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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3302/2022 R.G.
TRA
, , ,quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Persona_1
C. TENUTA e A. MASTROIANNI;
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t. rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv.ti R. TALARICO e A. TALARICO;
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2022, le parti ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1 affinché venisse accertato e dichiarato il nesso causale fra la patologia tumorale che ha portato al decesso il sig.
loro dante causa, e l'inadempimento delle Persona_1 obbligazioni poste a carico del convenuto quale ente CP_1 datoriale e, per l'effetto, che venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis pari ad € 447.720,00 in favore di ciascuna delle parti ricorrenti (di cui € 111.220,00 a titolo di danni iure hereditatis ed € 336.500,00 a titolo di danni iure proprio) ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Esponevano in punto di fatto:
- di essere rispettivamente moglie e figli (eredi legittimi) del sig. nato il [...] e deceduto in Persona_1 data 13.8.2017;
- che il sig. aveva prestato attività lavorativa Parte_4 alle dipendenze del dal 27.3.1980 al CP_1 CP_1
30.11.2001 (in particolare, dal 27.3.1980 all'8.3.1987 quale guardia carceraria, dal 9.3.1987 al 27.8.1998 quale netturbino e conducente di autobus e dal 28.7.1998 al
30.11.2001 quale custode presso il cimitero comunale);
- che, nel maggio 2009, veniva ricoverato presso il reparto di Oncologia dell' di Catanzaro e, all'esito degli CP_2 accertamenti, gli veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico;
- che, in data 25.1.2010, subiva intervento chirurgico di pleurectomia;
- che, dopo essere stato sottoposto a terapia intensiva, veniva dimesso in data 3.2.2010 con diagnosi di mesotelioma pleurico;
- che effettuava trattamento radioterapico;
- che dal dicembre 2016 all'agosto 2017 veniva ricoverato presso varie strutture sanitarie senza riuscire a sconfiggere la malattia;
- che nell'agosto 2017 decedeva;
- che la patogenesi della malattia era da rinvenire nelle condizioni di lavoro svolto presso l'ente comunale atteso che il Comune di non informava e formava il CP_1 Parte_4 sui rischi generali e specifici connessi a ciascuna delle concrete mansioni svolte ivi esponendo il lavoratore per circa 30 anni ad una pluralità di rischi fisici, chimici, biologici e climatici;
- che la responsabilità dell'insorgenza della patologia contratta era ascrivibile alla condotta colpevole del datore di lavoro per aver tenuto una condotta commissiva (avendolo esposto alle sostanze nocive e cancerogene) ed omissiva (in quanto non aveva fornito i necessari presidi antinfortunistici, tra i quali le mascherine, non informando e formando il dipendente sui rischi specifici e generali, non adottando misure atte a prevenire, eliminare, ridurre, la inalazione di polveri e di altre particelle nocive aerodisperse, comprese le fibre di amianto).
Disposta la rinotifica del ricorso si costituiva in giudizio il deducendo il difetto di prova relativo Controparte_1 al lamentato inadempimento datoriale dell'obbligo di sicurezza nonché al nesso di causalità tra le patologie dedotte e la ascritta condotta omissiva/commissiva di essa resistente, ivi contestando la qualificazione dei danni e concludendo per l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso ivi.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi indicati dalle parti.
Istruita la causa, le parti – con note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle rispettive conclusioni, ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Occorre premettere come sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il mancato adempimento del dovere
(stabilito in linea generale dall'art. 2087 c.c. e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. n. 626/1994 poi trasfuso nel D. Lgs.
n. 81/2008) di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale.
La norma di cui all'art. 2087 c.c., come è noto, determina un obbligo di comportamento (rapportato alle possibilità offerte dalla tecnica e dalla esperienza, con riferimento, altresì, alla particolarità del lavoro) che trova la sua fonte nell'art. 32, comma, 1 Cost. (secondo il quale lo Stato assume la tutela della salute dei cittadini “come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”) e nell'art. 41, commi 1 e 2 Cost. (laddove, affermandosi il principio di libertà dell'iniziativa privata, si condiziona in concreto tale iniziativa imponendosi che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità fisica degli addetti).
La natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c. rende poi operante la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
In particolare, quanto al riparto degli oneri probatori la domanda di danno proposta dal lavoratore si pone nei termini di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'inadempimento delle obbligazioni.
Più precisamente, secondo le puntuali indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno
e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze
– l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno” (tra le altre, Cass.
Sez. Lav., 20 maggio 2010, n. 12351; Cass. n. 4970/2017).
Accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività lavorativa in concreto espletata, va ritenuta la piena responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2087
c.c., indipendentemente dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, che non vale a escludere la responsabilità datoriale a meno che il comportamento del lavoratore “non si concreti in una condotta totalmente estranea alla prestazione lavorativa, e, come tale, assolutamente inopinabile e imprevedibile” (tra le tante,
Cass. Sez. Lav., 1.10.2003 n. 14645; Cass. Sez. Lav.,
27.2.2004 n. 4075; Cass. Sez. Lav., 24.3.2004 n. 5920; Cass.,
Sez. Lav., 14.2.2005 n. 2930; Cass. Sez. Lav., 8.3.2006 n.
4980, le quali hanno costantemente confermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero “di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa”, così da porsi come causa esclusiva dell'evento). In tale contesto, dunque, l'eventuale accertamento della colpa del lavoratore non è in sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, ma ha come unico effetto quello di ridurre in misura proporzionale l'ammontare del risarcimento delle voci di danno non coperte dal sistema di assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 38/2000 (in argomento si veda, tra le altre, Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2003, n. 6377).
Ciò premesso, parte ricorrente ha, come anticipato, allegato l'inadempimento colpevole del datore di lavoro (sia in termini di condotta commissiva che omissiva) addebitandogli di averlo esposto alle sostanze nocive elencate in ricorso e di non aver adottato tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro e la tecnica, erano idonee per prevedere, prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio.
Addebita, nello specifico, al datore di lavoro la responsabilità per le patologie insorte e lamentate in ricorso in ragione: dell'ambiente di lavoro nocivo, insalubre, inidoneo;
dell'omessa predisposizione del piano di sicurezza e dell'omesso aggiornamento di quelli adottati;
dell'omessa formazione professionale ed informazione sui rischi generali e specifici connessi alle mansioni svolte, sulla esistenza e sulla esposizione alle sostanze nocive e cancerogene, presenti sul luogo di lavoro e, principalmente, su quelli connessi alla esposizione e manipolazione di materiali contenenti amianto;
della omessa fornitura di
D.P.I. nonché dell'omessa formazione ed informazione sul loro corretto utilizzo;
dell'omessa sorveglianza sanitaria;
dell'omessa formazione ed informazione sui rischi supplementari derivanti dal fumo attivo e passivo.
Orbene, all'esito dell'istruzione probatoria, si ritiene indimostrato l'inadempimento datoriale nonché il nesso causale materiale tra l'inadempimento e il danno lamentato.
Con riferimento al periodo in cui il ha svolto Parte_4 attività lavorativa presso il mandamento di , risulta CP_1 smentita la circostanza secondo cui il ha svolto Parte_4
l'attività di guardia carceraria per circa 7/8 anni atteso che il teste (di parte ricorrente) ha precisato che il Tes_1
ha svolto tale attività “per 2/3 mesi poi è stato Pt_4 trasferito al di come netturbino”. Inoltre, CP_1 CP_1 le risultanze testimoniali escludono che all'interno dell'alloggio stesso si creassero degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e che, quindi, non vi fosse un'aria irrespirabile (per come sostenuto in ricorso).
Invero, la teste (zia della ricorrente Testimone_2 [...]
ha riferito che il caminetto a legna usato per il Pt_1 riscaldamento dell'alloggio del custode (dove lei e la sua famiglia hanno abitato per anni anche durante la prestazione di servizio del “tirava bene, non c'era fumo Parte_4 nella stanza”. Il teste (coniuge della teste Tes_3
) ha precisato che “nel nostro alloggio c'era il camino Tes_2 che tirava bene. Non c'era fumo nella stanza”.
Con riferimento al periodo in cui il ha svolto Parte_4 attività di netturbino, la teste ha Testimone_2 precisato che “lui spazzava le strade e prendeva la spazzatura. Quando c'era il camion per la spazzatura lui stava dietro appeso e di volta in volta scendeva per prendere la spazzatura. Si lamentava per il fumo che usciva dal tubo di scappamento del camion. Era lui che provvedeva a svuotare i bidoni della spazzatura con tutto ciò che c'era dentro. Non so dove era lo scarico. Lui andava con l'autocompattatore a scaricare i rifiuti. Dopo aver svuotato i cassonetti, lui si recava al macello (sempre con l'autista) dove c'era il deposito dei mezzi comunali e lì provvedeva a lavare e disinfettare i contenitori dei rifiuti e l'autocarro […] penso che abbia raccolto lastre di eternit ma non ne sono sicura”).
Il teste ha affermato che “lui raccoglieva la Tes_3 spazzatura collocandosi nel lato posteriore del mezzo, agganciato ad un'asta posta sopra il tubo di scappamento. Lui respirava l'aria del tubo di scappamento. ADR: Non ricordo se guidasse anche un'ape. Ha svolto le mansioni di addetto a raccogliere la spazzatura per poco tempo. Poi è stato trasferito a spazzare le strade. Io non l'ho mai visto con la mascherina”.
