si sarebbe bloccata nel momento in cui l'operaio avesse sollevato la griglia di protezione.
Alla luce del quadro probatorio sopra delineato, si ritiene che l'infortunio sia occorso vuoi in quanto la zona ove è intervenuto il lavoratore non era stata adeguatamente protetta con griglie che impedissero ogni possibilità di contatto tra operai e macchina e che mettessero fuori servizio la macchina in caso di sollevamento delle stesse;
vuoi per un concorso di colpa del lavoratore determinato dal suo intervento mentre la linea era attiva, in zona a lui inibita.
pagina 11 di 28 Per quanto concerne la mancanza di griglie di protezione nella zona incriminata e la loro idoneità ad impedire il sinistro, le dichiarazioni testimoniali assunte in sede istruttoria e sopra riportate non lasciano adito a dubbi. E d'altro canto, a prescindere dalla obbligatorietà o meno per legge di tale misura, si ritiene che la sua installazione potesse sicuramente pretendersi da parte del datore di lavoro;
prova ne è il fatto che dopo l'infortunio il datore di lavoro ha provveduto proprio in tal senso. Il datore di lavoro non aveva inoltre apposto segnaletica, né catenelle o cancelli, che segnalassero il divieto di accesso / inibissero l'accesso alla parte finale di tale passerella e sussisteva quindi la possibilità per gli operai (ancorchè vietata) di scavalcare il parapetto o intervenire a mani sporgendosi dal parapetto.
Per quanto concerne l'intervento del lavoratore mentre la linea era attiva, si osserva che non ha trovato conferma l'assunto di parte ricorrente, secondo il quale, quando egli è
intervenuto, la linea sarebbe stata ferma (a causa del blocco di un sacco) e che la linea avrebbe ripreso a funzionare da sola, una volta tolto il sacco, contrariamente a quanto accadeva di solito,
atteso che normalmente per riavviare il sistema occorreva pigiare un tasto verde. Se è infatti vero che tutti i testimoni hanno confermato in via generale che poteva accadere più volte al giorno (da
2 a 6 / 10 volte) che dei sacchi si inceppassero, determinando il blocco della linea, con necessità
per riattivarla – una volta rimosso il sacco – di pigiare un apposito tasto verde;
è altrettanto vero che i testimoni hanno chiarito che non sempre il sacco incastrato determinava il blocco della linea e ad ogni modo nessuno ha assistito all'infortunio e ha potuto quindi confermare che il ricorrente pagina 12 di 28 sia intervenuto a linea ferma;
mentre è pacifico che l'Ispettorato del Lavoro non ha rilevato alcun guasto sui sistemi di bloccaggio / riattivazione della linea. Stando così le cose, si ritiene quindi di dover presumere che il ricorrente sia intervenuto mentre la linea era in funzione, atteso che diversamente non si spiega per quale ragione la linea avrebbe “ripreso” da sola a funzionare, una volta rimosso il sacco.
Per quanto riguarda la violazione di specifiche direttive da parte del ricorrente, si rileva che gli addetti alla formazione hanno dichiarato di aver istruito il ricorrente in merito alle modalità con cui intervenire in caso di inceppamento della linea e di avergli anche indicato quale zona inibita agli operai, il “fine corsa”. Al riguardo si osserva altresì che la circostanza che gli operai non dovessero accedere a tale zona appariva abbastanza evidente dallo stato dei luoghi,
atteso che la zona era delimitata da un parapetto, ancorchè all'epoca dell'infortunio non consta vi fossero catenelle, cancelli o segnaletica di pericolo. La circostanza che altri lavoratori che hanno prestato servizio in epoca anteriore al ricorrente abbiano riferito che in sede di formazione a loro non era stato comunicato il suddetto divieto e che essi operavano scavalcando il parapetto e movimentando manualmente i sacchi incastrati nella zona del pallettizzatorie, nulla prova in ordine alle modalità con le quali è stato formato il ricorrente, tanto più che i formatori del ricorrente non sono stati gli stessi degli altri lavoratori.
