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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3104/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia n.42/2020 depositata il giorno 11.2.2020 promosso da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in via Parte_1
Seminario 12, presso lo studio dell'avv. SAMBATARO ALFIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Controparte_1 C.F._1
Roma 9, presso lo studio dell'avv. COLOMBO ANTONIO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
APPELLATA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 6 ottobre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 3.3.2020, il , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia depositata il giorno 11.2.2020 n.
42/2020, che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dall'appellata, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n.527/17 e pedissequo atto di precetto e condannato il a risarcire la Parte_1 somma di €1.200,45, a titolo di risarcimento danni, in favore di con Controparte_1
1 compensazione delle spese processuali e di CTU. Ha, in particolare, formulato le seguenti conclusioni:
“nel merito accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere
e dichiarare: 1) l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno o, in subordine, rigettare la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 1200,45 perché prescritta o, in subordine, perché non dovuta in quanto contenente l'importo di € 927,81 relativo alla riparazione di beni condominiali non risarcibili a condomini e in quanto contenente l'importo di € 272,64 per riparazione macchia (da tempo asciutta) nella stanza da letto a suo tempo di già ristorata come si desume dal consuntivo e riparto anno 2015 allegato al fascicolo di 1° grado, oppure, in subordine, condannare il condominio a rimborsare all'appellata l'importo di € 272,64 o a quell'importo maggiore o minore ritenuto e accertato;
2) dovute da parte della sig.ra in favore del condominio appellante Controparte_1 tutte le somme, comprese di spese, compensi e accessori di legge, di cui al decreto Ingiuntivo n. 527/17 opposto integrate dalle somme dovute per l'atto di precetto notificato, confermandoli in toto e/o emettendo sentenza sostitutiva;
3) dovuta da parte della sig.ra in favore del Controparte_1 condominio appellante la rifusione delle spese e dei compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e cpa, del doppio grado di giudizio ed emettere la relativa condanna alle somme liquidate secondo i parametri forensi i cui importi si devono distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellata, costituitasi tardivamente in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., chiedendo, in subordine, il rigetto per infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025 con assegnazione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
In generale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, occorre verificare l'esistenza della delibera di approvazione delle spese di ripartizione del relativo onere, laddove, secondo l'ultima e più recente giurisprudenza di legittimità, non sia stata avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, una domanda di impugnazione della delibera assembleare o non vengano dedotte ragioni di nullità della delibera, anche rilevabili d'ufficio.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte
o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
2 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. SSUU n.9839/2021).
, proprietaria di un appartamento ed un garage facenti parte del Condominio Controparte_1 appellante, ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.527/17 emesso dal giudice di
Pace di Mascalucia in data 30.11.2017, notificato in uno all'atto di precetto il 29.1.2018, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €2.982,55, per oneri condominiali dovuti in forza della delibera assembleare del 28.2.2017.
L'opponente ha dedotto l'inesattezza del credito ingiunto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a causa del cattivo stato Parte_1 di manutenzione del tetto Ha altresì avanzato ulteriori domande riconvenzionali, CP_2 rigettate dal giudice di prime cure, senza che sia stato proposto appello avverso tali statuizioni di rigetto con conseguente passaggio in giudicato di tali statuizioni.
In ordine al motivo di appello concernente l'erronea declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo, l'appellante ha reiterato, a sostegno dell'erroneità della sentenza, quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, ossia l'assenza di impugnazione della delibera assembleare di approvazione dei vari bilanci consuntivi e piani di riparto regolarmente approvati dall'assemblea condominiale.
In assenza di deduzioni in ordine ad eventuali ragioni di invalidità della delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo, l'oggetto del giudizio ex art. 645 c.p.c. resta circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (esistenza del verbale assembleare e delibera) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione assunta) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione in capo all'ingiunto.
Nel caso di specie, non risulta sia stata impugnata la delibera sottesa, né in sede di opposizione, né con altro autonomo giudizio di impugnazione, limitandosi l'opponente a contestare il quantum del credito ingiunto, senza tuttavia contestare la validità della delibera condominiale del 28.2.2017 posta a base del d.i. opposto.
Ferma dunque la validità della delibera assembleare del 28.2.2017, le risultanze documentali (allegati
1-10 al ricorso per decreto ingiuntivo e allegati 1-7 al fascicolo di parte opposta in primo grado), consentono di ritenere comprovato il credito ingiunto dal atteso che, come sostenuto dalla Parte_1 stessa giurisprudenza di legittimità, le delibere assembleari, con le quali vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato
3 l'obbligo, stabilito dalla legge, dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, provano l'esistenza di tale credito e ciò fino a che non vengano annullate, a seguito di impugnazione.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, pertanto, il detto motivo di appello è fondato. Per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
L'appellante ha altresì reiterato quale motivo di appello, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale come già dedotto in primo grado in quanto non connessa. Ha altresì eccepito l'insussistenza del credito per avere già riconosciuto proprio a titolo di risarcimento del danno uno scomputo di €1.000,00 dal maggiore importo dovuto proprio a tacitazione dei danni cagionati all'immobile dalle infiltrazioni.
In ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per infiltrazioni avanzata dall'opponente, istruita in prime cure a mezzo CTU, il giudice, accogliendo la domanda, ha condannato il Parte_1 al risarcimento del danno in favore dell'appellata. La sentenza appellata ha quantificato un credito di natura risarcitoria dell'importo di €1.200,45 in favore dell'appellata.
Invero, al di là della eccepita eccezione di inammissibilità della domanda poiché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio e non connessa, tenuto conto che alcuna separazione di cause è stata disposta dal giudice di pace, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la detta domanda risulta infondata nel merito. Dalla lettura della CTU, emerge che l'intero importo è stato erroneamente riconosciuto in favore dell'opponente attenendo tra l'altro anche al ripristino di beni comuni del
(i danni relativi al pilastro, alla facciata esterna dell'appartamento, al pluviale ed al manto Parte_1 di impermeabilizzazione). Il danno eventualmente riconoscibile per la parte afferente l'unità immobiliare della resistente risulta pertanto inferiore alla somma già compensata con oneri dovuti e riconosciuta dal prima del giudizio nell'anno 2015 per €1.000,00 (doc.8 fasc. opposto Parte_1 preventivo pittore, doc.9 fasc. opposto piano di riparto della relativa spesa e doc. 1, pag. 1 inserimento della posta nel consuntivo 2015 (vedi fasc. opposto), come espressamente dedotto dal , Parte_1 senza che l'appellata abbia mai contestato la detta specifica circostanza, né abbia argomentato alcunchè su tale specifico punto nelle proprie difese, né in primo grado, né in appello (se non tardivamente da ultimo in seno alla conclusionale). Null'altro pertanto può essere riconosciuto all'appellata, pena l'ingiusta locupletazione e duplicazione di poste risarcitorie per danni già risarciti promananti dalla medesima causa infiltrativa (peraltro non più ricorrente all'atto dell'accesso del CTU), senza che peraltro l'attrice abbia dimostrato di avere sostenuto ulteriori spese per il ripristino del bene.
4 Ne consegue la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il al pagamento a Parte_1 titolo di risarcimento del danno in favore dell'opponente, con rigetto della detta domanda risarcitoria accolta dalla sentenza appellata.
L'appellante ha altresì richiesto la riforma della statuizione relativa alle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Stante la fondatezza dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sulla scorta del d.m.55/14 e succ. mod., secondo i parametri medi per tutte le fasi (ridotte ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria), da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro, dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico di CP_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: accoglie l'appello proposto dal e, in riforma parziale della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il
Controparte_1 decreto ingiuntivo n.527/17 del Giudice di Pace di Mascalucia del 4.12.2017 e rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da contro il;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che
Controparte_1 liquida per il giudizio di primo grado, in €877,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per le legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro e, per il presente giudizio in €1.702,00 per compensi, spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per le legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro. Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico di .
Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il 18.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia n.42/2020 depositata il giorno 11.2.2020 promosso da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in via Parte_1
Seminario 12, presso lo studio dell'avv. SAMBATARO ALFIO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Controparte_1 C.F._1
Roma 9, presso lo studio dell'avv. COLOMBO ANTONIO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
APPELLATA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 6 ottobre 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 3.3.2020, il , ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del giudice di pace di Mascalucia depositata il giorno 11.2.2020 n.
42/2020, che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dall'appellata, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n.527/17 e pedissequo atto di precetto e condannato il a risarcire la Parte_1 somma di €1.200,45, a titolo di risarcimento danni, in favore di con Controparte_1
1 compensazione delle spese processuali e di CTU. Ha, in particolare, formulato le seguenti conclusioni:
“nel merito accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere
e dichiarare: 1) l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno o, in subordine, rigettare la domanda di risarcimento del danno nella misura di € 1200,45 perché prescritta o, in subordine, perché non dovuta in quanto contenente l'importo di € 927,81 relativo alla riparazione di beni condominiali non risarcibili a condomini e in quanto contenente l'importo di € 272,64 per riparazione macchia (da tempo asciutta) nella stanza da letto a suo tempo di già ristorata come si desume dal consuntivo e riparto anno 2015 allegato al fascicolo di 1° grado, oppure, in subordine, condannare il condominio a rimborsare all'appellata l'importo di € 272,64 o a quell'importo maggiore o minore ritenuto e accertato;
2) dovute da parte della sig.ra in favore del condominio appellante Controparte_1 tutte le somme, comprese di spese, compensi e accessori di legge, di cui al decreto Ingiuntivo n. 527/17 opposto integrate dalle somme dovute per l'atto di precetto notificato, confermandoli in toto e/o emettendo sentenza sostitutiva;
3) dovuta da parte della sig.ra in favore del Controparte_1 condominio appellante la rifusione delle spese e dei compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e cpa, del doppio grado di giudizio ed emettere la relativa condanna alle somme liquidate secondo i parametri forensi i cui importi si devono distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte appellata, costituitasi tardivamente in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., chiedendo, in subordine, il rigetto per infondatezza dell'appello in fatto ed in diritto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2025 con assegnazione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
In generale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, occorre verificare l'esistenza della delibera di approvazione delle spese di ripartizione del relativo onere, laddove, secondo l'ultima e più recente giurisprudenza di legittimità, non sia stata avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, una domanda di impugnazione della delibera assembleare o non vengano dedotte ragioni di nullità della delibera, anche rilevabili d'ufficio.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte
o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
2 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. SSUU n.9839/2021).
, proprietaria di un appartamento ed un garage facenti parte del Condominio Controparte_1 appellante, ha opposto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.527/17 emesso dal giudice di
Pace di Mascalucia in data 30.11.2017, notificato in uno all'atto di precetto il 29.1.2018, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €2.982,55, per oneri condominiali dovuti in forza della delibera assembleare del 28.2.2017.
L'opponente ha dedotto l'inesattezza del credito ingiunto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a causa del cattivo stato Parte_1 di manutenzione del tetto Ha altresì avanzato ulteriori domande riconvenzionali, CP_2 rigettate dal giudice di prime cure, senza che sia stato proposto appello avverso tali statuizioni di rigetto con conseguente passaggio in giudicato di tali statuizioni.
In ordine al motivo di appello concernente l'erronea declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo, l'appellante ha reiterato, a sostegno dell'erroneità della sentenza, quanto già dedotto nel primo grado di giudizio, ossia l'assenza di impugnazione della delibera assembleare di approvazione dei vari bilanci consuntivi e piani di riparto regolarmente approvati dall'assemblea condominiale.
In assenza di deduzioni in ordine ad eventuali ragioni di invalidità della delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo, l'oggetto del giudizio ex art. 645 c.p.c. resta circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (esistenza del verbale assembleare e delibera) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione assunta) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione in capo all'ingiunto.
Nel caso di specie, non risulta sia stata impugnata la delibera sottesa, né in sede di opposizione, né con altro autonomo giudizio di impugnazione, limitandosi l'opponente a contestare il quantum del credito ingiunto, senza tuttavia contestare la validità della delibera condominiale del 28.2.2017 posta a base del d.i. opposto.
