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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAROTTA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO, 26 MODENA presso il difensore avv. MAROTTA CARMELA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNI Controparte_1 C.F._2 EUGENIO e dell'avv. SPALLINO LETIZIA ( ) PIAZZA DI PORTA S. C.F._3
STEFANO 4 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. LETIZIA SPALLINO - PIAZZA
DI PORTA SANTO STEFANO, 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. FORNI EUGENIO
APPELLATA
pagina 1 di 24 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.12.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 13.02.2024 e pertanto:
APPELLANTE << contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Bologna: in via preliminare:
− dichiarare la nullità della sentenza N. 1294/2020 del 29/10/2020 del Tribunale di Modena, per effetto della violazione, da parte del Giudice di prime cure, del principio fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
In via principale:
− riformare totalmente la sentenza 1294/2020 del 29/10/2020 del Tribunale di Modena per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nell' «ATTO DI … APPELLO …» e, per Contr l'effetto, rigettare tutte le domande, formulate in giudizio dalla , in quanto infondate, in fatto ed in diritto, non corrispondenti al vero e non provate;
In via subordinata ed istruttoria:
− e, nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte, riesaminate tutte le prove espletate ed addotte in giudizio, lo ritenga necessario: ammettersi C.T.U. «criminalistica», tramite esperto «criminalista», il quale dalla disamina di tutti i documenti prodotti in giudizio e dall'osservazione e dalla ricostruzione della «scena del crimine» possa stabilire il soggetto al quale debba essere addebitata la causazione delle lesioni per le quali è causa, che ha riportato il 09.09.2013, in Modena, Via Vaccari n. Controparte_1
101;
In ogni caso: Cont
− dichiarare la nullità della costituzione della nella presente causa di appello, a causa della nullità della », dimessa nel presente grado del Controparte_2 giudizio;
− condannare , ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 tutte le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, comprensive di compensi d' Avvocato, rimborso spese ex art. 2, II comma, D.M. 10/03/2014 n. 55, IVA e CPA previsti per legge sulle somme imponibili.
pagina 2 di 24 Chiede, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c>>.
APPELLATA : << - Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adìta, contrariis reiectis;
- in via pregiudiziale :
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, ai sensi dell' art. 342 c. p. c. e/
o dell' art. 348 bis c. p. c.;
- nel merito :
- rigettare l'appello ex adverso proposto, stante l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di gravame proposti, con conseguente conferma integrale della sentenza n.
1294/2020, n. 6277/2017 R.G., emessa dal Tribunale di Modena in data 27.10.2020, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 29.10.2020;
- in via subordinata istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rimettere la causa in istruttoria e dar corso ad una nuova perizia: a) dare atto della non esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla Dott.ssa in ordine alla Per_1 quantificazione del danno e alle precise dinamiche dell' evento oggetto di causa e, dunque, dare corso ad un supplemento di perizia, affinché il consulente tecnico nominato indichi espressamente quale tra le due opposte dinamiche, riportate dalle parti, possa essere riconducibile con maggiore probabilità alle ferite riportate dall'attrice, acquisendo se necessario ulteriore documentazione dalle parti;
nonchè determini con maggiore precisione la stima del danno biologico, anche alla luce delle risultanze dell'accertato danno psichico;
b) ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, e, specificamente prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non ammessi, nonchè a prova contraria sui capitoli di prova denegatamente ammessi su eventuale richiesta di controparte.
- In ogni caso , con vittoria di spese e compensi d' avvocato del presente grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
- Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 28.4.2021, Parte_1
chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado;
in pagina 3 di 24 via principale, la riforma totale della sentenza in atti, affidandosi a sette motivi di appello;
in via subordinata, promuoveva istanza istruttoria, richiedendo una C.T.U.
«criminalistica», volta alla ricostruzione dei fatti, tenuto conto delle tracce materiali, rappresentate dalle foto.
1.2 Si costituiva l'appellata , chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis cpc;
nel merito, in via principale, il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata ed istruttoria, chiedeva disporsi un «supplemento di perizia» e l'assunzione di prova orale contraria, per l'ipotesi di ammissione di quella omologa di controparte.
1.3 La causa, respinta l' istanza di sospensiva con ordinanza del 26.10.2021, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni e rimessa sul ruolo per l'acquisizione ex art. 213 cpc dell'informativa di reato, completa di rilievi anche fotografici, effettuati dai CC di Modena in occasione del loro intervento sul posto, e successivamente riassegnata a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 1294/2020, emessa in data 27.10.2020, pubblicata in data 29.10.2020 e non notificata, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dall'odierna appellata, condannando contestualmente alla rifusione Parte_1
delle spese di lite e al pagamento delle spese della consulenza d'ufficio, per l'aggressione fisica e verbale, subita in casa dalla coinquilina appellante con conseguenti lesioni personali e varie contumelie anche a sfondo razziale, fatti avvenuti in data 09.09.2013 ed oggetti anche di un processo penale, definitosi con sentenza ex art. 444 cpp del medesimo Tribunale.
pagina 4 di 24 2.1 Infatti, allegando di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti dall'essere stata spinta contro la vetrata della porta della camera da letto della coinquilina (odierna appellante), vetrata che infrangendosi le Parte_1
procurava varie lesioni alla coscia e al corpo, subendo al contempo varie contumelie ed offese personali ed ai familiari, anche a sfondo razziale legate al colore della pelle, così come riportato nel capo d'imputazione del rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.
582, 583 e 594 cp, odierna appellata, aveva adito il Tribunale Controparte_1
per il dovuto risarcimento.
2.2 La convenuta (odierna appellante) si costituiva, negando Parte_1
i fatti ed ogni propria responsabilità, sostenendo che parte attorea si era procurata le lesioni cadendo in avanti a causa della pressione esercitata sulla porta a vetro e così proiettandosi per lo slancio in avanti e sfondandola, eccependo altresì che il litigio e le contumelie erano state reciproche e legate a futili argomenti, sostenendo che il patteggiamento della pena era stato il frutto di una scelta difensiva, che aveva, poi, ritenuto errata per errato consiglio del legale.
2.3. Il giudizio di primo grado si era svolto con prova testimoniale ed interpello della convenuta, all'esito dei quali era ammessa ed espletata una CTU medico legale.
Respinta l'istanza di una consulenza “criminologica” avanzata dalla parte convenuta, il
Giudice di prime cure, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni ed il
Tribunale decideva la lite, dichiarando la responsabilità di per Parte_1
entrambi i fatti di lesioni ed ingiurie, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 35.000,00 (€ 4.170,59, € 3.423,21 ed €
27.406,20) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2.3.1 Si motivava in sentenza che la domanda risarcitoria era fondata all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie sia orali, in particolare la prova testimoniale di presente ai fatti, che aveva sentito le ingiurie e l' Testimone_1
aggressività verbale della coinquilina antagonista e vista l'amica attrice riversa in terra pagina 5 di 24 in una pozza di sangue, che aveva soccorso nell'indifferenza totale dell'offensore; prove che inducevano a ritenere credibile la versione fornita dall'aggradita rispetto a quella, ritenuta inconciliabile, fornita dalla convenuta.
3. Va premesso che l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio dell'appellata in ragione della nullità della «procura ad litem» che, secondo la tesi dell'appellante, << “non contiene alcun riferimento alla presente fase del giudizio
e/o alla sentenza impugnata ossia non contiene alcun riferimento al consapevole
Contr conferimento, da parte della , dell'incarico al difensore per la sua costituzione nel presente grado di appello” >> (cfr. Note di trattazione scritta per l'appellante del
21.10.2021, pag. 1).
3.1 L'eccezione è infondata.
La «procura ad litem» conferita da all'avv. Eugenio Controparte_1
Forni e allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio, riproduce sostanzialmente la «procura ad litem» depositata in primo grado.
Quest'ultima, prevedendo espressamente che la delega alla rappresentanza e alla difesa conferita all'avv. Eugenio Forni è estesa << “per ogni successiva fase e grado del presente procedimento” >>, ha validamente conferito al difensore dell'appellata il potere di rappresentanza processuale anche per il presente grado di giudizio. Difatti, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << “In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura” […] deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello” >> (cfr. Cass.
21 giugno 2018, n. 16372; nello stesso senso anche Cass. 6 dicembre 2016, n. 24973).
Nel caso de qua è espresso il riferimento della procura alle liti “per ogni successiva fase o grado del presente procedimento” e, pertanto, la procura ad litem de qua deve ritenersi validamente conferita anche per il presente grado di appello.
pagina 6 di 24 Conseguentemente la costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio ad opera del difensore avv. Eugenio Forni è valida.
3.2 Preliminarmente l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
3.2.1 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la specificità delle censure, anche se a tratti ripetitive, e, quindi, una assoluta precisione nell'articolazione a contrasto delle ragioni espresse in sentenza ed è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze, già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha spiegato il perché, secondo il proprio assunto, potesse ritenersi raggiunta la prova dell'assenza di una propria responsabilità e, quindi, del diritto risarcitorio azionato, individuando le parti oggetto di gravame ed il vulnus nella mancata doverosa comprensione della complessità della propria tesi, anche a cagione della mancata ammissione dell'invocata “consulenza criminologica”, che, a suo parere, avrebbe potuto supportare le proprie eccezioni e lettura degli atti e giungere a diversa decisione.