La condotta sicuramente negligente del lavoratore non costituisce peraltro una condotta abnorme ed imprevedibile, siccome non esorbita dal procedimento lavorativo e neppure era imprevedibile,
pagina 13 di 28 ma comporta comunque un concorso di colpa che si valuta del 50%, considerato che il lavoratore
è intervenuto mentre la linea era attiva, avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire in quell'area e che comunque l'accesso corretto all'area avrebbe dovuto avvenire attraverso un cancello laterale sulla destra della passerella dotato di blocco. Si ritiene che la sussistenza di un parapetto e la circostanza che la griglia si trovasse a 30 cm sotto il piano di calpestio della passerella costituissero circostanze che avrebbero dovuto portare il lavoratore (anche qualora non formato ed istruito – ma così non è) a percepire come vietato l'accesso in quella zona e ad astenersi da un intervento diretto. E' evidente che se vi è un parapetto, questo è volto a inibire l'accesso nella zona al di là dello stesso tramite scavalcamento.
L'azione risarcitoria da parte del lavoratore infortunato
Una volta che sia stata accertata la responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto proprio
(responsabilità diretta) o dei suoi dipendenti (responsabilità indiretta), il lavoratore ha diritto ad essere risarcito secondo le norme di diritto comune.
Il risarcimento dovuto dal datore di lavoro va liquidato in base ai principi generali civilistici
(artt.1223,1226, 1227 e 2056 c.c.) e comprende anche eventuali danni non patrimoniali (artt.
pagina 14 di 28 La perdita di tipo personale consiste normalmente nella soppressione o nella riduzione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso e viene normalmente definita come “danno biologico” o “lesione della salute”.
La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per elidere od attenuare gli effetti dell'evento dannoso (es. spese di cura) sia nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite.
Una lesione della salute, come può incidere in vario modo sulle molteplici attività esercitate dal danneggiato prima dell'evento dannoso, così può riverberare vari effetti sulla attività di lavoro del soggetto leso e, come le conseguenze di un evento biologico sull'esistenza del leso possono essere sia personali, sia patrimoniali, così anche le conseguenze di un evento biologico sull'attività di lavoro possono essere sia personali, sia patrimoniali.
Infatti “ogni lesione della salute (...) può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura. I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale;
nella
terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa). Si tratta dunque di un'ipotesi di lesione della salute (danno biologico) la quale non
può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle
pagina 15 di 28 molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute” (Trib. Roma 21.01.1997; Trib Roma 11.07.1995 n.10077).
In presenza di un'accertata ripercussione della lesione sulla cenestesi lavorativa, il giudice dovrà tenerne conto nella liquidazione del danno alla salute, opportunamente adattando al caso concreto il valore del punto d'invalidità (nel caso di adozione del criterio a punto), ovvero personalizzando convenientemente l'ammontare del risarcimento.
Tanto premesso, richiamate le S.U. 11.11.2008, questo giudice ritiene che le voci di danno autonomamente risarcibili siano quelle del solo danno non patrimoniale e patrimoniale:
A) Danno non patrimoniale: inteso come a1) Danno alla salute (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona considerata in sé in quanto incidente sul valore uomo unitariamente considerato ), nel quale vanno ricompresi:
- il danno da invalidità temporanea assoluta;
- il danno da invalidità temporanea parziale;
- il danno da invalidità permanente;
- danno da cenestesi lavorativa;
- danno alla vita di relazione;
- danno estetico;
- danno alla sfera sessuale;
- danno esistenziale.
a2) Danno morale: inteso come sofferenze psichiche e morali inferte con l'atto illecito, che provocano un turbamento transitorio della psiche, “sofferenza soggettiva”.
pagina 16 di 28 B) Danno patrimoniale (inteso come diminuzione del patrimonio leso dall'altrui condotta, direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostruzione o la riparazione delle cose su cui ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o anche con il venir meno di un'attesa di guadagno), nel quale vanno ricompresi:
b1) danno emergente : spese mediche sostenute e da sostenere b2) lucro cessante: temporanea perdita del reddito: incapacità-inabilità temporanea assoluta;
temporanea riduzione del reddito: incapacità-inabilità temporanea parziale;
definitiva perdita del reddito: incapacità-inabilità permanente assoluta;
definitiva riduzione del reddito: incapacità-inabilità permanente parziale;
perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale (c.d. perte de chance).
