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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15161/2025 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURA ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, contumaci C.F._2
RESISTENTI nonché contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. LO BRACCO ALDO C.F._4
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
Dichiararsi l'estinzione della causa pendente tra e Parte_1 CP_1
Controparte_2
Dichiararsi cessata la materia del contendere tra Parte_1 [...]
e ; condannarsi Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 6 e Controparte_3 Controparte_3 CP_4
al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza
[...]
virtuale per parti resistenti
“In via principale: l'accoglimento della presente memoria come eccezione di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della presente opposizione relativamente alla loro posizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto per quanto attiene ai costituiti;
in via principale ulteriore: il rigetto totale della domanda di regresso di e la Pt_1
compensazione integrale delle spese processuali relative a tale domanda, in quanto manifestamente infondata e priva di qualsiasi sostanza fattuale e giuridica per i motivi di cui in narrativa;
in subordine: l'accertamento del pieno adempimento delle obbligazioni originariamente contestate e conseguente esclusione da ogni ulteriore condanna relativa alla posizione dei soci illimitatamente responsabili;
con refusione integrale delle spese di lite da parte di data l'oggettiva sopravvenuta Pt_1
estinzione della controversia per adempimento del debitore e infondatezza della opposizione di cui è causa”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2025 ha opposto il decreto ingiuntivo N. Parte_1
813/20025 – R.G. N. 12825/2025 R.G., notificato a mezzo PEC il 21/05/2025, con cui il
Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 15.732,56 oltre accessori e spese, in favore di e . Il decreto ingiuntivo era stato pronunciato in CP_1 Controparte_2
solido anche contro e Controparte_3 Controparte_3 CP_4
.
[...]
Nel ricorso monitorio i sig.ri e avevano rappresentato di aver concesso in CP_1 CP_2
locazione commerciale a nell'ottobre 2017, l'immobile di loro proprietà sito in Parte_1
Venezia Santa Croce n. 2041, Campiello Spezier, così distinto in Catasto: Comune di Venezia, pagina 2 di 6 Sez. VE, Foglio 11, part. 1161, Sub. 1, C/1, Z.C. 1, cl. 7, R.C. 1611,97.
In data 28/02/2019 aveva comunicato ai locatori l'avvenuta cessione, in favore Parte_1
della società del ramo d'azienda ricomprendente anche Controparte_3 la locazione dell'immobile. ha affermato di aver appreso in data 06/12/2024 che risultava morosa nel Pt_1 CP_3
pagamento di canoni di locazione per un importo complessivo pari a € 9.748,42, oltre spese relative alla registrazione del contratto di locazione, importi richiesti alla cedente ex art. 36 L.n.
392/1978 ed oggetto di ricorso monitorio.
Sulla scorta di tale morosità, nel mese di dicembre 2024 i locatori avevano notificato alla conduttrice subentrata l'intimazione di sfratto, con seguente convalida da parte del Tribunale e rilascio dell'immobile.
Con il ricorso ha avanzato doglianze rispetto alla debenza delle somme richieste dai Pt_1
locatori ed ha in ogni caso spiegato domanda trasversale di regresso interno nei confronti di e dei suoi soci illimitatamente responsabili per il caso di rigetto dell'opposizione e CP_3
conferma del titolo monitorio.
Con decreto dd. 09/07/2025 il Giudice ha fissato udienza al 06/11/2025.
In data 13/10/2025 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti nei confronti dei resistenti e , chiedendo conseguentemente l'estinzione del relativo rapporto CP_1 CP_2 processuale e significando che, con bonifico del 06/08/2025, aveva saldato i canoni di CP_3
locazione insoluti, versando le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo opposto, spese legali incluse. La ricorrente ha, dunque, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti delle altre parti, con condanna alle spese in danno a e soci illimitatamente CP_3 responsabili in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Con comparsa dd. 04/11/2025 si sono costituiti in giudizio ed i soci illimitatamente CP_3
responsabili e , affermando che in data 06/08/2025, la aveva CP_3 CP_4 CP_3 provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, a titolo di canoni di locazione e relative accessorietà, comprensivo altresì delle spese legali relative al procedimento di sfratto, al decreto ingiuntivo ed a tutte le ulteriori spese. I medesimi hanno, dunque, chiesto dichiararsi pagina 3 di 6 cessata la materia del contendere, aggiungendo che non avrebbe diritto ad alcuna Parte_1 rifusione delle spese (cfr. comparsa “Non sussiste alcun fondamento per una condanna dei soci e , atteso che la ha già integralmente adempito alle sue CP_3 CP_4 CP_3 obbligazioni. La domanda di regresso presuppone, secondo la stessa che "il debitore in Pt_1 via sussidiaria abbia effettivamente pagato il debito". Tuttavia, stessa non ha pagato Pt_1
nulla. È stata a versare l'intero importo il 06/08/2025. Pertanto, la condizione CP_3 presupposta dallo stesso ricorrente non si è mai verificata per sua causa, rendendo il regresso logicamente impossibile (…) L'estinzione del credito determina simultaneamente l'estinzione dell'interesse giuridico di a esercitare il regresso, configurandosi una cessazione della Pt_1
materia del contendere relativa anche a tale domanda subordinata”).
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 06/11/2025.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese in favore di ed a carico di e dei soci illimitatamente responsabili in Parte_1 CP_3
applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, è emerso che cedette un'azienda a con conseguente Parte_1 CP_3
subentro di quest'ultima anche nella titolarità del contratto di locazione stipulato con gli ingiungenti . Parte_2 si rese inadempiente rispetto al pagamento dei canoni ed i locatori esperirono CP_3
procedura di sfratto.
In séguito i medesimi locatori hanno proposto ricorso monitorio nei confronti della conduttrice nonché della precedente titolare del contratto di locazione azionando nei CP_3 Pt_1 confronti di quest'ultima la responsabilità del cedente ai sensi dell'art. 36 L.n. 392/1978.
Solo in séguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo e dell'opposizione tempestivamente depositata da ha saldato il debito per canoni insoluti e spese nei confronti dei Pt_1 CP_3 locatori. Si aggiunge che il saldo del debito è avvenuto dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ven3, dunque, ha a buon diritto opposto il titolo monitorio, che altrimenti si sarebbe pagina 4 di 6 consolidato anche nei suoi confronti e, soprattutto, ha legittimamente proposto domanda di regresso integrale nei confronti della cessionaria del contratto di locazione contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 11962/2022).
del resto, ha seppur tardivamente pagato l'integralità degli importi spettanti ai locatori, CP_3 non avanzando alcuna doglianza rispetto alla relativa debenza e non esperendo alcuna domanda di regresso interno nei confronti della condebitrice dunque, con la sua condotta Pt_1 CP_3 ha suffragato l'assunto di secondo cui, trattandosi di morosità successiva alla cessione Pt_1
dell'azienda, l'onere economico sarebbe dovuto rimanere, in definitiva e nei rapporti tra condebitori solidali, integralmente a carico della cessionaria.
Può, pertanto, affermarsi che l'azione di con particolare riguardo alla domanda Pt_1 trasversale, era destinata all'accoglimento, di tal che ed i soci illimitatamente CP_3 responsabili, salvo il beneficio di preventiva escussione, vanno condannati al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, dell'assenza di istruttoria, della decisione in esito a discussione orale ed alla udienza di comparizione, in € 1.689 per compensi;
€ 145,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Va, infine, dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte e parti e Parte_1 CP_1
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
- DICHIARA l'estinzione della causa tra parte ricorrente e parti resistenti Parte_1
e CP_1 Controparte_2
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra parte ricorrente e parti Parte_1
resistenti e Controparte_3 Controparte_3
Controparte_4
pagina 5 di 6 - CONDANNA in solido parti resistenti Controparte_3
e, salvo il beneficio di escussione, e
[...] Controparte_3 CP_4
alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da
[...] [...]