Conseguentemente a parere della Corte la censura della parte appellata tralascia che la complessiva ed oggettiva lettura dell'impugnazione, anche sufficientemente rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza anche di merito, infatti, l'atto di appello, che contenga una individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata, sufficientemente chiara, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni affermate dal provvedimento pagina 7 di 24 gravato, si sottrae alla censura d'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Si è così affermato che “In via preliminare va disattesa l'eccezione
d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione di tale norma, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita dalla S.C. con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene, nei limiti di cui appresso, gli elementi minimi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando in esso sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” (Corte d'Appello, di Milano, Sez. IV,
04.02.2021, n. 379).
Del resto è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che << Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>> [Cfr
Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01) e conformemente
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 (Rv. 648722 - 01); Sez. U -, Ordinanza
n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)].
Ne consegue la piena condivisione, da parte della Corte, della replica dell'appellata alla censura e, quindi, la conformità alla lettera della novella della L. n.
134/2012, in quanto l'appellante << “[…] non solo, ha indicato e trascritto, per ogni
pagina 8 di 24 motivo di appello, le parti della sentenza che ha inteso impugnare, ma ha pure indicato, per ogni motivo di appello, sia gli errori in cui è incorso il Giudice di prime cure, sia come tale ultimo Giudice avrebbe dovuto statuire” >> (cfr. Comparsa conclusionale per pag. 34). Parte_1
Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito, posto che la censura mossa ex art. 348bis cpc è superata dagli eventi processuali.
3.3. La sentenza va solo parzialmente riformata.
In particolare, la sentenza va confermata nella decisione relativa al riconoscimento e conseguente risarcimento del danno da ingiuria, in quanto il
Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali e documentali;
la sentenza va invece riformata nella decisione relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha erroneamente attribuito a odierna appellante, la responsabilità esclusiva delle lesioni psico- Parte_1
fisiche riportate da , odierna appellata. Controparte_1
Va premesso che la sentenza impugnata veniva decisa sulla base di indizi ed elementi presuntivi che, ad avviso del Tribunale di Modena, hanno determinato un maggiore favor alla dinamica dell'evento, che ha condotto alle lesioni dell'odierna appellata, così come ricostruita dall'allora attrice.
Va, infine, evidenziato l'esito sostanzialmente infruttuoso della richiesta di informazioni ex art. 213 cpc ai CC di Modena, in quanto il carteggio depositato dall peraltro già prodotto in atti dalle iniziative istruttorie delle parti, esplicita la Tes_2
mancata effettuazione di rilievi planimetrici o fotografici all'atto dell'intervento.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sette motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 112 c.p.c. e aver pronunciato oltre il limiti della domanda” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
pagina 9 di 24 12), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertata l'ingiuria e quantifica il relativo danno in €. 4.170,59.
4.1.1 La censura non è fondata.
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha ritenuto accertata l'ingiuria in danno dell'allora attrice, odierna appellata, e ha stimato il relativo danno in €. 4.170,59, sostenendo, mediante il richiamo in via parziale degli atti del primo grado di giudizio, che l'odierna appellata << “non ha mai chiesto al
Tribunale di Modena di condannare la al risarcimento del danno da Pt_1
ingiuria” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12) e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere << “dichiarata «nulla» per effetto della violazione, da parte del Giudice di prime cure, del principio fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.
112 c.p.c.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14).
L'appellante tralascia di considerare che l'allora attrice, come correttamente oggi affermato dalla sua difesa, sin dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale, ha <<
“riportato in modo preciso e dettagliato tutte le vessazioni, offese, frasi discriminatorie e minacce a lei rivolte dalla controparte, per le quali ha richiesto uno specifico risarcimento del danno non patrimoniale.” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 6). Nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale veniva, difatti, richiesto espressamente il danno morale derivante dall'aggressione verbale in danno dell'odierna appellata (v. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Modena pagg.
9-10). L'aggressione verbale de qua è stata affermativamente e, ad avviso di questa
Corte di merito, correttamente riscontrata dal Giudice di prime cure in ragione delle dichiarazioni rese dal testimone dinanzi alla Polizia Giudiziaria il Testimone_3
13.10.2013 (v. doc. 11 fascicolo primo grado appellata) e nel corso dell'istruttoria (v. verbale udienza 22.11.2018). Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di aver udito Testimone_3 Parte_1
odierna appellante, offendere , odierna appellata, <<
[...] Parte_1 CP
“con epiteti denigranti, anteriormente alla caduta («TA di DA, sfigata») e
pagina 10 di 24 successivamente («Non me ne frega un cazzo, questa negra di DA può morire anche qui […] vaffanculo te e quella TA negra di tua madre, sei una sfigata e devi morire»). In udienza ha confermato gli insulti” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
La domanda di condanna al risarcimento dei danni morali in ragione dell'aggressione verbale de qua viene riproposta dall'odierna appellata anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, in cui l'allora attrice chiedeva la condanna dell'allora convenuta, odierna appellante, << “al risarcimento del conseguente danno morale e/o non patrimoniale, tenuto, altresì, conto della componente discriminatoria razziale, […] da liquidarsi anche in via equitativa.” >>
(cfr. Foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado di parte attrice pag. 2).
Come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << “Pertanto, la sentenza non risulta viziata da ultra petizione dal momento che la deducente ha delineato il thema decidendum facendovi rientrare, fin da subito, anche tale voce, e ne ha richiesto il risarcimento quale componente del danno non patrimoniale.” >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pag. 8).
In ogni caso, sebbene l'odierna appellata non abbia fatto esplicito riferimento/espressa menzione al c.d. “danno da ingiuria”, è corretta la riconduzione, ad opera del Giudice di prime cure, del danno non patrimoniale richiesto, in ragione dell'aggressione verbale subita, a tale fattispecie.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è vincolato alle espressione letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda stessa come ricavabile dalle argomentazioni, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio e dallo stesso scopo cui mira la parte, << “incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle
pagina 11 di 24 parti” >> (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153; nello stesso senso anche Cass. 21 maggio 2019, n. 13602, Cass. 18 marzo 2014, n. 6226).
Pertanto, la censura de qua è infondata, non essendo la sentenza impugnata viziata da ultrapetizione, e conseguentemente si devono confermare, per le ragioni di cui sopra, le statuizioni del Giudice di prime cure concernenti l'accertamento dell'ingiuria e la relativa quantificazione monetaria del danno, stimata per un importo pari ad €. 4.170,59 (v. sentenza impugnata pagg. 13-15).
4.2 I restanti sei motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine sostanziale, oltre che processuale, essendo finalizzati a dimostrare la validità e la maggiore credibilità della ricostruzione dei fatti de quibus, relativamente alla contestata aggressione fisica in danno dell'odierna appellata, così come fornita in giudizio dall'odierna appellante.
4.2.1 Con il secondo motivo di appello, rubricato << “Violazione di legge per avere il Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 116 c.p.c., e, quindi, per non aver fondato le proprie statuizioni sull'esatto e reale contenuto delle prove, scritte e orali, acquisite in giudizio e aver, totalmente ed incomprensibilmente, travisato le risultanze processuali” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15),
l'appellante censura diverse statuizioni della sentenza impugnata riguardanti le risultanze dell'istruttoria processuale e la conseguente ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, accolta dal Giudice di prime cure.
4.2.2 Con il terzo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.”
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 20), l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale << “Nel caso de quo la tipicità criminosa delle condotte contestate alla convenuta è stata definitivamente accertata in sede di patteggiamento” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 13).
pagina 12 di 24 4.2.3 Con il quarto motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver omesso l'esame di un fatto decisivo della controversia rilevabile dalla produzione Contr documentale e dall'assunto difensivo, allegati dalla ” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 22), l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale << “il quadro probatorio […] induce a ritenere egualmente comprovata la seconda condotta di reato, ossia le lesioni” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 6), sostenendo che << “il Giudice di prime cure ha omesso totalmente di
Cont esaminare i documenti nn. 1 e 2, prodotti dalla , con riferimento alle argomentazioni difensive dedotte dal difensore di quest'ultima, dai quali avrebbe, invece, potuto affermare un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pagg. 22-23).
4.2.4 Con il quinto motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver disatteso delle «prove legali» (perizia criminalistica e fotografie riproducenti le cose e
i luoghi in cui si è verificato l'evento de quo), valutandole contra legem secondo il suo prudente apprezzamento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << “le deposizioni del teste oculare e i particolari dell'alterco sono irriducibilmente incompatibili con la dinamica dell'evento ricostruita da (che l'ha ribadita in sede di Parte_1
interpello all'udienza del 22.11.2018) e confermata dal perito criminalista che ha curato il rapporto investigativo (cfr. doc. 14-18 conv.), le cui conclusioni non persuadono per i motivi sovra esposti e in ragione della loro formazione doppiamente unilaterale (senza contraddittorio e con l'impiego dei soli documenti messigli a disposizione dalla convenuta)” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
pagina 13 di 24 4.2.5 Con il sesto motivo, rubricato << “Travisamento dei fatti da parte del
Giudice di prime cure e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << “Se la caduta fosse dipesa dallo squilibrio cinetico conseguente all'improvviso abbandono da parte di (che cercava di chiudere la Parte_1
porta) della resistenza sino a quel momento opposta al moto contrario di CP
(che cercava di aprirla), la seconda sarebbe solo rovinata a terra e il vetro
[...]
si sarebbe infranto contro la parete urtata dalla porta” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8), sostenendo di non aver << “mai asserito di aver, ad un certo punto, rilasciato la porta di vetro della propria camera da letto e, quindi, di non aver più Contr opposto resistenza all'azione contraria della , che, dalla parte opposta, cercava di aprirla” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29).
