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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6556/2024 R.G., avente ad oggetto cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SE TESTAJ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, res. in Catania, via Della Cìcogna n. 9; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione in esito all'udienza del 31/03/2025, sulle conclusioni precisate dal solo
1 difensore di parte ricorrente (stante la mancata costituzione in giudizio di parte resistente) come da verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 19/06/2024, ha cumulativamente Parte_1
proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49, c.p.c., domanda di separazione personale e domanda di divorzio nei confronti di con il quale in data 22/12/2001 aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Catania, precisando che dall'unione coniugale erano nati i figli (il Per_1
02/03/2002), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e SE (il 18/02/2005),
maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Allegando che dopo i primi anni trascorsi in armonia e reciproco sostegno, l'unione coniugale è nel tempo divenuta intollerabile per contrasti e conflitti sempre più frequenti, la ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dal marito, e, una volta maturati i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio, in atti], chiedendo al Tribunale di emettere le medesime statuizioni in relazione ad entrambe le pronunce, e segnatamente:
“
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare
di adeguati redditi propri;
4. Concedere nella misura del 50% in favore della sig.ra l'assegno unico attualmente Parte_1
percepito per intero dal sig. ; CP_1
5. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Catania, Via della Cicogna n.9 al Sig.
, quale esclusivo proprietario, in quanto la sig.ra e i di loro figli trasferiranno CP_1 Parte_1
la residenza in Catania, Via Pavarotti n. 19;
6. Prevedersi in capo al genitore non collocatario sig. , l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento ordinario del figlio SE non ancora autosufficiente nella misura di euro 200
mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese,
2 a mezzo bonifico, oltre al 50 % delle spese straordinarie.”.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza di comparizione - tanto che in quella sede non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né a quella successiva del 31/03/2025.
Alla predetta udienza dell'11.11.024, fissata per la comparizione personale delle parti, sentita la ricorrente, personalmente presente, il Giudice con ordinanza resa alla stessa udienza, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile Controparte_1 Parte_1
di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio SE, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (fermo restando il diritto della sig.ra al 50 % dell'importo dell'assegno Parte_1
unico), con decorrenza dal mese di novembre in corso al momento della statuizione, non essendo state formulate altre richieste, neppure istruttorie.
Alla successiva udienza di comparizione del 31/03/2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore di parte ricorrente a seguito di discussione orale della causa.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Confermando quanto stabilito sul punto con ordinanza resa all'udienza del giorno 11/11/2024, in accoglimento della richiesta della ricorrente, volta ad ottenere un contributo a carico del resistente per il mantenimento del figlio SE, con ella convivente - diciannovenne non economicamente indipendente, in quanto studente universitario - va posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno dell'importo mensile di € 200,00, da versare entro Parte_1
3 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, fermo restando il diritto della sig.ra a percepire la quota del 50% Parte_1
dell'assegno unico.
A tale statuizione, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, si perviene, tenendo conto - in base al principio della domanda - della richiesta della stessa ricorrente nonché delle dichiarazioni da ella rese all'udienza di comparizione (cfr il verbale d'udienza dell'11/11/2024), avendo riferito che il figlio “SE che si è diplomato quest'anno al Liceo quest'anno si è iscritto all'Università presso
la Facoltà di Ingegneria elettronica ed abita con me nella casa di mia proprietà dove mi sono
trasferita (…) chiedo solo un contributo a carico del resistente per il mantenimento di SE;
so
che il padre gli dà direttamente 50,00 euro alla settimana”, tanto più che, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non è emerso alcun elemento fattuale atto a delineare un quadro diverso da quello prospettato dalla ricorrente;
del resto, pur non potendosi ritenere meno rigoroso l'onere probatorio nel caso di mancata costituzione del resistente (poiché non può operare il principio di non contestazione, nella contumacia della parte), ritiene il Collegio di potersi riferire,
ai fini della determinazione dell'assegno in questione, alle informazioni fornite dalla signora in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro Parte_1
attendibilità alla luce degli elementi disponibili.
Quanto alla richiesta di scioglimento del matrimonio, la domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al
Giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6556/2024 R.G., nella
4 contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CT) il 03/03/1980, e nato a [...] il [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Catania il 22/12/2001;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (atto n. 452, parte 1, anno 2001);
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1
dell'importo mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne SE, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50 % delle spese straordinarie, fermo restando il diritto della sig.ra a percepire Parte_1
la quota del 50% dell'assegno unico;
dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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