liquidate in € 1.689 per compensi;
€ 145,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva Pt_1
e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 06/11/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15161/2025 R.G. promossa da
(C.F: ), con il patrocinio dell'Avv. VENTURA ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, contumaci C.F._2
RESISTENTI nonché contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. LO BRACCO ALDO C.F._4
RESISTENTI
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente
Dichiararsi l'estinzione della causa pendente tra e Parte_1 CP_1
Controparte_2
Dichiararsi cessata la materia del contendere tra Parte_1 [...]
e ; condannarsi Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 6 e Controparte_3 Controparte_3 CP_4
al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza
[...]
virtuale per parti resistenti
“In via principale: l'accoglimento della presente memoria come eccezione di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della presente opposizione relativamente alla loro posizione, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto per quanto attiene ai costituiti;
in via principale ulteriore: il rigetto totale della domanda di regresso di e la Pt_1
compensazione integrale delle spese processuali relative a tale domanda, in quanto manifestamente infondata e priva di qualsiasi sostanza fattuale e giuridica per i motivi di cui in narrativa;
in subordine: l'accertamento del pieno adempimento delle obbligazioni originariamente contestate e conseguente esclusione da ogni ulteriore condanna relativa alla posizione dei soci illimitatamente responsabili;
con refusione integrale delle spese di lite da parte di data l'oggettiva sopravvenuta Pt_1
estinzione della controversia per adempimento del debitore e infondatezza della opposizione di cui è causa”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/06/2025 ha opposto il decreto ingiuntivo N. Parte_1
813/20025 – R.G. N. 12825/2025 R.G., notificato a mezzo PEC il 21/05/2025, con cui il
Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 15.732,56 oltre accessori e spese, in favore di e . Il decreto ingiuntivo era stato pronunciato in CP_1 Controparte_2
solido anche contro e Controparte_3 Controparte_3 CP_4
.
[...]
Nel ricorso monitorio i sig.ri e avevano rappresentato di aver concesso in CP_1 CP_2
locazione commerciale a nell'ottobre 2017, l'immobile di loro proprietà sito in Parte_1
Venezia Santa Croce n. 2041, Campiello Spezier, così distinto in Catasto: Comune di Venezia, pagina 2 di 6 Sez. VE, Foglio 11, part. 1161, Sub. 1, C/1, Z.C. 1, cl. 7, R.C. 1611,97.
In data 28/02/2019 aveva comunicato ai locatori l'avvenuta cessione, in favore Parte_1
della società del ramo d'azienda ricomprendente anche Controparte_3 la locazione dell'immobile. ha affermato di aver appreso in data 06/12/2024 che risultava morosa nel Pt_1 CP_3
pagamento di canoni di locazione per un importo complessivo pari a € 9.748,42, oltre spese relative alla registrazione del contratto di locazione, importi richiesti alla cedente ex art. 36 L.n.
392/1978 ed oggetto di ricorso monitorio.
Sulla scorta di tale morosità, nel mese di dicembre 2024 i locatori avevano notificato alla conduttrice subentrata l'intimazione di sfratto, con seguente convalida da parte del Tribunale e rilascio dell'immobile.
Con il ricorso ha avanzato doglianze rispetto alla debenza delle somme richieste dai Pt_1
locatori ed ha in ogni caso spiegato domanda trasversale di regresso interno nei confronti di e dei suoi soci illimitatamente responsabili per il caso di rigetto dell'opposizione e CP_3
conferma del titolo monitorio.
Con decreto dd. 09/07/2025 il Giudice ha fissato udienza al 06/11/2025.
In data 13/10/2025 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti nei confronti dei resistenti e , chiedendo conseguentemente l'estinzione del relativo rapporto CP_1 CP_2 processuale e significando che, con bonifico del 06/08/2025, aveva saldato i canoni di CP_3
locazione insoluti, versando le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo opposto, spese legali incluse. La ricorrente ha, dunque, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti delle altre parti, con condanna alle spese in danno a e soci illimitatamente CP_3 responsabili in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Con comparsa dd. 04/11/2025 si sono costituiti in giudizio ed i soci illimitatamente CP_3
responsabili e , affermando che in data 06/08/2025, la aveva CP_3 CP_4 CP_3 provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, a titolo di canoni di locazione e relative accessorietà, comprensivo altresì delle spese legali relative al procedimento di sfratto, al decreto ingiuntivo ed a tutte le ulteriori spese. I medesimi hanno, dunque, chiesto dichiararsi pagina 3 di 6 cessata la materia del contendere, aggiungendo che non avrebbe diritto ad alcuna Parte_1 rifusione delle spese (cfr. comparsa “Non sussiste alcun fondamento per una condanna dei soci e , atteso che la ha già integralmente adempito alle sue CP_3 CP_4 CP_3 obbligazioni. La domanda di regresso presuppone, secondo la stessa che "il debitore in Pt_1 via sussidiaria abbia effettivamente pagato il debito". Tuttavia, stessa non ha pagato Pt_1
nulla. È stata a versare l'intero importo il 06/08/2025. Pertanto, la condizione CP_3 presupposta dallo stesso ricorrente non si è mai verificata per sua causa, rendendo il regresso logicamente impossibile (…) L'estinzione del credito determina simultaneamente l'estinzione dell'interesse giuridico di a esercitare il regresso, configurandosi una cessazione della Pt_1
materia del contendere relativa anche a tale domanda subordinata”).
Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 06/11/2025.
***
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese in favore di ed a carico di e dei soci illimitatamente responsabili in Parte_1 CP_3
applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, è emerso che cedette un'azienda a con conseguente Parte_1 CP_3
subentro di quest'ultima anche nella titolarità del contratto di locazione stipulato con gli ingiungenti . Parte_2 si rese inadempiente rispetto al pagamento dei canoni ed i locatori esperirono CP_3
procedura di sfratto.
In séguito i medesimi locatori hanno proposto ricorso monitorio nei confronti della conduttrice nonché della precedente titolare del contratto di locazione azionando nei CP_3 Pt_1 confronti di quest'ultima la responsabilità del cedente ai sensi dell'art. 36 L.n. 392/1978.
Solo in séguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo e dell'opposizione tempestivamente depositata da ha saldato il debito per canoni insoluti e spese nei confronti dei Pt_1 CP_3 locatori. Si aggiunge che il saldo del debito è avvenuto dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ven3, dunque, ha a buon diritto opposto il titolo monitorio, che altrimenti si sarebbe pagina 4 di 6 consolidato anche nei suoi confronti e, soprattutto, ha legittimamente proposto domanda di regresso integrale nei confronti della cessionaria del contratto di locazione contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 11962/2022).
del resto, ha seppur tardivamente pagato l'integralità degli importi spettanti ai locatori, CP_3 non avanzando alcuna doglianza rispetto alla relativa debenza e non esperendo alcuna domanda di regresso interno nei confronti della condebitrice dunque, con la sua condotta Pt_1 CP_3 ha suffragato l'assunto di secondo cui, trattandosi di morosità successiva alla cessione Pt_1
dell'azienda, l'onere economico sarebbe dovuto rimanere, in definitiva e nei rapporti tra condebitori solidali, integralmente a carico della cessionaria.
Può, pertanto, affermarsi che l'azione di con particolare riguardo alla domanda Pt_1 trasversale, era destinata all'accoglimento, di tal che ed i soci illimitatamente CP_3 responsabili, salvo il beneficio di preventiva escussione, vanno condannati al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, dell'assenza di istruttoria, della decisione in esito a discussione orale ed alla udienza di comparizione, in € 1.689 per compensi;
€ 145,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Va, infine, dichiarata l'estinzione del giudizio tra parte e parti e Parte_1 CP_1
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate o ritenute inammissibili, così decide:
- DICHIARA l'estinzione della causa tra parte ricorrente e parti resistenti Parte_1
e CP_1 Controparte_2
- DICHIARA cessata la materia del contendere tra parte ricorrente e parti Parte_1
resistenti e Controparte_3 Controparte_3
Controparte_4
pagina 5 di 6 - CONDANNA in solido parti resistenti Controparte_3
e, salvo il beneficio di escussione, e
[...] Controparte_3 CP_4
alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da
[...] [...]
liquidate in € 1.689 per compensi;
€ 145,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva Pt_1
e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 06/11/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 6 di 6