Infine, il teste ha dichiarato: “Ricordo che il Tes_4 ha svolto mansioni di netturbino. Io lo Persona_1 vedevo di giorno in giro per il paese lavorare. Vedevo che raccoglieva la spazzatura. L'ho visto che spostava i bidoni per portarli nel compattatore e togliere la spazzatura vicino ai bidoni. Non ricordo se usasse una ramazza per pulire le strade;
ricordo però che raccoglieva la spazzatura. Ricordo il svolgere tali mansioni fino a verso la fine degli Pt_4 anni '90. Nulla posso dire di più specifico riguardo questa attività. Ricordo che il non indossava mascherina Pt_4 né guanti”.
Tali sommarie dichiarazioni non corroborano la prospettazione attorea relativa all'inadempimento datoriale allegato in ricorso e, comunque, risultano smentite dalla documentazione in atti di parte resistente ove è dimostrato che il Comune di , sin dal 1986 (e quindi già due anni prima che CP_1 il venisse assunto), utilizzava un autocompattatore Pt_4 con carrozzeria idonea alla raccolta e trasporto di RSU.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente
(della cui genuinità non v'è motivo di dubitare) smentiscono l'intero impianto allegatorio di parte ricorrente. Invero, il teste (di parte resistente) ha precisato come Tes_5 “conoscevo il sig. . Lavoravamo insieme dal 1988; lui Pt_4 come operatore ecologico io come autista di mezzi pesanti.
Abbiamo lavorato insieme fino al 1997-1998. Con riferimento al cap. 1 di prova, confermo: la guida dell'automezzo era affidata a me o ad . Il era operatore CP_3 Pt_4 ecologico. Anzi, preciso che fino al 1997 è capitato che anche il guidasse l'autocarro in casi eccezionali. Nel Pt_4
1997 l'autocarro è stato sostituito da un altro compattatore più grande. Questo il non l'ha guidato mai. Lo Pt_4 smaltimento dei rifiuti veniva fatto in discarica. Era compito degli autisti. Qualche volta il è venuto per Pt_4 compagnia. Lo smaltimento avveniva a ma non ricordo CP_1 fino a quando;
ricordo poi che avveniva dapprima a Lamezia
Termie e successivamente a Crotone, ma non ricordo i periodi.
Confermo il cap. di prova n.
6. Con riferimento al cap. di prova n.7: capitava rarissime volte trovavamo sacchetti di rifiuti non inseriti nei cassonetti. Ciò in quanto prima che passavamo noi, vi era una cooperativa che passava e puliva posizionando nei cassonetti eventuali rifiuti che si trovavano fuori dai cassonetti. Confermo il cap. di prova
n.
8. Confermo il cap. di prova n.9: ho visto il usare Pt_4 guanti e tuta. Dal 1994 in poi il Comune si avvaleva di una cooperativa per lo spazzamento. Prima di tale periodo, lo spazzamento veniva fatto dai dipendenti comunali. Anche il
Garofalo a volte è stato addetto allo spazzamento rarissime volte. In questo caso lui non effettuava l'attività lavorativa con la raccolta dei rifiuti. Ricordo che effettuava rarissime volte tale attività, in quanto lui lo vedevo sempre addetto allo spostamento dei cassonetti. Gli addetti allo spazzamento iniziavano a lavorare prima. Per tagliare l'erba si utilizzava una pala ma c'era pochissima erba […] noi non abbiamo mai fatto disinfestazione dei cassonetti”.
Il teste (di parte resistente) ha dichiarato che “Il CP_3 sig. all'inizio guidava l'apecar con cui provvedeva Pt_4
a ritirare la spazzatura dei bidoncini nei vicoli più stetti dove l'autocarro non poteva entrare. Erano in 2. Poi, dopo qualche anno, è venuto come operatore ecologico a lavorare con me e raccoglieva la spazzatura agganciandola al camion.
Quando lavorava con l'apecar prendeva esclusivamente la spazzatura;
non mi ricordo di averlo visto spazzare;
c'erano altri operai che provvedevano allo spazzamento. Il Pt_4 raramente ha guidato l'autocarro per sostituirmi. Lo smaltimento è avvenuto prima a a poi a e poi CP_1 Per_2 in altri siti. A volte succedeva di trovare delle buste a fianco ai cassonetti che venivano raccolte. Confermo il cap. di prova n.8: era un autocarro omologato. Confermo il cap. di prova n.9: il li usava. Per lo spazzamento c'erano Pt_4 altri dipendenti. Il taglio dell'erba lo facevamo un po' tutti quanti come straordinario […] I cassonetti venivano disinfettati 2 volte al mese d'estate ed 1-2 volte al mese di inverno […] C'è stato un periodo in cui all'inizio dei vicoli venivano posizionati dei contenitori più piccoli di rifiuti e questi venivano svuotati automaticamente nell'apecar. Allo spazzamento erano addetti altri soggetti, non ho mai visto spazzare il sig. né ricordo di Pt_4 averlo mai mandato a spazzare. Io ero il coordinatore per il servizio di nettezza urbana”.
Sicché dal contenuto delle dichiarazioni rese dai sigg.ri e emerge come gli autisti Tes_5 CP_3 dell'autocompattatore del Comune raccoglievano giornalmente i rifiuti solidi urbani e per poi portarli presso la discarica per lo smaltimento;
che, dal 1994, lo spazzamento delle strade avveniva ad opera di una cooperativa sociale;
che la disinfettazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e degli automezzi utilizzati per la stessa avveniva ad opera di una società incaricata dal convenuto. CP_1 Con riferimento al periodo in cui il ha prestato Parte_4 servizio come custode presso il cimitero comunale, gli unici testi ad aver riferito talune (scarne) circostanze sono il teste , il quale ha dichiarato che “successivamente Tes_1
l'hanno messo al cimitero. Faceva il custode. Quando mancavano gli operai faceva anche attività di muratore di loculi. Io ho visto fare queste cose perché, facendo il vigile, una volta al giorno andavo al cimitero . Tutte le mansioni indicate nel cap. da 6a a 6d del ricorso, le svolgeva quando mancavano gli operai. Nel cimitero doveva anche provvedere a tagliare l'erba con un decespugliatore. Usava anche sostanze chimiche […] io ho visto il ricorrente raccogliere al cimitero cumuli di eternit” ed il teste il quale ha precisato che “con riferimento Tes_4 all'attività di custode del cimitero, posso solo riferire che un paio di volte sono andato al cimitero per trovare il figlio del che aiutava il padre ed in quelle due occasioni Pt_4 ho visto il pulire i loculi. Ricordo che toglieva Pt_4 la bara per pulire i loculi. Non ricordo se fosse un lavoro che faceva per conto del o per conto di qualche CP_1 privato. Ricordo che in queste due occasioni il loculo era sottoterra e quindi il padre scendeva giù nella tomba Pt_4 per pulirla e per togliere la bara ed il figlio lo aiutava.
Io non sono sceso giù. In queste due occasioni ricordo che era di pomeriggio. Io mi sono fermato in queste due occasioni per circa 30/45 minuti. Anche in queste due occasioni il
non indossava mascherine. Al di là di queste due Pt_4 occasioni non mi è capitato di vedere il al cimitero Pt_4 anche se io mi recavo lì una volta l'anno”.
Tali frammentarie dichiarazioni non consentono al giudicante di ritenere dimostrato l'inadempimento datoriale per come allegato in ricorso né – tantomeno – il nesso causale materiale fra l'inadempimento ed il danno. Quand'anche si ritenesse dimostrato lo svolgimento di tali lavori di muratura, non è dimostrato che gli stessi venissero effettuati per conto proprio o su commessa di privati o su incarico dell'organo comunale.
A ciò si aggiunga che il teste (di parte resistente) Tes_5 ha dichiarato che “Successivamente il è stato Pt_4 destinato alle mansioni di custode del cimitero. Come custode apriva e chiudeva i cancelli del cimitero, qualche volta spazzava (anche se per la pulizia, il Comune aveva dato
l'incarico ad una ditta); assisteva alla tumulazione ed alle saldature senza entrare nei locali. So tali circostanze in quanto io abito a fianco al cimitero. Non ho mai visto il ricorrente fare lavori di muratura all'interno del cimitero.
La squadra di manutenzione del è in possesso di una CP_1 betoniera” […] non mi risulta che nel cimitero di ci CP_1 siano cappelle alte con copertura di eternit […] non so se le abitazioni site nei pressi del deposito comunale avevo un rivestimento in eternit”.
In definitiva, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato l'asserito inadempimento datoriale ed il nesso causale materiale fra questo e il danno patito da parte ricorrente.
Pertanto, alcuna responsabilità può essere ascritta al
[...]
convenuto per la patologia tumorale contratta dal CP_1
, e, per l'effetto, alcun risarcimento danni Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, può essere riconosciuto ai ricorrenti.
Stante l'integrale rigetto del ricorso, segue la condanna di parte ricorrente in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 in base al valore domandatum (cfr. Cass., n.
197/2020).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 15.985,00 oltre accessori ove dovuti.
Così deciso in Cosenza, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino