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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 520/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato MANICONE EMANUELA C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato LEONARDIS FILIPPO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13/3/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il
20/3/2025, contenente le condizioni del divorzio, al quale è stato altresì allegato altresì il piano genitoriale riguardante il figlio minore Per_1
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la domanda di separazione richiesta con accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del 15/4/2019, depositata dai coniugi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Matera in data 24/4/2019; visto il nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Matera in data 30/4/2019;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli , maggiorenne non autonomo economicamente, e Per_2
minorenne, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto del Per_1
minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 20/3/2025 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 30/7/2005 in MATERA, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 13/3/2025, depositato il 20/3/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Parte II, serie A, numero 152;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco