Art. 1931. Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva 1. I comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. 2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le modalita' di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Anagrafe unica: ci siamo quasiAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 10 novembre 2015
[…] L'ANPR inoltre contiene l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni e fornisce i dati per la tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare. […]
Leggi di più… - 2. Amministrazione digitale: nuove misure in tema di Anagrafe Nazionale e Carta d’identità elettronicaAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2015