4.2.6 Con il settimo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. ed aver fatto ricorso ad indizi ed elementi presuntivi” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
32), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dà preliminarmente atto del metodo di “lavoro” utilizzato, basato esclusivamente su indizi ed elementi presuntivi (v. sentenza impugnata pagg. 4-5), e che ha condotto alla contestata statuizione giudiziale, secondo la quale << “Nella loro sintesi gli elementi rilevanti restituiti dall'istruttoria si rafforzano, traendo un mutuo vigore nel loro vicendevole completamento che impone di ritenere fondate le domande proposte […]” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
pagina 14 di 24 4.2.7 L'appello, relativamente alle censure de quibus, dirette a contestare l'aggressione fisica in danno dell'allora attrice e, quindi, la ricostruzione degli eventi del 9.9.2013 come addotta dall'odierna appellata e accolta dal Tribunale e a dimostrare, per converso, l'attendibilità maggiore della dinamica dei fatti asserita dall'odierna appellante, è fondato.
Va premesso che, come definitivamente accertato, le parti in causa, la sera del
9.9.2013, ebbero un'accesa discussione per questioni legate alla conduzione dell'immobile e l'odierna appellata riportò delle lesioni, una << “Vasta ferita alla coscia destra […] e ferite multipla alle mani e cosce” >> (cfr. Verbale di ricovero urgente, doc. 1 fascicolo primo grado appellata). In una diversa stanza della medesima abitazione era altresì presente sentito dalla Polizia Giudiziaria (v. Testimone_3
doc. 11 fascicolo primo grado appellata e doc. 2 fascicolo primo grado appellante) e nel corso dell'istruttoria in primo grado (v. verbale udienza del 22.11.2018), il quale riferisce di aver udito la discussione intercorsa tra le due coinquiline, delle ingiurie pronunciate dall'odierna appellante, «un gran botto di vetri infranti» (cfr. Verbale di rese alla Polizia Giudiziaria, doc. 11 fascicolo primo grado Controparte_3
appellata) e di aver trovato l'odierna appellata riversa a terra nella camera da letto dell'appellante.
Va altresì premesso che la C.T.U. Dott.ssa ha certificato, Persona_2
letteralmente, che << “è possibile identificare due dinamiche diametralmente opposte
[…]. Le ferite riportate dall'attrice possono risultare compatibili con entrambe le dinamiche” >> (cfr. Consulenza tecnica medico-legale d'ufficio pag. 15).
pagina 15 di 24 Date queste premesse, secondo la contestata dinamica dei fatti prospettata dall'odierna appellata, e accolta dal Tribunale di Modena, dopo un'accesa discussione tra le parti in causa, l'appellante avrebbe intimato all'appellata di uscire dalla propria camera e l'avrebbe fisicamente spinta contro la porta della stanza, che, essendo di vetro, si sarebbe frantumata, provocandole le lesioni riscontrate.
L'appellante, sempre secondo la ricostruzione addotta dall'appellata, non le avrebbe prestato alcun soccorso ma l'avrebbe colpita con calci alla ferita, continuando ad offenderla (v. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Modena pag. 2). Nell'Atto di denuncia – querela, l'appellata sostiene che l'appellante ha continuato a colpirla con calci alla ferita anche in presenza di (v. doc. 10 fascicolo primo grado Tes_3
appellante pag. 5); tuttavia, sia nel verbale di sommarie informazioni Tes_3
testimoniali del 9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante) sia in quello del
18.10.2013 (doc. 11 fascicolo primo grado appellata), nonché in sede di testimonianza, resa in udienza in data 22.11.2018, riferisce di aver sentito un forte botto, del silenzio, di essere, quindi, accorso subito e di aver trovato l'appellata a terra;
riferisce altresì che le due coinquiline hanno continuato, dopo la caduta, a litigare con offese reciproche.
Secondo la dinamica dei fatti ricostruita dall'odierna appellante, invero, la stessa chiedeva a , odierna appellata, di uscire dalla propria camera e la Controparte_1
accompagnava alla porta. Dall'esterno della camera l'appellata tentava di entrare facendo pressione sull'anta di vetro, mentre odierna appellante, Parte_1
teneva chiusa la porta, facendo pressione sulla stessa. Soltanto la pressione esercitata da sul vetro determinava la rottura dello stesso, cosicché Controparte_1
l'appellata perdeva l'equilibrio e, oltrepassando il telaio della porta, precipitava all'interno della camera da letto. L'appellata si rialzava e aggrediva l'odierna appellante, scaraventandola sul letto e strappandole una ciocca di capelli. A questo punto, sempre secondo la ricostruzione dell'appellante, arrivava il che Tes_3
allontanava dall'appellante e si accorgeva della ferita [v. doc. 2 Controparte_1
fascicolo primo grado appellata, verbale udienza 22.11.2018, verbale di interrogatorio pagina 16 di 24 di persona sottoposta ad indagini del 8.3.2014 (doc. 12 fascicolo primo grado appellata)]. Questa ricostruzione è stata sostenuta anche con una consulenza criminologica di parte (anche solo CTP criminologica), la quale si è basata sulla documentazione disponibile sia fotografica sia rinveniente dalle deposizioni acquisiste nella fase delle indagini preliminari.Ad avviso di questa Corte di merito, la ricostruzione degli eventi de qua addotta dall'odierna appellante è più probabile rispetto a quella asserita dall'appellata, in quanto gli elementi restituiti dall'istruttoria confortano l'inverosimiglianza della dinamica descritta dall'appellata ed accolta dal
Tribunale, e la verosimiglianza di quella proposta dall'appellante.
Va premesso che dall'analisi delle fotografie scattate dall'appellante (doc. 16 fascicolo primo grado appellante) emerge la presenza di vetri in misura prevalente all'interno della camera da letto, se ne intravedono anche ai margini e sotto -oltre che sopra- il letto, così come confermato e certificato dalla “Relazione di servizio” dei
Carabinieri (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), emerge altresì la presenza di gocce di sangue e di una ciocca di capelli - << “appartenuta probabilmente alla
, desunto dal colore degli stessi” >> (cfr. “Relazione di servizio” Parte_1
dei Carabinieri, doc. 2 fascicolo primo grado appellante) - sul letto dell'appellante.
pagina 17 di 24 Ad avviso di questa Corte di merito, è altamente probabile o quod minus è più probabile che non, che la pressione esercitata dall'odierna appellante sulla maniglia della porta verso l'esterno, ossia in direzione camera-corridoio, unitamente alla pressione, presumibilmente maggiore, esercitata dall'odierna appellata sul vetro della stessa porta verso l'interno della camera ovvero sulla parte legnosa della stessa e conseguente sbilanciamento (la cui causa rimane non nota), ossia in direzione corridoio-camera, ha condotto alla rottura del vetro in ragione della maggiore pressione esercitata in direzione corridoio-camera. Difatti, la presenza della maggior parte dei frammenti di vetro all'interno della camera stessa induce a ritenere che la rottura del vetro si è verificata a causa della pressione esercitata dall'esterno verso l'interno della camera stessa. In caso contrario, difatti, in base alla ricostruzione dei fatti fornita dall'appellata, la pressione esercitata dalla spinta in direzione camera-corridoio, in ragione della asserita aggressione fisica ricevuta dall'appellante, avrebbe, molto probabilmente, determinato la caduta e la presenza della maggior parte dei frammenti di vetri nel corridoio, e non nella camera, in ragione della pressione esercitata in direzione camera-corridoio. Pertanto, la presumibile maggiore pressione esercitata sul vetro o comunque sulla porta, da , in ragione della Controparte_1
contraria/opposta pressione esercitata sulla maniglia della porta da Parte_1
ha probabilmente condotto alla rottura del vetro in direzione corridoio-camera e alla conseguente caduta, dall'esterno verso l'interno della camera, dell'odierna appellata, con conseguente ferimento della medesima a cagione del vetro infrantosi.
pagina 18 di 24 Non si tralascia di considerare la statuizione giudiziale, espressamente censurata dall'odierna appellante (v. Atto di citazione in appello pagg. 29-31), secondo la quale << “Se la caduta fosse dipesa dallo squilibrio cinetico conseguente all'improvviso abbandono da parte di (che cercava di chiudere la Parte_1
porta) della resistenza sino a quel momento opposta al moto contrario di CP
(che cercava di aprirla), la seconda sarebbe solo rovinata a terra e il vetro
[...]
si sarebbe infranto contro la parete urtata dalla porta” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8). Tuttavia, come correttamente affermato dalla sua difesa, Parte_1
non ha << “mai asserito di aver, ad un certo punto, rilasciato la porta di vetro della propria camera da letto e, quindi, di non aver più opposto resistenza all'azione Contr contraria della , che, dalla parte opposta, cercava di aprirla” >> (cfr. Atto di appello pag. 29). Difatti, l'odierna appellante ha affermato in molteplici occasioni di aver fatto pressione sulla porta, tentando di chiuderla, in ragione della pressione opposta esercitata dall'appellata per tenere aperta la porta e rientrare nella camera [v.
