Art. 1931. Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva 1. I comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. 2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le modalita' di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Articolo 1931 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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