Ferma dunque la validità della delibera assembleare del 28.2.2017, le risultanze documentali (allegati
1-10 al ricorso per decreto ingiuntivo e allegati 1-7 al fascicolo di parte opposta in primo grado), consentono di ritenere comprovato il credito ingiunto dal atteso che, come sostenuto dalla Parte_1 stessa giurisprudenza di legittimità, le delibere assembleari, con le quali vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato
3 l'obbligo, stabilito dalla legge, dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, provano l'esistenza di tale credito e ciò fino a che non vengano annullate, a seguito di impugnazione.
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, pertanto, il detto motivo di appello è fondato. Per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo.
L'appellante ha altresì reiterato quale motivo di appello, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale come già dedotto in primo grado in quanto non connessa. Ha altresì eccepito l'insussistenza del credito per avere già riconosciuto proprio a titolo di risarcimento del danno uno scomputo di €1.000,00 dal maggiore importo dovuto proprio a tacitazione dei danni cagionati all'immobile dalle infiltrazioni.
In ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per infiltrazioni avanzata dall'opponente, istruita in prime cure a mezzo CTU, il giudice, accogliendo la domanda, ha condannato il Parte_1 al risarcimento del danno in favore dell'appellata. La sentenza appellata ha quantificato un credito di natura risarcitoria dell'importo di €1.200,45 in favore dell'appellata.
Invero, al di là della eccepita eccezione di inammissibilità della domanda poiché non dipendente dal titolo dedotto in giudizio e non connessa, tenuto conto che alcuna separazione di cause è stata disposta dal giudice di pace, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la detta domanda risulta infondata nel merito. Dalla lettura della CTU, emerge che l'intero importo è stato erroneamente riconosciuto in favore dell'opponente attenendo tra l'altro anche al ripristino di beni comuni del
(i danni relativi al pilastro, alla facciata esterna dell'appartamento, al pluviale ed al manto Parte_1 di impermeabilizzazione). Il danno eventualmente riconoscibile per la parte afferente l'unità immobiliare della resistente risulta pertanto inferiore alla somma già compensata con oneri dovuti e riconosciuta dal prima del giudizio nell'anno 2015 per €1.000,00 (doc.8 fasc. opposto Parte_1 preventivo pittore, doc.9 fasc. opposto piano di riparto della relativa spesa e doc. 1, pag. 1 inserimento della posta nel consuntivo 2015 (vedi fasc. opposto), come espressamente dedotto dal , Parte_1 senza che l'appellata abbia mai contestato la detta specifica circostanza, né abbia argomentato alcunchè su tale specifico punto nelle proprie difese, né in primo grado, né in appello (se non tardivamente da ultimo in seno alla conclusionale). Null'altro pertanto può essere riconosciuto all'appellata, pena l'ingiusta locupletazione e duplicazione di poste risarcitorie per danni già risarciti promananti dalla medesima causa infiltrativa (peraltro non più ricorrente all'atto dell'accesso del CTU), senza che peraltro l'attrice abbia dimostrato di avere sostenuto ulteriori spese per il ripristino del bene.
4 Ne consegue la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il al pagamento a Parte_1 titolo di risarcimento del danno in favore dell'opponente, con rigetto della detta domanda risarcitoria accolta dalla sentenza appellata.
L'appellante ha altresì richiesto la riforma della statuizione relativa alle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Stante la fondatezza dell'appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sulla scorta del d.m.55/14 e succ. mod., secondo i parametri medi per tutte le fasi (ridotte ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria), da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro, dichiaratosi antistatario. Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico di CP_1
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: accoglie l'appello proposto dal e, in riforma parziale della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il
Controparte_1 decreto ingiuntivo n.527/17 del Giudice di Pace di Mascalucia del 4.12.2017 e rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da contro il;
Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che
Controparte_1 liquida per il giudizio di primo grado, in €877,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute per le legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro e, per il presente giudizio in €1.702,00 per compensi, spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per le legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Alfio Sambataro. Pone le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico di .
Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il 18.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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