Verbale di sommarie informazioni testimoniali (doc. 2 fascicolo primo grado appellata), verbale udienza 22.11.2018, Comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 22.1.2018, Comparsa conclusionale in primo grado del 8.9.2020]. Pertanto, pur non ravvisandosi la protestata (dall'appellante) violazione dell'art. 112 cpc, poiché, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti […], purchè resti immutati il “petitum” e la
“causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio” >>
(cfr. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209; nello stesso senso anche Cass. 21 febbraio 2019, n.
5153; Cass. 12 agosto 2009, n. 18249), la statuizione giudiziale de qua si fonda comunque su elementi di fatto allegati dalle parti in causa, sicché, come affermato dall'appellante, effettivamente << “il Giudice di prime cure ha […] ipotizzato una
pagina 19 di 24 versione dei fatti del tutto soggettiva e svincolata dalle allegazioni della Pt_1
Contr ritenendo «illegittimamente» che la caduta della nella stanza della Pt_1
Contr fosse originata dal rilascio della porta da parte della di modo che la Pt_1
non avrebbe in alcun modo potuto ferirsi, ma sarebbe soltanto caduta a terra, mentre il vetro si sarebbe autonomamente infranto contro la parete urtata dalla porta” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 31). Ciò però non implica violazione dell'art. 112 cpc, in quanto la ricostruzione giudiziale di prime cure si fonda comunque su fatti allegati, anche attraverso la sola produzione documentale, dalle parti.
Non va tralasciata, poi, la statuizione giudiziale, censurata espressamente dall'appellante (v. Atto di citazione pagg. 16-17), secondo la quale l'odierna appellata ha omesso di dichiarare, se non in sede di interrogatorio, che le Controparte_1
aveva strappato una ciocca di capelli (v. sentenza impugnata pag. 8). Infatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << “dalle prove, scritte e orali, acquisite in giudizio, risulta un fatto totalmente contrario a quello recepito dal
Giudice di prime cure […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17). Difatti, ha riferito l'episodio dello strappo di una sua ciocca di capelli ad Parte_1
opera dell'odierna appellata in diverse occasioni: nel verbale di sommarie informazioni del 9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), nel verbale di interrogatorio del
8.3.2014 (doc. 12 fascicolo primo grado appellante) e in sede istruttoria (verbale udienza 22.11.2018). La presenza di una ciocca di capelli dell'odierna appellante sul letto della stessa, unitamente alla presenza di gocce di sangue, costituiscono un ulteriore indizio che conforta la ricostruzione dei fatti addotta da Parte_1
Tali circostanze, difatti, non vengono argomentate in alcun modo dall'appellata e la versione ipotizzata dal Giudice di prime cure, secondo cui avrebbe Parte_1
spinto l'appellata contro la porta dopo che questa le aveva tirato i capelli (v. sentenza impugnata pag. 8), non prende in considerazione le gocce di sangue ritrovate sul letto
(v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante), la cui presenza è maggiormente compatibile con la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna appellante, ossia con la pagina 20 di 24 circostanza per cui, a seguito della caduta, l'appellata si sia rialzata e abbia aggredito sul letto della stessa, strappandole una ciocca di capelli. Tale Parte_1
dinamica dei fatti non si pone in contraddizione con le ferite riportate dall'appellata dato che, nell'immediatezza delle lesioni, è ben possibile che l'adrenalina e la rabbia del momento abbiano spinto , nonostante le ferite, ad aggredire Controparte_1
l'appellante, considerata anche la ridotta dimensione degli spazi verificabili dalle foto prodotte.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, gli elementi rilevanti restituiti dall'istruttoria impongono di ritenere, per le ragioni anzi esposte, verosimile e “più probabile” la dinamica dei fatti addotta da odierna appellante, e, Parte_1
Contr pertanto, come condivisibilmente affermato dalla sua difesa che << “[…] la nel tentare di aprire la porta di vetro della camera da letto della aveva Pt_1
esercitato una pressione talmente forte all'azione contraria opposta dalla Pt_1
che il vetro si era rotto, lei aveva perso l'equilibrio e, pertanto, aveva oltrepassato il telaio di tale porta – dall'esterno ovvero dal corridoio verso l'interno della camera – che aveva ancora infisso in esso la residua parte del vetro che originariamente la costituiva, provocandosi da sé tagli e ferite” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
31). Difatti, sebbene sia corretto il richiamo della difesa dell'appellata alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, per cui, se un danno è astrattamente ascrivile a più cause, nessuna delle quali appaia con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento e solo alcune di esse implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento ma deve accertare quale tra le possibili cause appare la più probabile (v. ex multis Cass. 2 settembre 2022, n. 25884, Cass. 20 febbraio 2018, n. 4024, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23933), nella fattispecie de qua risulta, ad avviso di questa Corte di merito, più probabile, per le ragioni dinanzi esposte, la dinamica dei fatti così come rappresentata dall'odierna appellante.
pagina 21 di 24 Difatti, come anticipato, la ricostruzione dei fatti de qua è maggiormente compatibile con la presenza della maggior parte dei frammenti di vetro all'interno della camera da letto, così come emerge dalle fotografie allegate (doc. 16 fascicolo primo grado appellante) e come certificato dalla “Relazione di servizio” dei Carabinieri del
9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Inoltre, la complessiva ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna appellante (comprensiva, quindi, dell'aggressione subita sul letto ad opera dell'appellata a seguito della sua caduta, con lo strappo di una ciocca di capelli), è altresì compatibile con la presenza, sul letto, di una ciocca di capelli della stessa appellante e di numerose gocce di sangue, presumibilmente dell'appellata (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Inoltre, in ragione di quanto sopra esposto, non si ravvisa, ad avviso di questa
Corte di merito, alcuna responsabilità in capo all'odierna appellante, in quanto la stessa non ha commesso alcun fatto doloso o colposo generativo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. difatti, chiudendo la porta della sua camera da letto Parte_1
ed esercitando pressione sulla stessa al fine di impedire l'entrata a CP
si è limitata ad esercitare una sua legittima facoltà, ossia quella di tutelare la
[...]
inviolabilità della propria camera ed evitare l'accesso alla stessa da parte di persone senza il suo consenso.
Risulta, pertanto ed in conclusione, assente il nesso di causa tra il comportamento tenuto dall'appellante e le lesioni riportate dall'appellata. Il fatto causativo delle lesioni riportate dall'odierna appellata è, difatti, da ricondurre esclusivamente alla pressione dalla stessa esercitata sul vetro della porta, pressione che ne ha determinato la rottura e la conseguente caduta all'interno della camera da letto dell'appellante, comportamento questo illecito perché in violazione del diritto dell'appellante di impedire una violazione della sua privacy e del proprio “domicilio” ossia una violazione alla sua sfera privata e personale, che legittima la resistenza frapposta all'ingresso.
pagina 22 di 24 Pertanto, in parte qua l'appello è fondato e la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, accolta dal Tribunale di Modena con la sentenza impugnata, deve essere rigettata (ad eccezione di quanto anzi esposto a proposito del danno da ingiuria nel par. 4.1.1).
5. S'impone, quindi, l'accoglimento dell'appello relativamente alla diversa ricostruzione dei fatti de quibus rispetto a quanto accolto dal Giudice di prime cure.
Consegue a ciò l'esclusione di ogni responsabilità dell'appellante Parte_1
nella causazione delle lesioni riportate in data 9.9.2013 dall'appellata
[...]
, in quanto la stessa non ha commesso alcun fatto Controparte_1
dannoso o colposo ex art. 2043 cc, risultando altresì assente il nesso di causa tra la condotta tenuta dall'appellante e le lesioni riportate dall'appellata.
6. La parziale riforma della sentenza in parziale accoglimento dell'appello impone una riconsiderazione delle spese di entrambi i gradi, che andranno compensate nella misura del 50% in ragione della evidente reciproca parziale soccombenza e poste nella quota residua a carico della convenuta, odierna appellante, la quale in ogni caso è risultata soccombente rispetto alla pretesa risarcitoria legata all'ingiuria, peraltro particolarmente odiosa per le evidenti componenti a sfondo razziale.
Le spese di CTU medico legale in quanto legate all'episodio dell'aggressione fisica e non alle ingiurie, dovranno definitivamente far capo per intero all'appellata, già parte attorea, per il principio di causalità.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto, rigetta la domanda di risarcimento pagina 23 di 24 del danno limitatamente alle lesioni personali riportate da CP
in occasione dell'evento occorso in data 9.9.2013.
[...]
2. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e pone la residua quota a carico di che condanna Parte_1
al pagamento, spese che liquida nell'intero (100%) in:
a) €. 759,00 + 27,00 per esborsi, €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado;
b) €. 777,00 + 27,00 per esborsi, €. 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente grado.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Bologna il 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 24 di 24
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAROTTA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO, 26 MODENA presso il difensore avv. MAROTTA CARMELA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNI Controparte_1 C.F._2 EUGENIO e dell'avv. SPALLINO LETIZIA ( ) PIAZZA DI PORTA S. C.F._3
STEFANO 4 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. LETIZIA SPALLINO - PIAZZA
DI PORTA SANTO STEFANO, 4 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. FORNI EUGENIO
APPELLATA
pagina 1 di 24 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.12.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 13.02.2024 e pertanto:
APPELLANTE << contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Bologna: in via preliminare:
− dichiarare la nullità della sentenza N. 1294/2020 del 29/10/2020 del Tribunale di Modena, per effetto della violazione, da parte del Giudice di prime cure, del principio fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
In via principale:
− riformare totalmente la sentenza 1294/2020 del 29/10/2020 del Tribunale di Modena per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nell' «ATTO DI … APPELLO …» e, per Contr l'effetto, rigettare tutte le domande, formulate in giudizio dalla , in quanto infondate, in fatto ed in diritto, non corrispondenti al vero e non provate;
In via subordinata ed istruttoria:
− e, nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte, riesaminate tutte le prove espletate ed addotte in giudizio, lo ritenga necessario: ammettersi C.T.U. «criminalistica», tramite esperto «criminalista», il quale dalla disamina di tutti i documenti prodotti in giudizio e dall'osservazione e dalla ricostruzione della «scena del crimine» possa stabilire il soggetto al quale debba essere addebitata la causazione delle lesioni per le quali è causa, che ha riportato il 09.09.2013, in Modena, Via Vaccari n. Controparte_1
101;
In ogni caso: Cont
− dichiarare la nullità della costituzione della nella presente causa di appello, a causa della nullità della », dimessa nel presente grado del Controparte_2 giudizio;
− condannare , ex art. 91 c.p.c., a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 tutte le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, comprensive di compensi d' Avvocato, rimborso spese ex art. 2, II comma, D.M. 10/03/2014 n. 55, IVA e CPA previsti per legge sulle somme imponibili.
pagina 2 di 24 Chiede, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c>>.
APPELLATA : << - Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adìta, contrariis reiectis;
- in via pregiudiziale :
- dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, ai sensi dell' art. 342 c. p. c. e/
o dell' art. 348 bis c. p. c.;
- nel merito :
- rigettare l'appello ex adverso proposto, stante l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di gravame proposti, con conseguente conferma integrale della sentenza n.
1294/2020, n. 6277/2017 R.G., emessa dal Tribunale di Modena in data 27.10.2020, depositata e pubblicata nelle forme di legge in data 29.10.2020;
- in via subordinata istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rimettere la causa in istruttoria e dar corso ad una nuova perizia: a) dare atto della non esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla Dott.ssa in ordine alla Per_1 quantificazione del danno e alle precise dinamiche dell' evento oggetto di causa e, dunque, dare corso ad un supplemento di perizia, affinché il consulente tecnico nominato indichi espressamente quale tra le due opposte dinamiche, riportate dalle parti, possa essere riconducibile con maggiore probabilità alle ferite riportate dall'attrice, acquisendo se necessario ulteriore documentazione dalle parti;
nonchè determini con maggiore precisione la stima del danno biologico, anche alla luce delle risultanze dell'accertato danno psichico;
b) ammettere i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, e, specificamente prova per testi e per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non ammessi, nonchè a prova contraria sui capitoli di prova denegatamente ammessi su eventuale richiesta di controparte.
- In ogni caso , con vittoria di spese e compensi d' avvocato del presente grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
*
- Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 28.4.2021, Parte_1
chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado;
in pagina 3 di 24 via principale, la riforma totale della sentenza in atti, affidandosi a sette motivi di appello;
in via subordinata, promuoveva istanza istruttoria, richiedendo una C.T.U.
«criminalistica», volta alla ricostruzione dei fatti, tenuto conto delle tracce materiali, rappresentate dalle foto.
1.2 Si costituiva l'appellata , chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e/o dell'art. 348 bis cpc;
nel merito, in via principale, il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata ed istruttoria, chiedeva disporsi un «supplemento di perizia» e l'assunzione di prova orale contraria, per l'ipotesi di ammissione di quella omologa di controparte.
1.3 La causa, respinta l' istanza di sospensiva con ordinanza del 26.10.2021, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni e rimessa sul ruolo per l'acquisizione ex art. 213 cpc dell'informativa di reato, completa di rilievi anche fotografici, effettuati dai CC di Modena in occasione del loro intervento sul posto, e successivamente riassegnata a sentenza senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 1294/2020, emessa in data 27.10.2020, pubblicata in data 29.10.2020 e non notificata, il Tribunale di Modena, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avanzata dall'odierna appellata, condannando contestualmente alla rifusione Parte_1
delle spese di lite e al pagamento delle spese della consulenza d'ufficio, per l'aggressione fisica e verbale, subita in casa dalla coinquilina appellante con conseguenti lesioni personali e varie contumelie anche a sfondo razziale, fatti avvenuti in data 09.09.2013 ed oggetti anche di un processo penale, definitosi con sentenza ex art. 444 cpp del medesimo Tribunale.
pagina 4 di 24 2.1 Infatti, allegando di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti dall'essere stata spinta contro la vetrata della porta della camera da letto della coinquilina (odierna appellante), vetrata che infrangendosi le Parte_1
procurava varie lesioni alla coscia e al corpo, subendo al contempo varie contumelie ed offese personali ed ai familiari, anche a sfondo razziale legate al colore della pelle, così come riportato nel capo d'imputazione del rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt.
582, 583 e 594 cp, odierna appellata, aveva adito il Tribunale Controparte_1
per il dovuto risarcimento.
2.2 La convenuta (odierna appellante) si costituiva, negando Parte_1
i fatti ed ogni propria responsabilità, sostenendo che parte attorea si era procurata le lesioni cadendo in avanti a causa della pressione esercitata sulla porta a vetro e così proiettandosi per lo slancio in avanti e sfondandola, eccependo altresì che il litigio e le contumelie erano state reciproche e legate a futili argomenti, sostenendo che il patteggiamento della pena era stato il frutto di una scelta difensiva, che aveva, poi, ritenuto errata per errato consiglio del legale.
2.3. Il giudizio di primo grado si era svolto con prova testimoniale ed interpello della convenuta, all'esito dei quali era ammessa ed espletata una CTU medico legale.
Respinta l'istanza di una consulenza “criminologica” avanzata dalla parte convenuta, il
Giudice di prime cure, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni ed il
Tribunale decideva la lite, dichiarando la responsabilità di per Parte_1
entrambi i fatti di lesioni ed ingiurie, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 35.000,00 (€ 4.170,59, € 3.423,21 ed €
27.406,20) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2.3.1 Si motivava in sentenza che la domanda risarcitoria era fondata all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie sia orali, in particolare la prova testimoniale di presente ai fatti, che aveva sentito le ingiurie e l' Testimone_1
aggressività verbale della coinquilina antagonista e vista l'amica attrice riversa in terra pagina 5 di 24 in una pozza di sangue, che aveva soccorso nell'indifferenza totale dell'offensore; prove che inducevano a ritenere credibile la versione fornita dall'aggradita rispetto a quella, ritenuta inconciliabile, fornita dalla convenuta.
3. Va premesso che l'appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio dell'appellata in ragione della nullità della «procura ad litem» che, secondo la tesi dell'appellante, << “non contiene alcun riferimento alla presente fase del giudizio
e/o alla sentenza impugnata ossia non contiene alcun riferimento al consapevole
Contr conferimento, da parte della , dell'incarico al difensore per la sua costituzione nel presente grado di appello” >> (cfr. Note di trattazione scritta per l'appellante del
21.10.2021, pag. 1).
3.1 L'eccezione è infondata.
La «procura ad litem» conferita da all'avv. Eugenio Controparte_1
Forni e allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio, riproduce sostanzialmente la «procura ad litem» depositata in primo grado.
Quest'ultima, prevedendo espressamente che la delega alla rappresentanza e alla difesa conferita all'avv. Eugenio Forni è estesa << “per ogni successiva fase e grado del presente procedimento” >>, ha validamente conferito al difensore dell'appellata il potere di rappresentanza processuale anche per il presente grado di giudizio. Difatti, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << “In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura” […] deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello” >> (cfr. Cass.
21 giugno 2018, n. 16372; nello stesso senso anche Cass. 6 dicembre 2016, n. 24973).
Nel caso de qua è espresso il riferimento della procura alle liti “per ogni successiva fase o grado del presente procedimento” e, pertanto, la procura ad litem de qua deve ritenersi validamente conferita anche per il presente grado di appello.
pagina 6 di 24 Conseguentemente la costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio ad opera del difensore avv. Eugenio Forni è valida.
3.2 Preliminarmente l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata.
3.2.1 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva la specificità delle censure, anche se a tratti ripetitive, e, quindi, una assoluta precisione nell'articolazione a contrasto delle ragioni espresse in sentenza ed è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze, già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha spiegato il perché, secondo il proprio assunto, potesse ritenersi raggiunta la prova dell'assenza di una propria responsabilità e, quindi, del diritto risarcitorio azionato, individuando le parti oggetto di gravame ed il vulnus nella mancata doverosa comprensione della complessità della propria tesi, anche a cagione della mancata ammissione dell'invocata “consulenza criminologica”, che, a suo parere, avrebbe potuto supportare le proprie eccezioni e lettura degli atti e giungere a diversa decisione.
Conseguentemente a parere della Corte la censura della parte appellata tralascia che la complessiva ed oggettiva lettura dell'impugnazione, anche sufficientemente rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza anche di merito, infatti, l'atto di appello, che contenga una individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata, sufficientemente chiara, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni affermate dal provvedimento pagina 7 di 24 gravato, si sottrae alla censura d'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Si è così affermato che “In via preliminare va disattesa l'eccezione
d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ex art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione di tale norma, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita dalla S.C. con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene, nei limiti di cui appresso, gli elementi minimi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando in esso sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché
l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” (Corte d'Appello, di Milano, Sez. IV,
04.02.2021, n. 379).
Del resto è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che << Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>> [Cfr
Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01) e conformemente
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 (Rv. 648722 - 01); Sez. U -, Ordinanza
n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)].
Ne consegue la piena condivisione, da parte della Corte, della replica dell'appellata alla censura e, quindi, la conformità alla lettera della novella della L. n.
134/2012, in quanto l'appellante << “[…] non solo, ha indicato e trascritto, per ogni
pagina 8 di 24 motivo di appello, le parti della sentenza che ha inteso impugnare, ma ha pure indicato, per ogni motivo di appello, sia gli errori in cui è incorso il Giudice di prime cure, sia come tale ultimo Giudice avrebbe dovuto statuire” >> (cfr. Comparsa conclusionale per pag. 34). Parte_1
Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito, posto che la censura mossa ex art. 348bis cpc è superata dagli eventi processuali.
3.3. La sentenza va solo parzialmente riformata.
In particolare, la sentenza va confermata nella decisione relativa al riconoscimento e conseguente risarcimento del danno da ingiuria, in quanto il
Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali e documentali;
la sentenza va invece riformata nella decisione relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha erroneamente attribuito a odierna appellante, la responsabilità esclusiva delle lesioni psico- Parte_1
fisiche riportate da , odierna appellata. Controparte_1
Va premesso che la sentenza impugnata veniva decisa sulla base di indizi ed elementi presuntivi che, ad avviso del Tribunale di Modena, hanno determinato un maggiore favor alla dinamica dell'evento, che ha condotto alle lesioni dell'odierna appellata, così come ricostruita dall'allora attrice.
Va, infine, evidenziato l'esito sostanzialmente infruttuoso della richiesta di informazioni ex art. 213 cpc ai CC di Modena, in quanto il carteggio depositato dall peraltro già prodotto in atti dalle iniziative istruttorie delle parti, esplicita la Tes_2
mancata effettuazione di rilievi planimetrici o fotografici all'atto dell'intervento.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sette motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 112 c.p.c. e aver pronunciato oltre il limiti della domanda” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
pagina 9 di 24 12), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertata l'ingiuria e quantifica il relativo danno in €. 4.170,59.
4.1.1 La censura non è fondata.
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha ritenuto accertata l'ingiuria in danno dell'allora attrice, odierna appellata, e ha stimato il relativo danno in €. 4.170,59, sostenendo, mediante il richiamo in via parziale degli atti del primo grado di giudizio, che l'odierna appellata << “non ha mai chiesto al
Tribunale di Modena di condannare la al risarcimento del danno da Pt_1
ingiuria” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12) e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere << “dichiarata «nulla» per effetto della violazione, da parte del Giudice di prime cure, del principio fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art.
112 c.p.c.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14).
L'appellante tralascia di considerare che l'allora attrice, come correttamente oggi affermato dalla sua difesa, sin dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale, ha <<
“riportato in modo preciso e dettagliato tutte le vessazioni, offese, frasi discriminatorie e minacce a lei rivolte dalla controparte, per le quali ha richiesto uno specifico risarcimento del danno non patrimoniale.” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 6). Nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale veniva, difatti, richiesto espressamente il danno morale derivante dall'aggressione verbale in danno dell'odierna appellata (v. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Modena pagg.
9-10). L'aggressione verbale de qua è stata affermativamente e, ad avviso di questa
Corte di merito, correttamente riscontrata dal Giudice di prime cure in ragione delle dichiarazioni rese dal testimone dinanzi alla Polizia Giudiziaria il Testimone_3
13.10.2013 (v. doc. 11 fascicolo primo grado appellata) e nel corso dell'istruttoria (v. verbale udienza 22.11.2018). Difatti, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, ha dichiarato alla Polizia Giudiziaria di aver udito Testimone_3 Parte_1
odierna appellante, offendere , odierna appellata, <<
[...] Parte_1 CP
“con epiteti denigranti, anteriormente alla caduta («TA di DA, sfigata») e
pagina 10 di 24 successivamente («Non me ne frega un cazzo, questa negra di DA può morire anche qui […] vaffanculo te e quella TA negra di tua madre, sei una sfigata e devi morire»). In udienza ha confermato gli insulti” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
La domanda di condanna al risarcimento dei danni morali in ragione dell'aggressione verbale de qua viene riproposta dall'odierna appellata anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, in cui l'allora attrice chiedeva la condanna dell'allora convenuta, odierna appellante, << “al risarcimento del conseguente danno morale e/o non patrimoniale, tenuto, altresì, conto della componente discriminatoria razziale, […] da liquidarsi anche in via equitativa.” >>
(cfr. Foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado di parte attrice pag. 2).
Come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << “Pertanto, la sentenza non risulta viziata da ultra petizione dal momento che la deducente ha delineato il thema decidendum facendovi rientrare, fin da subito, anche tale voce, e ne ha richiesto il risarcimento quale componente del danno non patrimoniale.” >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pag. 8).
In ogni caso, sebbene l'odierna appellata non abbia fatto esplicito riferimento/espressa menzione al c.d. “danno da ingiuria”, è corretta la riconduzione, ad opera del Giudice di prime cure, del danno non patrimoniale richiesto, in ragione dell'aggressione verbale subita, a tale fattispecie.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è vincolato alle espressione letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda stessa come ricavabile dalle argomentazioni, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio e dallo stesso scopo cui mira la parte, << “incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle
pagina 11 di 24 parti” >> (cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153; nello stesso senso anche Cass. 21 maggio 2019, n. 13602, Cass. 18 marzo 2014, n. 6226).
Pertanto, la censura de qua è infondata, non essendo la sentenza impugnata viziata da ultrapetizione, e conseguentemente si devono confermare, per le ragioni di cui sopra, le statuizioni del Giudice di prime cure concernenti l'accertamento dell'ingiuria e la relativa quantificazione monetaria del danno, stimata per un importo pari ad €. 4.170,59 (v. sentenza impugnata pagg. 13-15).
4.2 I restanti sei motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine sostanziale, oltre che processuale, essendo finalizzati a dimostrare la validità e la maggiore credibilità della ricostruzione dei fatti de quibus, relativamente alla contestata aggressione fisica in danno dell'odierna appellata, così come fornita in giudizio dall'odierna appellante.
4.2.1 Con il secondo motivo di appello, rubricato << “Violazione di legge per avere il Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 116 c.p.c., e, quindi, per non aver fondato le proprie statuizioni sull'esatto e reale contenuto delle prove, scritte e orali, acquisite in giudizio e aver, totalmente ed incomprensibilmente, travisato le risultanze processuali” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15),
l'appellante censura diverse statuizioni della sentenza impugnata riguardanti le risultanze dell'istruttoria processuale e la conseguente ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, accolta dal Giudice di prime cure.
4.2.2 Con il terzo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.”
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 20), l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata, secondo la quale << “Nel caso de quo la tipicità criminosa delle condotte contestate alla convenuta è stata definitivamente accertata in sede di patteggiamento” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 13).
pagina 12 di 24 4.2.3 Con il quarto motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver omesso l'esame di un fatto decisivo della controversia rilevabile dalla produzione Contr documentale e dall'assunto difensivo, allegati dalla ” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 22), l'appellante censura la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale << “il quadro probatorio […] induce a ritenere egualmente comprovata la seconda condotta di reato, ossia le lesioni” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 6), sostenendo che << “il Giudice di prime cure ha omesso totalmente di
Cont esaminare i documenti nn. 1 e 2, prodotti dalla , con riferimento alle argomentazioni difensive dedotte dal difensore di quest'ultima, dai quali avrebbe, invece, potuto affermare un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pagg. 22-23).
4.2.4 Con il quinto motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver disatteso delle «prove legali» (perizia criminalistica e fotografie riproducenti le cose e
i luoghi in cui si è verificato l'evento de quo), valutandole contra legem secondo il suo prudente apprezzamento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 25), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << “le deposizioni del teste oculare e i particolari dell'alterco sono irriducibilmente incompatibili con la dinamica dell'evento ricostruita da (che l'ha ribadita in sede di Parte_1
interpello all'udienza del 22.11.2018) e confermata dal perito criminalista che ha curato il rapporto investigativo (cfr. doc. 14-18 conv.), le cui conclusioni non persuadono per i motivi sovra esposti e in ragione della loro formazione doppiamente unilaterale (senza contraddittorio e con l'impiego dei soli documenti messigli a disposizione dalla convenuta)” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
pagina 13 di 24 4.2.5 Con il sesto motivo, rubricato << “Travisamento dei fatti da parte del
Giudice di prime cure e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << “Se la caduta fosse dipesa dallo squilibrio cinetico conseguente all'improvviso abbandono da parte di (che cercava di chiudere la Parte_1
porta) della resistenza sino a quel momento opposta al moto contrario di CP
(che cercava di aprirla), la seconda sarebbe solo rovinata a terra e il vetro
[...]
si sarebbe infranto contro la parete urtata dalla porta” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8), sostenendo di non aver << “mai asserito di aver, ad un certo punto, rilasciato la porta di vetro della propria camera da letto e, quindi, di non aver più Contr opposto resistenza all'azione contraria della , che, dalla parte opposta, cercava di aprirla” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 29).
4.2.6 Con il settimo motivo, rubricato << “Violazione di legge per avere il
Giudice di prime cure disapplicato la norma di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. ed aver fatto ricorso ad indizi ed elementi presuntivi” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
32), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui dà preliminarmente atto del metodo di “lavoro” utilizzato, basato esclusivamente su indizi ed elementi presuntivi (v. sentenza impugnata pagg. 4-5), e che ha condotto alla contestata statuizione giudiziale, secondo la quale << “Nella loro sintesi gli elementi rilevanti restituiti dall'istruttoria si rafforzano, traendo un mutuo vigore nel loro vicendevole completamento che impone di ritenere fondate le domande proposte […]” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
pagina 14 di 24 4.2.7 L'appello, relativamente alle censure de quibus, dirette a contestare l'aggressione fisica in danno dell'allora attrice e, quindi, la ricostruzione degli eventi del 9.9.2013 come addotta dall'odierna appellata e accolta dal Tribunale e a dimostrare, per converso, l'attendibilità maggiore della dinamica dei fatti asserita dall'odierna appellante, è fondato.
Va premesso che, come definitivamente accertato, le parti in causa, la sera del
9.9.2013, ebbero un'accesa discussione per questioni legate alla conduzione dell'immobile e l'odierna appellata riportò delle lesioni, una << “Vasta ferita alla coscia destra […] e ferite multipla alle mani e cosce” >> (cfr. Verbale di ricovero urgente, doc. 1 fascicolo primo grado appellata). In una diversa stanza della medesima abitazione era altresì presente sentito dalla Polizia Giudiziaria (v. Testimone_3
doc. 11 fascicolo primo grado appellata e doc. 2 fascicolo primo grado appellante) e nel corso dell'istruttoria in primo grado (v. verbale udienza del 22.11.2018), il quale riferisce di aver udito la discussione intercorsa tra le due coinquiline, delle ingiurie pronunciate dall'odierna appellante, «un gran botto di vetri infranti» (cfr. Verbale di rese alla Polizia Giudiziaria, doc. 11 fascicolo primo grado Controparte_3
appellata) e di aver trovato l'odierna appellata riversa a terra nella camera da letto dell'appellante.
Va altresì premesso che la C.T.U. Dott.ssa ha certificato, Persona_2
letteralmente, che << “è possibile identificare due dinamiche diametralmente opposte
[…]. Le ferite riportate dall'attrice possono risultare compatibili con entrambe le dinamiche” >> (cfr. Consulenza tecnica medico-legale d'ufficio pag. 15).
pagina 15 di 24 Date queste premesse, secondo la contestata dinamica dei fatti prospettata dall'odierna appellata, e accolta dal Tribunale di Modena, dopo un'accesa discussione tra le parti in causa, l'appellante avrebbe intimato all'appellata di uscire dalla propria camera e l'avrebbe fisicamente spinta contro la porta della stanza, che, essendo di vetro, si sarebbe frantumata, provocandole le lesioni riscontrate.
L'appellante, sempre secondo la ricostruzione addotta dall'appellata, non le avrebbe prestato alcun soccorso ma l'avrebbe colpita con calci alla ferita, continuando ad offenderla (v. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Modena pag. 2). Nell'Atto di denuncia – querela, l'appellata sostiene che l'appellante ha continuato a colpirla con calci alla ferita anche in presenza di (v. doc. 10 fascicolo primo grado Tes_3
appellante pag. 5); tuttavia, sia nel verbale di sommarie informazioni Tes_3
testimoniali del 9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante) sia in quello del
18.10.2013 (doc. 11 fascicolo primo grado appellata), nonché in sede di testimonianza, resa in udienza in data 22.11.2018, riferisce di aver sentito un forte botto, del silenzio, di essere, quindi, accorso subito e di aver trovato l'appellata a terra;
riferisce altresì che le due coinquiline hanno continuato, dopo la caduta, a litigare con offese reciproche.
Secondo la dinamica dei fatti ricostruita dall'odierna appellante, invero, la stessa chiedeva a , odierna appellata, di uscire dalla propria camera e la Controparte_1
accompagnava alla porta. Dall'esterno della camera l'appellata tentava di entrare facendo pressione sull'anta di vetro, mentre odierna appellante, Parte_1
teneva chiusa la porta, facendo pressione sulla stessa. Soltanto la pressione esercitata da sul vetro determinava la rottura dello stesso, cosicché Controparte_1
l'appellata perdeva l'equilibrio e, oltrepassando il telaio della porta, precipitava all'interno della camera da letto. L'appellata si rialzava e aggrediva l'odierna appellante, scaraventandola sul letto e strappandole una ciocca di capelli. A questo punto, sempre secondo la ricostruzione dell'appellante, arrivava il che Tes_3
allontanava dall'appellante e si accorgeva della ferita [v. doc. 2 Controparte_1
fascicolo primo grado appellata, verbale udienza 22.11.2018, verbale di interrogatorio pagina 16 di 24 di persona sottoposta ad indagini del 8.3.2014 (doc. 12 fascicolo primo grado appellata)]. Questa ricostruzione è stata sostenuta anche con una consulenza criminologica di parte (anche solo CTP criminologica), la quale si è basata sulla documentazione disponibile sia fotografica sia rinveniente dalle deposizioni acquisiste nella fase delle indagini preliminari.Ad avviso di questa Corte di merito, la ricostruzione degli eventi de qua addotta dall'odierna appellante è più probabile rispetto a quella asserita dall'appellata, in quanto gli elementi restituiti dall'istruttoria confortano l'inverosimiglianza della dinamica descritta dall'appellata ed accolta dal
Tribunale, e la verosimiglianza di quella proposta dall'appellante.
Va premesso che dall'analisi delle fotografie scattate dall'appellante (doc. 16 fascicolo primo grado appellante) emerge la presenza di vetri in misura prevalente all'interno della camera da letto, se ne intravedono anche ai margini e sotto -oltre che sopra- il letto, così come confermato e certificato dalla “Relazione di servizio” dei
Carabinieri (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), emerge altresì la presenza di gocce di sangue e di una ciocca di capelli - << “appartenuta probabilmente alla
, desunto dal colore degli stessi” >> (cfr. “Relazione di servizio” Parte_1
dei Carabinieri, doc. 2 fascicolo primo grado appellante) - sul letto dell'appellante.
pagina 17 di 24 Ad avviso di questa Corte di merito, è altamente probabile o quod minus è più probabile che non, che la pressione esercitata dall'odierna appellante sulla maniglia della porta verso l'esterno, ossia in direzione camera-corridoio, unitamente alla pressione, presumibilmente maggiore, esercitata dall'odierna appellata sul vetro della stessa porta verso l'interno della camera ovvero sulla parte legnosa della stessa e conseguente sbilanciamento (la cui causa rimane non nota), ossia in direzione corridoio-camera, ha condotto alla rottura del vetro in ragione della maggiore pressione esercitata in direzione corridoio-camera. Difatti, la presenza della maggior parte dei frammenti di vetro all'interno della camera stessa induce a ritenere che la rottura del vetro si è verificata a causa della pressione esercitata dall'esterno verso l'interno della camera stessa. In caso contrario, difatti, in base alla ricostruzione dei fatti fornita dall'appellata, la pressione esercitata dalla spinta in direzione camera-corridoio, in ragione della asserita aggressione fisica ricevuta dall'appellante, avrebbe, molto probabilmente, determinato la caduta e la presenza della maggior parte dei frammenti di vetri nel corridoio, e non nella camera, in ragione della pressione esercitata in direzione camera-corridoio. Pertanto, la presumibile maggiore pressione esercitata sul vetro o comunque sulla porta, da , in ragione della Controparte_1
contraria/opposta pressione esercitata sulla maniglia della porta da Parte_1
ha probabilmente condotto alla rottura del vetro in direzione corridoio-camera e alla conseguente caduta, dall'esterno verso l'interno della camera, dell'odierna appellata, con conseguente ferimento della medesima a cagione del vetro infrantosi.
pagina 18 di 24 Non si tralascia di considerare la statuizione giudiziale, espressamente censurata dall'odierna appellante (v. Atto di citazione in appello pagg. 29-31), secondo la quale << “Se la caduta fosse dipesa dallo squilibrio cinetico conseguente all'improvviso abbandono da parte di (che cercava di chiudere la Parte_1
porta) della resistenza sino a quel momento opposta al moto contrario di CP
(che cercava di aprirla), la seconda sarebbe solo rovinata a terra e il vetro
[...]
si sarebbe infranto contro la parete urtata dalla porta” >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 7-8). Tuttavia, come correttamente affermato dalla sua difesa, Parte_1
non ha << “mai asserito di aver, ad un certo punto, rilasciato la porta di vetro della propria camera da letto e, quindi, di non aver più opposto resistenza all'azione Contr contraria della , che, dalla parte opposta, cercava di aprirla” >> (cfr. Atto di appello pag. 29). Difatti, l'odierna appellante ha affermato in molteplici occasioni di aver fatto pressione sulla porta, tentando di chiuderla, in ragione della pressione opposta esercitata dall'appellata per tenere aperta la porta e rientrare nella camera [v.