Quantificazione del danno - conclusioni del ctu
La consulenza tecnica è giunta a conclusioni (40% di invalidità permanente) alquanto distanti dalla valutazione (24%), ma anche dalla stessa valutazione proposta dal ctp di parte CP_2
ricorrente (32%), sulla cui base è stato incardinato il presente giudizio. A ben vedere a fronte delle critiche e richieste di chiarimenti avanzati da parte convenuta nelle osservazioni alla bozza, il ctu non ha esaustivamente preso posizione in merito alla critica circa il metodo di stima e calcolo del danno biologico che secondo il consulente di parte convenuta non troverebbe rispondenza alla recente pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida della Buona
Pratica Clinica (ex art. Legge 24/17): “Valutazione medico legale delle menomazioni all'integrità
pagina 17 di 28 psico-fisica tra 10 e 100 punti di invalidità permanente” . Per questa ragione, in assenza di un risultato chiaro, oggettivamente giustificato dal CTU, si ritiene di adottare in questa sede in via equitativa un metodo di calcolo basato su una media dei valori (24% - 32% - 40%). La media dà come risultato il 32%, ossia l'invalidità come indicata da parte ricorrente in ricorso.
Per quanto concerne invece le ulteriori voci (inabilità temporanea assoluta e parziale e incapacità lavorativa specifica), in assenza di critiche specifiche e condivisibili, verranno acquisiti come base di calcolo del danno, i parametri indicati dal ctu che qui in parte qua si richiama, da ritenersi sotto tali profili completa e immune da vizi logici e di motivazione.
Tanto chiarito, a causa dell'evento occorsogli, riportava: Parte_1
“trauma da schiacciamento della gamba destra con frattura biossea distale esposta di 3° grado, difetto cutaneo e lesione assonale dei nervi peroneo e meno marcata del tibiale dx”.
Il CTU ha determinato la durata della malattia post-traumatica in complessivi 557 giorni, di cui:
- 30 giorni per inabilità temporanea totale;
- 137 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%;
- 263 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%;
- 127 giorni per inabilità temporanea parziale al 25%.
Tanto premesso, il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (tabelle 2024), che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Le Tabelle di Milano, indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale pagina 18 di 28 parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto quale lesione della sua integrità psicofisica negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito;
sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate di danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024, che appare congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita dal ricorrente in conseguenza del sinistro.
Non si ritiene di riconoscere la sussistenza di una componente di danno da sofferenza soggettiva interiore ulteriore (rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024), alla luce dei principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25164/2020 che di seguito si elencano.
1. Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
2. L'impossibilità di compiere determinati atti fisici non può dare luogo alla personalizzazione del danno in quanto tale pregiudizio costituisce la base del sistema di ristoro tabellare. Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale pagina 19 di 28 voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno morale può essere dimostrato attraverso massime di esperienza e, comunque, pare ragionevole l'aumento previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano che poggiano su una proporzionalità diretta con la gravità della lesione.
3. In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
4. in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella.
E infatti, nel caso di specie, si ritiene che lo scostamento in aumento rispetto alla valutazione dell' consenta di ritenere già riconosciuto anche un danno di natura morale “ulteriore”, CP_2
pagina 20 di 28 tanto più che parte ricorrente non ha offerto parametri idonei ad attestare, in via presuntiva, la sussistenza di danno per sofferenza soggettiva interiore, diverso e autonomo rispetto all'accertato danno biologico.
Per quanto riguarda poi l'invocata personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie non risultino presenti particolari condizioni personali che giustifichino uno scostamento dal criterio tabellare dovendo dette condizioni, per usare il linguaggio del legislatore, avere inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod.
Ass.) in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe. Nulla ha allegato e offerto di provare sul punto parte ricorrente.
Di seguito la quantificazione del danno non patrimoniale riconoscibile.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l'importo di €. 5.668,41 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (0,73).
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 143,75.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
pagina 21 di 28 Il danno non patrimoniale riconoscibile ammonta quindi a:
1. € 2.156,25.- per invalidità temporanea totale per gg.30;
2. € 7.385,16.- per invalidità temporanea parziale al 75% per gg.137;
3. € 9.451,56.- per invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 263
4. € 2.282,03 per invalidità temporanea parziale al 25% per gg. 127
3. € 90.694,50 per invalidità permanente residua del 32 %
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di €.111.969,50.
Poiché l'evento lesivo è antecedente alla data in cui è stata redatta la tabella di riferimento, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea;
la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento da invalidità temporanea parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea totale.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva, che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
pagina 22 di 28 Pertanto, per quanto riguarda gli accertati danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, all'epoca dell'evento di 54 anni e 4 mesi di età (colonna relativa a 55 anni di età), applicate le Tabelle di
Milano 2024 e operate le necessarie devalutazioni e le successive rivalutazioni, con calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, questi si possono così quantificare già nella misura del 50%:
A) Danno liquidato al 6.5.2021 (c.d. "aestimatio"): € 108.105,43.-
B1) Interessi maturati al 26.09.2025: € 10.493,26
B2) Rivalutazione maturata al 26.09.2025: € 5.647,41
Totale A + B: € 124.246,10
L'importo è già stato abbattuto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa.
Da tale somma andrà detratto quanto corrisposto / corrispondendo da parte di a titolo di CP_2
indennizzo biologico, ovvero euro 3.235,38 per ratei corrisposti alla data del 10.05.2024 ed euro
51.850,26 per rendita capitalizzata alla data del 10.05.2024.
Al ricorrente viene quindi riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro
69.160,36.
***
Sotto il profilo patrimoniale, parte ricorrente lamenta un danno da lucro cessante (perdita delle retribuzioni dal sinistro fino alla sentenza), un danno emergente (spese mediche) e un danno futuro per riduzione della capacità lavorativa specifica e incidenza sulla pensione.
Sotto il primo profilo è pacifico che il ricorrente era all'epoca dell'infortunio assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 30.06.2021; il 6.5.2021 è rimasto vittima del sinistro;
durante il periodo di infortunio ha percepito l'indennità da parte dell' CP_2
pagina 23 di 28 (dall'atto di intervento dell' e dalla documentazione dimessa dall'ente emerge che il CP_2
ricorrente ha percepito euro 33.100,74 per indennità temporanea per 570 + 4 giorni). Il
30.06.2021, quindi due mesi dopo l'infortunio, il ricorrente sarebbe rimasto comunque privo di occupazione, per scadenza del termine del contratto di lavoro. Nulla ha provato il ricorrente in merito alla perdita di chance di occupazione in conseguenza dell'infortunio subito successivamente al 30.06.2021 o successivamente alla cessazione della corresponsione dell'indennità temporanea 31.12.2022 da parte dell' . Al contrario nelle note conclusionali CP_2
lo stesso ricorrente dà atto che la difficoltà di trovare nuova occupazione è dipesa anche dalla sua
“inappetibile età” e dall'”assenza di scolarizzazione”.
Nulla si ritiene quindi di riconoscere al lavoratore a titolo di lucro cessante.
Per quanto concerne le spese mediche il ctu ha ritenuto “congrue ed attinenti le spese agli atti che ammontano a 3.599,55 € (3.538,00€ per perizia medico legale;
61,55 € per unico ticket per esame radiologico)” precisando che “non sono prevedibili spese future per i danni subiti nell'incidente del 06/05/2021”.
In merito al danno patrimoniale futuro, il ctu ha accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 30%.
Tanto premesso, per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale futuro, il Tribunale
procede nel seguente modo: considerato il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie
(16,621) di cui al Quaderno CSM 41/90 (in modo da ricomprendere nella somma anche il danno pensionistico) corrispondente all'età di 56 anni (data a decorrere dalla quale – 1.1.2023 – ha CP_2
chiuso l'infortunio) e la retribuzione annua netta di euro 16.911,00 (corrispondente al lordo di euro 1.689 x 13 = 21.963,00), considerata la riduzione della capacità lavorativa del 30%, il danno pagina 24 di 28 patrimoniale permanente, al cui risarcimento il lavoratore ha diritto ammonta ed euro (16.911,00
x 30 x 16,621 / 100) = euro 84.323,31 (ancora di dimezzare in considerazione del concorso di colpa).
In ordine alla scelta di applicare il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie e non di quelle temporanee (fino alla data del presumibile pensionamento) e di non applicare alcuno scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il Tribunale richiama la recente pronuncia della Corte Suprema di
Cassazione (ordinanza 34108 del 23.12.2024) in base alla quale non è oggi più sostenibile che capitalizzando i redditi perduti in base ad un coefficiente corrispondente alla durata della vita media e senza applicare alcuna riduzione per il c.d. scarto tra vita fisica e vita lavorativa, si sovrastimi il danno “infatti con la cessazione della vita lavorativa non cessano i redditi del pensionato, ma semplicemente – di norma – si riducono , in quanto il reddito da lavoro è sostituito dal trattamento pensionistico. E tuttavia il trattamento previdenziale dei lavoratori in quiescenza è fondato sul sistema contributivo, in virtù del quale la misura della pensione dipende dalla misura dei contributi previdenziali versati;
e questi ultimi, a loro volta, dipendono dal numero di anni di vita lavorativa e dal livello del reddito. Ciò vuol dire che il danno da riduzione del reddito ha sempre ripercussioni anche sul trattamento previdenziale, perché chi non guadagna più o guadagna meno verserà meno contributi, e vedrà pregiudicato il proprio diritto alla pensione. Pertanto, applicando a queste persone la riduzione del risarcimento per scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il risarcimento ad esse dovuto viene sottostimato e non sovrastimato. In teoria, dunque, la riduzione del risarcimento per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa sarebbe ammissibile solo per quei danneggiati la cui pensione prescinde dai contributi pagina 25 di 28 versati (sistema contributivo). Nella maggioranza degli altri casi, invece, una corretta liquidazione del danno non può avvenire che in due modi:
a) Se si applica lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, allora si dovrà liquidare a parte l'ulteriore danno “pensionistico”, e cioè quello consistente nella presumibile percezione di una pensione minore a quella cui la vittima avrebbe avuto diritto, se avesse potuto lavorare più anni o percepire redditi più elevati;
b) Se non si liquida in via autonoma il “danno pensionistico” (il che può ritenersi consentito per semplicità di calcolo, tenuto conto che quello in esame è pur sempre un danno da liquidare con l'equità allargata di cui all'art. 2056 cc., allora in compenso non potrà applicarsi nessuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Il primo sistema però presenta l'inconveniente di prestarsi a disparità di trattamento in quanto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa non è uguale per tutti, ma dipende dall'età dell'infortunato e dal lavoro svolto.
In definitiva, poiché la liquidazione del danno di cui si discorre è ampiamente equitativa, nulla vieta al giudice di non applicare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ove ritenga che la contrazione del reddito possa nuocere anche alla posizione pensionistica del danneggiato “ (Cass.
34108 del 2024 cit.).
In ordine alla scelta di porre a base del calcolo del danno patrimoniale futuro il reddito al netto delle detrazioni e ritenute di legge, il Tribunale si rifà parimenti alla pronuncia sopra citata della
Suprema Corte, a mente della quale “…il risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno deve porre il danneggiato nella stessa condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato il fatto illecito: per il lavoratore danneggiato dovrebbe essere pagina 26 di 28 patrimonialmente indifferente lavorare e percepire la paga, ovvero non lavorare a causa della procurata incapacità e percepire il risarcimento. Per questa ragione la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre ritenuto che il reddito da porre a base della liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno debba essere il reddito netto e non il reddito lordo. Infatti se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma non avrebbe dovuto pagare le tasse…”
In virtù del concorso di colpa del ricorrente, accertato nella misura del 50%, il danno non patrimoniale risarcibile è pari alla metà: euro 42.161,65.
Il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale concerne la parte eccedente l'ammontare di indennizzo erogato a tale titolo dall' (integrante il cd. danno CP_2
differenziale).
Dalla certificazione emerge che l' ha erogato alla data del 10.05.2024 per ratei euro CP_2 CP_2
4.719,67 e che a tale data la rendita capitalizzata ammontava ad euro 71.203,78.-.
Ne consegue che nulla spetta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
Ricapitolando, gli importi riconoscibili a titolo di danno patrimoniale, abbattuti in ragione del
50% del concorso di colpa ammontano ad euro a 1.799,77 (3.599,55 : 2) per spese mediche.
.-.-.-.
Le spese (liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento – ovvero quello del decisum) seguono la regola della soccombenza.
Le spese di ctu vengono poste a carico definitivo di parte convenuta.
p.q.m.
pagina 27 di 28 Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa n. 225/2025 promossa da Parte_1
con ricorso depositato il 28.04.2024 contro così provvede: CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
accerta e dichiara che l'infortunio occorso al sig. in data 6.5.2021 è da imputare per un Parte_1
50% a colpa del ricorrente e per un 50% a colpa del datore di lavoro condanna
al pagamento a favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni non CP_1
patrimoniali dell'importo di euro 69.160,36.- e a titolo di danni patrimoniali dell'importo di euro 1.799,77.- oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo,
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente che liquida in euro
13.395,00.- per compenso, oltre euro 3.050,00 per ctp, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_1
Così deciso, 26.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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2039 c.c. e 185 c.p.).
Voci di danno
Ogni lesione alla salute dell'individuo, provocata dall'atto illecito del terzo, può causare sia una perdita di tipo personale che una perdita di tipo patrimoniale.