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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa IT IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, piazza Michelangelo Buonarroti n.22 presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano Esposito che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto , sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da CP_2
procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.01.2025 ha impugnato le Parte_1
ordinanze ingiunzione n. ROI-00084254 (rectius: n. ROI-000084254) e n. ROl-000083483,
Pagina 1 CP_ notificate in data 2.12.2024, con le quali l' gli ha ingiunto, rispettivamente, il pagamento della somma di euro 3.173,45 e di euro 178,26 a titolo di sanzioni amministrative per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestate, la prima, con atto di accertamento n.
.2100.30/11/2021.0831776, riferito all'anno 2019, presuntivamente notificato il CP_1
16.12.2021 e, la seconda, con atto di accertamento n. .2100.05/11/2021.0772323, riferito CP_1
all'anno 2017, presuntivamente notificato il 23.11.2021.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che le ordinanze ingiunzione non sono state precedute, ai sensi degli artt. 14 e 18 della l.
24.11.1981 n.689, dalla notifica della contestazione dell'addebito, ciò precludendogli anche la possibilità, prevista dall'art. 3 comma 6 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8, di evitare l'applicazione delle sanzioni con il versamento spontaneo delle ritenute;
- che le ordinanze ingiunzione impugnate sono prive di motivazione, in quanto non consentono di comprendere a quali periodi si riferiscano (essendo indicato solo l'anno di riferimento, ma non le mensilità contestate) e in che misura si sarebbero concretizzate le omissioni di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con conseguente compromissione del proprio diritto di difesa;
- che, comunque, la pretesa sanzionatoria è estinta per violazione del disposto dell'art.14 della l. n. 689/81, eventualmente dovendosi verificare, nel caso in cui l'ente previdenziale fornisca la prova dell'avvenuta notifica della precedente contestazione, il rispetto del termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla violazione o dall'acquisizione da parte dell'Istituto della notizia della suddetta violazione, tenuto conto che il termine di pagamento dei suddetti
CP_ contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza e che l' ha notizia dell'importo dei contributi già nel mese successivo a quello di competenza, tramite la trasmissione dei modelli Uniemens, introdotta dall'art. 44 comma 9 del d.l. 30.09.2003 n.269, laddove “il primo atto ricevuto … è quello oggi opposto, notificato in data 02/12/2024”.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate di “… annullare le ordinanze impugnate in quanto illegittime per i motivi esposti;
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del … procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione”.
In data 5.11.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale, precisato “che l'impugnazione riguarda Rettifiche
Ordinanze Ingiunzione (Rettifica sanzione amministrativa) ROI-000084254– relativa ad atto di
Pagina 2 accertamento n. 2100.30/11/2021.0831776 riferito all'anno 2019 e ROI-000083483- CP_1 relativa ad atto di accertamento n. 2100.05/11/2021.0772323 riferito all'anno 2017”, ha CP_1 dedotto che “Entrambe i provvedimenti sono già stati annullati in via di autotutela rispettivamente del 26.05.2025 e del 22.04.2025”, per cui ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 5.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
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In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente resistente ha provveduto in autotutela all'annullamento delle rettifiche delle ordinanze ingiunzione oggetto di causa “per Annullamento ODI collegata”, sì come si legge nei provvedimenti di annullamento del 26.5.2025 e del 22.4.2025 versati in atti.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
Pagina 3 A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) – che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase istruttoria, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, al carattere seriale delle questioni oggetto del contenzioso de quo, al contegno non oppositivo assunto dall' , oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM CP_1
55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione n. ROI-
000084254 e all'ordinanza ingiunzione n. ROl-000083483
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 590,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT IC
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