Verbale di sommarie informazioni testimoniali (doc. 2 fascicolo primo grado appellata), verbale udienza 22.11.2018, Comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 22.1.2018, Comparsa conclusionale in primo grado del 8.9.2020]. Pertanto, pur non ravvisandosi la protestata (dall'appellante) violazione dell'art. 112 cpc, poiché, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti […], purchè resti immutati il “petitum” e la
“causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio” >>
(cfr. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209; nello stesso senso anche Cass. 21 febbraio 2019, n.
5153; Cass. 12 agosto 2009, n. 18249), la statuizione giudiziale de qua si fonda comunque su elementi di fatto allegati dalle parti in causa, sicché, come affermato dall'appellante, effettivamente << “il Giudice di prime cure ha […] ipotizzato una
pagina 19 di 24 versione dei fatti del tutto soggettiva e svincolata dalle allegazioni della Pt_1
Contr ritenendo «illegittimamente» che la caduta della nella stanza della Pt_1
Contr fosse originata dal rilascio della porta da parte della di modo che la Pt_1
non avrebbe in alcun modo potuto ferirsi, ma sarebbe soltanto caduta a terra, mentre il vetro si sarebbe autonomamente infranto contro la parete urtata dalla porta” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 31). Ciò però non implica violazione dell'art. 112 cpc, in quanto la ricostruzione giudiziale di prime cure si fonda comunque su fatti allegati, anche attraverso la sola produzione documentale, dalle parti.
Non va tralasciata, poi, la statuizione giudiziale, censurata espressamente dall'appellante (v. Atto di citazione pagg. 16-17), secondo la quale l'odierna appellata ha omesso di dichiarare, se non in sede di interrogatorio, che le Controparte_1
aveva strappato una ciocca di capelli (v. sentenza impugnata pag. 8). Infatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << “dalle prove, scritte e orali, acquisite in giudizio, risulta un fatto totalmente contrario a quello recepito dal
Giudice di prime cure […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17). Difatti, ha riferito l'episodio dello strappo di una sua ciocca di capelli ad Parte_1
opera dell'odierna appellata in diverse occasioni: nel verbale di sommarie informazioni del 9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante), nel verbale di interrogatorio del
8.3.2014 (doc. 12 fascicolo primo grado appellante) e in sede istruttoria (verbale udienza 22.11.2018). La presenza di una ciocca di capelli dell'odierna appellante sul letto della stessa, unitamente alla presenza di gocce di sangue, costituiscono un ulteriore indizio che conforta la ricostruzione dei fatti addotta da Parte_1
Tali circostanze, difatti, non vengono argomentate in alcun modo dall'appellata e la versione ipotizzata dal Giudice di prime cure, secondo cui avrebbe Parte_1
spinto l'appellata contro la porta dopo che questa le aveva tirato i capelli (v. sentenza impugnata pag. 8), non prende in considerazione le gocce di sangue ritrovate sul letto
(v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante), la cui presenza è maggiormente compatibile con la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna appellante, ossia con la pagina 20 di 24 circostanza per cui, a seguito della caduta, l'appellata si sia rialzata e abbia aggredito sul letto della stessa, strappandole una ciocca di capelli. Tale Parte_1
dinamica dei fatti non si pone in contraddizione con le ferite riportate dall'appellata dato che, nell'immediatezza delle lesioni, è ben possibile che l'adrenalina e la rabbia del momento abbiano spinto , nonostante le ferite, ad aggredire Controparte_1
l'appellante, considerata anche la ridotta dimensione degli spazi verificabili dalle foto prodotte.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, gli elementi rilevanti restituiti dall'istruttoria impongono di ritenere, per le ragioni anzi esposte, verosimile e “più probabile” la dinamica dei fatti addotta da odierna appellante, e, Parte_1
Contr pertanto, come condivisibilmente affermato dalla sua difesa che << “[…] la nel tentare di aprire la porta di vetro della camera da letto della aveva Pt_1
esercitato una pressione talmente forte all'azione contraria opposta dalla Pt_1
che il vetro si era rotto, lei aveva perso l'equilibrio e, pertanto, aveva oltrepassato il telaio di tale porta – dall'esterno ovvero dal corridoio verso l'interno della camera – che aveva ancora infisso in esso la residua parte del vetro che originariamente la costituiva, provocandosi da sé tagli e ferite” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
31). Difatti, sebbene sia corretto il richiamo della difesa dell'appellata alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, per cui, se un danno è astrattamente ascrivile a più cause, nessuna delle quali appaia con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento e solo alcune di esse implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento ma deve accertare quale tra le possibili cause appare la più probabile (v. ex multis Cass. 2 settembre 2022, n. 25884, Cass. 20 febbraio 2018, n. 4024, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23933), nella fattispecie de qua risulta, ad avviso di questa Corte di merito, più probabile, per le ragioni dinanzi esposte, la dinamica dei fatti così come rappresentata dall'odierna appellante.
pagina 21 di 24 Difatti, come anticipato, la ricostruzione dei fatti de qua è maggiormente compatibile con la presenza della maggior parte dei frammenti di vetro all'interno della camera da letto, così come emerge dalle fotografie allegate (doc. 16 fascicolo primo grado appellante) e come certificato dalla “Relazione di servizio” dei Carabinieri del
9.9.2013 (doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Inoltre, la complessiva ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna appellante (comprensiva, quindi, dell'aggressione subita sul letto ad opera dell'appellata a seguito della sua caduta, con lo strappo di una ciocca di capelli), è altresì compatibile con la presenza, sul letto, di una ciocca di capelli della stessa appellante e di numerose gocce di sangue, presumibilmente dell'appellata (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Inoltre, in ragione di quanto sopra esposto, non si ravvisa, ad avviso di questa
Corte di merito, alcuna responsabilità in capo all'odierna appellante, in quanto la stessa non ha commesso alcun fatto doloso o colposo generativo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. difatti, chiudendo la porta della sua camera da letto Parte_1
ed esercitando pressione sulla stessa al fine di impedire l'entrata a CP
si è limitata ad esercitare una sua legittima facoltà, ossia quella di tutelare la
[...]
inviolabilità della propria camera ed evitare l'accesso alla stessa da parte di persone senza il suo consenso.
Risulta, pertanto ed in conclusione, assente il nesso di causa tra il comportamento tenuto dall'appellante e le lesioni riportate dall'appellata. Il fatto causativo delle lesioni riportate dall'odierna appellata è, difatti, da ricondurre esclusivamente alla pressione dalla stessa esercitata sul vetro della porta, pressione che ne ha determinato la rottura e la conseguente caduta all'interno della camera da letto dell'appellante, comportamento questo illecito perché in violazione del diritto dell'appellante di impedire una violazione della sua privacy e del proprio “domicilio” ossia una violazione alla sua sfera privata e personale, che legittima la resistenza frapposta all'ingresso.
pagina 22 di 24 Pertanto, in parte qua l'appello è fondato e la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, accolta dal Tribunale di Modena con la sentenza impugnata, deve essere rigettata (ad eccezione di quanto anzi esposto a proposito del danno da ingiuria nel par. 4.1.1).
5. S'impone, quindi, l'accoglimento dell'appello relativamente alla diversa ricostruzione dei fatti de quibus rispetto a quanto accolto dal Giudice di prime cure.
Consegue a ciò l'esclusione di ogni responsabilità dell'appellante Parte_1
nella causazione delle lesioni riportate in data 9.9.2013 dall'appellata
[...]
, in quanto la stessa non ha commesso alcun fatto Controparte_1
dannoso o colposo ex art. 2043 cc, risultando altresì assente il nesso di causa tra la condotta tenuta dall'appellante e le lesioni riportate dall'appellata.
6. La parziale riforma della sentenza in parziale accoglimento dell'appello impone una riconsiderazione delle spese di entrambi i gradi, che andranno compensate nella misura del 50% in ragione della evidente reciproca parziale soccombenza e poste nella quota residua a carico della convenuta, odierna appellante, la quale in ogni caso è risultata soccombente rispetto alla pretesa risarcitoria legata all'ingiuria, peraltro particolarmente odiosa per le evidenti componenti a sfondo razziale.
Le spese di CTU medico legale in quanto legate all'episodio dell'aggressione fisica e non alle ingiurie, dovranno definitivamente far capo per intero all'appellata, già parte attorea, per il principio di causalità.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto, rigetta la domanda di risarcimento pagina 23 di 24 del danno limitatamente alle lesioni personali riportate da CP
in occasione dell'evento occorso in data 9.9.2013.
[...]
2. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50% e pone la residua quota a carico di che condanna Parte_1
al pagamento, spese che liquida nell'intero (100%) in:
a) €. 759,00 + 27,00 per esborsi, €. 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al primo grado;
b) €. 777,00 + 27,00 per esborsi, €. 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, quanto al presente grado.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Bologna il 18.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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